CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21213 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AS TO nato a [...] il [...] ET IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR AN ME AU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NA UM, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo dedotto da IG ET e la declaratoria d’inammissibilità dell’altro ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 dicembre 2022, il Tribunale di Crotone aveva condannato IG ET e TO SA in ordine a due distinti delitti, contestati ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., rispettivamente ai capi D) e C) dell’imputazione. L’accusa riguardava un allaccio abusivo alla rete idrica della Provincia di Crotone, mediante il quale gli imputati avevano sottratto quantitativi imprecisati di acqua, con le aggravanti della violenza sulle cose, dell’avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e della recidiva qualificata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21213 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 17/02/2026 2 Con sentenza del 26 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro riformava la decisione del Tribunale di Crotone, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, al fine di «adeguare la pena al concreto disvalore del fatto». La pena veniva conseguentemente rideterminata in mesi 10 di reclusione ed euro 210,00 di multa per ciascun imputato, con concessione della sospensione condizionale per il solo ET. Avendo operato il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, la Corte territoriale ancorava la determinazione del trattamento sanzionatorio ai parametri edittali di cui all’art. 624 cod. pen.; il discostamento dal minimo edittale veniva motivato in ragione del danneggiamento arrecato alla rete idrica pubblica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione IG ET per mezzo del difensore di fiducia Avv. Nicoletta Pasquale, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento nei confronti di IG ET per difetto di querela, prospettandosi, sotto tale profilo, un vizio della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. In particolare, si osserva che il delitto, commesso nel luglio 2015, sarebbe divenuto procedibile a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. Riforma Cartabia). Nel corso del giudizio, in data 20 febbraio 2022, la Provincia aveva revocato la costituzione di parte civile nei confronti del solo ET, in quanto questi aveva provveduto al risarcimento del danno. 2.2. Il secondo motivo concerne il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’intervenuto risarcimento del danno;
in relazione a tale profilo si deduce un vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché un vizio di motivazione. 3. Avverso la sentenza ha altresì proposto ricorso per cassazione TO SA, per mezzo del difensore di fiducia Avv. Fabrizio Salviati, deducendo tre motivi di impugnazione, tutti riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 3.1. Con il primo motivo si afferma che la condotta accertata si sarebbe dovuta sussumere nell’ambito dell’illecito amministrativo di cui all’art. 23 d.lgs. n.152 del 11 maggio 1999. 3.2. Nel secondo motivo si lamenta un discostamento eccessivo dal minimo edittale nel computo della pena e una mancanza di adeguata motivazione sul punto. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta il carattere puramente apparente della motivazione della sentenza «senza nessuna personalizzazione del caso di specie». 3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo dedotto da IG ET e la declaratoria d’inammissibilità del ricorso di AS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di IG ET è fondato con riferimento al primo motivo. Il ricorso proposto da TO SA è inammissibile. 2. In relazione alla posizione di IG ET, è fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure. Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inciso sulla disciplina della procedibilità di numerose fattispecie di reato, prevedendo per esse la procedibilità a querela;
tra queste rientra il delitto di furto di cui all’art. 624 cod. pen., anche nella forma aggravata prevista dall’art. 625 cod. pen., comma primo, nn. 2 e 7, limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. È ormai consolidato il principio secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule sacramentali, può essere desunta anche da atti che non ne contengano un’espressa dichiarazione (ex multis, Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 – 01). Per converso, nel caso di reati divenuti perseguibili a querela in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ove la manifestazione della volontà di querelare sia stata desunta dalla costituzione di parte civile, la revoca di quest’ultima, facendo venir meno l’unica espressione della volontà punitiva proveniente dalla persona offesa, integra una remissione di querela (Sez. 7, n. 47185 del 27/11/2024, S., Rv. 287280 – 01). Nel caso di specie, la Provincia di Crotone, persona offesa costituita parte civile, con atto datato 20 febbraio 2025 — trasmesso a mezzo PEC nella medesima data 4 e allegato dal ricorrente — ha revocato la propria costituzione nel corso del giudizio di appello nei confronti del solo ET IG, come peraltro rappresentato a pagina 7 della sentenza impugnata. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di ET IG, in quanto l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza. 3. Il ricorso presentato da TO SA è inammissibile. 3.1. La prima questione, relativa alla sussumibilità della condotta nell’ambito dell’illecito amministrativo di cui all’art. 23 d.lgs. n. 152 del 11 maggio 1999, è stata già risolta dalla Corte di appello in applicazione di principi consolidati e non risulta specificamente confutata nel presente ricorso. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ipotesi prevista dal d.lgs. n. 152 del 1999 riguarda situazioni nelle quali l’agente si impossessi di «acque pubbliche», ossia destinate alla libera fruizione collettiva, come nel caso del prelievo da un punto di erogazione della rete idrica comunale, quale una fontana pubblica (Sez. 5, n. 34455 del 05/03/2018, [...], Rv. 273634 – 01). Diversamente, quando l’impossessamento abbia ad oggetto acque erogate mediante un servizio di fornitura a titolo oneroso, ricorre l’ipotesi delittuosa del furto. In tal senso, questa Corte ha affermato che l’impossessamento di acqua pubblica realizzato attraverso un allaccio abusivo all’acquedotto comunale integra il reato di furto aggravato, in quanto commesso su beni destinati a pubblico servizio, e non la violazione amministrativa prevista dall’art. 23 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, riferita alle acque sotterranee e superficiali non ancora artificialmente convogliate (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, [...], Rv. 271888 – 01). È evidente che la fattispecie in esame si colloca nella seconda ipotesi, con la conseguenza che la mera riproposizione della questione in questa sede deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondata. 3.2. Non proponibile è la doglianza relativa al «discostamento eccessivo dal minimo edittale» della pena, afferendo una valutazione attinente al merito, adeguatamente motivata dalla Corte territoriale e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. 3.3. Il motivo relativo al carattere asseritamente apparente della motivazione è, infine, del tutto generico, non indicando specificamente i punti della decisione ai quali si riferisce la censura. 3.4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente TO SA deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. 5 Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il medesimo deve essere altresì condannato al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata equitativamente, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ET IG, perchè l'azione penale non può essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità. Dichiara inammissibile il ricorso di AS TO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AN ME AU AZ RO AN OL
udita la relazione svolta dal Consigliere AR AN ME AU;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NA UM, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo dedotto da IG ET e la declaratoria d’inammissibilità dell’altro ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 dicembre 2022, il Tribunale di Crotone aveva condannato IG ET e TO SA in ordine a due distinti delitti, contestati ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., rispettivamente ai capi D) e C) dell’imputazione. L’accusa riguardava un allaccio abusivo alla rete idrica della Provincia di Crotone, mediante il quale gli imputati avevano sottratto quantitativi imprecisati di acqua, con le aggravanti della violenza sulle cose, dell’avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e della recidiva qualificata. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21213 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: FRAU CARLA ADRIANA FIAMMETTA Data Udienza: 17/02/2026 2 Con sentenza del 26 giugno 2025, la Corte di appello di Catanzaro riformava la decisione del Tribunale di Crotone, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, al fine di «adeguare la pena al concreto disvalore del fatto». La pena veniva conseguentemente rideterminata in mesi 10 di reclusione ed euro 210,00 di multa per ciascun imputato, con concessione della sospensione condizionale per il solo ET. Avendo operato il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, la Corte territoriale ancorava la determinazione del trattamento sanzionatorio ai parametri edittali di cui all’art. 624 cod. pen.; il discostamento dal minimo edittale veniva motivato in ragione del danneggiamento arrecato alla rete idrica pubblica. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione IG ET per mezzo del difensore di fiducia Avv. Nicoletta Pasquale, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento nei confronti di IG ET per difetto di querela, prospettandosi, sotto tale profilo, un vizio della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. In particolare, si osserva che il delitto, commesso nel luglio 2015, sarebbe divenuto procedibile a querela per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. Riforma Cartabia). Nel corso del giudizio, in data 20 febbraio 2022, la Provincia aveva revocato la costituzione di parte civile nei confronti del solo ET, in quanto questi aveva provveduto al risarcimento del danno. 2.2. Il secondo motivo concerne il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l’intervenuto risarcimento del danno;
in relazione a tale profilo si deduce un vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché un vizio di motivazione. 3. Avverso la sentenza ha altresì proposto ricorso per cassazione TO SA, per mezzo del difensore di fiducia Avv. Fabrizio Salviati, deducendo tre motivi di impugnazione, tutti riconducibili alle ipotesi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3 3.1. Con il primo motivo si afferma che la condotta accertata si sarebbe dovuta sussumere nell’ambito dell’illecito amministrativo di cui all’art. 23 d.lgs. n.152 del 11 maggio 1999. 3.2. Nel secondo motivo si lamenta un discostamento eccessivo dal minimo edittale nel computo della pena e una mancanza di adeguata motivazione sul punto. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta il carattere puramente apparente della motivazione della sentenza «senza nessuna personalizzazione del caso di specie». 3. È pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo dedotto da IG ET e la declaratoria d’inammissibilità del ricorso di AS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di IG ET è fondato con riferimento al primo motivo. Il ricorso proposto da TO SA è inammissibile. 2. In relazione alla posizione di IG ET, è fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento delle ulteriori censure. Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha inciso sulla disciplina della procedibilità di numerose fattispecie di reato, prevedendo per esse la procedibilità a querela;
tra queste rientra il delitto di furto di cui all’art. 624 cod. pen., anche nella forma aggravata prevista dall’art. 625 cod. pen., comma primo, nn. 2 e 7, limitatamente al fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. È ormai consolidato il principio secondo cui la costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule sacramentali, può essere desunta anche da atti che non ne contengano un’espressa dichiarazione (ex multis, Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 – 01). Per converso, nel caso di reati divenuti perseguibili a querela in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ove la manifestazione della volontà di querelare sia stata desunta dalla costituzione di parte civile, la revoca di quest’ultima, facendo venir meno l’unica espressione della volontà punitiva proveniente dalla persona offesa, integra una remissione di querela (Sez. 7, n. 47185 del 27/11/2024, S., Rv. 287280 – 01). Nel caso di specie, la Provincia di Crotone, persona offesa costituita parte civile, con atto datato 20 febbraio 2025 — trasmesso a mezzo PEC nella medesima data 4 e allegato dal ricorrente — ha revocato la propria costituzione nel corso del giudizio di appello nei confronti del solo ET IG, come peraltro rappresentato a pagina 7 della sentenza impugnata. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di ET IG, in quanto l’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione di procedibilità, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza. 3. Il ricorso presentato da TO SA è inammissibile. 3.1. La prima questione, relativa alla sussumibilità della condotta nell’ambito dell’illecito amministrativo di cui all’art. 23 d.lgs. n. 152 del 11 maggio 1999, è stata già risolta dalla Corte di appello in applicazione di principi consolidati e non risulta specificamente confutata nel presente ricorso. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ipotesi prevista dal d.lgs. n. 152 del 1999 riguarda situazioni nelle quali l’agente si impossessi di «acque pubbliche», ossia destinate alla libera fruizione collettiva, come nel caso del prelievo da un punto di erogazione della rete idrica comunale, quale una fontana pubblica (Sez. 5, n. 34455 del 05/03/2018, [...], Rv. 273634 – 01). Diversamente, quando l’impossessamento abbia ad oggetto acque erogate mediante un servizio di fornitura a titolo oneroso, ricorre l’ipotesi delittuosa del furto. In tal senso, questa Corte ha affermato che l’impossessamento di acqua pubblica realizzato attraverso un allaccio abusivo all’acquedotto comunale integra il reato di furto aggravato, in quanto commesso su beni destinati a pubblico servizio, e non la violazione amministrativa prevista dall’art. 23 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, riferita alle acque sotterranee e superficiali non ancora artificialmente convogliate (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, [...], Rv. 271888 – 01). È evidente che la fattispecie in esame si colloca nella seconda ipotesi, con la conseguenza che la mera riproposizione della questione in questa sede deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondata. 3.2. Non proponibile è la doglianza relativa al «discostamento eccessivo dal minimo edittale» della pena, afferendo una valutazione attinente al merito, adeguatamente motivata dalla Corte territoriale e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. 3.3. Il motivo relativo al carattere asseritamente apparente della motivazione è, infine, del tutto generico, non indicando specificamente i punti della decisione ai quali si riferisce la censura. 3.4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente TO SA deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. 5 Non essendovi ragione di ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il medesimo deve essere altresì condannato al pagamento della somma di euro 3.000,00, determinata equitativamente, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ET IG, perchè l'azione penale non può essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità. Dichiara inammissibile il ricorso di AS TO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR AN ME AU AZ RO AN OL