Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
L'interrogatorio di garanzia reso dopo l'esecuzione di una misura cautelare coercitiva non rientra tra gli atti di cui deve essere disposta la trasmissione al tribunale del riesame a pena della perdita di efficacia della misura cautelare emessa all'esito della procedura di convalida.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2013, n. 12532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12532 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 04/12/2013
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2434
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 28478/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAROTENUTO PASQUALE N. IL 14/01/1948;
CA LV N. IL 16/10/1988;
AM ST N. IL 16/10/1988;
avverso l'ordinanza n. 2745/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 22/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
sentite le conclusioni del PG Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, e del difensore di fiducia degli indagati, Avv. Polito Biondi Luciana, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli - sezione riesame delle misure cautelari personali, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha confermato l'ordinanza con la quale il G.I.P. del Tribunale partenopeo aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a CAROTENUTO PASQUALE;
in riforma della predetta OCC, il Tribunale del riesame ed ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari per CA LV ed AM ST. Le predette misure erano state emesse per usura aggravata (capo A, contestato al solo CA), tentata estorsione aggravata e continuata (capo B, contestato a tutti), sequestro di persona aggravato (capo C, contestato a CAROTENUTO e CA;
capo D, contestato a tutti;
capo G, contestato a tutti), rapina aggravata (capo E, contestato a tutti;
capo M, contestato a CAROTENUTO e CA), lesioni lievi aggravate (capo F, contestato a tutti), violenza privata (capo H, contestato a CAROTENUTO ed AM), sequestro di persona aggravato e continuato (capo L, contestato a CAROTENUTO e CA).
2. Contro tale provvedimento gli indagati - con l'ausilio di un difensore iscritto all'apposito albo speciale - hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione di legge (art. 309 c.p.p., commi 5 e 10; art. 192 c.p.p.; artt. 273, 274 e 275 c.p.p.) e carenza di motivazione.
3. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 127 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito della discussione, le parti presenti hanno concluso nei sensi riportati in epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in toto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE DELLE ORDINANZE APPLICATIVE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI. 1. È necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali.
1.1. Secondo l'orientamento che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p. (cui l'art. 311 c.p.p. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta "il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate" (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 11 del 22 marzo 2000, CED Cass. n. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., Sez. 4, sentenza n. 22500 del 3 maggio 2007, CED Cass. n.
237012).
Considerato che la richiesta di cui all'art. 309 c.p.p., quale mezzo di impugnazione sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 c.p.p. e ai presupposti ai quali subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo (Cass. Sez. Un., sentenza n. 11 dell'8 luglio 1994, CED Cass. n. 198212), si è sottolineato che, dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 c.p.p., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. pen., Sez. Un., sentenza n. 11 del 21 aprile 1995, CED Cass. n. 202002).
1.2. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen., Sez. 5, sentenza n. 46124 dell'8 ottobre 2008, CED Cass. n. 241997; Sez. 6, sentenza n. 11194 dell'8 marzo 2012, CED Cass. n.
252178).
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
1.3. Deve aggiungersi che sarebbe inammissibile anche il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia ne' dal testo dell'ordinanza impugnata, ne' da eventuali motivi o memorie scritte, ne' dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 2927 del 22 aprile 1997, CED Cass. n. 207759; Sez. 1, sentenza n. 1786 del 5 dicembre 2003 -21 gennaio 2004, CED Cass. n. 227110; Sez. 2, sentenza n. 42408 del 21 settembre 2012, CED Cass. n. 254037), a nulla rilevando, in senso contrario, il fatto che il riesame sia un mezzo di impugnazione totalmente devolutivo, poiché "in mancanza di specifiche deduzioni difensive il Tribunale in sede di riesame legittimamente può limitarsi, (...), a concordare "pienamente con la ricostruzione della sussistenza del quadro indiziario risultante dalla richiesta del PM e dall'ordinanza del GIP", riassumendo, poi, i punti essenziali di tale quadro indiziano".
1.4. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
2. I ricorrenti lamentano, nel complesso:
- l'incompleta trasmissione del verbale di interrogatorio di garanzia di CA LV;
- l'acritico recepimento delle dichiarazioni rese dalle pp.oo.;
- la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui a f. 29 afferma che le indagini sono incomplete, e cionondimeno ritiene sussistenti i presupposti per applicare l'impugnata misura;
- la mancata considerazione del fatto che i denuncianti avevano ricevuto dal CAROTENUTO la somma di 27.000 Euro quale corrispettivo della promessa di vendita di un immobile, poi venduto a terzi: di qui le pretese (restitutorie) del CAROTENUTO;
- la mancata considerazione delle condizioni di salute del CAROTENUTO, anziano e malato, e quindi non pericoloso.
2.1. La prima doglianza è manifestamente infondata. Le Sezioni unite di questa Corte Suprema (sentenza n. 25 del 26 settembre 2000, dep. 11 gennaio 2001, CED Cass. n. 217443) hanno già chiarito che tra gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non rientra necessariamente il verbale dell'interrogatorio di garanzia, che, pertanto, va trasmesso al Tribunale del riesame, a norma dell'art. 309 c.p.p., comma 5, ultima parte, solo se in concreto li contenga.
Si è successivamente affermato che, in tema di riesame delle ordinanze applicative di misure coercitive, l'obbligo di trasmissione al Tribunale, a pena d'inefficacia dell'ordinanza, degli atti posti a fondamento della richiesta e di quelli sopravvenuti e favorevoli alla persona sottoposta alle indagini, non riguarda quegli atti, come l'interrogatorio di garanzia, già a conoscenza della difesa e di cui, quindi, essa può rendere edotto il Tribunale (Sez. 2, sentenza n. 25985 del 3 maggio 2007, CED Cass. n. 237157;). Invero, il predetto interrogatorio non rientra - proprio in considerazione del momento in cui è assunto - ex art. 309 c.p.p., comma 5, tra gli "atti presentati a norma dell'art. 291", ne' rientra tra "gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini", poiché detta previsione riguarda gli atti compiuti successivamente d'iniziativa del pubblico ministero nell'ambito della sua attività investigativa, e quindi normalmente non conoscibili dalla difesa, non anche gli atti costituenti mezzo di difesa svoltisi (come nel caso di specie) alla presenza del difensore. Questi ultimi esulano dall'ambito applicativo della citata disposizione di cui all'art. 309, comma 5, perché possono sempre essere prodotti dall'interessato davanti al Tribunale del riesame ex art. 309 c.p.p., comma 9; lo stesso indagato può reiterare la sua linea difensiva presenziando all'udienza di riesame e chiedendo di essere sentito (ex art. 309 c.p.p., comma 8, e art. 127 c.p.p., comma 3). Ne consegue che la mancata trasmissione del verbale de quo non comporta la perdita di efficacia della misura ex art. 309 c.p.p., comma 10. Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:
"L'interrogatorio di garanzia reso dopo l'esecuzione di una misura cautelare coercitiva non rientra tra gli atti di cui deve essere disposta la trasmissione al Tribunale del Riesame, pena la perdita di efficacia della misura cautelare emessa all'esito della procedura di convalida".
2.1.1. Nel caso di specie, si controverteva, peraltro, soltanto in ordine alla mancata trasmissione di f. 11 del verbale di interrogatorio de quo, ed il Tribunale aveva già chiarito in udienza (cfr. f. 3 dell'ordinanza impugnata) che il verbale riassuntivo dell'interrogatorio de quo era stato integralmente trasmesso, ed inoltre che la difesa, non avendo chiesto la trascrizione integrale di esso, non poteva lamentare la dedotta omessa trasmissione parziale della trascrizione (l'interrogatorio era stato successivamente trascritto su iniziativa del G.I.P.).
2.1.2. Resta da evidenziare che la doglianza è, comunque, generica, atteso che la difesa nulla dice sul contenuto della pagina mancante, non documentandone quindi il contenuto, asseritamente rilevante soltanto se favorevole all'interessato, ne' la possibile incidenza sulla conclusiva decisione.
2.2. Per quanto riguarda le doglianze ulteriori, i ricorrenti, non invocando ne' documentando alcun travisamento, si limitano inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione degli elementi indiziari posti a fondamento dell'impugnata misura, che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità.
2.2.1. Peraltro, il Tribunale del riesame, con argomentazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, e pertanto incensurabili in questa sede, ha riepilogato dettagliatamente (ff. 3 ss. del provvedimento impugnato) gli elementi addotti a fondamento della decisione oggi impugnata, valorizzando non soltanto le reiterate denunzie delle pp.oo. (pur motivatamente - e non certo acriticamente - ritenute attendibili, e non necessitanti di riscontro) ma il formidabile elemento di riscontro desunto dalle conversazioni intercettate (f. 12 ss., e f. 29 per la conclusiva sintesi degli elementi di maggior rilievo), elementi che nel complesso rendono non credibile la riduttiva (e non compiutamente documentata) versione difensiva inerente alla genesi ed al successivo svolgimento dei rapporti inter partes.
Nè appare rilevabile l'invocata contraddizione motivazionale, essendosi il Tribunale del riesame limitato ad osservare che potrà risultare opportuna la diretta audizione delle pp.oo. da parte del P.M., "per fare ordine nelle dichiarazioni raccolte in maniera frazionata in occasione delle visite dei denuncianti presso la P.G.", peraltro in immediata sequenza osservando che "allo stato, devono ritenersi credibili le dichiarazioni delle pp.oo., tra esse coerenti e confortate da elementi esterni" di riscontro, in dettaglio indicati (f. 30).
2.2.2. Quanto alla mancata considerazione delle condizioni di salute del CAROTENUTO, asseritamente anziano e malato, e quindi non pericoloso, le stesse non risultano documentate dinanzi al Tribunale del riesame (cfr. f. 3 dell'impugnata ordinanza, contenente il riepilogo delle doglianze in quella sede sollevate, che l'odierno ricorso non contesta), che non vi fa cenno.
In argomento, questa Corte Suprema (Sez. 2, sentenza n. 42408 del 21 settembre 2012, CED Cass. n. 254037) ha già ritenuto che è inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale, non risultandone traccia ne' dal testo dell'ordinanza impugnata, ne' da eventuali motivi o memorie scritte, nè dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale.
Il Tribunale ha, comunque, valorizzato, a fondamento dell'opzione in favore della misura estrema, gli allarmanti precedenti penali del CAROTENUTO, motivatamente ritenuti sintomatici di trasgressività e naturale inclinazione a delinquere.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che essi hanno proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
3.1. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter relativamente al solo CAROTENUTO.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende. Si provveda ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter, in relazione a CAROTENUTO PASQUALE.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014