Sentenza 29 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/05/2001, n. 7286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7286 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 5 I 1 Z . / A 4 N / R - 6 A T I 2 B S . I R . R . L G A L P E . T A R A 7 2867 0 1 D U . L B B A E I A D D T R I I E T S 1 N T 3 R E 1 N E S . E T I S N A E A M REPUBBLICA ITALIANA R. G. N. 22221/98 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. Croce. 16773 SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- Ud. 07/02/2001Composta dai Sigg. Magistrati: Giovanni OLLA - Presidente - Mario CICALA - Consigliere - Eugenio AMARI Antonio MERONE Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi Condono ex Legge n. sul ricorso n. 22221/98 R.G. proposto da 656/94 Accertamento con adesione ON NA, residente in [...], rappresentato e difeso, per - Effetti - Successivo accertamento in rettifica delega in calce al ricorso, dall'Avv. Edoardo Torlini ed elettivamente Impossibilità. domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 267, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Carnevali - Ricorrente- contro e MINISTERO DELLE FINANZE UFFICIO DISTRETTUALE DELLE - IMPOSTE DIRETTE DI SPOLETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, per legge difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono legalmente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CIVILE 1 CAMPIONE 74992 1 N. 3 2 - Resistenti - per la cassazione della sentenza n. 657/3/97 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Perugia, Sez. n. 3, in data 20-10-1997, depositata il 31-12-1997; udito per il ricorrente l'Avv. Torlini;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2001 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con avviso notificato il 25-7-1995, l'Ufficio I.I. D.D. di Spoleto, rettificava la dichiarazione presentata nell'anno 1991, da GO NA, accertando un reddito di L. 38.735.000 ai fini IRPEF, e di L. 32.831.000, ai fini ILOR. Il contribuente impugnava tale atto, con ricorso 7-11-1995, sostenendone l'illegittimità. Con decisione 19-2-1996 la Commissione Tributaria Provinciale di Spoleto, respingeva l'impugnazione. L'appello, interposto dallo GO, veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, nel dare atto che nelle more del giudizio il contribuente si era avvalso del condono previsto dalla Legge n. 656/94, effettuando il conseguenziale versamento, statuiva che la somma così pagata era a detrarsi, in sede di liquidazione, dalla maggior imposta accertata. 2 Lo GO, con ricorso notificato l'11-12-1998, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, con tre mezzi. Il Ministero delle Finanze e l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Spoleto si sono costituiti con atto notificato il 19-5-1999. Con memoria 25-1-2001, lo GO ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, l'impugnata decisione viene censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 D.L. 30-9-1994 n. 564, convertito in Legge 30-11-1994 n. 656, così come modificato dal D.L. n. 345 del 9-8- 1995 convertito nella Legge n. 427 del 18-10-1995, nonché per omessa e/o insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 C.p.C.. Si deduce che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe violato il richiamato disposto normativo in quanto, del tutto immotivatamente, avrebbe statuito, che, le somme versate dallo GO, a seguito dell'adesione dallo stesso prestata alla proposta di concordato, costituissero solo un anticipo del dovuto in forza dell'accertamento, quando, invece, le stesse, avrebbero dovuto essere considerate satisfattive della pretesa fiscale, avuto riguardo agli effetti ricollegati dalla legge all'adesione del contribuente agli importi in rettifica proposti dall'Ufficio. La doglianza è fondata. In effetti, il menzionato art. 3 nel disciplinare l'accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi, ha espressamente previsto la possibilità di definire i rapporti fiscali relativi alle "dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994", "mediante accettazione degli importi 3 W proposti dagli Uffici" a condizione che " entro il 20 maggio 1995" non sia stato notificato processo verbale di constatazione o notificati avvisi di accertamento e che i prescritti versamenti siano operati nei termini all'uopo assegnati dalla legge. A sua volta, l'art. 2 bis, espressamente richiamato dalla norma che si assume disapplicata, al comma quinto, espressamente prevedeva non solo l'inoppugnabilità dell'accertamento definito con adesione, ma, pure, la relativa immodificabilità da parte dell'Ufficio. Dal quadro normativo in riferimento si deduce che, ove nell'esercizio delle rispettive facoltà, da un canto, l'Ufficio abbia provveduto a proporre al contribuente gli importi ritenuti congrui, per la definizione dei rapporti relativi a periodi per i quali, al 30 settembre 1994, siano già state presentate le dichiarazioni, e, dall'altro, il contribuente, cui non sia stato ancora notificato p.v. di constatazione od avviso di accertamento, abbia accettato de tale proposta, onerandosi delle connesse incombenze, gli imponibili restano definitivamente accertati, non impugnabili, non integrabili, né più modificabili. I giudici di merito non si sono fatti carico dell'esame della richiamata normativa al fine di valutarne gli effetti in relazione alla fattispecie, limitandosi ad affermare che poiché, nelle more del giudizio, il contribuente aveva "fatto ricorso al concordato ex Legge 656/1994, provvedendo al relativo pagamento, di tale importo l'Ufficio avrebbe dovuto" tenen conto in sede di liquidazione delle imposte detraendolo dalla maggiore imposta accertata". Così argomentando e coerentemente decidendo la C.T.R. è, però, incorsa nel denunciato errore di diritto sia per avere ignorato e/o frainteso il contenuto delle disposizioni di legge all'epoca vigenti, ricollegando loro effetti diversi da quelli proprie, sia, pure, per non aver verificato, pur dando atto dell'intervenuta presentazione della domanda di concordato, la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione del combinato disposto degli artt. 3 e 2 bis del D.L. 30-9-94 n. 564, come sopra convertito e modificato, il cui positivo accertamento, avrebbe, in ipotesi, portato i decidenti a rassegnare un diverso convincimento. Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, assorbiti gli altri mezzi, va cassata l'impugnata decisione. Il giudice di rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, deciderà, anche sulle spese, adeguandosi ai richiamati principi ed offrendo esaustiva motivazione delle rassegnande conclusioni.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso p.q.r., assorbiti gli altri;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, anche per le spese. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001. Il Presidente Dott.Dott. Giovanni Olla From Dr Il Consigliere Relatore - Estensore Dott. Antonino Di Blasi E 6 A N 8 I O 5 9 I 1 R . Z / N A 4 A / - IL CANCELLIERE C1 T R 6 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA T 2 U B 29 MAG. 2001 S . . B I R I L Oggi . G L P R E . A IL CANCELLIERE T D R . B L A Innocenzo E E A D T D T A I N I 1 S E R 3 N S 1 E E E S . T I N A A M