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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/06/2025, n. 2973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2973 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 8866/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gervasi, giusta delega in Parte_1
atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Rita Laura Bruno, giusta delega in atti
CONVENUTA
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Bonati, giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: riassunzione giudizio interrotto – bancario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 6.5.2025
Per parte convenuta Controparte_1
Come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 4.6.2025
Per parte convenuta Controparte_2
pagina 1 di 3 Come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 26.5.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 24.1.2025 il sig. in qualità Parte_1
di fideiussore e garante della società ha riassunto il Parte_2
giudizio n. 8866/2022, originariamente promosso da nei Parte_2
confronti di e interrotto in data 20.1.2025 a seguito di apertura della Controparte_2
liquidazione giudiziale della pronunciata con sentenza n. 210/2024 Parte_2
emessa dal Tribunale di Torino in data 16.5.2024.
Il ricorso in riassunzione, con il decreto di fissazione udienza del 21.2.2025, sono stati notificati dal ricorrente ad e a e non anche alla Controparte_1 Controparte_2
procedura di liquidazione giudiziale (cfr. notifiche depositate da parte ricorrente in data
24.2.2025).
2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già anticipate con i precedenti provvedimenti del
28.1.2025 e del 20.2.2025, con cui questo giudice invitava il ricorrente a fornire chiarimenti in ordine alla propria legittimazione attiva.
Ed invero, il procedimento in esame veniva introdotto, con atto di citazione dell'11.5.2022, esclusivamente dalla società in allora ancora in bonis, e Parte_2
non anche dal sig. personalmente, né quale socio, né quale fideiussore Parte_1
della società.
Le argomentazioni evidenziate dal ricorrente, secondo cui “per una mera dimenticanza, nell'atto introduttivo del giudizio, l' avv. Francesco Gervasi ha omesso di specificare che il sig. agiva non solo come legale rappresentante della società ma anche in Parte_1
proprio (nella qualità di fideiussore della società medesima), così come, per una mera svista,
è stata allegata alla citazione la procura sbagliata ovvero quella rilasciata dal nella Pt_1
sola qualità di legale rappresentante della società anziché quella rilasciata, a stretto giro, nella duplice veste di fideiussore e legale rappresentante della società” (cfr. note di chiarimenti del 20.2.2025) sono evidentemente irrilevanti e prive di pregio.
Neppure rilevano le osservazioni dell'attore relative ai vizi sanabili della procura, posto che, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di parte legittimata a promuovere un giudizio, priva di valida procura rilasciata al difensore (che ben può essere successivamente regolarizzata), ma è in questione la stessa legittimazione attiva del sig. a riassumere un giudizio di Pt_1
cui non è mai stato formalmente parte, né assumono rilevanza i motivi (errore materiale, scelta processuale, ecc.) per cui l'atto di citazione originario è stato introdotto dal sig. Pt_1
pagina 2 di 3 solo nella sua qualità di legale rappresentante della società, e non anche in proprio.
Poichè è pacifico che il giudizio riassunto sia la continuazione di quello interrotto e non un nuovo procedimento, è del tutto evidente come il sig. , non essendo parte Parte_1
del procedimento originario, non abbia la legittimazione a riassumerlo.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in riassunzione.
3. Le spese di lite relative alla fase della riassunzione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del sig. Pt_1
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00
(in considerazione del valore della controversia riassunta) ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara inammissibile il ricorso per riassunzione promosso dal sig. Parte_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
4.216,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 liquida in € 4.216,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 16.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 8866/2022 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gervasi, giusta delega in Parte_1
atti
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Rita Laura Bruno, giusta delega in atti
CONVENUTA
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Bonati, giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: riassunzione giudizio interrotto – bancario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
Come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 6.5.2025
Per parte convenuta Controparte_1
Come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 4.6.2025
Per parte convenuta Controparte_2
pagina 1 di 3 Come da note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 26.5.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato in data 24.1.2025 il sig. in qualità Parte_1
di fideiussore e garante della società ha riassunto il Parte_2
giudizio n. 8866/2022, originariamente promosso da nei Parte_2
confronti di e interrotto in data 20.1.2025 a seguito di apertura della Controparte_2
liquidazione giudiziale della pronunciata con sentenza n. 210/2024 Parte_2
emessa dal Tribunale di Torino in data 16.5.2024.
Il ricorso in riassunzione, con il decreto di fissazione udienza del 21.2.2025, sono stati notificati dal ricorrente ad e a e non anche alla Controparte_1 Controparte_2
procedura di liquidazione giudiziale (cfr. notifiche depositate da parte ricorrente in data
24.2.2025).
2. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già anticipate con i precedenti provvedimenti del
28.1.2025 e del 20.2.2025, con cui questo giudice invitava il ricorrente a fornire chiarimenti in ordine alla propria legittimazione attiva.
Ed invero, il procedimento in esame veniva introdotto, con atto di citazione dell'11.5.2022, esclusivamente dalla società in allora ancora in bonis, e Parte_2
non anche dal sig. personalmente, né quale socio, né quale fideiussore Parte_1
della società.
Le argomentazioni evidenziate dal ricorrente, secondo cui “per una mera dimenticanza, nell'atto introduttivo del giudizio, l' avv. Francesco Gervasi ha omesso di specificare che il sig. agiva non solo come legale rappresentante della società ma anche in Parte_1
proprio (nella qualità di fideiussore della società medesima), così come, per una mera svista,
è stata allegata alla citazione la procura sbagliata ovvero quella rilasciata dal nella Pt_1
sola qualità di legale rappresentante della società anziché quella rilasciata, a stretto giro, nella duplice veste di fideiussore e legale rappresentante della società” (cfr. note di chiarimenti del 20.2.2025) sono evidentemente irrilevanti e prive di pregio.
Neppure rilevano le osservazioni dell'attore relative ai vizi sanabili della procura, posto che, nel caso di specie, non si verte in ipotesi di parte legittimata a promuovere un giudizio, priva di valida procura rilasciata al difensore (che ben può essere successivamente regolarizzata), ma è in questione la stessa legittimazione attiva del sig. a riassumere un giudizio di Pt_1
cui non è mai stato formalmente parte, né assumono rilevanza i motivi (errore materiale, scelta processuale, ecc.) per cui l'atto di citazione originario è stato introdotto dal sig. Pt_1
pagina 2 di 3 solo nella sua qualità di legale rappresentante della società, e non anche in proprio.
Poichè è pacifico che il giudizio riassunto sia la continuazione di quello interrotto e non un nuovo procedimento, è del tutto evidente come il sig. , non essendo parte Parte_1
del procedimento originario, non abbia la legittimazione a riassumerlo.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in riassunzione.
3. Le spese di lite relative alla fase della riassunzione seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del sig. Pt_1
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti per le cause di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00
(in considerazione del valore della controversia riassunta) ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara inammissibile il ricorso per riassunzione promosso dal sig. Parte_1 condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € Parte_1 Controparte_1
4.216,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_2 liquida in € 4.216,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 16.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3