Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5250 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29701 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: risarcimento danni lesione personale
TRA rappresentato e difeso dall'avv. C.F. 1 Parte 1
Riccardo Ventrella
ATTORE
[
]E I
P.IVA 1 ), in persona del Controparte_1
1.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sica
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2 C.F. 2 ), Controparte_3
C.F. 3 ) e Controparte 4 C.F. 4 tutti quali eredi di Persona 1
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è solo in parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare va rilevato come dalla documentazione esibita dalla parte attrice - ed in particolare dalle missive inviate alla convenuta compagnia - risulta l'adempimento delle prescrizioni in ordine alla proponibilità della domanda;
le suddette missive, inoltre, costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione.
Nessuna contestazione è sora in ordine alla legittimazione passiva delle parti convenute sia con riferimento alla titolarità del veicolo FIAT Panda tg. CN222MD che con
[…]
In relazione alla concreta dinamica con la quale si è svolto il sinistro deve rilevarsi come, all'esito della espletata prova testimoniale e sulla base della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione.
La responsabilità di tale sinistro, però, non può attribuirsi in via esclusiva al conducente del veicolo investitore già di proprietà del defunto Persona 1 non potendosi '
superare, nemmeno in parte, la presunzione di uguale e concorrente responsabilità stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 cc per il caso di scontro tra veicoli.
Infatti, sulla base delle dichiarazioni dei due testimoni escussi (presenti al fatto e della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare), non sono emersi univoci elementi idonei a far ritenere superata la suddetta presunzione.
In particolare non è emersa, con sufficiente certezza, la concreta condotta di guida della parte istante, conducente del motoveicolo urtato dal veicolo di proprietà del Per_1
Dalla espletata istruttoria risulta acclarato soltanto che l'istante veniva investito dal veicolo della parte convenuta che rientrava da una manovra di sorpasso.
In particolare i testimoni escussi nulla hanno riferito in ordine alle condizioni del fondo stradale, alle condizioni del traffico, alla necessaria utilizzazione da parte del motoveicolo condotto dall'attore di dispositivi di illuminazione, alla velocità tenuta dall'attore, alla esatta posizione dello stesso sulla carreggiata stradale (i testi hanno riferito che era al centro e non sulla destra) alla concreta effettuazione da parte dell'istante di manovre idonee ad evitare l'impatto quali, ad esempio, consentire al veicolo che proveniva da tergo un agevole sorpasso.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dichiarata la uguale e concorrente responsabilità dei due conducenti nel verificarsi del sinistro in oggetto.
In conseguenza del sinistro l'istante ha riportato le lesioni descritte nella citazione introduttiva del giudizio, risultanti dalla documentazione medica esibita e confermate dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e dal CTU.
In particolare dalla documentazione medica e dalla relazione di CTU è emerso che la parte istante in conseguenza del sinistro "de quo", ha riportato: "una frattura bimalleolare ed una frattura del calcagno destro" ed è stato sottoposto "ad intervento di osteosintesi con placca e viti e vite in regione calcaneare". Trattasi di lesioni, ad avviso del CTU, assolutamente compatibili sia con la dinamica dell'incidente che con quanto riferito dai testimoni escussi (oltre che riscontrabili sulla documentazione medica coeva al sinistro).
Sul punto vanno condivise le conclusioni del CTU che ha riconosciuto al soggetto danneggiato, per i gravi ed ormai stabilizzati postumi derivati dall'incidente (limitazione antalgica e funzionale di circa 1/3 dei movimenti dell'articolazione del piede con persistenza dei mezzi di sintesi e con esiti cicatriziali multipli), una invalidità permanente nella misura del 15% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 30 seguita da una inabilità temporanea parziale, nella misura media del 75% di giorni 30, nella misura media del 50% di gg. 60 e da un ulteriore periodo di ITP, mediamente valutabile al 25%, di ulteriori gg. 30.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno non patrimoniale - è pienamente risarcibile.
La quantificazione di tale danno, come ritenuto dalla Suprema Corte, deve essere necessariamente effettuata in via equitativa anche se appare opportuno ancorare l'equità
a criteri il più possibile oggettivi ed uniformi.
Appare perciò certamente applicabile (conformemente all'orientamento seguito dalla maggior parte dei giudici di merito anche di questo Tribunale) il metodo "tabellare" che tiene conto non solo del grado di invalidità permanente ma anche dell'età del soggetto leso (al momento del sinistro) e, in applicazione del più recente indirizzo della Suprema
Corte in materia di omnicomprensività del danno non patrimoniale, anche di quella componente del danno non patrimoniale comunemente descritta come “danno morale" e
"esistenziale".
In applicazione della più recente tabella elaborata presso il Tribunale di Milano, tenuto conto della percentuale di invalidità permanente sopra riconosciuta (15%) e dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (anni 64) e all'esito di adeguata personalizzazione
(in conformità delle richiamate tabelle che tengono conto proprio del principio di omnicomprensività del danno non patrimoniale stabilito dalla Suprema Corte) che tiene conto della sofferenza presumibilmente patita, delle modalità del sinistro e della tipologia delle lesioni subite in relazione alla loro incidenza presumibile sulla futura vita relazionale del danneggiato, il danno non patrimoniale da invalidità permanente va liquidato, all'attualità, con l'importo di Euro 4.000,00 per ogni punto di invalidità e quindi con l'importo complessivo di Euro 60.000,00 (4.000,00 x 15).
In applicazione della medesima tabella deve liquidarsi l'invalidità temporanea con una indennità giornaliera.
Evidentemente per la invalidità temporanea relativa o parziale (ITP) la medesima indennità giornaliera andrà ridotta in percentuale per tener conto dell'effettivo grado di invalidità.
Nel caso di specie, in applicazione della richiamata tabella e tenuto conto della gravità delle lesioni subite e dell'età del soggetto leso, appare equo quantificare l'indennità giornaliera in Euro 120,00 al giorno.
In conseguenza il danno non patrimoniale da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessive Euro 10.800,00 (ITT Euro 3.600,00 = Euro 120,00 al giorno x 30 gg. + ITP Euro 2.700,00 = 75% di Euro 120,00 x 30 gg + ITP Euro 3.600,00 = 50
% di Euro 120,00 al giorno x 60 gg. + ITP Euro 900,00 = 25% di Euro 120,00 al giorno x 30 gg).
In conseguenza il danno non patrimoniale subito dall'istante va liquidato complessivamente, già ai valori monetari attuali, in Euro 70.800,00 (60.000,00 +
10.800,00).
Con riferimento al danno patrimoniale l'istante (cfr. atto di citazione introduttivo del presente giudizio) si è limitato a chiedere il risarcimento del danno emergente causato dagli esborsi effettuati in conseguenza del sinistro oggetto di causa. In particolare nessuna specifica domanda risarcitoria è stata formulata per danno da lucro cessante conseguente alla riduzione (per altro esclusa dal CTU) della capacità lavorativa.
Deve perciò soltanto riconoscersi alla parte istante, in conformità delle conclusioni rese in citazione, una somma a titolo di danno emergente per le spese mediche (anche per perizia medica di parte) e varie (particolare alimentazione, trasporto ecc...) certamente sostenute o da sostenersi (quali quelle per fisioterapia) in conseguenza dell'incidente anche se solo in parte provate;
tale danno può quantificarsi, ai valori monetari attuali, in complessive Euro 3.300,00.
Giova ripeterlo: nessuna altra voce di danno è stata richiesta dall'istante che si è limitato a chiedere il risarcimento dei soli danni non patrimoniali (da invalidità temporanea e permanente) e del solo danno patrimoniale emergente per spese mediche sostenute.
La somma complessiva così come calcolata già all'attualità, pari a Euro 74.100,00
(70.800,00 +3.300,00) va ridotta della giusta metà pari a Euro 37.050,00 per tener conto dell'affermato concorso di colpa;
sulla residua somma di Euro 37.050,00 devono decorrere gli interessi di natura “compensativa” da calcolare nella misura media del 1,5% annuo dalla data del sinistro (29-05-2020) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di "valore" risarcitorio.
Dalla data della presente decisione e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice vanno condannate in solido le parti convenute.
Le spese processuali seguono la sostanziale soccombenza delle parti convenute e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della reale difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
[...] nei confronti di Controparte 3 e CP_2 Controparte_4 quali eredi di Persona 1 e della in persona Controparte_6
del legale rappresentante pro tempore, così provvede: dichiara la uguale e concorrente responsabilità della parte istante e dell'altro conducente nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
condanna le parti convenute in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'istante Parte 1 della somma complessiva di Euro 37.050,00
(trentasettemila//50) oltre interessi da calcolarsi nella misura dell'1,5% annuo dalla data del 29-05-2020 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma comprensiva di capitale e interessi dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 5.400,00 (di cui Euro 4.000,00 per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 1.400,00 per spese vive compreso onorario al CTU), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Riccardo Ventrella.
Così deciso in Napoli lì 27 – 05 - 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco