Sentenza 2 marzo 2005
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L'applicabilità dell'indulto ad una pena inflitta con una determinata pronuncia di condanna non impedisce che tale pronuncia possa costituire causa di revoca di un precedente indulto applicato su altra pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2005, n. 15682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15682 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/03/2005
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 980
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 41191/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS GU N. IL 07/08/1948;
avverso ORDINANZA del 12/05/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. AURELI SALASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 12.5.2004 la Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la domanda proposta da AS GU, diretta ad ottenere il ripristino degli indulti che erano stati revocati con una precedente ordinanza del 20.7.2001. La Corte di appello ha ritenuto infondata la tesi del condannato, il quale aveva sostenuto che la revoca degli indulti era stata disposta sulla scorta di condanne a pene alle quali era stato a loro volta applicato il condono, mentre tali condanne, in quanto coperte da condono, non avrebbero potuto essere causa di revoca di indulto applicato ad altre condanne.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Casamonica, deducendo violazione dell'art. 183, comma 3, C.P., sul rilievo che tale norma, in quanto qualifica l'indulto come causa estintiva della pena, paralizzerebbe l'operatività della condizione risolutiva prevista dal decreto di clemenza ed escluderebbe implicitamente che una condanna a pena estinta possa a sua volta costituire causa di revoca di altra causa estintiva della pena, come l'indulto applicato ad altra condanna.
In particolare, sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata avrebbe illegittimamente ridotto la reale portata della disposizione sopra richiamata, che è invece quella di distinguere il caso dell'applicazione di un unico indulto, nel quale la nuova condanna impone la revoca del beneficio in precedenza applicato, da quello di una successione di indulti, nel quale, se il reato sanzionato nella nuova condanna è a sua volta oggetto di nuovo indulto, non può costituire motivo di revoca del beneficio applicato a condanna precedente.
Ciò posto, osserva la Corte che la tesi del ricorrente, anche se suggestiva, è priva di fondamento.
Ed invero, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte, il richiamo al terzo comma dell'art. 183 C.P. devesi ritenere del tutto incongruo, in quanto l'intento di tale norma è quello di regolare l'intervento in tempi diversi di più cause estintive del reato o della pena in relazione al medesimo reato e alla medesima condanna e non con riguardo al caso di più cause estintive, concernenti diverse sentenze e diversi reati. Ciò è tanto vero che la legge, a prescindere dall'uso dei sostantivi "reato" e "pena" al singolare, nel disciplinare esplicitamente il "concorso" di cause estintive, ovverossia l'applicazione di contemporanee o successive cause di estinzione (del reato o della pena), non può che riferirsi al medesimo reato, e non certo a condanne diverse, concernenti reati e pene del tutto differenti.
A ciò si aggiunga che, comunque, gli effetti derivanti dalle cause di estinzione della pena sono diversi da quelli derivanti dalle cause di estinzione del reato, nel senso che solo queste ultime fanno venir meno gli effetti penali della condanna, mentre le cause di estinzione della pena incidono sulle pene principali ed accessorie, ma lasciano intatti gli altri effetti penali.
Ne consegue che l'applicazione dell'indulto ad una pena, ne impedisce sì l'esecuzione, ma non estingue gli altri effetti penali della condanna e può ben comportare la revoca di un analogo beneficio applicato a precedente condanna, secondo le specifiche disposizioni contenute nel provvedimento di clemenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con relativa condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2005