Sentenza 27 giugno 2013
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, vi è l'interesse dell'imputato alla declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d'appello, in riforma della sentenza di condanna in primo grado, abbia dichiarato "de plano" l'estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, perché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con riferimento al contenuto di tutti gli atti del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2013, n. 28478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28478 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/06/2013
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1072
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 8907/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR VI N. IL 21/05/1962;
avverso la sentenza n. 4071/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 gennaio 2013 la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OR NZ in ordine al reato ascrittogli perché estinto per prescrizione.
2. In primo grado, con sentenza del Tribunale di Palermo in data 9 maggio 2012, il OR era stato riconosciuto colpevole del delitto di calunnia - commesso in Palermo il 10 luglio 2005 - e condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, per avere falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno bancario, incolpando AN PI dei reati di furto, ricettazione o appropriazione di cose smarrite.
3. Avverso la su citata sentenza della Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di OR NZ, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
3.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art.601 c.p.p., commi 1 e 5, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 469 c.p.p.,
per avere la Corte d'appello emesso l'impugnata sentenza senza fissare la pubblica udienza e senza notificare il relativo avviso sia all'imputato che al suo difensore.
3.2. Mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 129 c.p.p., comma 2, in quanto la Corte d'appello avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di dichiarare estinto il reato, senza pronunciare sul presupposto inerente alla sussistenza o meno dell'evidenza in atti che il fatto non sussiste (art. 129 c.p.p., comma 2). CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito indicati.
5. Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha deliberato la sentenza impugnata de plano, quindi prima della trattazione del processo in udienza e senza alcuna interlocuzione delle parti. Alla luce di un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, deve ritenersi illegittima la sentenza predibattimentale con la quale la Corte d'appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), in quanto il rinvio di cui all'art.598 cod. proc. pen. alle norme che disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l'eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42411 del 04/10/2012, dep. 30/10/2012,
Rv. 254351).
Al riguardo, pertanto, va ribadito il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui, anche in presenza della prescrizione del reato, sussiste l'interesse dell'imputato alla dichiarazione di nullità della sentenza d'appello, che abbia deliberato "de plano" l'improcedibilità del reato, perché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, con riferimento al contenuto di tutti gli atti del processo (Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, dep. 15/06/2011, Rv. 250499).
Ancorché non costituisca provvedimento abnorme, infatti, la sentenza ex art. 129 c.p.p. deliberata dalla Corte d'appello prima dell'udienza è affetta da nullità assoluta per una violazione radicale del contraddicono: da un lato, è conseguenza diretta dell'essere stata deliberata al di fuori della fase processuale, con un esercizio scorretto del potere di giudizio, che pur sussiste e permane, e, dall'altro lato, determina di per sè l'interesse dell'imputato alla sua dichiarazione, nonostante l'intervenuta prescrizione, ad essa inevitabilmente conseguendo la decisiva restrizione dei parametri di cognizione della valutazione ex art. 129 c.p.p., comma 2. 6. Ne consegue, conclusivamente, l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello palermitana, perché provveda alla celebrazione del giudizio d'appello.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per il giudizio d'appello.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2013