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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11535 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4655 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: rovina di edificio (art. 2053 c.c.),
TRA in persona Parte_1
dell rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Cupido, Parte_2
domiciliatario in Napoli alla p.zza Dante, 89;
-Ricorrenti-
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Umberto Rispo, domiciliatario in Napoli alla piazza Nazionale, 42.
-Resistente-
Conclusioni: per i ricorrenti: “insist[ono] per l'accoglimento della domanda ed all'uopo si riporta[no] al proprio atto introduttivo ed ai documenti prodotti nonché alle deduzioni formulate con la nota di trattazione depositata per l'udienza del 3.10.24 con la quale si è controdedotto in merito alla comparsa di costituzione avversa. Con tale ultima nota si è anche dato atto dell'intervenuta messa in sicurezza eseguita ex adverso a marzo 2024 e si sono calcolati i danni da inutilizzo del box per … in relazione a tale data (…punti 4 e Parte_1
10 della citata nota)”; vinte le distraende spese di lite;
per la resistente: “si riporta integralmente alle proprie difese, chiedendo il rigetto delle avverse richieste per le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in atti. …
In via subordinata, nella denegata ipotesi che si ritenga attribuibile alla convenuta qualche responsabilità, le voci di danno richieste da parte attrice sono sicuramente fuorvianti ed eccessive, esulando palesemente dalle conclusioni della ATP”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
1.- , proprietario di appartamento, terrazzo e posto auto siti in via BA Parte_1
CE 7 in Pozzuoli (in NCEU fg. 89 p.lla 416, sub. 30 e sub. 23) e la
[...]
già proprietaria (sino al 31 gennaio 2024) del posto auto adiacente (in Parte_1
NCEU fg. 89, p.lla 416, sub. 22) hanno convenuto in giudizio la proprietaria di CP_1
edificio fatiscente confinante, sito in Corso Umberto I 137-139, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al crollo parziale dell'edificio di proprietà della resistente, avvenuto il 18 aprile 2023 a Pozzuoli, evento che avrebbe danneggiato i loro immobili e causato la sospensione dell'utenza gas.
Hanno esposto, in particolare, che:
-. L'edificio , da decenni in stato di abbandono, era già oggetto nel 2014 di CP_1
ordinanza di messa in sicurezza del e nel 2017, in un procedimento ex Controparte_2
art. 700 c.p.c., una CTU aveva già certificato il grave degrado strutturale del fabbricato;
-. Nella la notte tra il 17 ed il 18 aprile 2023 era crollata un'intera ala dell'immobile
, adiacente ai box dei ricorrenti;
CP_1
-. Nell'immediatezza dei fatti erano intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e la
Protezione civile, che, constatata la situazione di imminente pericolo, avevano disposto
“l'interruzione della fornitura di gas all'intero stabile di via BA CE 7”, ove risiedeva il;
veniva, subito dopo, diramata l'ordinanza n. 56\23 del Comune di Pt_1
Pozzuoli, con la quale, “considerata la pericolosità della struttura ed il rischio di successivi ulteriori crolli” era stato ordinato:
“a) ad di provvedere ad horas alla messa in sicurezza… per…il ripristino della CP_1
fornitura di metano”;
b) a… n.q. di amm.re dello stabile di via BA 7 “...di impedire Parte_1
l'accesso e l'uso da parte di chiunque di tutte le aree esterne e pertinenziali del condominio di via BA CE 7 adiacenti al complesso…”, come successivamente poi diffidato dalla polizia locale che ha provveduto “all'immediata chiusura del tratto di strada sul quale sono ubicati i box dei ricorrenti che, da quel momento, non sono [stati] più raggiungibili”;
-. Da allora i ricorrenti non possono utilizzare i box, il terrazzo e parte dell'abitazione per distacco del gas;
- Era stato intrapreso un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. per accertamenti tecnici e stima dei danni, nel corso del quale il CTU aveva dichiarato di non poter definire le cause del crollo, ma di dover escludere che lo stesso fosse attribuibile a presunte scosse sismiche, come sostenuto dalla , aveva confermato l'inutilizzabilità dei CP_1 3
box, stimando tuttavia in modo riduttivo i danni mensili, ignorando l'inibizione delle aree esterne e le relative richieste di danno;
- non aveva effettuato la messa in sicurezza, lasciando il cantiere fermo da giugno CP_1
2023.
-. Sussiste responsabilità di ai sensi dell'art. 2053 c.c., non avendo la resistente fornito CP_1
alcuna prova liberatoria.
Hanno chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, di:
-. accertare la responsabilità di per il crollo e la rovina dell'edificio e per la CP_1
mancata messa in sicurezza dell'area di sua proprietà;
-. condannare al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme a CP_1
titolo di risarcimento danni:
“a favore d[i]… ; Parte_1
1) euro 900,00 oltre interessi … per il ridotto utilizzo del suo appartamento a causa del temporaneo distacco dell'utenza del gas;
2) euro 200,75 oltre interessi (quantificati in ATP) mensili … per il mancato utilizzo del box auto dalla data del crollo (18.4.23) sino alla messa in sicurezza ed alla revoca dell'ordinanza di inibizione all'uso del garage;
3) … danni non patrimoniali da determinarsi secondo equità”;
a favore di Imm.re HE:
1) € 1.471,68 oltre interessi (€ 163,52 al mese come quantificati in ATP) … per il mancato utilizzo del box auto maturati dalla data del crollo sino al 31.1.24 data in cui il cespite è stato alienato;
2) € 15.000,00 oltre interessi” per “la perdita di valore del bene all'atto dell'alienazione”, poiché venduto a € 55.000,00 dopo ritiro di una precedente offerta da € 70.000,00 a causa dell'inibizione d'uso;
“3) … danni non patrimoniali da determinarsi secondo equità”;
-. Ordinare alla l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza con CP_1
conseguente emissione di certificato di eliminato pericolo;
-. Porre a carico della le spese dell'ATP pari ad euro 2.257,34 per compensi al CP_1
CTU ed € 313,00 per Contributo Unificato e bollo anticipate dai ricorrenti;
-. DAre la al pagamento delle spese processuali. CP_1
La costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni CP_1
profilo, eccependo, in particolare: 4
-. l'assenza di responsabilità ex art. 2053 c.c., non essendo il crollo a lei imputabile poichè provocato da eventi naturali imprevedibili e cioè da uno sciame sismico verificatosi durante la notte tra il 17 ed il 18 aprile 2023 ovvero da infiltrazioni idriche dovute alla rete fognaria fatiscente;
la consulenza tecnica nell'ATP, inoltre, non aveva individuato una causa certa del crollo, ma aveva ricondotto l'evento a fattori esterni e non prevedibili, né la Procura aveva ravvisato responsabilità penali;
-. di essersi prontamente attivata per “il ripristino delle condizioni di sicurezza pubblica”, consentendo sia il “ripristino dell'utenza gas, distaccata dal fornitore per motivi precauzionali e non danneggiati dal crollo parziale” dopo soli dieci giorni dall'evento, sia la riapertura delle strade limitrofe a far data dal 28.3.2024 tramite “intervento di demolizione controllata delle parti dell'edificio che potevano costituire pericolo per la pubblica incolumità” (come da certificato di eliminato pericolo del 28.3.2024 a firma dell'ing.
[...]
e ordinanza dirigenziale n. 171 del 28.3.2024 di riapertura di via BA CE e CP_3
revoca della precedente ordinanza n. 167/23);
-. l'errata quantificazione dei danni richiesti dagli attori.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale il rigetto integrale del ricorso e, in subordine, la riduzione delle somme richieste, vinte le spese di lite del presente giudizio e di quello di accertamento tecnico preventivo.
Prodotta documentazione, sono stati assegnati alle parti termini scadenti al 10.11.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, è stato riservato il deposito della sentenza nei 30 giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.- Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda dei ricorrenti di condanna della resistente ad effettuare i lavori necessari alla messa in sicurezza del fabbricato di sua proprietà, costituendo circostanza pacifica, tra le parti, l'intervenuta messa in sicurezza del fabbricato eseguita dalla resistente a marzo 2024 (cfr. le conclusioni dei ricorrenti riportate in epigrafe).
3.- La domanda proposta dai ricorrenti è parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
4.- Con il presente giudizio i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni conseguenti al crollo parziale della facciata laterale dell'edificio di proprietà della resistente e in particolare:
- il danno da mancato godimento – per via della temporanea interruzione della fornitura di gas
– in favore di;
Parte_1 5
- il danno da diminuzione del valore del posto auto in favore della Parte_1
[...]
- il danno da mancato godimento dei posti auto di proprietà di entrambi, per il periodo in cui gli stessi sono stati inagibili;
- il danno non patrimoniale in favore di entrambi.
5.- La domanda va inquadrata come azione di responsabilità ex art. 2053 c.c., in quanto i danni lamentati sono stati riferiti alla rovina parziale di un edificio di proprietà della convenuta, adiacente agli immobili di proprietà dei ricorrenti. Tale norma, di natura speciale rispetto all'art. 2051 c.c., attribuisce una responsabilità oggettiva al proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, che può essere esclusa soltanto mediante la prova che il danno sia derivato da causa autonoma e imprevedibile – quale caso fortuito, fatto del terzo o del danneggiato – non riconducibile a negligenza del proprietario (Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n.
34401 del 11/12/2023). Benché la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. È inoltre configurabile il concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell'immobile o di parte di esso (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 19975 del 14/10/2005).
La giurisprudenza, inoltre, ammette che la rovina dell'edificio comprende non solo la distruzione completa dell'edificio, ma anche ogni disgregazione, totale o parziale, di singoli elementi strutturali della costruzione o degli elementi accessori incorporati stabilmente nella costruzione (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23939 del 12/11/2009).
Sul proprietario del bene in rovina, pertanto, grava una responsabilità di natura oggettiva, superabile soltanto dalla prova di un fattore estraneo capace di interrompere il nesso di causalità, con la conseguenza che il rischio della causa ignota ricade sul medesimo.
6.- Venendo al merito della presente controversia, dall'istruttoria tecnica espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpc (RG. 9926/2023) è emerso, anzitutto, che non è stato possibile individuare con certezza la causa del crollo.
Il CTU ing. ha infatti chiarito che “con i dati raccolti e la documentazione a Persona_1
disposizione è impossibile determinare” con certezza “le cause del crollo”, pur potendosi formulare “per via deduttiva” ipotesi “plausibili”.
In particolare, il CTU ha ricostruito la dinamica del cedimento evidenziando come: 6
-. “il modesto volume di macerie” rinvenuto, unitamente alla “presenza di un volume rimasto intatto, e corrispondente all'esatta sezione di distacco della porzione crollata” suggerisce
“che si sia distaccato, e quindi, crollato, un pannello murario non vincolato alle spalle”;
-. “l'impressione è che sia crollata la parete esterna di un volume vuoto (forse perché svuotatosi in precedenza per il plausibile crollo dei solai: infatti anche di questi non vi è traccia tra le macerie che si vedono nei reperti fotografici del giorno del crollo)”;
-. in questa ricostruzione, il crollo sarebbe stato provocato da “una 'sollecitazione' esterna”, tale da far sì che “il pannello si è disarticolato per poi staccarsi lungo le sezioni di minore resistenza ed è crollato”.
Il CTU, quindi, ha individuato due possibili fonti di tale “sollecitazione esterna”:
-. In un “cedimento fondale per infiltrazioni d'acqua”; in particolare, il CTU ha rilevato, sulla base di dati meteorologici tratti dal “sito 'Il Meteo.it'” che “il è stato Controparte_2
interessato da pioggia o temporale nei giorni compresi tra il 13 ed il 18 aprile 2023: sei giorni di pioggia, di cui due qualificati anche come temporali” e pur non essendo “indicata la quantità di pioggia in mm caduti al suolo, … può essere già un'indicazione significativa il fatto che ci siano stati 6 giorni di seguito con presenza di precipitazioni”; “questa constatazione” – prosegue il CTU “costituisce un indizio importante perché un sistema fognario fatiscente avrebbe potuto far infiltrare le acque nel terreno di fondazione provocando cedimenti del piano di posa che, anche se di modesta intensità, avrebbero generato un sistema tensionale a cui la muratura, di già fatiscente e con vincoli labili, non è stata in grado di resistere”;
-. sollecitazioni come “conseguenza dell'azione bradisismica”; in alternativa, quindi, il CTU ha considerato che il crollo può essere stato “conseguenza di sollecitazioni sismiche” poiché dai “dati di riferimento” acquisiti “direttamente dall'Osservatorio Vesuviano e, in particolare, dai 'bollettini settimanali dei Campi Flegrei per l'anno 2023'” si evince che “il bollettino per la settimana dal 10/04/2023 al 16/04/2023, emesso proprio il 18/04/2023, indica che 'nell'area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 66 terremoti con magnitudo
Md≥0.0 (Mdmax=2.9±0.3)'”, “quindi un'azione sismica ripetuta anche se di magnitudo medio/bassa”.
Nella relazione finale, peraltro, il CTU ha evidenziato che “non si rinviene un evento scatenante chiaro ed inequivocabile”, poiché “il sisma non sembra avere le caratteristiche di intensità tale da provocare”, da solo, “il crollo di una muratura che, a vista e dalla documentazione fotografica rinvenuta, non presentava quadri fessurativi tali da lasciar presagire un crollo”, mentre “la responsabilità 'umana' non è accertabile nell'ipotesi di 7
un'eventuale infiltrazione d'acqua nel terreno di fondazione e non sembra configurabile nell'ipotesi di azione dirompente di significative quantità di pioggia, anche vista la presenza
(ancora in situ dopo il crollo della muratura) di una tettoia di copertura posta proprio alle spalle del muro crollato” (cfr. p. 24 della CTU).
La consulenza tecnica, dunque, pur dettagliata, non consente di ricondurre il crollo, con certezza, a un fatto del terzo, un caso fortuito certo ed esterno o un evento naturale imprevedibile e inevitabile.
Le conclusioni del CTU, invero, restano solo ipotesi e non assurgono a prova piena del nesso causale con un fattore estraneo idoneo ad integrare l'esimente di cui all'art. 2053 c.c.
Come noto – e come sopra richiamato – la responsabilità ex art. 2053 c.c. ha natura oggettiva ed è esclusa solo se il proprietario dimostra che il danno è dovuto a causa esterna, imprevedibile e inevitabile;
l'onere della prova liberatoria grava quindi sul convenuto.
Nel caso di specie, tale prova non risulta raggiunta, poiché permane una situazione di oggettiva incertezza eziologica, che impedisce l'individuazione di un fattore autonomo ed esterno idoneo ad interrompere il nesso causale.
Ne consegue che la responsabilità della deve ritenersi sussistente ai sensi dell'art. CP_1
2053 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio per i danni derivanti dal mancato godimento dei posti auto dei ricorrenti.
7.- Passando alla quantificazione della domanda risarcitoria, viene in primo luogo in esame il danno da mancato godimento dei posti auto per i ricorrenti, conseguente alla protratta inagibilità dell'area interessata dal crollo.
Il CTU ha fornito una puntuale e condivisibile descrizione dei danni subiti dai ricorrenti, provvedendo a stimare il pregiudizio sulla base dei valori locativi dei box auto ricavati dalle tabelle OMI dell'Agenzia delle Entrate relative alla zona di Pozzuoli che prevede, per box in normale stato conservativo, un range di € 5,8 – 8,8/mq mensili, da cui è stato ricavato il valore medio di € 7,30/mq/mese.
Applicando questo valore unitario, il CTU ha determinato:
-. per il posto auto di un canone locativo mensile pari a € 200,75; Parte_1
-. per quello della 29 un canone locativo mensile pari a € 163,52. Parte_1
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, la chiusura del tratto stradale interessato dal crollo e sul quale insistono i due posti auto di proprietà dei ricorrenti è risultata:
-. Per di 11 mesi (dal 18 aprile 2023, data del crollo dell'edificio della Parte_1
resistente, sino alla eliminazione della situazione di pericolo, avvenuta il 28 marzo 2024, 8
come risulta dall'Ordinanza n. 171 del 28 marzo 2024 del Comune di Pozzuoli, emessa alla luce del Certificato di eliminato pericolo del 27 marzo 2024, cfr. produzione di parte resistente);
-. per la di 9 mesi (fino al 31 gennaio 2024, data della vendita Parte_1
del il posto auto per cui è causa, come da atto di compravendita in atti).
Ne derivano, pertanto, i seguenti importi dovuti ai ricorrenti:
-. € 2.208,25 (€ 200,75 al mese per 11 mesi) in favore di , a titolo di Parte_1
danno da mancato godimento del posto auto di sua proprietà per circa 11 mesi;
-. € 1.471,68 (€ 163,52 al mese per 9 mesi) in favore della a Parte_1
titolo di danno da mancato godimento del posto auto di sua proprietà per circa 9 mesi.
Pertanto, la resistente va condannata al pagamento dell'importo di € 2.208,25 in CP_1 favore del ricorrente e di € 1.471,68 in favore della Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni. Parte_1
8.- La domanda proposta dal relativa al risarcimento dei danni derivanti dal limitato Pt_1 utilizzo dell'immobile di sua proprietà durante il periodo di temporanea interruzione della fornitura del gas dal 18 al 28 aprile 2023 deve essere rigettata, perché del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità o dalla limitata fruibilità di un immobile, il danno emergente non può ritenersi in re ipsa, ma richiede la puntuale allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova anche presuntiva) della concreta perdita o significativa limitazione delle facoltà di godimento del bene;
inoltre, la liquidazione equitativa è ammissibile solo allorché il danneggiato abbia previamente dimostrato l'esistenza di un pregiudizio risarcibile, non potendo supplire il criterio equitativo a difetti di allegazione o prova (cfr. Cass. Civ. Sez. 3-,
Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023).
Spetta, dunque, al danneggiato l'onere di allegare, anche tramite presunzioni, il danno emergente lamentato, consistente nella diminuzione delle possibilità di esercitare il proprio diritto di godimento sul bene, ancorché limitato solo in parte.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a tale onere, non avendo allegato, né, a maggior ragione, provato, alcuna concreta utilità di cui sarebbe stato privato (quali l'impossibilità di utilizzare il piano cottura, qualora alimentato a gas, o di usufruire dell'acqua calda, neppure avendo dedotto l'assenza di sistemi alternativi). Parimenti, non è stata prospettata alcuna spesa straordinaria sostenuta nel periodo per far fronte all'inconveniente lamentato (acquisto di bombole del gas, pasti fuori casa, servizi di consegna etc), elementi che potessero essere 9
indici presuntivi del danno da limitata fruibilità dell'immobile che dovevano essere quantomeno allegati dal ricorrente.
A conferma di ciò, rileva quanto osservato dal CTU: “le normali funzioni abitative di un appartamento” moderno “sono indipendenti dalla presenza o meno di un allaccio alla rete del gas e anche in questo caso non si configurerebbe un profilo di danno perché tutte le funzioni a cui è deputato il gas” (cottura dei cibi, produzione di acqua calda, riscaldamento)
“possono essere assolte dalla rete elettrica”. La consulenza ha inoltre evidenziato che “la data dell'evento, 18 aprile, esclude anche la necessità di utilizzare il gas ai fini del riscaldamento domestico”, poiché “Pozzuoli rientra nella zona” climatica “'C' per la quale il riscaldamento doveva essere definitivamente chiuso il 23 marzo” (cfr. p. 27 della CTU).
Tali considerazioni escludono la configurabilità di un pregiudizio in re ipsa, richiedendo, al contrario, una specifica dimostrazione del danno concreto, del tutto mancante e nemmeno allegato.
Ne deriva che la mera interruzione del servizio, peraltro durata solo dieci giorni, non integra di per sé un danno patrimoniale risarcibile.
9.- Parimenti infondata è la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, non meglio identificati, avanzata da entrambi i ricorrenti, in quanto del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
È principio ormai consolidato, affermato dalle Sezioni Unite con le note sentenze di San
RT (Cass. SS.UU. n. 26972-26975/2008) che il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove: a) l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) l'offesa superi la soglia della “gravità”, cioè non rientri nei disagi minimi che ciascun consociato è tenuto a tollerare per il principio di solidarietà (art. 2 Cost);
c) il danno non sia futile o meramente bagatellare.
Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie. Invero, la temporanea assenza del gas – peraltro oggettivamente sopperibile mediante la rete elettrica ed estesa a un periodo molto ristretto – costituisce, per il , un mero disagio, non idoneo a determinare alcuna Pt_1
compromissione grave della sfera personale, né a ledere diritti fondamentali della persona.
I ricorrenti, inoltre, non hanno allegato alcuna specifica situazione di sofferenza, turbamento o compromissione della qualità della vita, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche e prive di specifica allegazione o correlazione a circostanze concrete, senza alcun supporto probatorio. 10
Ne consegue l'integrale rigetto anche della domanda di ristoro del danno non patrimoniale.
10.- Va rigettata la domanda di risarcimento del danno per asserita diminuzione del valore del posto auto proposta dalla in quanto infondata. Parte_1
In primo luogo, manca la prova del nesso causale tra la chiusura temporanea del tratto di via
CE BA, disposta dal e la riduzione del prezzo (da € 70.000,00 Controparte_2
a € 55.000,00) ottenuto nella successiva vendita del bene.
La società ricorrente deduce di aver ricevuto, il 20 settembre 2023, una proposta di acquisto pari a € 70.000,00 per il posto auto di sua proprietà, proposta che sarebbe stata poi ritirata il 3 novembre 2023 dal proponente per essere lo stesso venuto a conoscenza della sopravvenuta interdizione del transito sul tratto stradale di via CE BA su cui è localizzato il box auto predetto (cfr. all. 9 nella produzione di parte ricorrente).
Aggiunge la società ricorrente di aver poi venduto, a pochi mesi di distanza, il predetto posto auto in data 31 gennaio 2024 al prezzo di € 55.000,00 (come da atto di compravendita di cui all'allegato 10 nella produzione di parte ricorrente), sostenendo che il minor importo ricavato
(pari a € 15.000,00) sarebbe causalmente riferibile ai fatti contestati alla resistente.
Tale ricostruzione non è tuttavia sostenuta da adeguato supporto probatorio.
La semplice produzione della proposta d'acquisto ritirata non consente, di per sé, di ritenere provato che la differenza rispetto al prezzo poi ottenuto sia ricollegabile, con ragionevole certezza o almeno con elevato grado di probabilità, all'interdizione della strada di accesso al posto auto.
La ricorrente, in particolare, non ha provveduto a dimostrare di aver mantenuto, nelle trattative successive al ritiro della prima proposta, una richiesta di prezzo almeno pari a quella originaria, così da consentire di ritenere che l'eventuale ribasso sia stato importo dal mercato e non liberamente accettato dalla venditrice in funzione delle proprie esigenze negoziali o dalla necessità di concludere la transazione in tempi brevi. Neppure sono dedotti i motivi che hanno portato la a vendere il bene senza attenere la riapertura del Parte_1
tratto stradale interdetto (avvenuta il 28 aprile 2024, quindi a pochi mesi di distanza rispetto all'atto di compravendita del 31 gennaio 2024), in prospettiva di un maggior guadagno dall'operazione.
11.- In conclusione, la resistente va condannata al pagamento della somma di € CP_1
2.208,25 in favore del ricorrente e della somma di € 1.471,68 in favore Parte_1
della a titolo di risarcimento dei danni come sopra accertati, Parte_1
oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, restando invece escluse le ulteriori pretese risarcitorie. 11
12.- Le spese di lite del presente giudizio, senza fase istruttoria, e del giudizio ex art. 696 cpc, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza della resistente
, a carico della quale vanno poste altresì le spese di C.T.U., con obbligo di rivalere CP_1
i ricorrenti delle somme eventualmente corrisposte a tale titolo al nominato consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda dei ricorrenti di ordinare alla l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza con conseguente emissione di CP_1
certificato di eliminato pericolo;
-. DA la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle seguenti somme: a) € 2.208,25 a titolo di risarcimento danni in favore di Parte_1
; b) € 1.471,68 titolo di risarcimento danni in favore della
[...] Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi legali dalla data di
[...]
deposito del ricorso al soddisfo;
-. Rigetta ogni altra domanda;
-. DA la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore dei ricorrenti e in persona del Parte_1 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 580,00 per spese ed € 4.038,00 per competenze (incluse quelle relative al procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo ex art. 696 cod. proc. civ.), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Pierfrancesco Cupido, anticipatario;
-. Pone le spese di CTU in via definitiva a carico della , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore.
Napoli, 09/12/2025.
IL GIUDICE dr.ssa Nicoletta Calise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 4655 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: rovina di edificio (art. 2053 c.c.),
TRA in persona Parte_1
dell rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Cupido, Parte_2
domiciliatario in Napoli alla p.zza Dante, 89;
-Ricorrenti-
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Umberto Rispo, domiciliatario in Napoli alla piazza Nazionale, 42.
-Resistente-
Conclusioni: per i ricorrenti: “insist[ono] per l'accoglimento della domanda ed all'uopo si riporta[no] al proprio atto introduttivo ed ai documenti prodotti nonché alle deduzioni formulate con la nota di trattazione depositata per l'udienza del 3.10.24 con la quale si è controdedotto in merito alla comparsa di costituzione avversa. Con tale ultima nota si è anche dato atto dell'intervenuta messa in sicurezza eseguita ex adverso a marzo 2024 e si sono calcolati i danni da inutilizzo del box per … in relazione a tale data (…punti 4 e Parte_1
10 della citata nota)”; vinte le distraende spese di lite;
per la resistente: “si riporta integralmente alle proprie difese, chiedendo il rigetto delle avverse richieste per le motivazioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta in atti. …
In via subordinata, nella denegata ipotesi che si ritenga attribuibile alla convenuta qualche responsabilità, le voci di danno richieste da parte attrice sono sicuramente fuorvianti ed eccessive, esulando palesemente dalle conclusioni della ATP”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 2
1.- , proprietario di appartamento, terrazzo e posto auto siti in via BA Parte_1
CE 7 in Pozzuoli (in NCEU fg. 89 p.lla 416, sub. 30 e sub. 23) e la
[...]
già proprietaria (sino al 31 gennaio 2024) del posto auto adiacente (in Parte_1
NCEU fg. 89, p.lla 416, sub. 22) hanno convenuto in giudizio la proprietaria di CP_1
edificio fatiscente confinante, sito in Corso Umberto I 137-139, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al crollo parziale dell'edificio di proprietà della resistente, avvenuto il 18 aprile 2023 a Pozzuoli, evento che avrebbe danneggiato i loro immobili e causato la sospensione dell'utenza gas.
Hanno esposto, in particolare, che:
-. L'edificio , da decenni in stato di abbandono, era già oggetto nel 2014 di CP_1
ordinanza di messa in sicurezza del e nel 2017, in un procedimento ex Controparte_2
art. 700 c.p.c., una CTU aveva già certificato il grave degrado strutturale del fabbricato;
-. Nella la notte tra il 17 ed il 18 aprile 2023 era crollata un'intera ala dell'immobile
, adiacente ai box dei ricorrenti;
CP_1
-. Nell'immediatezza dei fatti erano intervenuti la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e la
Protezione civile, che, constatata la situazione di imminente pericolo, avevano disposto
“l'interruzione della fornitura di gas all'intero stabile di via BA CE 7”, ove risiedeva il;
veniva, subito dopo, diramata l'ordinanza n. 56\23 del Comune di Pt_1
Pozzuoli, con la quale, “considerata la pericolosità della struttura ed il rischio di successivi ulteriori crolli” era stato ordinato:
“a) ad di provvedere ad horas alla messa in sicurezza… per…il ripristino della CP_1
fornitura di metano”;
b) a… n.q. di amm.re dello stabile di via BA 7 “...di impedire Parte_1
l'accesso e l'uso da parte di chiunque di tutte le aree esterne e pertinenziali del condominio di via BA CE 7 adiacenti al complesso…”, come successivamente poi diffidato dalla polizia locale che ha provveduto “all'immediata chiusura del tratto di strada sul quale sono ubicati i box dei ricorrenti che, da quel momento, non sono [stati] più raggiungibili”;
-. Da allora i ricorrenti non possono utilizzare i box, il terrazzo e parte dell'abitazione per distacco del gas;
- Era stato intrapreso un procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. per accertamenti tecnici e stima dei danni, nel corso del quale il CTU aveva dichiarato di non poter definire le cause del crollo, ma di dover escludere che lo stesso fosse attribuibile a presunte scosse sismiche, come sostenuto dalla , aveva confermato l'inutilizzabilità dei CP_1 3
box, stimando tuttavia in modo riduttivo i danni mensili, ignorando l'inibizione delle aree esterne e le relative richieste di danno;
- non aveva effettuato la messa in sicurezza, lasciando il cantiere fermo da giugno CP_1
2023.
-. Sussiste responsabilità di ai sensi dell'art. 2053 c.c., non avendo la resistente fornito CP_1
alcuna prova liberatoria.
Hanno chiesto, pertanto, vinte le spese di lite, di:
-. accertare la responsabilità di per il crollo e la rovina dell'edificio e per la CP_1
mancata messa in sicurezza dell'area di sua proprietà;
-. condannare al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme a CP_1
titolo di risarcimento danni:
“a favore d[i]… ; Parte_1
1) euro 900,00 oltre interessi … per il ridotto utilizzo del suo appartamento a causa del temporaneo distacco dell'utenza del gas;
2) euro 200,75 oltre interessi (quantificati in ATP) mensili … per il mancato utilizzo del box auto dalla data del crollo (18.4.23) sino alla messa in sicurezza ed alla revoca dell'ordinanza di inibizione all'uso del garage;
3) … danni non patrimoniali da determinarsi secondo equità”;
a favore di Imm.re HE:
1) € 1.471,68 oltre interessi (€ 163,52 al mese come quantificati in ATP) … per il mancato utilizzo del box auto maturati dalla data del crollo sino al 31.1.24 data in cui il cespite è stato alienato;
2) € 15.000,00 oltre interessi” per “la perdita di valore del bene all'atto dell'alienazione”, poiché venduto a € 55.000,00 dopo ritiro di una precedente offerta da € 70.000,00 a causa dell'inibizione d'uso;
“3) … danni non patrimoniali da determinarsi secondo equità”;
-. Ordinare alla l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza con CP_1
conseguente emissione di certificato di eliminato pericolo;
-. Porre a carico della le spese dell'ATP pari ad euro 2.257,34 per compensi al CP_1
CTU ed € 313,00 per Contributo Unificato e bollo anticipate dai ricorrenti;
-. DAre la al pagamento delle spese processuali. CP_1
La costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata sotto ogni CP_1
profilo, eccependo, in particolare: 4
-. l'assenza di responsabilità ex art. 2053 c.c., non essendo il crollo a lei imputabile poichè provocato da eventi naturali imprevedibili e cioè da uno sciame sismico verificatosi durante la notte tra il 17 ed il 18 aprile 2023 ovvero da infiltrazioni idriche dovute alla rete fognaria fatiscente;
la consulenza tecnica nell'ATP, inoltre, non aveva individuato una causa certa del crollo, ma aveva ricondotto l'evento a fattori esterni e non prevedibili, né la Procura aveva ravvisato responsabilità penali;
-. di essersi prontamente attivata per “il ripristino delle condizioni di sicurezza pubblica”, consentendo sia il “ripristino dell'utenza gas, distaccata dal fornitore per motivi precauzionali e non danneggiati dal crollo parziale” dopo soli dieci giorni dall'evento, sia la riapertura delle strade limitrofe a far data dal 28.3.2024 tramite “intervento di demolizione controllata delle parti dell'edificio che potevano costituire pericolo per la pubblica incolumità” (come da certificato di eliminato pericolo del 28.3.2024 a firma dell'ing.
[...]
e ordinanza dirigenziale n. 171 del 28.3.2024 di riapertura di via BA CE e CP_3
revoca della precedente ordinanza n. 167/23);
-. l'errata quantificazione dei danni richiesti dagli attori.
Ha chiesto, pertanto, al Tribunale il rigetto integrale del ricorso e, in subordine, la riduzione delle somme richieste, vinte le spese di lite del presente giudizio e di quello di accertamento tecnico preventivo.
Prodotta documentazione, sono stati assegnati alle parti termini scadenti al 10.11.2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, è stato riservato il deposito della sentenza nei 30 giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.- Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda dei ricorrenti di condanna della resistente ad effettuare i lavori necessari alla messa in sicurezza del fabbricato di sua proprietà, costituendo circostanza pacifica, tra le parti, l'intervenuta messa in sicurezza del fabbricato eseguita dalla resistente a marzo 2024 (cfr. le conclusioni dei ricorrenti riportate in epigrafe).
3.- La domanda proposta dai ricorrenti è parzialmente fondata e può essere accolta nei limiti che seguono.
4.- Con il presente giudizio i ricorrenti chiedono il risarcimento dei danni conseguenti al crollo parziale della facciata laterale dell'edificio di proprietà della resistente e in particolare:
- il danno da mancato godimento – per via della temporanea interruzione della fornitura di gas
– in favore di;
Parte_1 5
- il danno da diminuzione del valore del posto auto in favore della Parte_1
[...]
- il danno da mancato godimento dei posti auto di proprietà di entrambi, per il periodo in cui gli stessi sono stati inagibili;
- il danno non patrimoniale in favore di entrambi.
5.- La domanda va inquadrata come azione di responsabilità ex art. 2053 c.c., in quanto i danni lamentati sono stati riferiti alla rovina parziale di un edificio di proprietà della convenuta, adiacente agli immobili di proprietà dei ricorrenti. Tale norma, di natura speciale rispetto all'art. 2051 c.c., attribuisce una responsabilità oggettiva al proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, che può essere esclusa soltanto mediante la prova che il danno sia derivato da causa autonoma e imprevedibile – quale caso fortuito, fatto del terzo o del danneggiato – non riconducibile a negligenza del proprietario (Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n.
34401 del 11/12/2023). Benché la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del proprietario medesimo, ivi compreso il fatto del terzo o dello stesso danneggiato. È inoltre configurabile il concorso tra la colpa presunta del proprietario e quella accertata in concreto del danneggiato, che con la propria condotta abbia agevolato o accelerato la rovina dell'immobile o di parte di esso (Cass. Civ.
Sez. 3, Sentenza n. 19975 del 14/10/2005).
La giurisprudenza, inoltre, ammette che la rovina dell'edificio comprende non solo la distruzione completa dell'edificio, ma anche ogni disgregazione, totale o parziale, di singoli elementi strutturali della costruzione o degli elementi accessori incorporati stabilmente nella costruzione (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23939 del 12/11/2009).
Sul proprietario del bene in rovina, pertanto, grava una responsabilità di natura oggettiva, superabile soltanto dalla prova di un fattore estraneo capace di interrompere il nesso di causalità, con la conseguenza che il rischio della causa ignota ricade sul medesimo.
6.- Venendo al merito della presente controversia, dall'istruttoria tecnica espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cpc (RG. 9926/2023) è emerso, anzitutto, che non è stato possibile individuare con certezza la causa del crollo.
Il CTU ing. ha infatti chiarito che “con i dati raccolti e la documentazione a Persona_1
disposizione è impossibile determinare” con certezza “le cause del crollo”, pur potendosi formulare “per via deduttiva” ipotesi “plausibili”.
In particolare, il CTU ha ricostruito la dinamica del cedimento evidenziando come: 6
-. “il modesto volume di macerie” rinvenuto, unitamente alla “presenza di un volume rimasto intatto, e corrispondente all'esatta sezione di distacco della porzione crollata” suggerisce
“che si sia distaccato, e quindi, crollato, un pannello murario non vincolato alle spalle”;
-. “l'impressione è che sia crollata la parete esterna di un volume vuoto (forse perché svuotatosi in precedenza per il plausibile crollo dei solai: infatti anche di questi non vi è traccia tra le macerie che si vedono nei reperti fotografici del giorno del crollo)”;
-. in questa ricostruzione, il crollo sarebbe stato provocato da “una 'sollecitazione' esterna”, tale da far sì che “il pannello si è disarticolato per poi staccarsi lungo le sezioni di minore resistenza ed è crollato”.
Il CTU, quindi, ha individuato due possibili fonti di tale “sollecitazione esterna”:
-. In un “cedimento fondale per infiltrazioni d'acqua”; in particolare, il CTU ha rilevato, sulla base di dati meteorologici tratti dal “sito 'Il Meteo.it'” che “il è stato Controparte_2
interessato da pioggia o temporale nei giorni compresi tra il 13 ed il 18 aprile 2023: sei giorni di pioggia, di cui due qualificati anche come temporali” e pur non essendo “indicata la quantità di pioggia in mm caduti al suolo, … può essere già un'indicazione significativa il fatto che ci siano stati 6 giorni di seguito con presenza di precipitazioni”; “questa constatazione” – prosegue il CTU “costituisce un indizio importante perché un sistema fognario fatiscente avrebbe potuto far infiltrare le acque nel terreno di fondazione provocando cedimenti del piano di posa che, anche se di modesta intensità, avrebbero generato un sistema tensionale a cui la muratura, di già fatiscente e con vincoli labili, non è stata in grado di resistere”;
-. sollecitazioni come “conseguenza dell'azione bradisismica”; in alternativa, quindi, il CTU ha considerato che il crollo può essere stato “conseguenza di sollecitazioni sismiche” poiché dai “dati di riferimento” acquisiti “direttamente dall'Osservatorio Vesuviano e, in particolare, dai 'bollettini settimanali dei Campi Flegrei per l'anno 2023'” si evince che “il bollettino per la settimana dal 10/04/2023 al 16/04/2023, emesso proprio il 18/04/2023, indica che 'nell'area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 66 terremoti con magnitudo
Md≥0.0 (Mdmax=2.9±0.3)'”, “quindi un'azione sismica ripetuta anche se di magnitudo medio/bassa”.
Nella relazione finale, peraltro, il CTU ha evidenziato che “non si rinviene un evento scatenante chiaro ed inequivocabile”, poiché “il sisma non sembra avere le caratteristiche di intensità tale da provocare”, da solo, “il crollo di una muratura che, a vista e dalla documentazione fotografica rinvenuta, non presentava quadri fessurativi tali da lasciar presagire un crollo”, mentre “la responsabilità 'umana' non è accertabile nell'ipotesi di 7
un'eventuale infiltrazione d'acqua nel terreno di fondazione e non sembra configurabile nell'ipotesi di azione dirompente di significative quantità di pioggia, anche vista la presenza
(ancora in situ dopo il crollo della muratura) di una tettoia di copertura posta proprio alle spalle del muro crollato” (cfr. p. 24 della CTU).
La consulenza tecnica, dunque, pur dettagliata, non consente di ricondurre il crollo, con certezza, a un fatto del terzo, un caso fortuito certo ed esterno o un evento naturale imprevedibile e inevitabile.
Le conclusioni del CTU, invero, restano solo ipotesi e non assurgono a prova piena del nesso causale con un fattore estraneo idoneo ad integrare l'esimente di cui all'art. 2053 c.c.
Come noto – e come sopra richiamato – la responsabilità ex art. 2053 c.c. ha natura oggettiva ed è esclusa solo se il proprietario dimostra che il danno è dovuto a causa esterna, imprevedibile e inevitabile;
l'onere della prova liberatoria grava quindi sul convenuto.
Nel caso di specie, tale prova non risulta raggiunta, poiché permane una situazione di oggettiva incertezza eziologica, che impedisce l'individuazione di un fattore autonomo ed esterno idoneo ad interrompere il nesso causale.
Ne consegue che la responsabilità della deve ritenersi sussistente ai sensi dell'art. CP_1
2053 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio per i danni derivanti dal mancato godimento dei posti auto dei ricorrenti.
7.- Passando alla quantificazione della domanda risarcitoria, viene in primo luogo in esame il danno da mancato godimento dei posti auto per i ricorrenti, conseguente alla protratta inagibilità dell'area interessata dal crollo.
Il CTU ha fornito una puntuale e condivisibile descrizione dei danni subiti dai ricorrenti, provvedendo a stimare il pregiudizio sulla base dei valori locativi dei box auto ricavati dalle tabelle OMI dell'Agenzia delle Entrate relative alla zona di Pozzuoli che prevede, per box in normale stato conservativo, un range di € 5,8 – 8,8/mq mensili, da cui è stato ricavato il valore medio di € 7,30/mq/mese.
Applicando questo valore unitario, il CTU ha determinato:
-. per il posto auto di un canone locativo mensile pari a € 200,75; Parte_1
-. per quello della 29 un canone locativo mensile pari a € 163,52. Parte_1
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti, la chiusura del tratto stradale interessato dal crollo e sul quale insistono i due posti auto di proprietà dei ricorrenti è risultata:
-. Per di 11 mesi (dal 18 aprile 2023, data del crollo dell'edificio della Parte_1
resistente, sino alla eliminazione della situazione di pericolo, avvenuta il 28 marzo 2024, 8
come risulta dall'Ordinanza n. 171 del 28 marzo 2024 del Comune di Pozzuoli, emessa alla luce del Certificato di eliminato pericolo del 27 marzo 2024, cfr. produzione di parte resistente);
-. per la di 9 mesi (fino al 31 gennaio 2024, data della vendita Parte_1
del il posto auto per cui è causa, come da atto di compravendita in atti).
Ne derivano, pertanto, i seguenti importi dovuti ai ricorrenti:
-. € 2.208,25 (€ 200,75 al mese per 11 mesi) in favore di , a titolo di Parte_1
danno da mancato godimento del posto auto di sua proprietà per circa 11 mesi;
-. € 1.471,68 (€ 163,52 al mese per 9 mesi) in favore della a Parte_1
titolo di danno da mancato godimento del posto auto di sua proprietà per circa 9 mesi.
Pertanto, la resistente va condannata al pagamento dell'importo di € 2.208,25 in CP_1 favore del ricorrente e di € 1.471,68 in favore della Parte_1 [...]
a titolo di risarcimento danni. Parte_1
8.- La domanda proposta dal relativa al risarcimento dei danni derivanti dal limitato Pt_1 utilizzo dell'immobile di sua proprietà durante il periodo di temporanea interruzione della fornitura del gas dal 18 al 28 aprile 2023 deve essere rigettata, perché del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità o dalla limitata fruibilità di un immobile, il danno emergente non può ritenersi in re ipsa, ma richiede la puntuale allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova anche presuntiva) della concreta perdita o significativa limitazione delle facoltà di godimento del bene;
inoltre, la liquidazione equitativa è ammissibile solo allorché il danneggiato abbia previamente dimostrato l'esistenza di un pregiudizio risarcibile, non potendo supplire il criterio equitativo a difetti di allegazione o prova (cfr. Cass. Civ. Sez. 3-,
Ordinanza n. 14947 del 29/05/2023).
Spetta, dunque, al danneggiato l'onere di allegare, anche tramite presunzioni, il danno emergente lamentato, consistente nella diminuzione delle possibilità di esercitare il proprio diritto di godimento sul bene, ancorché limitato solo in parte.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a tale onere, non avendo allegato, né, a maggior ragione, provato, alcuna concreta utilità di cui sarebbe stato privato (quali l'impossibilità di utilizzare il piano cottura, qualora alimentato a gas, o di usufruire dell'acqua calda, neppure avendo dedotto l'assenza di sistemi alternativi). Parimenti, non è stata prospettata alcuna spesa straordinaria sostenuta nel periodo per far fronte all'inconveniente lamentato (acquisto di bombole del gas, pasti fuori casa, servizi di consegna etc), elementi che potessero essere 9
indici presuntivi del danno da limitata fruibilità dell'immobile che dovevano essere quantomeno allegati dal ricorrente.
A conferma di ciò, rileva quanto osservato dal CTU: “le normali funzioni abitative di un appartamento” moderno “sono indipendenti dalla presenza o meno di un allaccio alla rete del gas e anche in questo caso non si configurerebbe un profilo di danno perché tutte le funzioni a cui è deputato il gas” (cottura dei cibi, produzione di acqua calda, riscaldamento)
“possono essere assolte dalla rete elettrica”. La consulenza ha inoltre evidenziato che “la data dell'evento, 18 aprile, esclude anche la necessità di utilizzare il gas ai fini del riscaldamento domestico”, poiché “Pozzuoli rientra nella zona” climatica “'C' per la quale il riscaldamento doveva essere definitivamente chiuso il 23 marzo” (cfr. p. 27 della CTU).
Tali considerazioni escludono la configurabilità di un pregiudizio in re ipsa, richiedendo, al contrario, una specifica dimostrazione del danno concreto, del tutto mancante e nemmeno allegato.
Ne deriva che la mera interruzione del servizio, peraltro durata solo dieci giorni, non integra di per sé un danno patrimoniale risarcibile.
9.- Parimenti infondata è la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, non meglio identificati, avanzata da entrambi i ricorrenti, in quanto del tutto priva in termini di allegazioni e prove.
È principio ormai consolidato, affermato dalle Sezioni Unite con le note sentenze di San
RT (Cass. SS.UU. n. 26972-26975/2008) che il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove: a) l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) l'offesa superi la soglia della “gravità”, cioè non rientri nei disagi minimi che ciascun consociato è tenuto a tollerare per il principio di solidarietà (art. 2 Cost);
c) il danno non sia futile o meramente bagatellare.
Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie. Invero, la temporanea assenza del gas – peraltro oggettivamente sopperibile mediante la rete elettrica ed estesa a un periodo molto ristretto – costituisce, per il , un mero disagio, non idoneo a determinare alcuna Pt_1
compromissione grave della sfera personale, né a ledere diritti fondamentali della persona.
I ricorrenti, inoltre, non hanno allegato alcuna specifica situazione di sofferenza, turbamento o compromissione della qualità della vita, limitandosi ad affermazioni del tutto generiche e prive di specifica allegazione o correlazione a circostanze concrete, senza alcun supporto probatorio. 10
Ne consegue l'integrale rigetto anche della domanda di ristoro del danno non patrimoniale.
10.- Va rigettata la domanda di risarcimento del danno per asserita diminuzione del valore del posto auto proposta dalla in quanto infondata. Parte_1
In primo luogo, manca la prova del nesso causale tra la chiusura temporanea del tratto di via
CE BA, disposta dal e la riduzione del prezzo (da € 70.000,00 Controparte_2
a € 55.000,00) ottenuto nella successiva vendita del bene.
La società ricorrente deduce di aver ricevuto, il 20 settembre 2023, una proposta di acquisto pari a € 70.000,00 per il posto auto di sua proprietà, proposta che sarebbe stata poi ritirata il 3 novembre 2023 dal proponente per essere lo stesso venuto a conoscenza della sopravvenuta interdizione del transito sul tratto stradale di via CE BA su cui è localizzato il box auto predetto (cfr. all. 9 nella produzione di parte ricorrente).
Aggiunge la società ricorrente di aver poi venduto, a pochi mesi di distanza, il predetto posto auto in data 31 gennaio 2024 al prezzo di € 55.000,00 (come da atto di compravendita di cui all'allegato 10 nella produzione di parte ricorrente), sostenendo che il minor importo ricavato
(pari a € 15.000,00) sarebbe causalmente riferibile ai fatti contestati alla resistente.
Tale ricostruzione non è tuttavia sostenuta da adeguato supporto probatorio.
La semplice produzione della proposta d'acquisto ritirata non consente, di per sé, di ritenere provato che la differenza rispetto al prezzo poi ottenuto sia ricollegabile, con ragionevole certezza o almeno con elevato grado di probabilità, all'interdizione della strada di accesso al posto auto.
La ricorrente, in particolare, non ha provveduto a dimostrare di aver mantenuto, nelle trattative successive al ritiro della prima proposta, una richiesta di prezzo almeno pari a quella originaria, così da consentire di ritenere che l'eventuale ribasso sia stato importo dal mercato e non liberamente accettato dalla venditrice in funzione delle proprie esigenze negoziali o dalla necessità di concludere la transazione in tempi brevi. Neppure sono dedotti i motivi che hanno portato la a vendere il bene senza attenere la riapertura del Parte_1
tratto stradale interdetto (avvenuta il 28 aprile 2024, quindi a pochi mesi di distanza rispetto all'atto di compravendita del 31 gennaio 2024), in prospettiva di un maggior guadagno dall'operazione.
11.- In conclusione, la resistente va condannata al pagamento della somma di € CP_1
2.208,25 in favore del ricorrente e della somma di € 1.471,68 in favore Parte_1
della a titolo di risarcimento dei danni come sopra accertati, Parte_1
oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, restando invece escluse le ulteriori pretese risarcitorie. 11
12.- Le spese di lite del presente giudizio, senza fase istruttoria, e del giudizio ex art. 696 cpc, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la maggiore soccombenza della resistente
, a carico della quale vanno poste altresì le spese di C.T.U., con obbligo di rivalere CP_1
i ricorrenti delle somme eventualmente corrisposte a tale titolo al nominato consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
-. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda dei ricorrenti di ordinare alla l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza con conseguente emissione di CP_1
certificato di eliminato pericolo;
-. DA la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle seguenti somme: a) € 2.208,25 a titolo di risarcimento danni in favore di Parte_1
; b) € 1.471,68 titolo di risarcimento danni in favore della
[...] Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, oltre interessi legali dalla data di
[...]
deposito del ricorso al soddisfo;
-. Rigetta ogni altra domanda;
-. DA la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1
favore dei ricorrenti e in persona del Parte_1 Parte_1
legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 580,00 per spese ed € 4.038,00 per competenze (incluse quelle relative al procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo ex art. 696 cod. proc. civ.), oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Pierfrancesco Cupido, anticipatario;
-. Pone le spese di CTU in via definitiva a carico della , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore.
Napoli, 09/12/2025.
IL GIUDICE dr.ssa Nicoletta Calise