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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2128/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di Giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 19.12.2024, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2128/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , difeso in Parte_1 C.F._1 proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Rimini (RN), viale Tripoli n. 112, PEC
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 19.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 31.07.2024, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 23.07.2024
e notificatogli in data 30.07.2024.
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha riferito di aver prestato la sua opera professionale in qualità di difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, c.p.p. in favore del sig. soggetto ammesso al gratuito patrocinio, Persona_1 nell'ambito del procedimento penale n. 2422/24 R.G.N.R. - n. 2164/2024 R.G.GIP, relativo al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2 sexies, d.lgs. 285/1992.
Il ricorrente ha dato atto di aver svolto plurime attività in correlazione all'incarico che gli è stato affidato e, in particolare, ha rappresentato di aver esaminato il verbale di identificazione, di aver svolto accessi presso gli uffici della Procura, di aver esaminato la disponibilità dell'ente convenzionato, di aver redatto memorie difensive ex art. 367 c.p.p., di aver esaminato il decreto penale di condanna, di aver redatto e depositato istanza di estinzione del reato.
Ha proseguito l'Avv. sottolineando che in data 30.07.2024 gli è stato notificato il decreto di Parte_1 liquidazione nel quale è stato quantificato il compenso per l'attività svolta nella misura di euro 390,00, oltre accessori di legge. Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento in quanto è stata esclusa in toto la liquidazione della fase istruttoria e di quella decisionale che, al contrario, sono state in concreto da lui svolte, avendo esaminato il decreto penale, esaminato la documentazione relativa allo svolgimento di lavori presso l'ente convenzionato e depositato istanza per ottenere pronuncia di estinzione del reato. A ulteriore fondamento del ricorso, l'Avv. ha evidenziato che sia con riferimento alla fase studio che con Parte_1 riferimento alla fase introduttiva gli sono stati liquidati importi inferiori rispetto al limite minimo inderogabile previsto espressamente dall'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 3 del
D.M. 37/2018 e dall'art. 3 del D.M. 147/2022. Infine, il ricorrente ha sottolineato che, in ogni caso, il compenso che gli è stato liquidato è comunque inferiore a quanto chiesto in base alle tabelle ministeriali senza che ne siano state indicate le ragioni ma sulla base della mera affermazione: “Opposizione a d.p. con lavori di pubblica utilità. Nessuna questione giuridica”. Tale motivazione, posta a fondamento del decreto di liquidazione, a detta del ricorrente, è inadeguata in quanto egli ha seguito con scrupolo il suo assistito, pur nella semplicità dell'attività sotto il profilo giuridico sostanziale, ha profuso la propria esperienza professionale nell'ambito delle scelte processuali da intraprendere per far ottenere all'assistito il miglior risultato possibile e ha concluso affermando che il compenso che gli è stato liquidato non è proporzionato e parametrato alla tipologia di attività prestata e per tali ragioni deve essere rideterminato.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice, vista la regolarità della notifica, ha preliminarmente dichiarato la contumacia del e, in Controparte_1 seguito, sulle conclusioni precisate dalla parte ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto circa la erroneità del decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di
Rimini in quanto il Giudice Dott. Deflorio, al quale è stata presentata la istanza, ha liquidato le sole fasi di studio e introduttiva ma nulla ha disposto in relazione a quella istruttoria e a quella decisionale e, in ogni pagina 2 di 6 caso, gli ha liquidato per le predette fasi un importo inferiore al minimo previsto per legge e non proporzionato alla tipologia di attività svolta in favore del suo assistito, non tenendo altresì in considerazione quanto proposto nella sua istanza di liquidazione.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sempre sul piano normativo l'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 dispone che il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Pertanto, dalla formulazione dell'art. 12, comma 3 lett. c), D.M. n. 55/2014 emerge chiaramente come il diritto del difensore alla liquidazione del compenso correlato alla fase istruttoria o dibattimentale sia pagina 3 di 6 inscindibilmente legato allo svolgimento di attività strumentali alla ricerca dei mezzi di prova o alla formazione della prova (che sono funzionali alla ricerca di mezzi prova).
Nel caso di specie l'attività che il ricorrente ha dato atto di avere svolto in favore del suo assistito non è qualificabile quale attività istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività strumentale alla ricerca di mezzi di prova anche alla luce di quella che è la disciplina normativa prevista dall'art. 186, comma 9 bis,
C.d.s. La norma citata, infatti, prevede che in caso di contestazione del reato di guida sotto l'influenza di alcol la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi
è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità; in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Detto procedimento, di conseguenza, non comporta lo svolgimento di attività volte alla ricerca dei mezzi di prova né come tali possono essere qualificate le attività di cui il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto. Pertanto, è corretto il decreto di liquidazione adottato dal Dott. Deflorio nel quale è stata esclusa la liquidazione della fase istruttoria.
Con riferimento alla omessa liquidazione della fase decisionale, al contrario, si evidenzia che il ricorrente ha fornito prova di aver svolto attività rientranti nella nozione ex art. l'art. 12, comma 3, D.M.
55/2014 lettera d). Più nel dettaglio l'Avv. ha redatto e depositato istanza di estinzione del reato Parte_1
(doc. 11 ricorso introduttivo) e, per tale ragione, il decreto impugnato deve essere riformato nella parte in cui il Dott. Deflorio ha integralmente omesso la liquidazione di detta fase.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che è errato il calcolo effettuato dal Giudice in sede di liquidazione poiché l'importo che gli è stato liquidato con riferimento alla fase studio e a quella introduttiva è inferiore rispetto al limite minimo previsto per legge e, in ogni caso, non sono state adeguatamente motivate le ragioni per le quali il Giudice si è discostato dalla istanza proposta del difensore. In particolare, dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente ha chiesto che per l'attività svolta gli venga pagina 4 di 6 riconosciuto il compenso di euro 4.065,00 oltre accessori di cui 851,00 per la fase di studio, 756,00 per la fase introduttiva, 1.040,00 per la fase istruttoria e euro 1.418,00 per la fase decisionale.
In punto di diritto l'art. 12 D.M. 55/2014 prevede che il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. La norma, di conseguenza, impone che la riduzione così come l'aumento dei valori medi previsti dalle tabelle debba essere sorretta da una adeguata motivazione tale da far emerge le ragioni per le quali ne è stata fatta applicazione.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di motivazione del decreto di liquidazione ha sottolineato che il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto. Il giudice ha, quindi, il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento e tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. Quindi il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte (Cassazione civile, sez. VI, 03.06.2021, n. 15443).
Nel caso di specie il Dott. Deflorio ha liquidato al ricorrente euro 225,00 per la fase di studio e euro
360,00 per la fase introduttiva, somme che sono state ridotte ex art 106 bis D.P.R115/2002 di 1/3 per un totale di euro 390,00. Si precisa che il Giudice in sede di determinazione dell'importo correlato ad ogni fase ha fatto applicazione della disciplina ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2012 e ha motivato la riduzione sulla base delle seguenti ragioni “opposizione a d.p. con lavori di pubblica utilità. Nessuna questione giuridica”.
Il Giudice, pertanto, non ha omesso di motivare in ordine alla decisione di applicare la riduzione citata in quanto ha argomentato la propria scelta affermando che detta soluzione è stata determinata dalla assenza di questioni giuridiche di particolare complessità che sono state affrontate dal difensore e dalla tipologia di procedimento “opposizione a d.p. con lavori di pubblica utilità”. Tuttavia, il calcolo che ne è conseguito è errato in quanto per la fase di studio il Giudice ha liquidato una somma inferiore rispetto a quella risultante dai valori medi tabellarmente previsti e, per le ragioni già indicate, è altresì errata la omessa liquidazione della fase decisionale.
Occorre quindi procedere alla rideterminazione del compenso spettante al ricorrente che viene così calcolato (si precisa che verrà fatta applicazione della riduzione sino al 50% ex art. 12, comma 1, D.M.
55/2012):
- fase studio (euro 426,00);
- fase introduttiva (euro 378,00); pagina 5 di 6 - fase decisionale (euro 709,00).
Nel caso di specie, quindi, l'importo complessivo che deve essere liquidato in favore dell'Avv.
è pari a euro 1.008,66 in conformità a quanto previsto dal DM 55/2014 e all'esito della riduzione Parte_1 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002.
Da ciò consegue l'annullamento del decreto di liquidazione di compensi impugnato e la liquidazione in favore della ricorrente dell'importo di euro 1.008,66 a titolo di onorari oltre accessori di legge.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione e la mancata resistenza della parte resistente ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il decreto di Parte_1
pagamento del compenso del difensore del Tribunale di Rimini del 23.07.2024 con cui è stata disposta la liquidazione in favore del ricorrente dell'importo di euro 390,00 per l'attività svolta in relazione al procedimento R.G. N.R. 2422/22 R.GIP 2164/24, per l'effetto, liquida per il predetto procedimento in favore dell'Avv. l'importo, già ridotto di 1/3 ex art Parte_1
106 bis D.P.R. 115/2002, di euro 1.008,66 a titolo di onorari, oltre a spese generali CPA e
IVA nella misura di legge;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di Giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del 19.12.2024, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2128/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , difeso in Parte_1 C.F._1 proprio, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Rimini (RN), viale Tripoli n. 112, PEC
Email_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore nonché legale rappresentante;
Controparte_1
Resistente-contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 19.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTO DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 31.07.2024, l'Avv. ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Rimini in data 23.07.2024
e notificatogli in data 30.07.2024.
pagina 1 di 6 Il ricorrente ha riferito di aver prestato la sua opera professionale in qualità di difensore di ufficio ex art. 97, comma 1, c.p.p. in favore del sig. soggetto ammesso al gratuito patrocinio, Persona_1 nell'ambito del procedimento penale n. 2422/24 R.G.N.R. - n. 2164/2024 R.G.GIP, relativo al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2 sexies, d.lgs. 285/1992.
Il ricorrente ha dato atto di aver svolto plurime attività in correlazione all'incarico che gli è stato affidato e, in particolare, ha rappresentato di aver esaminato il verbale di identificazione, di aver svolto accessi presso gli uffici della Procura, di aver esaminato la disponibilità dell'ente convenzionato, di aver redatto memorie difensive ex art. 367 c.p.p., di aver esaminato il decreto penale di condanna, di aver redatto e depositato istanza di estinzione del reato.
Ha proseguito l'Avv. sottolineando che in data 30.07.2024 gli è stato notificato il decreto di Parte_1 liquidazione nel quale è stato quantificato il compenso per l'attività svolta nella misura di euro 390,00, oltre accessori di legge. Il ricorrente ha impugnato detto provvedimento in quanto è stata esclusa in toto la liquidazione della fase istruttoria e di quella decisionale che, al contrario, sono state in concreto da lui svolte, avendo esaminato il decreto penale, esaminato la documentazione relativa allo svolgimento di lavori presso l'ente convenzionato e depositato istanza per ottenere pronuncia di estinzione del reato. A ulteriore fondamento del ricorso, l'Avv. ha evidenziato che sia con riferimento alla fase studio che con Parte_1 riferimento alla fase introduttiva gli sono stati liquidati importi inferiori rispetto al limite minimo inderogabile previsto espressamente dall'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dall'art. 3 del
D.M. 37/2018 e dall'art. 3 del D.M. 147/2022. Infine, il ricorrente ha sottolineato che, in ogni caso, il compenso che gli è stato liquidato è comunque inferiore a quanto chiesto in base alle tabelle ministeriali senza che ne siano state indicate le ragioni ma sulla base della mera affermazione: “Opposizione a d.p. con lavori di pubblica utilità. Nessuna questione giuridica”. Tale motivazione, posta a fondamento del decreto di liquidazione, a detta del ricorrente, è inadeguata in quanto egli ha seguito con scrupolo il suo assistito, pur nella semplicità dell'attività sotto il profilo giuridico sostanziale, ha profuso la propria esperienza professionale nell'ambito delle scelte processuali da intraprendere per far ottenere all'assistito il miglior risultato possibile e ha concluso affermando che il compenso che gli è stato liquidato non è proporzionato e parametrato alla tipologia di attività prestata e per tali ragioni deve essere rideterminato.
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione delle parti il Giudice, vista la regolarità della notifica, ha preliminarmente dichiarato la contumacia del e, in Controparte_1 seguito, sulle conclusioni precisate dalla parte ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
SUL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO
Parte ricorrente ha dedotto circa la erroneità del decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di
Rimini in quanto il Giudice Dott. Deflorio, al quale è stata presentata la istanza, ha liquidato le sole fasi di studio e introduttiva ma nulla ha disposto in relazione a quella istruttoria e a quella decisionale e, in ogni pagina 2 di 6 caso, gli ha liquidato per le predette fasi un importo inferiore al minimo previsto per legge e non proporzionato alla tipologia di attività svolta in favore del suo assistito, non tenendo altresì in considerazione quanto proposto nella sua istanza di liquidazione.
In punto di diritto l'art. 12, comma 1, D.M. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Sempre sul piano normativo l'art. 12, comma 3, D.M. 55/2014 dispone che il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.
Pertanto, dalla formulazione dell'art. 12, comma 3 lett. c), D.M. n. 55/2014 emerge chiaramente come il diritto del difensore alla liquidazione del compenso correlato alla fase istruttoria o dibattimentale sia pagina 3 di 6 inscindibilmente legato allo svolgimento di attività strumentali alla ricerca dei mezzi di prova o alla formazione della prova (che sono funzionali alla ricerca di mezzi prova).
Nel caso di specie l'attività che il ricorrente ha dato atto di avere svolto in favore del suo assistito non è qualificabile quale attività istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività strumentale alla ricerca di mezzi di prova anche alla luce di quella che è la disciplina normativa prevista dall'art. 186, comma 9 bis,
C.d.s. La norma citata, infatti, prevede che in caso di contestazione del reato di guida sotto l'influenza di alcol la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi
è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità; in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità; in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.
Detto procedimento, di conseguenza, non comporta lo svolgimento di attività volte alla ricerca dei mezzi di prova né come tali possono essere qualificate le attività di cui il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto. Pertanto, è corretto il decreto di liquidazione adottato dal Dott. Deflorio nel quale è stata esclusa la liquidazione della fase istruttoria.
Con riferimento alla omessa liquidazione della fase decisionale, al contrario, si evidenzia che il ricorrente ha fornito prova di aver svolto attività rientranti nella nozione ex art. l'art. 12, comma 3, D.M.
55/2014 lettera d). Più nel dettaglio l'Avv. ha redatto e depositato istanza di estinzione del reato Parte_1
(doc. 11 ricorso introduttivo) e, per tale ragione, il decreto impugnato deve essere riformato nella parte in cui il Dott. Deflorio ha integralmente omesso la liquidazione di detta fase.
Parte ricorrente ha altresì dedotto che è errato il calcolo effettuato dal Giudice in sede di liquidazione poiché l'importo che gli è stato liquidato con riferimento alla fase studio e a quella introduttiva è inferiore rispetto al limite minimo previsto per legge e, in ogni caso, non sono state adeguatamente motivate le ragioni per le quali il Giudice si è discostato dalla istanza proposta del difensore. In particolare, dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente ha chiesto che per l'attività svolta gli venga pagina 4 di 6 riconosciuto il compenso di euro 4.065,00 oltre accessori di cui 851,00 per la fase di studio, 756,00 per la fase introduttiva, 1.040,00 per la fase istruttoria e euro 1.418,00 per la fase decisionale.
In punto di diritto l'art. 12 D.M. 55/2014 prevede che il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. La norma, di conseguenza, impone che la riduzione così come l'aumento dei valori medi previsti dalle tabelle debba essere sorretta da una adeguata motivazione tale da far emerge le ragioni per le quali ne è stata fatta applicazione.
Sul piano giurisprudenziale la Corte di Cassazione in materia di motivazione del decreto di liquidazione ha sottolineato che il D.M. n. 55/2014 indica i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purché si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto. Il giudice ha, quindi, il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento e tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione. Quindi il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte (Cassazione civile, sez. VI, 03.06.2021, n. 15443).
Nel caso di specie il Dott. Deflorio ha liquidato al ricorrente euro 225,00 per la fase di studio e euro
360,00 per la fase introduttiva, somme che sono state ridotte ex art 106 bis D.P.R115/2002 di 1/3 per un totale di euro 390,00. Si precisa che il Giudice in sede di determinazione dell'importo correlato ad ogni fase ha fatto applicazione della disciplina ex art. 12, comma 1, D.M. 55/2012 e ha motivato la riduzione sulla base delle seguenti ragioni “opposizione a d.p. con lavori di pubblica utilità. Nessuna questione giuridica”.
Il Giudice, pertanto, non ha omesso di motivare in ordine alla decisione di applicare la riduzione citata in quanto ha argomentato la propria scelta affermando che detta soluzione è stata determinata dalla assenza di questioni giuridiche di particolare complessità che sono state affrontate dal difensore e dalla tipologia di procedimento “opposizione a d.p. con lavori di pubblica utilità”. Tuttavia, il calcolo che ne è conseguito è errato in quanto per la fase di studio il Giudice ha liquidato una somma inferiore rispetto a quella risultante dai valori medi tabellarmente previsti e, per le ragioni già indicate, è altresì errata la omessa liquidazione della fase decisionale.
Occorre quindi procedere alla rideterminazione del compenso spettante al ricorrente che viene così calcolato (si precisa che verrà fatta applicazione della riduzione sino al 50% ex art. 12, comma 1, D.M.
55/2012):
- fase studio (euro 426,00);
- fase introduttiva (euro 378,00); pagina 5 di 6 - fase decisionale (euro 709,00).
Nel caso di specie, quindi, l'importo complessivo che deve essere liquidato in favore dell'Avv.
è pari a euro 1.008,66 in conformità a quanto previsto dal DM 55/2014 e all'esito della riduzione Parte_1 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002.
Da ciò consegue l'annullamento del decreto di liquidazione di compensi impugnato e la liquidazione in favore della ricorrente dell'importo di euro 1.008,66 a titolo di onorari oltre accessori di legge.
SULLE SPESE DI LITE
Quanto alle spese del presente giudizio, il parziale accoglimento della opposizione e la mancata resistenza della parte resistente ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. e annulla il decreto di Parte_1
pagamento del compenso del difensore del Tribunale di Rimini del 23.07.2024 con cui è stata disposta la liquidazione in favore del ricorrente dell'importo di euro 390,00 per l'attività svolta in relazione al procedimento R.G. N.R. 2422/22 R.GIP 2164/24, per l'effetto, liquida per il predetto procedimento in favore dell'Avv. l'importo, già ridotto di 1/3 ex art Parte_1
106 bis D.P.R. 115/2002, di euro 1.008,66 a titolo di onorari, oltre a spese generali CPA e
IVA nella misura di legge;
➢ Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Rimini, 8 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
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