Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, il comma secondo-bis dell'art. 175 cod. proc. pen., modif. dal D.L. 21 febbraio 2005 n.17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005 n. 60, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Con tale espressione si deve intendere la sicura consapevolezza della esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento, collegata alla notizia certa o alla comunicazione di un atto formale che consente di individuare senza equivoco il momento in cui tale conoscenza si é verificata, non potendosi, invece, lasciare alla discrezionalità dell'imputato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto tardiva la presentazione della richiesta di restituzione formulata dal condannato oltre i trenta giorni decorrenti dalla data di notifica dell'ordine di carcerazione).
Commentari • 2
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Il contributo in narrativa, prendendo le mosse dal superamento del modello contumaciale e dall'avvento del processo c.d. in assenza come introdotto dalla Legge n. 67 del 2014, in attuazione delle indicazioni provenienti dalla Giurisprudenza della C.E.D.U., passando attraverso la recente riforma introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, art. 1 comma 24, sul punto dell'elezione di domicilio ex art. 162 comma 4 bis c.p.p., si propone di spendere talune riflessioni su delle vicissitudini patologiche riscontrabili nella prassi giudiziaria contemporanea, capaci d'influenzare le sorti dell'intero procedimento penale, che se incardinato in violazione delle norme poste a presidio della conoscenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2006, n. 20036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20036 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 09/05/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1609
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 026341/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL AI DE, N. IL 12/12/1966;
avverso ORDINANZA del 23/06/2005 CORTE ASSISE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
1 - Con ordinanza in data 23.6.2005 la Corte di Assise di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la istanza di restituzione nel termine per la impugnazione della sentenza contumaciale della stessa Corte emessa il 3.12.1996, presentata da El OU EL, ai sensi del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, convertito nella L. 22 aprile 2005, n. 60, nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della Legge di Conversione, ritenendo che vi fosse la prova che l'imputato aveva avuto immediata contezza del procedimento a suo carico, tanto è vero che si era immediatamente dato alla foga e ne era stata poi dichiarata la latitanza già nel corso delle indagini preliminari sul presupposto che il ricercato si fosse volontariamente sottratto alla applicazione della misura custodiate nel frattempo emessa.
In particolare il giudice dell'esecuzione ha rilevato che dagli atti del dibattimento a carico di El OU era risultato che l'indagato era stato ricercato dagli investigatori fin dal 14.6.1993 e cioè due giorni dopo la commissione dell'omicidio per cui aveva in seguito riportato condanna, ed era quindi emerso, anche attraverso le dichiarazioni dei suoi parenti, che aveva lasciato tutti i suoi avere, compresi gli effetti personali, partendo in fretta e furia "perché aveva commesso un fattaccio", quando era arrivata la notizia che la polizia era sulle sue tracce a causa dell'omicidio che aveva commesso, riparando quindi all'estero ed in particolare in Spagna dove era stato arrestato e da dove era stato estradato in Italia dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
2 - Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del condannato deducendo che, quando El OU EL il 14 giugno 1993 era stato ricercato dalla polizia, egli non era latitante, essendo stata la misura custodiate emessa dal GIP di Napoli soltanto il 21 giugno 1993, per cui aveva errato il provvedimento impugnato nel ritenere che l'indagato avesse avuto conoscenza del procedimento a suo carico e si fosse dato alla fuga per sottrarsi alla misura cautelare e che altrettanto erronea fosse la deduzione della conoscenza del procedimento da parte dell'indagato, desunta dal giudice dell'esecuzione dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio contumaciale, poiché l'art. 175 c.p.p., come novellato con la L. n. 60 del 2005, imponeva di ricercare la prova della conoscenza effettiva del procedimento in base ad elementi estranei al procedimento contumaciale viziato.
3 - Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
4 - Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, che risulta estradato dalla Spagna e detenuto dal 5.11.2000 in esecuzione della sentenza contumaciale 3.12.1996, invoca la applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna ed in particolare modifica dell'art. 175 c.p.p., ritenendo che tale modifica legislativa consenta la presentazione della richiesta entro trenta giorni dalla entrata in vigore della nuova legge anche se i termini per esperire la procedura di restituzione nel termine erano già decorsi per avere il condannato avuto conoscenza della sentenza contumaciale anni prima.
La prospettazione appare erronea poiché l'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, introdotto con la L. n. 17 del 2005, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta per la restituzione nel termine, che decorre dal momento in cui il condannato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Ed è evidente che il legislatore ha voluto, con tale espressione, fare riferimento alla sicura consapevolezza, da parte dell'imputato, della esistenza e della precisa cognizione degli estremi del provvedimento, collegata alla notizia certa o alla comunicazione di un atto formale (nella specie l'ordine di carcerazione) che consente di individuare senza equivoco il momento in cui tale conoscenza si è verificata, non potendosi invece lasciare alla discrezionalità dell'imputato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza (v. Cass. sez. 2^, 8.7.2005 n. 25041). Orbene, nel caso in esame il condannato ha avuto effettiva conoscenza della sentenza contumaciale quanto meno alla data della notificazione dell'ordine di carcerazione, per cui, allorché la istanza è stata presentata, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 17 del 2005, era già ampiamente scaduto il termine, previsto a pena di decadenza, per presentare la richiesta. Non può d'altronde ritenersi che la nuova normativa consenta una riapertura dei termini per presentare la richiesta di restituzione nel termine poiché si tratta di disposizione di natura processuale che obbedisce al principio del tempus regit actum e che, prevedendo espressamente un preciso termine di decadenza il cui dies a quo decorre dalla data in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, esclude una diversa decorrenza del termine per la presentazione della istanza.
5 - In tal senso deve essere rettificata la motivazione del provvedimento impugnato, a norma dell'art. 619 c.p.p., comma 1, costituendo la decadenza dal termine per la presentazione della istanza una questione preliminare rispetto alle altre di merito prese in esame dal provvedimento impugnato, che restano assorbite. Al rigetto del ricorso seguono per legge (art. 616 c.p.p.) le statuizioni sulle spese indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2006.