Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
La restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto conoscenza effettiva del "processo", quale regiudicanda introdotta a suo carico dalla formale "vocatio in iudicium", e abbia deciso di non intervenire, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza della avvenuta conoscenza di un qualsiasi atto del "procedimento". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello sul presupposto che la conoscenza del "processo" fosse desumibile dall'avvenuto arresto dell'imputato in fase di indagini).
Commentario • 1
- 1. Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2014, n. 6736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6736 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/01/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 332
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 11269/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA EO IO N. IL 11/04/1979;
avverso l'ordinanza n. 170/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 21/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
Il 21 gennaio 2013 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 19 novembre 2009 avanzata da AR OD OH. Osservava che tutte le notificazioni degli atti del processo, compreso l'estratto contumaciale della sentenza, erano state regolarmente effettuate presso il domicilio eletto (lo studio dell'avv. Andrea Pedroni, difensore d'ufficio). Evidenziava, inoltre, che l'imputato, essendo stato arrestato, era a conoscenza del procedimento di cui si era disinteressato, scegliendo di rimanere contumace.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, AR OD OH, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge processuale, atteso che l'imputato, cittadino straniero, cui era mancata anche la garanzia della traduzione degli atti in una lingua a lui nota, non aveva avuto effettiva conoscenza del processo, essendo assistito da un difensore d'ufficio con cui non aveva mai stabilito alcun rapporto.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60 di conversione del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, che ha modificato, tra l'altro, l'art. 175 c.p.p. riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione (art. 175 c.p.p., comma 2). Esso è preordinato a porre riparo alla mancata effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, qualora essa non sia il risultato di un comportamento doloso e volontario, la cui eventuale sussistenza deve essere congniamente motivata dal giudice (Sez. 2, n. 9105 del 21 febbraio 2006). Nel caso in cui, attraverso gli accertamenti compiuti, il giudice verifichi l'esistenza di entrambi i presupposti indicati dal novellato art. 175 c.p.p., comma 2 (effettiva conoscenza e rinuncia) deve respingere la domanda, mentre, in caso contrario - ossia quando faccia difetto anche uno solo dei presupposti suindicati, come si desume dall'uso della congiuntiva e - deve restituire il richiedente nel termine per proporre impugnazione (Sez. 1, n. 15543 dell'11 aprile 2006.
2. Il concetto di "effettiva conoscenza" del procedimento o del provvedimento deve essere inteso quale sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale, che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata (Sez. 1, n. 20036 del 9 maggio 2006; Sez. 1, n. 14272 del 9 febbraio 2006;
Sez. 2, n. 15903 del 14 febbraio 2006). Nella prospettiva dell'ari. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la "conoscenza effettiva" del procedimento presuppone un atto formale di contestazione idoneo ad informare l'accusato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, al fine di consentirgli di difendersi nel "merito". Secondo la costante giurisprudenza della Corte europea, "avvisare qualcuno delle azioni penali rivoltegli costituisce un atto giuridico di tale importanza da dover corrispondere a condizioni di forma e di sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato", non essendo sufficiente "una conoscenza vaga e non ufficiale" (sent. Corte eur. dir. uomo, 12 ottobre 1992, T. c. Italia;
sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, Somogyi;
sent. Corte eur. dir. uomo 9 giugno 2005, R.R. c. Italia).
Trasponendo questi principi nel nostro ordinamento è di intuitiva evidenza che, qualora, come nel caso in esame, si attribuisse valore alle comunicazioni fornite in sede di indagini preliminari (Cass. Sez. 1, 21 febbraio 2006, n. 10297, ric. Halilovic, rv. 233515; Cass. Sez. 2, 25 gennaio 2006, n. 8414, ric. Perrella, rv. 233694) si rischierebbe di assimilare e sovrapporre situazioni completamente diverse e di vanificare la ratio sottesa alle decisioni della Corte europea. Infatti, sotto il profilo dell'effettività del diritto all'autodifesa, "farsi sentire" da un soggetto diverso da quello chiamato a decidere la causa e difendersi in un momento (nel caso di specie in sede di udienza di convalida dell'arresto) in cui l'addebito è ancora fluido e provvisorio non equivalgono al "diritto all'ascolto" di fronte a chi è chiamato a pronunciarsi sul merito di un'accusa tendenzialmente stabile.
3. Se l'orizzonte dell'art. 175 c.p.p., comma 2, è la sentenza contumaciale, alle cui spalle si nasconda una conoscenza non effettiva della citazione a giudizio (art. 420 bis c.p.p.), appare subito sintomatico che la L. n. 60 del 2005 abbia sostituito la prova negativa circa il deliberato sottrarsi dell'imputato alla sequenza di "atti" verso il "provvedimento" finale con la dimostrazione positiva della volontaria rinuncia a comparire: anziché volgersi all'indietro, sino alla prima notificazione rifuggita, la dizione normativa porta a circoscrivere la rilevanza della condotta elusiva a quel determinato atto della serie immediatamente idoneo a provocare la partecipazione dell'imputato all'udienza, ovunque la legge dia spazio alla contumacia.
A favore di tale conclusione milita anche una più attenta analisi della differenza corrente tra l'avere notizia di un (qualsiasi) atto e il prendere davvero "conoscenza del procedimento". Nell'ottica della rinuncia inequivoca a comparire si tratta di una differenza sostanziale, che induce a privilegiare il significato del termine "procedimento" legato al concetto di regiudicanda come "materia" dell'intera fattispecie giudiziaria: oggetto di formale contestazione, l'accusa funge da presupposto alla possibilità di esplicazione di ogni autodifesa. Se una simile consapevolezza dell'indagato va, quindi, esclusa nel primo contatto con gli organi investigativi, quando, come nel caso in esame, manchi la preventiva comunicazione dell'addebito, lascerebbe ugualmente insoddisfatti la conoscenza limitata ad un'accusa ancora fluida, non definita nei suoi connotati oggettivi e soggettivi, propria della fase delle indagini preliminari.
Nonostante l'espressione apparentemente impropria di "procedimento" contenuta nmell'art. 175 c.p.p., comma 2, è da ritenere che esso si riferisca alla fase del "processo" tecnicamente inteso, unica sede in cui trova applicazione l'istituto della contumacia e si colloca un intervento difensivo qualificato dalla presenza dell'imputato. Esiste, pertanto, una stretta e inscindibile correlazione tra "cristallizzazione" dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium - effettiva informazione in ordine ai fatti per cui si procede e al relativo materiale probatorio in esso contenuta - e la specifica scelta di comparire o meno. In tanto la rinuncia potrà dirsi consapevolmente effettuata e, quindi, volontaria anche se tacita, in quanto il titolare del diritto sia informato in ordine a una regiudicanda ormai identica all'imputazione che accompagna la vocatio in iudicium.
4. Sulla base di quanto sinora esposto, l'esigenza di non sovrapporre la conoscenza delle comunicazioni fornite nella fase delle indagini preliminari con l'informazione dell'esercizio dell'azione penale, della citazione a giudizio (o dell'emissione di un decreto penale di condanna) può essere ulteriormente colta proprio con riferimento al secondo requisito richiesto dall'art. 175 c.p.p., comma 2: la volontaria rinuncia a comparire.
La rinuncia di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2, può consistere in un comportamento concludente, purché inequivoco e rigorosamente accertato dal giudice con ogni necessaria diligenza (sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia;
sent. Corte eur. dir. uomo, 16 ottobre 2002, Einhorn c. Francia;
Cass., Sez. 1, n. 14272 del 9 marzo 2006; Sez. 3, n. 13215 dell'1 febbraio 2006; Sez. 5, n. 6381 del 18 gennaio 2006; Sez. 5, n. 19363 del 13 aprile 2005), come del resto desumibile anche dalla circostanza che l'accertamento dei presupposti per la restituzione nel termine non è più effettuata sulla base di ciò che "risulta dagli atti" (secondo l'originaria previsione contenuta nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17), ma è affidato al giudice che, a tal fine, compie ogni "necessaria verifica".
La giurisprudenza di legittimità, rifuggendo da astratte generalizzazioni e valorizzando, piuttosto, un "metodo casistico", ha individuato, quali elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento e della volontà di non comparire personalmente nel giudizio la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso, l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del processo (Sez. 1, n. 29482 del 20 giugno 2006; Sez. 5, n. 25618 del 23 maggio 2006;
Sez. 3, n. 33935 del 2 maggio 2006). Ritenere che la rinuncia possa essere espressa mediante comportamenti concludenti non significa, però, ammettere presunzioni fondate su una conoscenza indiretta dell'apertura di un procedimento per poi inferire da esse una "volontaria" assenza dal processo: la rinuncia tacita deve consistere in un comportamento incompatibile con l'esercizio del diritto di partecipare al proprio processo preceduta, almeno, da una comunicazione all'imputato, che, secondo la Corte europea, può essere fornita anche al difensore, qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso quest'ultimo In tale prospettiva, l'avviso deve contenere le imputazioni contestate, la data del processo e l'indicazione delle conseguenze cui il soggetto va incontro in caso di mancata presentazione all'udienza fissata, così da metterlo in condizione di scegliere "consapevolmente" come esercitare il proprio diritto di difesa (Sez. 4, n. 29977 del 19 giugno 2006; Sez. 2, n. 250141 del 23 giugno 2005). Poiché il rimedio di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2, è riservato all'imputato contumace, per tale dovendosi intendere solo colui che non si è presentato senza avere addotto un legittimo impedimento, la condotta elusiva, per assumere rilievo, deve essere correlata al provvedimento idoneo a provocare la partecipazione al processo e, quindi, all'unico momento processuale in cui rileva la contumacia stessa.
Conferendo centralità alla garanzia di partecipazione al dibattimento e al significato degli interventi della Corte europea e prescindendo dai tecnicismi evocati dal termine "procedimento", si può affermare il seguente principio di diritto: la restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto effettiva conoscenza del "processo" - per tale dovendosi intendere la regiudicanda ormai identica all'imputazione che accompagna la vocatio in iudicium" - a proprio carico e abbia deciso di non intervenire rinunciando al diritto di essere presente e di essere ascoltato dal giudice chiamato a decidere.
5. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi sinora illustrati.
Innanzitutto ha erroneamente ritenuto che, ai fini del diniego della istanza di restituzione nel termine, la conoscenza degli atti del "procedimento" (nel caso in esame il verbale di arresto) sia equivalente alla conoscenza del "processo", introdotto da una formale vocatio in iudicium - contenente l'imputazione contestata, la data del processo e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione all'udienza fissata - funzionale a tutelare il diritto dell'imputato alla presenza nel dibattimento, in cui il metodo del contraddittorio è lo strumento per la formazione della prova destinata a essere utilizzata ai fini della decisione e in cui la partecipazione dell'imputato riveste un'importanza fondamentale sia per il suo diritto di essere ascoltato sia per confrontare le sue affermazioni con quelle dei testimoni (sent. Corte uro. Dir. uomo, 24 marzo 2005, Stoichov c. Bulgari e 31 marzo 2005, Mariani c. Francia). Inoltre, nella prospettiva della volontaria rinuncia a comparire (art. 175 c.p.p., comma 2), ha erroneamente attribuito rilievo ad una condotta elusiva non correlata ad un provvedimento idoneo a provocare la partecipazione dell'imputato al processo tecnicamente inteso come unico momento in cui rileva la contumacia.
6. Il provvedimento impugnato è viziato anche sotto un ulteriore profilo, quello concernente il valore delle notificazioni del processo effettuate al difensore d'ufficio dell'imputato. L'occasio legis ed i considerata costituenti la premessa del D.L. n. 17 del 2005, poi convertito nella L. n. 60 del 2005, costituiscono elementi fondamentali per l'interpretazione della nuova disciplina, che è stata emanata a causa dell'urgenza di armonizzare la legislazione italiana al nuovo sistema di consegna del condannato tra gli Stati dell'Unione europea, che consente alle autorità giudiziarie degli Stati membri di rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto europeo in base ad una sentenza di condanna in contumacia, ove non sia garantita - sempre che ne ricorrano i presupposti - la possibilità di un nuovo processo. Da qui la necessità, per il nostro ordinamento, di meglio adeguare il nuovo regime di impugnazione tardiva dei provvedimenti contumaciali ai principi di cui all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, conseguentemente, di introdurre anche nuove disposizioni in materia di notificazione all'imputato e di elezione di domicilio da parte della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, i quali abbiano nominato un difensore di fiducia (art. 157 c.p.p., comma 8 bis, onde corrispondere più adeguatamente al principio di ragionevole durata del processo.
In tale ambito il legislatore ha introdotto, innanzitutto, un allargamento delle ipotesi in cui è ammessa l'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale, sostituendo alla prova della non conoscenza del procedimento - che in precedenza doveva essere fornita dal condannato - una sorta di presunzione iuris tantum di non conoscenza, ponendo a carico del giudice l'onere di reperire negli atti l'eventuale prova in contrario e, più in generale, l'onere di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire (Sez. 1, n. 16002 del 6 aprile 2006). La nuova disciplina ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione dell'onere probatorio, nel senso che non spetta più all'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice dell'esecuzione che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire (Sez. 1, n. 10297 del 21 febbraio 2006; Sez. 1, n. 7403 del 2 febbraio 2006. Il novellato art. 175 c.p.p. non ha, però, inficiato la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, limitandosi, infatti, ad escluderne la valenza assoluta e imponendo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto stesso e la consapevole rinuncia a comparire/impugnare (Sez. 1, n. 14265 dell'1 marzo 2006). Ne consegue che, fermo restando il valore legale delle notificazioni ritualmente effettuate in conformità con le disposizioni vigenti, è necessario, alla luce delle modifiche apportate all'art. 175 c.p.p., che il giudice espliciti le ragioni per le quali una notificazione validamente eseguita alla stregua del vigente sistema codificato debba ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza da parte dell'interessato. Il giudice, quindi, è chiamato a fornire compiuta, puntuale e logica motivazione in ordine alle circostanze dedotte dall'interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell'atto, e, qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento. Una conclusione del genere non confligge con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha avuto modo di chiarire che tutti i sistemi conoscono presunzioni di fatto e presunzioni di diritto e che nella Convenzione non sussistono, in proposito, ostacoli di principio, ma è soltanto contemplato l'obbligo degli Stati contraenti di "non oltrepassare al riguardo una soglia ragionevole" (Sez. 1, n. 14265 dell'I marzo 2006). In tale contesto il legislatore ha finito con il riconoscere implicitamente l'intrinseca debolezza delle cosiddette "presunzioni di conoscenza" legate alle notificazioni effettuate a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4, e art. 165 c.p.p. a mani di un difensore nominato d'ufficio all'imputato processato in contumacia, in quanto irreperibile o latitante.
Si deve, pertanto affermare il seguente, ulteriore principio di diritto: "le notificazioni al difensore d'ufficio siano, di per sè, inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a mettersi in contatto con l'assistito e ad instaurare con lo stesso un effettivo rapporto professionale (in senso conforme Sez. 1, n. 16002 del 6 aprile 2006; Sez. 1, n. 3998 del 18 gennaio 2006;
Sez. 1, n. 32678 del 12 luglio 2006). Pertanto, ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza contumaciale, la notifica eseguita al difensore d'ufficio domiciliatario non è presuntivamente equiparabile a quella effettuata all'imputato personalmente.
7. Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma che, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3, dovrà uniformarsi ai principi di diritto in precedenza enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014