Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
È illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), in quanto il rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen. alle norme che disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen.
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- 2. Processo penale error in procedendo sentenza nullita reato estinzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2012, n. 42411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42411 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/10/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1670
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 5779/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO EL nata il [...];
avverso la sentenza del 30/11/2011 della Corte di Appello di Salerno;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott.ssa Elisabetta Cesqui che ha concluso per l'annullamento.
FATTO E DIRITTO
1. In data 30/11/2011, la Corte di Appello di Salerno, pronunciava sentenza predibattimentale di non doversi procedere nei confronti di PO ME per il reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 4 e 6 per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputata, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 127 e 469 c.p.p., per avere la Corte territoriale pronunciato la suddetta sentenza senza che alcun avviso fosse mai stato notificato ad essa ricorrente o al suo difensore.
3. La censura è fondata.
È principio consolidato (ex plurimis Cass. 16504/2006 Rv. 234452;
Cass. 24062/2011 Rv. 250499; Cass. 47432/2009 Rv. 246796) che:
- la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, è illegittima, in quanto il rinvio di cui all'art. 598 c.p.p. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 c.p.p.;
- la sentenza con la quale la Corte d'appello dichiari "de plano" prima del dibattimento l'estinzione del reato, oltre ad essere affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull'intervento e assistenza dell'imputato, non è nemmeno giustificata dall'art. 129 c.p.p., la cui prescrizione dell'obbligo di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non anche per la fase predibattimentale;
- nel giudizio di cassazione, vi è l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità assoluta per violazione radicale del contraddittorio della sentenza con cui la Corte d'appello abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, poiché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali.
Pertanto, alla stregua dei suddetti principi di diritto che qui vanno ribaditi, la sentenza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza senza rinvio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte d'appello di Salerno per il nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2012