Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, la contestuale ricorrenza di una causa estintiva del reato e di una nullità processuale, anche assoluta e insanabile, esclude la possibilità di annullare la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della pronuncia di condanna emessa in primo grado, abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento a condizione che, per la palese infondatezza delle censure formulate avverso la sentenza del primo giudice, la rinnovazione del giudizio di secondo grado non condurrebbe a risultati diversi da quelli già raggiunti con la irrituale declaratoria di proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2014, n. 20065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20065 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 01/04/2014
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 625
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 30372/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI AP AN, n. Taranto 14.12.1982;
avverso la sentenza n. 1222/2011 Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto del 22/12/2011;
esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. VILLONI Orlando;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto PG, Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello territoriale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto - in riforma di quella emessa dal locale Tribunale in data 29/10/2008 di condanna pronunziata nei confronti di Di AP AN per il reato di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., - dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante perché il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Dato atto che avverso la pronunzia di primo grado l'imputata aveva interposto tempestivo e rituale appello, la Corte rilevava che il principale motivo di doglianza concerneva il non corretto apprezzamento da parte del primo giudice delle risultanze dibattimentali, comportante secondo l'appellante la valorizzazione delle dichiarazioni rese agli inquirenti nel corso delle indagini preliminari, come tali insuscettibili di formare oggetto di testimonianza;
mentre in via subordinata lamentava l'eccessività della pena e la mancata concessione dei benefici di legge. Ciò premesso, reputava la Corte che in ragione del tempo trascorso dalla commissione del reato (10/01/2002) e dell'insussistenza delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p., dichiarava in camera di consiglio non doversi procedere nei confronti dell'imputata per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Di AP, deducendone la nullità assoluta perché pronunziata in assenza di contraddittorio, senza comunicazione alcuna ne' ad essa imputata ne' al proprio difensore di fiducia in violazione degli artt. 127, 599 e 601 c.p.p.. Lamenta, infatti, la ricorrente che la Corte non ha fornito alcuna risposta, pur avendolo espressamente considerato in motivazione, al principale motivo d'appello concernente l'indebito utilizzo di dichiarazioni rese agli inquirenti nel corso delle indagini preliminari, come tali insuscettibili di utilizzo in sede dibattimentale.
Nelle rassegnate conclusioni scritte, il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata decisione, evidenziando (e citando pertinente giurisprudenza) l'interesse dell'imputata all'annullamento della sentenza pronunziata de plano, atteso che solo il giudice di merito può valutare nel pieno contraddittorio la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Al contempo, ha però rilevato l'infondatezza della doglianza riguardante l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputata ai Carabinieri durante le indagini preliminari, richiamando il principio della piena utilizzabilità dibattimentale del verbale delle dichiarazioni rilevanti ai sensi dell'art. 378 c.p., quale corpo di reato, mediante allegazione al fascicolo per il dibattimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 235 c.p.p. e art. 431 c.p.p., lett. f). CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Ritiene il collegio che, ancorché formalmente fondata la censura riguardante la dichiarata prescrizione del reato de plano ed in assenza di contraddittorio, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a) sec. ipotesi.
È indubbio che la giurisprudenza di questa Corte abbia autorevolmente affermato il principio che l'art. 129 c.p.p., non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano la possibilità di emettere sentenza di proscioglimento nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma si limita ad enunciare una regola di condotta che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Cass. Sez. U n. 12283 del 25/01/2005, PG in proc. De Rosa, Rv. 230529). Nel caso di specie si trattava di sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del PM di rinvio a giudizio dell'imputato, senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio, ma la portata generale del principio lo rende evidentemente applicabile anche al giudizio di appello. E così questa stessa Sezione ha conseguentemente sostenuto che nel giudizio di cassazione, sussiste l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d'appello abbia dichiarato de plano l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, poiché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento a norma dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali (Cass. sez. 6^ n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499 e Sez. 6^ n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro Vincenzo, Rv.255862). Deve d'altronde riconoscersi che tali pronunzie non sembrano avere approfondito appieno il tema della compatibilità dei principi in esse affermati con l'altro, precedentemente e contemporaneamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità prevista dall'art. 129 c.p.p., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Cass. sez. U n. 17179 del 27/02/2002, Conti D., Rv. 221403 preceduta da Sez. U n. 1021 del 28/11/2001, Cremonese, Rv.220511 e seguita da sez. 6^ n. 21459 del 26/03/2008, Pedrazzini, Rv.240066 e sez. 3^ n. 1550 del 01/12/2010, PG in proc. Gazzerotti ed altri, Rv.249428). Tutto ciò premesso, il motivo di appello che la ricorrente avrebbe voluto vedere trattato in con-traddittorio concerne un aspetto da tempo risolto dalla giurisprudenza di questa Corte in senso contrario alla tesi dai lei sostenuta, essendosi invero stabilito che nel processo volto ad accertare il reato di favoreggiamento personale commesso mediante dichiarazioni fuorvianti rese alla polizia giudiziaria, il verbale in cui queste sono state raccolte, ai sensi degli artt. 351 e 357 c.p.p., deve essere acquisito, quale corpo di reato, al fascicolo del dibattimento in base al combinato disposto dell'art. 235 c.p.p. e art. 431 c.p.p., lett. f, ed e utilizzabile senza che alcun effetto ostativo possa avere l'esito del processo principale o il successivo comportamento processuale della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite (Cass. Sez. 1^, sent. n. 37160 del 07/07/2004, Boccuni, Rv.229790 e conformi Sez. 6^, sent. n. 8296 del 06/06/1996, Di Mauro, Rv.206136; Sez. 6^, sent. n. 11 del 29/10/1996, Bontempo, Rv.206509; Sez. 1^, sent. n. 9794 del 24/06/1994, Barbieri e altro, Rv.199280). Quale logico sviluppo di detto principio si pone, infatti, l'altro pure fermate. dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni indizianti evocate dall'art. 63 c.p.p., comma 1, sono quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona "formate sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale e non quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza. La suddetta norma di garanzia, infatti, è ispirata al principio nemo tenetur se detegere che salvaguarda ^ persona che abbia commesso un reato e non quella che il reato debba ancora commettere (Cass. Sez. 6^, sent. n. 21116 del 31/03/2004, Turturici, Rv. 229024).
Alla luce del concreto atteggiarsi della vicenda processuale in esame deve pertanto essere riconsiderata la tesi che, anche in applicazione del principio della durata ragionevole, del processo (art 111 Cost., comma 2), l'obbligo di dichiarare immediatamente estinto il reato per sopravvenuta frizione debba necessariamente cedere di fronte al manifestarsi di una nullità assoluta comportante l'eliminazione del contraddittorio e perfino di un grado di giudizio, ciò essendo insostenibile ogniqualvolta la natura della censure al provvedimento siano tali per la loro palese infondatezza, che la rinnovazione del giudizio di merito omesso condurrebbe al medesimo risultato raggiunto mediante la dichiarazione di prescrizione pronunziata de plano. 4 Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che s. stima equo stabilire nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014