Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2014, n. 6736
CASS
Sentenza 30 gennaio 2014

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Massime1

La restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto conoscenza effettiva del "processo", quale regiudicanda introdotta a suo carico dalla formale "vocatio in iudicium", e abbia deciso di non intervenire, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza della avvenuta conoscenza di un qualsiasi atto del "procedimento". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva rigettato l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello sul presupposto che la conoscenza del "processo" fosse desumibile dall'avvenuto arresto dell'imputato in fase di indagini).

Commentario1

  • 1Conoscenza del processo solo con citazione a giudizio (Cass. 28912/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2019

    Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 3 luglio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2014, n. 6736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6736
Data del deposito : 30 gennaio 2014

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