Sentenza 7 novembre 2006
Massime • 1
Nel caso dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, non è previsto che questa possa essere trasmessa a mezzo del servizio postale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile la domanda in tal modo irritualmente presentata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2006, n. 11962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11962 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 07/11/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI LUIGI - Consigliere - N. 1239
Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 019993/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sia TO, N. IL 17/03/1959;
avverso ORDINANZA del 25/03/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;
lette le conclusioni del P.G. Dott. D'ANGELO, che ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Sia TO propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano, del 25 marzo 2005, che ha dichiarato inammissibile l'istanza, dallo stesso avanzata, di riparazione per l'ingiusta detenzione, in quanto trasmessa alla cancelleria della predetta corte a mezzo del servizio postale e non, come prevede l'art. 645 c.p.p., comma 1, "personalmente o per mezzo di procuratore speciale nella cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza", ed in quanto priva della necessaria documentazione.
Deduce il ricorrente l'erronea applicazione di norme costituzionali, penali e processuali, specificamente dell'art. 13 Cost. e dell'art. 24 Cost., comma 4, dell'art. 122 c.p.p., comma
1, degli artt. 314, 315 c.p.p., dell'art. 645 c.p.p., comma 1, mancanza ed illogicità della motivazione poiché: a) la domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere prodotta, oltre che dalla parte personalmente, anche dal suo procuratore speciale, nel caso di specie a tal fine ritualmente officiato;
b) che è consentito, specie nei casi in cui è previsto che la produzione di atti e di impugnazioni sia effettuata dal difensore, che questi siano fatti pervenire all'autorità giudiziaria competente con deposito presso la cancelleria di altro ufficio giudiziario, ovvero a mezzo posta, e addirittura, in taluni casi, a mezzo telex;
c) che la documentazione prodotta era esaustiva, essendo stata prodotta la sentenza della Corte di Cassazione che aveva definito il procedimento penale in questione;
d) che la sanzione dell'inammissibilità è correlata solo alla tardiva presentazione dell'istanza.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritualmente costituitosi e rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché proposto da difensore privo di procura speciale, ovvero respingere lo stesso per assoluta infondatezza.
Il ricorso è palesemente infondato.
Premesso che il ricorso oggetto di esame è stato ritualmente proposto dal difensore di fiducia del Sai, avv. Francesco Sassi, al quale è stata rilasciata apposita procura speciale, ex art.122 c.p.p., di guisa che infondata è l'eccezione sul punto proposta dall'Avvocatura Generale, osserva la Corte che correttamente la corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza in questione.
Occorre, anzitutto, precisare che oggetto della presente fattispecie non sono certo le modalità di presentazione dell'istanza di riparazione, in particolare, la possibilità che ad essa possa attendere, oltre che la parte personalmente, anche il suo procuratore speciale, bensì le modalità di trasmissione della stessa, in particolare, la possibilità che essa possa avvenire a mezzo di servizio postale, seppur all'indirizzo della cancelleria dell'organo competente. A tale proposito, la Corte osserva che il principio generale che regola la materia del deposito degli atti di natura processuale è che esso deposito deve avvenire presso la cancelleria del giudice competente da parte di soggetto che ne abbia titolo, ovvero da persona dallo stesso delegata, previa identificazione da parte del funzionario addetto alla ricezione. Viceversa, la presentazione di tali atti a mezzo del servizio postale è consentita, e sortisce il medesimo effetto del rituale deposito in cancelleria, solo nei casi specificamente previsti dalla legge, ad esempio in tema di impugnazioni e di querela.
Nel caso dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, l'art. 645 c.p.p., comma 1, richiamato dall'art. 315 c.p.p., dispone che la stessa deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, presso la cancelleria della corte d'appello competente. Non sono previsti ulteriori e diversi modi di presentazione dell'istanza; in particolare, non è previsto che questa possa essere trasmessa a mezzo del servizio postale, donde l'inammissibilità della richiesta, correttamente dichiarata, nel caso di specie, dalla corte territoriale, e che prescinde dalla completezza, o meno, della documentazione ad essa allegata. Nè può ritenersi, come sostiene il ricorrente, che la sanzione dell'inammissibilità è correlata alla sola tardività della domanda;
in realtà, la norma sopra richiamata, come emerge chiaramente dalla sua letterale formulazione, palesemente accomuna, quanto agli effetti, la tardività e la irritualità della presentazione dell'istanza.
La palese infondatezza dei motivi proposti comporta la pronuncia di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 300,00 Euro in favore della cassa delle ammende. Spese compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende. Compensa tra le parti le spese sostenute per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007