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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1444/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Got dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1444/2025 promossa da:
c.f. , n. q di unico erede della sig.ra Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma alla via Gavinana n. 2 presso l'avv. Alessia Pasciuto che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesco Dominici per procura alle liti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA GAVINANA 2, ROMA
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo CP_1
Bellaroba per procura alle liti e domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 25.6.2025, Pt_1
n.q. di erede della sig.ra deceduta nelle more del giudizio di accertamento
[...] Persona_1 tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc N.R.G. 242/2024, nel quale si era ritualmente costituito, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80; affermando che la de cuius si trovava in possesso dei requisiti richiesti per la citata indennità e pagina 1 di 4 che sussisteva altresì lo stato di grave disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/92, ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
- nominare un consulente tecnico d'ufficio, al fine di accertare che la sig.ra fin dalla data Per_1 della presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero in quella diversa data che si riterrà di giustizia, versava nelle condizioni invalidanti tali da poter usufruire dei benefici di cui all'art. 1 L. 18/80 (indennità di accompagnamento);
- nominare un consulente tecnico d'ufficio, al fine di accertare che la ricorrente fin dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero in quella diversa data che si riterrà di giustizia, versava nelle condizioni invalidanti tali da poter usufruire dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92.handicap grave.
- conseguentemente condannare l' al pagamento in favore dell'erede costituito di quanto CP_2 risulterà dovuto alla sig.ra a titolo di ratei, l'accertamento degli stessi, con ogni Per_1 provvedimento consequenziale.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, essendo carenti i requisiti per la concessione dei CP_1 benefici richiesti e generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Rilevato, preliminarmente, il tempestivo deposito dell'atto di contestazione alla consulenza, sulle domande della parte ricorrente deve osservarsi che, a seguito del decesso della sig.ra il Per_1 giudizio di atpo ha riguardato il solo accertamento dei requisiti sanitari per la verifica del diritto all'indennità di accompagnamento in quanto il riconoscimento della condizione di disabile è strettamente personale. Pertanto, anche nel presente giudizio di opposizione, la reiterata richiesta dell'erede sulla verifica sanitaria dello stato di disabilità è inammissibile.
Deve altresì rilevarsi l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento dei ratei in quanto, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Nel merito, ritiene il Tribunale che le contestazioni al vaglio non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
pagina 2 di 4 Parte ricorrente rileva, a fondamento del ricorso, quali unici motivi di contestazione, che le effettive condizioni della sig.ra erano sicuramente di rilevanza tale da compromettere gli atti Per_1 quotidiani della vita come acclarato dalla visita geriatrica eseguita nel 2022; critica l'incongruenza del
CTU nella valutazione del grado di invalidità riferendosi alle percentuali di cui al DM sanità del
05.02.92, di esclusiva pertinenza dei soggetti che non hanno ancora compiuto 67 anni.
Occorre ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al
100 %, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie il consulente ha svolto la propria indagine sugli atti giungendo a conclusioni che appaiono coerenti e scevre da vizi di valutazione. Dall'esame della relazione, infatti, l'ausiliario risulta aver preso in esame l'intera documentazione allegata, confermando le patologie indicate nella domanda per il riconoscimento della invalidità civile;
in particolare, quanto alla certificazione geriatrica del 2022 richiamata nel ricorso e a dire dell'opponente non adeguatamente considerata, ha precisato che nel certificato non viene specificato il grado di deterioramento cognitivo, né la compromissione della deambulazione o la capacità di svolgere le attività della vita quotidiana.
Quanto alla critica mosse in fase di opposizione circa l'aver considerato percentuali errate nella valutazione dell'invalidità, trattasi di deduzione generica e non circostanziata in quanto tutte le patologie documentate sono state considerate ai fini della valutazione conclusiva, né l'opponente ha contrapposto percentuali difformi a confutazione del corretto operato del CTU e spiegato le ragioni per le quali le patologie avrebbero determinato un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore» (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819) o l' incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana in assenza di ausilio permanente da parte di terze persone.
Pertanto non si concretizzano i criteri per il riconoscimento, nel senso che la sig.ra non Per_1 possedeva i requisiti per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 18/80,
L e spese vengono compensate stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.;
Civitavecchia, 2 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Antonella Soro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Got dott.ssa Antonella Soro, all'udienza del 2 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1444/2025 promossa da:
c.f. , n. q di unico erede della sig.ra Parte_1 C.F._1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma alla via Gavinana n. 2 presso l'avv. Alessia Pasciuto che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Francesco Dominici per procura alle liti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA GAVINANA 2, ROMA
RICORRENTE
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo CP_1
Bellaroba per procura alle liti e domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 25.6.2025, Pt_1
n.q. di erede della sig.ra deceduta nelle more del giudizio di accertamento
[...] Persona_1 tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc N.R.G. 242/2024, nel quale si era ritualmente costituito, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80; affermando che la de cuius si trovava in possesso dei requisiti richiesti per la citata indennità e pagina 1 di 4 che sussisteva altresì lo stato di grave disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/92, ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
- nominare un consulente tecnico d'ufficio, al fine di accertare che la sig.ra fin dalla data Per_1 della presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero in quella diversa data che si riterrà di giustizia, versava nelle condizioni invalidanti tali da poter usufruire dei benefici di cui all'art. 1 L. 18/80 (indennità di accompagnamento);
- nominare un consulente tecnico d'ufficio, al fine di accertare che la ricorrente fin dalla data della presentazione della domanda in sede amministrativa, ovvero in quella diversa data che si riterrà di giustizia, versava nelle condizioni invalidanti tali da poter usufruire dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 L.104/92.handicap grave.
- conseguentemente condannare l' al pagamento in favore dell'erede costituito di quanto CP_2 risulterà dovuto alla sig.ra a titolo di ratei, l'accertamento degli stessi, con ogni Per_1 provvedimento consequenziale.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso, essendo carenti i requisiti per la concessione dei CP_1 benefici richiesti e generiche le contestazioni mosse con il ricorso introduttivo del giudizio.
La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
Rilevato, preliminarmente, il tempestivo deposito dell'atto di contestazione alla consulenza, sulle domande della parte ricorrente deve osservarsi che, a seguito del decesso della sig.ra il Per_1 giudizio di atpo ha riguardato il solo accertamento dei requisiti sanitari per la verifica del diritto all'indennità di accompagnamento in quanto il riconoscimento della condizione di disabile è strettamente personale. Pertanto, anche nel presente giudizio di opposizione, la reiterata richiesta dell'erede sulla verifica sanitaria dello stato di disabilità è inammissibile.
Deve altresì rilevarsi l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento dei ratei in quanto, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n.11199, che, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui accertava il diritto all'indennità di accompagnamento condannando al pagamento della prestazione).
Nel merito, ritiene il Tribunale che le contestazioni al vaglio non consentano di disattendere la valutazione del consulente tecnico e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
pagina 2 di 4 Parte ricorrente rileva, a fondamento del ricorso, quali unici motivi di contestazione, che le effettive condizioni della sig.ra erano sicuramente di rilevanza tale da compromettere gli atti Per_1 quotidiani della vita come acclarato dalla visita geriatrica eseguita nel 2022; critica l'incongruenza del
CTU nella valutazione del grado di invalidità riferendosi alle percentuali di cui al DM sanità del
05.02.92, di esclusiva pertinenza dei soggetti che non hanno ancora compiuto 67 anni.
Occorre ricordare che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al
100 %, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Nel caso di specie il consulente ha svolto la propria indagine sugli atti giungendo a conclusioni che appaiono coerenti e scevre da vizi di valutazione. Dall'esame della relazione, infatti, l'ausiliario risulta aver preso in esame l'intera documentazione allegata, confermando le patologie indicate nella domanda per il riconoscimento della invalidità civile;
in particolare, quanto alla certificazione geriatrica del 2022 richiamata nel ricorso e a dire dell'opponente non adeguatamente considerata, ha precisato che nel certificato non viene specificato il grado di deterioramento cognitivo, né la compromissione della deambulazione o la capacità di svolgere le attività della vita quotidiana.
Quanto alla critica mosse in fase di opposizione circa l'aver considerato percentuali errate nella valutazione dell'invalidità, trattasi di deduzione generica e non circostanziata in quanto tutte le patologie documentate sono state considerate ai fini della valutazione conclusiva, né l'opponente ha contrapposto percentuali difformi a confutazione del corretto operato del CTU e spiegato le ragioni per le quali le patologie avrebbero determinato un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore» (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n. 20819) o l' incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana in assenza di ausilio permanente da parte di terze persone.
Pertanto non si concretizzano i criteri per il riconoscimento, nel senso che la sig.ra non Per_1 possedeva i requisiti per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 18/80,
L e spese vengono compensate stante la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.;
Civitavecchia, 2 dicembre 2025
Il Giudice Dott.ssa Antonella Soro
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