Sentenza 25 febbraio 2015
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, vi è l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d'appello, in riforma della sentenza di condanna in primo grado, abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, perché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con riferimento al contenuto di tutti gli atti del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2015, n. 10960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10960 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2015 |
Testo completo
1 09 6 0/15 60 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.299 Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO MOGINI N. 14124/2013- Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO - Consigliere - ALESSANDRA BASSI Dott. Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI AL N. IL 02/06/1962 HI UL N. IL 13/04/1967 avverso la sentenza n. 327/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/01/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FODBRONI che ha concluso per c'amic - сои دستہ мен нийли мирует Udito, per la parte civile, l'Avv y Udit i difensor Avv. 7 Ritenuto in fatto e diritto 1. IO LB e IO LI propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano ha riformato la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Como ai danni dei due ricorrenti, imputati del reato di cui all'art. 340 cod.pen. dichiarando il non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
2. Si lamenta nel ricorso abnormità o comunque nullità della sentenza impugnata per mancata instaurazione del contraddittorio, avendo la Corte deciso de plano senza convocare le parti e sentire le prospettazioni difensive utili per pervenire ad una soluzione di segno diverso da quello della estinzione per prescrizione, dovendosi procedere, per contro, al proscioglimento integrale nel merito;
violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla eccepita incompetenza territoriale in ragione della violazione del disposto di cui all'art. 11 cod.proc.pen. ; violazione dell'art. 516 quanto alla puntuale contestazione del fatto, mutato in esito all'opposizione a decreto penale da violazione del disposto di cui all'art. 650 alla imputazione oggetto di condanna;
violazione dell'art. 521 e 522 cod.proc.pen. per la diversità del fatto oggetto di imputazione;
erronea applicazione dell'art. 340 e dell'art. 51 cod.pen. e carenza di motivazione in ordine alla responsabilità ascrivibile agli imputati, emergendo con evidenza dagli atti la prova non solo dell'innocenza ma anche quella della non colpevolezza degli indagati.
3. IL ricorso merita l'accoglimento per la fondatezza della prima ragione di doglianza.
4. L'estinzione del reato per prescrizione è stata dichiarata dalla Corte distrettuale de plano, fuori dal contraddittorio con le parti. Si è dato così corpo ad una manifesta violazione del codice di rito, considerando al fine che il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. alle norme che disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc., legittimante le sentenze predibattimentali. Procedura, quest'ultima, nel caso, peraltro, neppure rispettata, avendo i giudici distrettuali deciso pretermettendo ogni possibile contatto preventivo con le parti. La violazione riscontrata, inficiando radicalmente il contraddittorio e le prerogative difensive dell'imputato, dà dunque luogo ad una nullità assoluta della sentenza che va in coerenza annullata.
5. Nè al fine può coerentemente sostenersi l'assenza di un interesse all'impugnazione in capo all'imputato una volta dichiarata l'estinzione per prescrizione, potendo questa Corte 1 comunque procedere alla valutazione della sussistenza nel caso dei presupposti fondanti decisione ex art. 129 comma II cod.proc.pen. con conseguente inutilità la dell'annullamento ( nei termini recentemente due arresti di questa Corte, segnatamente Sez. 4, Sentenza n. 36896 del 13/06/2014 Rv. 260299; Sez. 6, Sentenza n. 20065 del 01/04/2014 Rv. 259726).
6. Tale valutazione contrasta con l'orientamento contrario costantemente espresso sul tema da questa Corte che, muovendo dai principi esposti negli arresti delle SS. UU. nn 3027/01 e 12283/05, ha trovato continue conferme sino alle recenti decisioni nn. 28478 del 27/06/2013 di questa stessa sezione e n. 42411 del 04/10/2012, della sezione seconda, con i precedenti ivi richiamati cui si rimanda. Orientamento che il collegio condivide e intende ribadire. La tesi interpretativa qui non condivisa trova un presupposto logico imprescindibile nella piena corrispondenza tra i poteri ascritti al giudice del merito ed alla Corte di Cassazione nel valutare i presupposti fondanti la declaratoria di cui all'art. 129 comma II cod.proc.pen. Finisce, dunque, per equiparare la violazione del contraddittorio sopra rassegnata con le altre nullità in rito di ordine generale che, nella interpretazione س ر comune, finiscono per divenire recessive rispetto alla causa di estinzione accertata ex art. ا م 129 cod.proc.pen.. Ma è proprio in tale snodo logico che la suddetta interpretazione si rende non condivisibile. Così come puntualmente precisato da questa stessa sezione della Corte ( con la sentenza nr 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499) prendendo spunto dalla sentenza della Corte costituzionale nr 249/1989, la decisione allo stato degli atti è diversa se resa nel merito o dal Giudice di legittimità giacchè solo nel primo caso si possono prendere in esame e vagliare direttamente le risultanze processuali, quando, per contro, Corte di Cassazione ha un perimetro di giudizio limitato alla situazione di fatto quale emergente dalla sentenza impugnata. Si afferma, in particolare, nella sentenza da ultimo citata che " l'avvertenza della Corte costituzionale allerta quindi sulla peculiarità della nullità assoluta per violazione del contraddittorio, che caratterizza la sentenza d'appello deliberata de plano in presenza della prescrizione del reato: poiché la cognizione ex art. 129 c.p.p. della corte di cassazione è limitata al contenuto delle sentenze e degli atti di impugnazione, mentre quella del giudice d'appello si estende al contenuto di tutti gli atti del processo di primo grado sicché radicalmente diversa è la fonte dell'evidenza di una causa di proscioglimento nel merito - sussiste l'interesse dell'imputato alla pronuncia in contraddittorio del giudice del merito, perché le ragioni del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. che potrebbero essere dedotte davanti allo stesso giudice del merito sono più ampie, e qualitativamente diverse, da quelle conoscibili dal giudice di legittimità". 2 Da qui, quale logico corollario l'affermazione in base alla quale nel giudizio di cassazione, deve ritenersi sussistente l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d'appello abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, poichè solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali.
7. Ne consegue, conclusivamente, l'annullamento con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello milanese, perché provveda alla celebrazione del giudizio d'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per il giudizio di appello. Così deciso il 25 febbraio 2015. IL Consigliere estensore Il Presidente Nicola Milo Benedetto Paternò Raddusa Bpati le DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAR 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pijera Esposito 3