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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott.ssa Giovanna Sanfilippo – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 234 del 'ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
In persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via Libertà 174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A N T E
E
Parte_2
Elettivamente domiciliato in Catania, Via Canfora n. 145, presso lo studio dell'Avv.
Dino Caudullo, che lo rappresenta e difende unitamente all' Avv. Irene Di Mauro, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Per l'Ente appellante: v. atto di appello
Per l'appellato: v. comparsa di costituzione MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 ottobre 2023, adiva il Parte_2
Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere docente precario e di avere prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni e questo in tutti gli anni scolastici dal 2015 –
16 al 2022 – 23, estremi inclusi. Evidenziava che, in base alle disposizioni normative indicate in ricorso, i docenti assunti fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) non beneficiavano della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo. Tale esclusione si palesava illegittima in quanto discriminatoria e contraria al diritto-dovere del docente di formazione ed aggiornamento professionale.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
In via principale: previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge
n. 107/2015, dell'art 2 del DPCM. 23/9/2015 e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla Corte di Giustizia
UE nell'ordinanza 18.05.2022: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015
e per l'effetto - condannare il , in persona del Parte_1
a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui CP_1 agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di
€ 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2015-16,
2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 di complessivi € 4000.
In via subordinata: previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo da parte del convenuto, condannarsi il al riconoscimento delle somme Parte_1 Parte_1 di cui sopra a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica, ex art 1218
Pag. 2 di 8 c.c., mediante assegnazione e accredito delle stesse nella Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente.”
Il si costituiva in giudizio eccependo la Parte_1 prescrizione parziale del diritto azionato e sostenendo inammissibilità ed infondatezza delle domande spiegate.
Con sentenza n. 483/2024 del 21 novembre 2024, il Tribunale adito statuiva come segue:
“In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
13.07.2015, proporzionalmente al numero delle ore del contratto di lavoro a tempo determinato come supplente, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018-19, 2019-20, 2020-21,
2021-22, 2022-23 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato,
e conseguentemente condanna il alla Parte_1 corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del
Docente, dell'importo proporzionalmente determinato, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente, rigetta il ricorso per la restante parte stante la prescrizione del suddetto beneficio economico.”
Il veniva anche condannato alle spese di lite, previa compensazione per Parte_1 metà.
Il propone appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma, con Parte_1 rigetto delle domande dell'originario ricorrente e condanna del medesimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato, costituitosi, chiede il rigetto del gravame.
Il Tribunale ha preliminarmente dato atto della rinuncia del ricorrente alla domanda relativamente agli anni scolastici 2015-16, 2016-17, 2017-18, stante la fondatezza, al riguardo, dell'eccezione di prescrizione.
Il primo giudice ha poi ricordato il disposto dell'art. 1 commi 121 e 122 L: n. 107 del
2015 nonché la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente, anche in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato. Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, il Tribunale ha evidenziato, aderendovi, la sentenza della Cassazione n. 32104 del 31 ottobre 2022,
Pag. 3 di 8 che aveva riconosciuto il diritto ai docenti non di ruolo aventi incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, e ne ha riportato alcune massime ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Passando all'esame del fatto, il giudice di prime cure ha rilevato che il ricorrente aveva “prestato servizio per l'intero anno scolastico o per un periodo pari o superiore
a 180 giorni per le seguenti annualità dal 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 come dimostra lo stato matricolare”. La durata della docenza in ciascun anno era quella necessaria affinché la prestazione del docente a tempo determinato fosse equiparabile a quella del docente di ruolo al fine di evitare la c.d. “discriminazione al contrario”. Pertanto, sulla scorta dei summenzionati riferimenti giurisprudenziali, ha ritenuto sussistere il diritto del ricorrente alla “Carta docente” nei termini precisati in dispositivo.
Il dichiara di impugnare integralmente la sentenza, eccetto che nel capo Parte_1 afferente alla prescrizione, in particolare per le statuizioni relative all'A.S.
2018/2019, nonostante le peculiarità del servizio reso dal prof. in tale Pt_2 annualità, e per avere, discostandosi dalla domanda ed in violazione dell'art. 112
c.p.c., “riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, sebbene proporzionalmente al numero delle ore del contratto di lavoro a tempo determinato come supplente”.
Con il primo motivo, l'Amministrazione osserva che nell'A.S. 2018/2019, il contratto di supplenza annuale in concreto aveva avuto una durata di soli n. 42 giorni, dal 16 ottobre 2018 al 27 novembre 2018, e per sole 18 ore settimanali. Pertanto, era errata l'indicazione, che compariva sullo stato matricolare e sulla dichiarazione dei servizi, del codice n. 02 (appunto, supplenza annuale) dovendo il servizio essere invece designato con il codice N. 01 (Supplenza breve e saltuaria).
Con il secondo motivo, il deduce la nullità della sentenza impugnata per Parte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c.. Trascritte integralmente le conclusioni del ricorso di primo grado, l'appellante rileva che “nessuna richiesta, neppure in via gradata, è stata avanzata dal ricorrente, al fine di ottenere il benefico economico proporzionalmente alle ore di lavoro previste dal contratto”. Riconoscendo al ricorrente il diritto di fruire del beneficio in misura proporzionale al numero delle ore del contratto a tempo determinato, il Tribunale aveva mutato il petitum, incorrendo nel vizio denunciato e determinando la nullità della sentenza.
Pag. 4 di 8 Con il terzo motivo, l'Ente lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del diritto anche con riferimento all'A.S. 2018/2019. Premesso il termine di prescrizione quinquennale, il rileva che per tale anno l'incarico Parte_1 di supplenza era stato conferito in data 16 ottobre 2023, mentre il ricorso introduttivo era stato depositato il 26 ottobre 2023 e notificato il 31 novembre (???)
2023.
Con il quarto motivo, l'appellante ribadisce l'insussistenza del diritto alla “Carta docente” per l'insegnante che abbia svolto nell'anno scolastico solo supplenze brevi e saltuarie, com'era avvenuto per il prof. nell'A.S. 2018/2019 Pt_2
********
Il secondo motivo, nell'elencazione operata dall'appellante, concernente l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., è infondato.
La “Carta docente” è uno strumento utile all'aggiornamento ed alla formazione del docente consistente nell'erogazione di un importo annuale, fissato in € 500, spendibile “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali” (art. 1 co. 121 L. 107/15). Il fatto che si tratti di somma vincolata ad una specifica funzione non ne altera la natura di beneficio di natura monetaria, come tale quantificabile ed effettivamente quantificato in ricorso, prima della parziale rinuncia a seguito di riconosciuta parziale estinzione del credito per prescrizione, in complessivi € 4.000,00 (€ 500,00 per n. 8 anni scolastici). Come sensatamente osservato dall'appellato, la limitazione del riconoscimento del beneficio in misura proporzionale al numero delle ore di supplenza effettivamente prestate, si traduce semplicemente in un accoglimento parziale della domanda, una riduzione del quantum riconosciuto rispetto al rivendicato, non nell'attribuzione di un beneficio diverso da quello richiesto.
Il primo ed il quarto motivo di appello sono sostanzialmente identici. Il Tribunale non ha riconosciuto il diritto alla Carta anche al docente incaricato di supplenze brevi e saltuarie – nel qual caso il quarto motivo avrebbe avuto autonoma ragione d'essere – ma ha soltanto ritenuto sussistere in fatto la supplenza annuale anche per l'A.S. 2018/2019, che è l'errore – appunto circa la ricostruzione del fatto – che il gli imputa con il primo motivo, unico perciò da effettivamente esaminarsi. Parte_1
Pag. 5 di 8 Il motivo è fondato.
La premessa è che, come sancito da Cass. Sez. Lav. 27 ottobre 2023 n. 29961,
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 24 del 1999 art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999 art. 4, comma 2,
Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 4 co. 2 L. 124/99
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Nella specie, e per quanto qui interessa, fra il prof. e l'Amministrazione Pt_2 scolastica venne stipulato contratto di supplenza annuale in data 16 ottobre 2018 (v. produzione appellato, la mancanza di uno specifico indice impedisce un'identificazione più precisa) in cui si conveniva espressamente quanto segue: il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualita' di docente supplente annuale per un posto NORMALE e per l'insegnamento di B016 - LABORATORI DI
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE su cattedra ORARIO ESTERNA, con decorrenza dal 16/10/2018 e cessazione al 31/08/2019, per n. 12 ore settimanali di lezione presso "S. MOTTURA" (CLIS01200P) dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data 16/10/2018, con completamento per ore 4 presso "L. RUSSO"
(CLIS01300E), con completamento per ore 2 presso " Persona_1
(CLIS01900D).
Il presupposto per l'attribuzione della Carta docente, dunque, appariva integrato.
Tuttavia, per quanto risultante dalla documentazione depositata, già in primo grado, dal appellante (stato matricolare, all. 1 fascicolo di parte;
scheda dei Parte_1 servizi, all. 2), il contratto ebbe effettiva esecuzione solo fino al 27 novembre 2018, tanto che vennero poi stipulati altri contratti, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 e perciò automaticamente non qualificabili come supplenze annuali ex comma 2 art. 4 L: 124/99, il più duraturo dei quali andò dal 16 gennaio 2019 al 9
Pag. 6 di 8 giugno 2019, fra l'altro presso istituti scolastici (“G.B. Hodierna” e “Virgilio”, entrambi di Mussomeli) diversi da quelli indicati nel contratto originario.
L'appellato, sul punto, si limita a ribadire che gli venne conferito l'incarico del 16 ottobre 2018 nei termini sopra ricordati (v. pagg.
5-6 comparsa costituzione in appello), ma nulla contesta sulle risultanze documentali pur precisamente richiamate nel ricorso di appello (pag. 4), né tanto meno offre una ricostruzione fattuale alternativa a quella attestata dai predetti atti. Non resta che dedurne che il contratto di supplenza annuale del 16 ottobre 2018 di fatto si interruppe al 27 novembre 2018 per causa ignota ed assunse perciò, sempre in via di fatto, la connotazione di supplenza breve. All'attribuzione della Carta docente non pare sufficiente la mera stipula del contratto di supplenza annuale, dovendo ritenersi necessaria la sua effettiva esecuzione, perché altrimenti verrebbero meno le esigenze stesse di formazione ed aggiornamento professionale alla cui soddisfazione è finalizzato il beneficio. Né, poi, lo stesso può dipendere da successive attività di docenza concretamente espletate in base a contratti di supplenza breve succedutisi nel tempo senza sostanziale soluzione di continuità perché si tratterebbe in ogni caso di contratti, e quindi di presupposti, diversi da quelli contemplati nei commi 1 e 2 dell'art. 4 L. 124/99.
Il primo motivo di appello va dunque accolto, con assorbimento del terzo, relativo alla prescrizione.
Considerata l'infondatezza del motivo relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c., con cui l'Ente appellante si proponeva di conseguire la caducazione integrale della sentenza impugnata, mentre il motivo accolto comporta solo una riduzione della condanna, si ritiene equa una disciplina delle spese identica a quella del primo grado, con vittoria in favore dell'appellato e compensazione per metà. Liquidazione come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (II scaglione D.M. n. 55 del
2014) e senza riconoscimento della fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta per effetto della decisione immediata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Pag. 7 di 8 In parziale riforma della sentenza n. 483/2024 del 21 novembre 2024, del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
R I G E T T A
Le domande formulate in primo grado da con riferimento Parte_2 all'Anno 2018/2019 Parte_3
C O N F E R M A
Nel resto, l'impugnata sentenza
C O N D A N N A
Il appellante a pagare a il 50% delle spese Parte_1 Parte_2 del presente grado di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Dino Caudullo, restando compensato fra le parti il 50% residuo
Caltanissetta, 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
Pag. 8 di 8
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Lavoro
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Consigliere rel.
Dott. Marco Sabella – Consigliere
Dott.ssa Giovanna Sanfilippo – Giudice Ausiliario della Corte
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 234 del 'ruolo generale per gli affari di Lavoro dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
In persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Caltanissetta, Via Libertà 174, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
A P P E L L A N T E
E
Parte_2
Elettivamente domiciliato in Catania, Via Canfora n. 145, presso lo studio dell'Avv.
Dino Caudullo, che lo rappresenta e difende unitamente all' Avv. Irene Di Mauro, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
A P P E L L A T O
OGGETTO: Appello a sentenza del giudice del lavoro di Caltanissetta
CONCLUSIONI
Per l'Ente appellante: v. atto di appello
Per l'appellato: v. comparsa di costituzione MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26 ottobre 2023, adiva il Parte_2
Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere docente precario e di avere prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni e questo in tutti gli anni scolastici dal 2015 –
16 al 2022 – 23, estremi inclusi. Evidenziava che, in base alle disposizioni normative indicate in ricorso, i docenti assunti fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) non beneficiavano della “Carta elettronica del docente”, pur svolgendo mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo. Tale esclusione si palesava illegittima in quanto discriminatoria e contraria al diritto-dovere del docente di formazione ed aggiornamento professionale.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
In via principale: previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge
n. 107/2015, dell'art 2 del DPCM. 23/9/2015 e dell'art. 3 DPCM. 28/11/2016, nella parte in cui escludono i docenti assunti a tempo determinato dalla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, per violazione della clausola di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'accordo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70, come interpretata dalla Corte di Giustizia
UE nell'ordinanza 18.05.2022: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto a tempo determinato, a fruire della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015
e per l'effetto - condannare il , in persona del Parte_1
a costituire in favore del ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui CP_1 agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di
€ 500,00 per ciascun anno scolastico e, pertanto, con riferimento agli a.s. 2015-16,
2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 di complessivi € 4000.
In via subordinata: previo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo formativo da parte del convenuto, condannarsi il al riconoscimento delle somme Parte_1 Parte_1 di cui sopra a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica, ex art 1218
Pag. 2 di 8 c.c., mediante assegnazione e accredito delle stesse nella Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente.”
Il si costituiva in giudizio eccependo la Parte_1 prescrizione parziale del diritto azionato e sostenendo inammissibilità ed infondatezza delle domande spiegate.
Con sentenza n. 483/2024 del 21 novembre 2024, il Tribunale adito statuiva come segue:
“In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
13.07.2015, proporzionalmente al numero delle ore del contratto di lavoro a tempo determinato come supplente, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018-19, 2019-20, 2020-21,
2021-22, 2022-23 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato,
e conseguentemente condanna il alla Parte_1 corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del
Docente, dell'importo proporzionalmente determinato, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente, rigetta il ricorso per la restante parte stante la prescrizione del suddetto beneficio economico.”
Il veniva anche condannato alle spese di lite, previa compensazione per Parte_1 metà.
Il propone appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma, con Parte_1 rigetto delle domande dell'originario ricorrente e condanna del medesimo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellato, costituitosi, chiede il rigetto del gravame.
Il Tribunale ha preliminarmente dato atto della rinuncia del ricorrente alla domanda relativamente agli anni scolastici 2015-16, 2016-17, 2017-18, stante la fondatezza, al riguardo, dell'eccezione di prescrizione.
Il primo giudice ha poi ricordato il disposto dell'art. 1 commi 121 e 122 L: n. 107 del
2015 nonché la sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente, anche in capo ai docenti assunti con contratto a tempo determinato. Nell'ambito della giurisdizione ordinaria, il Tribunale ha evidenziato, aderendovi, la sentenza della Cassazione n. 32104 del 31 ottobre 2022,
Pag. 3 di 8 che aveva riconosciuto il diritto ai docenti non di ruolo aventi incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, e ne ha riportato alcune massime ex art. 118 disp. att. c.p.c..
Passando all'esame del fatto, il giudice di prime cure ha rilevato che il ricorrente aveva “prestato servizio per l'intero anno scolastico o per un periodo pari o superiore
a 180 giorni per le seguenti annualità dal 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 come dimostra lo stato matricolare”. La durata della docenza in ciascun anno era quella necessaria affinché la prestazione del docente a tempo determinato fosse equiparabile a quella del docente di ruolo al fine di evitare la c.d. “discriminazione al contrario”. Pertanto, sulla scorta dei summenzionati riferimenti giurisprudenziali, ha ritenuto sussistere il diritto del ricorrente alla “Carta docente” nei termini precisati in dispositivo.
Il dichiara di impugnare integralmente la sentenza, eccetto che nel capo Parte_1 afferente alla prescrizione, in particolare per le statuizioni relative all'A.S.
2018/2019, nonostante le peculiarità del servizio reso dal prof. in tale Pt_2 annualità, e per avere, discostandosi dalla domanda ed in violazione dell'art. 112
c.p.c., “riconosciuto il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, sebbene proporzionalmente al numero delle ore del contratto di lavoro a tempo determinato come supplente”.
Con il primo motivo, l'Amministrazione osserva che nell'A.S. 2018/2019, il contratto di supplenza annuale in concreto aveva avuto una durata di soli n. 42 giorni, dal 16 ottobre 2018 al 27 novembre 2018, e per sole 18 ore settimanali. Pertanto, era errata l'indicazione, che compariva sullo stato matricolare e sulla dichiarazione dei servizi, del codice n. 02 (appunto, supplenza annuale) dovendo il servizio essere invece designato con il codice N. 01 (Supplenza breve e saltuaria).
Con il secondo motivo, il deduce la nullità della sentenza impugnata per Parte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c.. Trascritte integralmente le conclusioni del ricorso di primo grado, l'appellante rileva che “nessuna richiesta, neppure in via gradata, è stata avanzata dal ricorrente, al fine di ottenere il benefico economico proporzionalmente alle ore di lavoro previste dal contratto”. Riconoscendo al ricorrente il diritto di fruire del beneficio in misura proporzionale al numero delle ore del contratto a tempo determinato, il Tribunale aveva mutato il petitum, incorrendo nel vizio denunciato e determinando la nullità della sentenza.
Pag. 4 di 8 Con il terzo motivo, l'Ente lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del diritto anche con riferimento all'A.S. 2018/2019. Premesso il termine di prescrizione quinquennale, il rileva che per tale anno l'incarico Parte_1 di supplenza era stato conferito in data 16 ottobre 2023, mentre il ricorso introduttivo era stato depositato il 26 ottobre 2023 e notificato il 31 novembre (???)
2023.
Con il quarto motivo, l'appellante ribadisce l'insussistenza del diritto alla “Carta docente” per l'insegnante che abbia svolto nell'anno scolastico solo supplenze brevi e saltuarie, com'era avvenuto per il prof. nell'A.S. 2018/2019 Pt_2
********
Il secondo motivo, nell'elencazione operata dall'appellante, concernente l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c., è infondato.
La “Carta docente” è uno strumento utile all'aggiornamento ed alla formazione del docente consistente nell'erogazione di un importo annuale, fissato in € 500, spendibile “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali” (art. 1 co. 121 L. 107/15). Il fatto che si tratti di somma vincolata ad una specifica funzione non ne altera la natura di beneficio di natura monetaria, come tale quantificabile ed effettivamente quantificato in ricorso, prima della parziale rinuncia a seguito di riconosciuta parziale estinzione del credito per prescrizione, in complessivi € 4.000,00 (€ 500,00 per n. 8 anni scolastici). Come sensatamente osservato dall'appellato, la limitazione del riconoscimento del beneficio in misura proporzionale al numero delle ore di supplenza effettivamente prestate, si traduce semplicemente in un accoglimento parziale della domanda, una riduzione del quantum riconosciuto rispetto al rivendicato, non nell'attribuzione di un beneficio diverso da quello richiesto.
Il primo ed il quarto motivo di appello sono sostanzialmente identici. Il Tribunale non ha riconosciuto il diritto alla Carta anche al docente incaricato di supplenze brevi e saltuarie – nel qual caso il quarto motivo avrebbe avuto autonoma ragione d'essere – ma ha soltanto ritenuto sussistere in fatto la supplenza annuale anche per l'A.S. 2018/2019, che è l'errore – appunto circa la ricostruzione del fatto – che il gli imputa con il primo motivo, unico perciò da effettivamente esaminarsi. Parte_1
Pag. 5 di 8 Il motivo è fondato.
La premessa è che, come sancito da Cass. Sez. Lav. 27 ottobre 2023 n. 29961,
La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 24 del 1999 art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999 art. 4, comma 2,
Più in dettaglio, ai sensi dell'art. 4 co. 2 L. 124/99
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
Nella specie, e per quanto qui interessa, fra il prof. e l'Amministrazione Pt_2 scolastica venne stipulato contratto di supplenza annuale in data 16 ottobre 2018 (v. produzione appellato, la mancanza di uno specifico indice impedisce un'identificazione più precisa) in cui si conveniva espressamente quanto segue: il presente contratto di lavoro a tempo determinato in qualita' di docente supplente annuale per un posto NORMALE e per l'insegnamento di B016 - LABORATORI DI
SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE su cattedra ORARIO ESTERNA, con decorrenza dal 16/10/2018 e cessazione al 31/08/2019, per n. 12 ore settimanali di lezione presso "S. MOTTURA" (CLIS01200P) dove dovra' presentarsi per l'assunzione in servizio in data 16/10/2018, con completamento per ore 4 presso "L. RUSSO"
(CLIS01300E), con completamento per ore 2 presso " Persona_1
(CLIS01900D).
Il presupposto per l'attribuzione della Carta docente, dunque, appariva integrato.
Tuttavia, per quanto risultante dalla documentazione depositata, già in primo grado, dal appellante (stato matricolare, all. 1 fascicolo di parte;
scheda dei Parte_1 servizi, all. 2), il contratto ebbe effettiva esecuzione solo fino al 27 novembre 2018, tanto che vennero poi stipulati altri contratti, con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018 e perciò automaticamente non qualificabili come supplenze annuali ex comma 2 art. 4 L: 124/99, il più duraturo dei quali andò dal 16 gennaio 2019 al 9
Pag. 6 di 8 giugno 2019, fra l'altro presso istituti scolastici (“G.B. Hodierna” e “Virgilio”, entrambi di Mussomeli) diversi da quelli indicati nel contratto originario.
L'appellato, sul punto, si limita a ribadire che gli venne conferito l'incarico del 16 ottobre 2018 nei termini sopra ricordati (v. pagg.
5-6 comparsa costituzione in appello), ma nulla contesta sulle risultanze documentali pur precisamente richiamate nel ricorso di appello (pag. 4), né tanto meno offre una ricostruzione fattuale alternativa a quella attestata dai predetti atti. Non resta che dedurne che il contratto di supplenza annuale del 16 ottobre 2018 di fatto si interruppe al 27 novembre 2018 per causa ignota ed assunse perciò, sempre in via di fatto, la connotazione di supplenza breve. All'attribuzione della Carta docente non pare sufficiente la mera stipula del contratto di supplenza annuale, dovendo ritenersi necessaria la sua effettiva esecuzione, perché altrimenti verrebbero meno le esigenze stesse di formazione ed aggiornamento professionale alla cui soddisfazione è finalizzato il beneficio. Né, poi, lo stesso può dipendere da successive attività di docenza concretamente espletate in base a contratti di supplenza breve succedutisi nel tempo senza sostanziale soluzione di continuità perché si tratterebbe in ogni caso di contratti, e quindi di presupposti, diversi da quelli contemplati nei commi 1 e 2 dell'art. 4 L. 124/99.
Il primo motivo di appello va dunque accolto, con assorbimento del terzo, relativo alla prescrizione.
Considerata l'infondatezza del motivo relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c., con cui l'Ente appellante si proponeva di conseguire la caducazione integrale della sentenza impugnata, mentre il motivo accolto comporta solo una riduzione della condanna, si ritiene equa una disciplina delle spese identica a quella del primo grado, con vittoria in favore dell'appellato e compensazione per metà. Liquidazione come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (II scaglione D.M. n. 55 del
2014) e senza riconoscimento della fase di trattazione/istruzione della causa, non tenuta per effetto della decisione immediata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Pag. 7 di 8 In parziale riforma della sentenza n. 483/2024 del 21 novembre 2024, del Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice del lavoro
R I G E T T A
Le domande formulate in primo grado da con riferimento Parte_2 all'Anno 2018/2019 Parte_3
C O N F E R M A
Nel resto, l'impugnata sentenza
C O N D A N N A
Il appellante a pagare a il 50% delle spese Parte_1 Parte_2 del presente grado di giudizio che liquida, per l'intero, in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Dino Caudullo, restando compensato fra le parti il 50% residuo
Caltanissetta, 14 maggio 2025
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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