Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21213
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Accolto
    Mancanza della condizione di procedibilità

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, confermando che la revoca della costituzione di parte civile, in assenza di querela esplicita, equivale a remissione di querela, rendendo l'azione penale improcedibile.

  • Altro
    Valutazione delle circostanze attenuanti generiche

    La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Qualificazione giuridica del fatto

    La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, confermando la sussistenza del reato di furto aggravato in base alla giurisprudenza consolidata che distingue tra acque pubbliche di libera fruizione e acque erogate tramite servizio di fornitura a titolo oneroso.

  • Rigettato
    Determinazione della pena

    La doglianza afferisce a una valutazione di merito, adeguatamente motivata dalla Corte territoriale e non sindacabile in sede di legittimità.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione

    Il motivo è generico e non indica specificamente i punti della decisione censurati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2026, n. 21213
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21213
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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