Art. 2.
Sono conferite al Ministro per le finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, le attribuzioni devolute al Ministro per la difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
Sono conferite al Ministro per le finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, le attribuzioni devolute al Ministro per la difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.