Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2014, n. 20065
CASS
Sentenza 1 aprile 2014

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Nel giudizio di cassazione, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale, anche assoluta e insanabile, esclude la possibilità di annullare la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della pronuncia di condanna emessa in primo grado, abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento a condizione che, per la palese infondatezza delle censure formulate avverso la sentenza del primo giudice, la rinnovazione del giudizio di secondo grado non condurrebbe a risultati diversi da quelli già raggiunti con la irrituale declaratoria di proscioglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2014, n. 20065
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20065
    Data del deposito : 1 aprile 2014

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