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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/10/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1596/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1596 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Panicale (PG), fraz. Tavernelle, via del Commercio, C.F._2
n. 43, presso lo studio dell'avv.to Riccardo Betti che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE e
, P.I. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. procuratrice speciale della Controparte_2 P.IVA_2 [...]
P.I. giusta procura rilasciata dalla Parte_3 P.IVA_3 [...]
P.I. (incorporata per fusione nella Parte_4 P.IVA_4 [...]
mandataria con rappresentanza di Parte_3 Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
[...]
( e rappresentata e difesa dall'avv.to Ludovico De Email_1
Benedictis, come da procura in atti;
OPPOSTA nonché
C.F. elettivamente domiciliata presso il Controparte_4 P.IVA_5 domicilio digitale del difensore ( e rappresentata e difesa Email_2 dall'avv.to Davide Sarina, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 30/09/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31/05/2024, Controparte_3
come rappresentata secondo quanto indicato in epigrafe asseriva di essere creditrice nei
[...]
pagina 1 di 9 confronti di e , nella veste di fideiussori, dell'importo pari ad euro Pt_2 Parte_1
149.955,00, oltre accessori, in relazione all'esposizione debitoria maturata con riferimento al mutuo fondiario, stipulato in data 31/08/2018, rep. n. 27162, racc. n. 18.034, con la signora
. Parte_5
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento della complessiva somma pari ad euro 149.955,00, con decreto provvisoriamente esecutivo. In data 16/07/2024, il Tribunale adito adottava il decreto ingiuntivo n. 425/2024 (R.G. n. 909/2024), contenente la condanna al pagamento dell'importo pari ad euro 137.249,48, sulla base della precisazione della domanda operata dalla parte ricorrente nei chiarimenti ex art. 640 c.p.c., con concessione della provvisoria esecuzione. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti chiedevano, previa sospensione anche inaudita altera parte del decreto ingiuntivo e successivo invio in mediazione, accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o carente dei requisiti di legge ovvero revocare il decreto opposto, con declaratoria di non debenza di alcuna somma da parte degli opponenti in ragione della nullità delle garanzie, reali e personali, e rigetto della avversa domanda per infondatezza della pretesa creditoria;
in via subordinata, chiedeva ridursi la condanna degli opponenti al pagamento delle somme dovute, previa decurtazione degli importi non dovuti poiché derivanti da una posizione di abuso del diritto ascrivibile all'istituto di credito, con vittoria delle spese di lite. A fondamento delle domande articolate, detti opponenti deducevano:
-necessità di esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria;
-che il mutuo era stato stipulato nella consapevolezza da parte della banca delle gravi difficoltà della mutuataria, esercente attività di impresa di allevamento di conigli e di coltivazione di frutti oleosi (gravi difficoltà già esistenti nell'anno 2008, momento in cui la stessa aveva chiesto una proroga di un primo mutuo concesso nel 2006 in ragione dell'andamento del mercato di vendita, e aggravatesi nell'anno 2012 a causa di un'avaria dell'impianto di areazione che aveva determinato la perdita di tutti gli animali allevati, con grave danno economico e pregiudizio dell'attività svolta), al fine di acquisire nuove garanzie da parte degli odierni opponenti nella consapevolezza, al contempo, che le stesse sarebbero state attivate con immediatezza;
-che la debitrice principale aveva presentato istanza per accedere alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento nella forma della liquidazione controllata del patrimonio, sul quale l'OCC aveva espresso giudizio positivo, ragion per cui la stessa aveva incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Terni che aveva emesso provvedimento di omologa e nell'ambito della procedura il credito era stato ammesso;
in particolare, in tale procedura vi era un attesa di realizzare circa euro 283.745,44 ossia una somma superiore alla esposizione debitoria complessiva pari a euro 184.340,82, ragion per cui il decreto ingiuntivo appariva una indubbia duplicazione di tutela, “sovrabbondante e non necessaria”;
-che dalla documentazione redatta dalla controparte (ossia dai contratti di mutuo) emergeva chiaramente un eccesso di garanzie preteso dalla banca, la quale, nonostante quanto ottenuto nel precedente finanziamento, mediante il mutuo per cui è causa aveva preteso garanzie ulteriori a carico dei terzi garanti, ragion per cui le garanzie erano nulle o, comunque, dovevano essere ridotte a equità nei limiti di 1/3 dell'importo garantito o, in ogni caso, dei parametri di diritto, circostanza questa che determinava il diritto al risarcimento del danno subìto dagli opponenti.
pagina 2 di 9 Il giudice designato, con decreto del 9/10/2024, fissava udienza per la valutazione della sospensiva alla data del 20/11/2024, udienza rinviata alla data del 3/12/2024 nel rispetto del contraddittorio in considerazione della data di visibilità della costituzione di parte opposta. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio parte opposta nella fase della sospensiva, chiedendo il rigetto dell'istanza, con conferma integrale del decreto ingiuntivo e concessione del termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-che gli opponenti già nel contratto di mutuo stipulato nell'anno 2006 e nell'atto di modifica del 2008 avevano assunto la qualità di fideiussori e il signor anche di Parte_1 terzo datore d'ipoteca, non risultando, dunque, alcuna ulteriore garanzia nel contratto di mutuo del 2018, se non l'inclusione di beni immobili diversi, inclusione dovuta all'adempimento dei criteri dettati dall'Organismo di Vigilanza al fine di consentire il rispetto dei parametri fondiari dell'operazione, operazione che, comunque, aveva determinato conseguenze di favore per gli opponenti (estinzione di pregressi finanziamenti e nuova liquidità in capo alla mutuataria, unitamente alla disponibilità di alcune linee di credito a un tasso di interesse inferiore);
-che la ricostruzione in fatto operata in merito alla proroga del finanziamento concessa nel 2008 non appariva condivisibile nella misura in cui rispondeva all'esigenza di prorogare gli impegni finanziari con l'allungamento del piano di ammortamento, dovendosi peraltro escludere la crisi della mutuataria in ragione dei lunghi anni di prosecuzione dell'attività, così come quella relativa all'avaria dell'impianto del 2012, tenuto conto del fatto che dagli accertamenti compiuti dal Gestore della Crisi era emerso che tale crisi era stata determinata da una infezione virale contratta dai capi allevati nel 2019;
-che, quanto alla procedura di liquidazione controllata, contrariamente agli assunti di parte opponente, il patrimonio assoggettato alla procedura era esclusivamente quello della signora , avendo il Tribunale dichiarato l'inammissibilità della proposta Parte_5 proveniente da terzi estranei alla procedura, ossia un patrimonio pari a euro 154.770,34 inferiore ai debiti complessivamente esistenti nella maggior misura di euro 184.340,82
-che l'eccesso di garanzie non era ravvisabile nel caso concreto in cui la banca si era comportata in maniera coerente con l'entità della erogazione effettivamente concessa. Il procedimento, quindi, all'udienza del 3/12/2024 veniva assunto in riserva sull'istanza di sospensiva. Con ordinanza riservata del 1/01/2025, il giudice accoglieva l'istanza ex art. 649 c.p.c. Confermata l'udienza di prima trattazione al 4/03/2025, rinnovata la costituzione nel giudizio di merito di con riproposizione delle difese già svolte nella fase cautelare CP_5 della sospensiva, a detta udienza il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 24/03/2025, il giudice, disattese le richieste istruttorie formulate dagli opponenti, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. per la decisione al 30/09/2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali. Con comparsa depositata in data 28/05/2025, interveniva in giudizio Controparte_4 ex art. 111 c.p.c., rappresentando di aver concluso con
[...] Controparte_3 in data 21/02/2025 un contratto di cessione dei crediti in blocco, come da avviso in GU,
[...] parte II, n. 28 del 6/03/2025 in virtù del quale era divenuta titolare del credito azionato in via monitoria, come da documentazione prodotta, e dichiarando di subentrare nel procedimento a nonché di fare proprie tutte le istanze, domande ed Controparte_3 eccezioni come avanzate dal difensore costituito, ivi compresi i documenti e gli atti.
pagina 3 di 9 All'udienza del 30/09/2025, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, incontestata la attuale titolarità del credito in capo alla parte intervenuta (sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione), da mettere in relazione con la documentazione depositata e con il contegno processuale di parte opposta che, a seguito dell'intervento, ha abbandonato il giudizio (sulla rilevanza del contegno processuale della cedente: v. Corte di Appello di Milano, n. 220 del 24/01/2023 e Corte di Appello di Perugi, n. 431/2025), la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c., posto che le istanze articolate dagli opponenti non risultano necessarie all'istruzione del procedimento (v. considerazioni che seguono). Giova, preliminarmente, evidenziare ai fini della delimitazione del thema decidendum che il presente procedimento ha ad oggetto la pretesa creditoria vantata, nei confronti dei fideiussori, in relazione al mutuo stipulato tra Controparte_3
e in data 31/08/2018 per atto pubblico rep. n. 27162, racc. n.
[...] Parte_5
18.034, avente ad oggetto l'erogazione dell'importo pari ad euro 140.000,00, da restituire in 240 rate mensili, al tasso variabile (Euribor a tre mesi quotazione 360, aumentato di 3,90 punti) e di mora (pari a 0,80% in più) ivi previsti, e con indicazione del TAEG (pari al 4,36%), con costituzione di ipoteca sui beni immobili contemplati dal contratto di proprietà di e rilascio di fideiussione da parte degli opponenti nei limiti Parte_1 dell'importo massimo garantito di euro 280.000,00, con declaratoria espressa di rinuncia alla preventiva escussione della debitrice principale e, fino alla soddisfazione integrale del credito, al diritto di regresso e di surroga eventualmente spettante nei confronti della parte mutuataria. Ciò chiarito, in rito quanto alle questioni riguardanti la invocata improcedibilità per mancato esperimento della mediazione appare sufficiente richiamare l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass., n. 31209 del 21/10/2022; successiva conforme, Cass., n. 26821 del 16/10/2024: “deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”).
pagina 4 di 9 Nel merito, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di mutuo sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c., contenente le fideiussioni specifiche rilasciate dagli odierni opponenti, nonché, nel giudizio di opposizione, documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (v. estratto del conto corrente, pag. 128 del doc. d) allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, attestante l'erogazione della somma pari ad euro 137.025,00 in relazione al mutuo per cui è causa in data 26/09/2018) ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass., n. 13477 del 20/05/2025). Dunque, così provata la pretesa, vanno esaminati i motivi di opposizione formulati. In primo luogo, gli opponenti si dolgono del contegno della banca, la quale in tesi avrebbe stipulato il mutuo nella consapevolezza delle gravi difficoltà della signora
, come detto, debitrice principale. Parte_5
In particolare, premesso che la stessa svolgeva attività di impresa avente ad oggetto l'allevamento di conigli e la coltivazione di frutti oleosi, gli opponenti hanno evidenziato che detta attività aveva manifestato gravi difficoltà in relazione all'andamento del mercato di vendita nell'anno 2008, momento in cui aveva richiesto la proroga di un mutuo concesso nell'anno 2006, e che tali difficoltà si erano aggravate nell'anno 2012 in conseguenza di un'avaria dell'impianto di areazione che aveva determinato la perdita di tutti gli animali allevati, con grave danno economico e pregiudizio dell'attività svolta. Precisa, inoltre, che la condotta della banca era strumentale all'acquisizione di nuove garanzie da parte degli odierni opponenti nella consapevolezza, al contempo, che le stesse sarebbero state attivate in tempi brevi. Alla stregua delle risultanze documentali complessivamente acquisite, la ricostruzione in fatto operata dagli opponenti non appare condivisibile. L'esistenza di una situazione di difficoltà sorta fin dall'anno 2008 e, in tesi aggravatasi nell'anno 2012, non emerge, in particolare, dalla relazione del gestore della crisi (v. doc. q nel fascicolo di parte opposta). Da tale relazione emerge, infatti, che l'attività è stata avviata nell'anno 2002, senza alcun riferimento ad eventuali difficoltà sorte nell'anno 2008, e che, nonostante la problematica all'avaria dell'impianto nell'anno 2012, l'attività è continuata sino al 2019, momento in cui si è verificata una decimazione degli animali in conseguenza di un'influenza.
pagina 5 di 9 Dunque, tenuto conto del periodo in cui l'attività è proseguita (non modesto) non appare condivisibile la deduzione difensiva di parte opponente in merito al fatto che la banca “quale operatore qualificato, avrebbe potuto ben comprendere come la situazione della sig.ra fosse ormai compromessa”. Parte_5
Difatti, la problematica che ha condizionato negativamente il proficuo esercizio dell'attività di impresa va ravvisato non già nelle problematiche sorte nell'anno 2012 (che come sopra detto hanno consentito la continuazione dell'attività per 7 anni, nonché, comunque, di “onorare gli impegni con i fornitori e l'erario”: v. sul punto istanza per sovraindebitamento, sottoscritta dalla signora , doc. f nel fascicolo di parte Parte_5 opposta) ma, piuttosto, nella decimazione degli animali nell'anno 2019 -ossia successivamente alla stipula del mutuo per cui è causa nel precedente anno 2018- poiché detta circostanza ha determinato “l'impossibilità di continuare a raggiungere i cicli produttivi e fare fronte agli impegni presi con gli istituti di credito e i fornitori” ed è stata aggravata dalla sopravvenuta pandemia da Covid 19 nei primi mesi dell'anno 2020. Quindi, “l'impossibilità … di raggiungere i cicli produttivi degli anni precedenti … oltre alle contingenze connesse all'evento pandemico covid 19, non ha più consentito di essere puntuale con il pagamento dei … debiti” (v. relazione citata;
v. anche istanza per sovraindebitamento, doc. f nel fascicolo di parte opposta, dichiarazioni rese in quella sede dalla signora : “L'impossibilità di raggiungere i cicli produttivi degli Parte_5 anni precedenti e le contingenze connesse all'evento pandemico da Covid 19 che dal febbraio marzo 2020 colpiva il Paese ha di fatto reso insostenibile proseguire l'attività, onorando gli impegni, con conseguente verificarsi della situazione di sovraindebitamento per la quale si formula la presente domanda”). Dunque, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalla debitrice principale emerge chiaramente che la crisi dell'attività, poi definitivamente cessata nell'anno 2023, è sorta nella sua gravità nell'anno 2019 -ossia in un periodo successivo alla stipula del mutuo- ed è ascrivibile ad un evento specifico (decimazione degli animali in conseguenza di un'influenza). Quanto precede va messo in relazione con le risultanze documentali relative all'istruttoria compiuta in occasione della stipula del mutuo per cui è causa, dalle quali non emerge alcuna situazione di difficoltà. In particolare, dalla relazione aziendale datata 27/04/2018 emerge che la signora
, in possesso di specifiche competenze tecniche (per aver prestato Parte_5 attività nel settore quale lavoratrice dipendente dall'anno 1993 all'anno 2001 e aver conseguito nell'anno 2002 il brevetto di fecondatore) ha dichiarato che “la vendita dei prodotti ha” avuto “inizio ad ottobre 2006 e nel corso degli anni fino al 2009” è stato portato “a termine l'investimento per il sito aziendale…interamente pagato” (v. doc. t nel fascicolo di parte opposta). Dal report del rischio emerge, al contempo, che la signora nell'anno Parte_5
2018 presentava un profilo di pagamento e una storia creditizia regolare, con debito residuo contenuto su prodotti rateali e un indebitamento che, sebbene di ammontare piuttosto elevato, presentava un andamento regolare e in calo nel corso degli ultimi anni (v. doc. v nel fascicolo di parte opposta, tabulato rischio).
pagina 6 di 9 Dal “dossier persona” emerge parimenti l'assenza di segnalazioni di eventi, anche pregiudizievoli a carico della signora , con “classe di rischio di eventi negativi” Parte_5 pari a 0 (v. doc. s nel fascicolo di parte opposta). Dunque, si ritiene non provata alla stregua di tali complessivi elementi una situazione di difficoltà della signora al momento della stipula del mutuo Parte_5 nell'anno 2018. Né la destinazione di parte delle somme erogate all'estinzione del mutuo in precedenza contratto (v. estinzione anticipata evincibile dall'estratto del contratto di conto corrente) consente di per sé di addivenire a diverse conclusioni, dovendosi, al riguardo, considerare che, premesso che il mutuo stipulato nell'anno 2006, come modificato nell'anno 2008, era funzionale all'acquisto della strumentazione necessaria e dei primi capi (v. istanza presentata all'OCC, doc. f cit.), la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024 e sentenza n. 856 del 12/12/2024). Per tali ragioni l'acquisizione dei documenti oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. (ossia la documentazione concernente l'istruttoria svolta dall'istituto di credito in relazione ai mutui del 2006 e del 2018) non appare necessaria alla istruzione del procedimento che può essere deciso alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite e sopra richiamate, di talché non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione del procedimento nella fase istruttoria. Parimenti, è inammissibile la prova orale poiché tardivamente formulata, venendo in rilievo circostanze allegate sin dalla citazione, mentre la richiesta è stata formulata solamente nella memoria ex art. 171ter n. 3 c.p.c., e, comunque, in via assorbente, oltre che documentale, irrilevante ai fini del decidere in virtù delle considerazioni sopra svolte (cap. a), generica nella formulazione e in contrasto con le sopra richiamate risultanze di carattere documentale (cap. b;
cap. c). Parimenti, l'ulteriore motivo di opposizione formulato in punto di possibilità di realizzare nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento un importo superiore alla esposizione debitoria complessiva non appare condivisibile. Sul punto, va osservato che le fideiussioni specifiche rilasciate dagli odierni opponenti contengono le seguenti clausole:
- “la parte fidejubente dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della previa escussione della parte mutuataria”;
- “la parte fidejubente rinuncia infine -in ogni caso -ad avvalersi, fino a che il credito della di non sia integralmente soddisfatto, di Controparte_3 CP_3 ogni diritto di regresso e di surroga”. Preme evidenziare che è pacifico che allo stato la procedura non abbia consentito di conseguire l'estinzione del credito oggetto di causa, ammesso dal liquidatore in misura pari ad euro 153.022,75 (v. doc. 9 nel fascicolo di parte opponente), posto che allo stato pagina 7 di 9 sulla base dell'ultima dichiarazione resa dal liquidatore il saldo attivo Persona_1 della procedura ammonta ad euro 1.464,00 c.c. e non si è ancora proceduto ad alcun riparto. Dunque, la potenziale capienza della procedura a soddisfare tutte le posizioni di debito (anche eventualmente mediante l'accrescimento della quota di proprietà in capo alla signora in virtù del decesso del fratello nel recente passato), costituisce Parte_5 circostanza che all'evidenza non incide sulla attuale responsabilità dei fideiussori in conseguenza della rinuncia al beneficio della previa escussione della parte mutuataria. Sul punto, si osserva che i fideiussori all'esito del pagamento ben potranno agire in regresso in relazione alle somme corrisposte, beneficiando della surroga nella posizione del creditore. Non si condivide, pertanto, l'assunto difensivo di parte opponente in merito al fatto che la proposta omologata dal Tribunale “risulta assolutamente satisfattiva di tutte le posizioni debitorie della sig.ra , ivi compresa quella oggi attivata dalla Parte_5 [...]
di nei confronti dei signori ” poiché all'attualità nessuna CP_3 CP_3 Pt_1 somma è stata riscossa e la capienza, anche ove provata, non ha ancora trovato concreta attuazione. Va precisato che la clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore non è abusiva nella misura in cui è riproduttiva delle disposizioni di legge. Difatti, ai sensi dell'art. 1944 c.c. la responsabilità del debitore e del fideiussore è solidale, ragione per cui il creditore ben può agire nei confronti del fideiussore per l'intero ex art. 1292 c.c., salvo che sia previsto il beneficio della previa escussione del debitore principale, ipotesi nel caso di specie, come sopra visto, non ricorrente, posto che le parti hanno espressamente concordato l'applicazione del regime legale operante in mancanza di deroga. Ne consegue che la doglianza mossa con riferimento al fatto che in tesi il decreto ingiuntivo determinerebbe una duplicazione di tutela “sovrabbondante e non necessaria” non appare condivisibile. Infine, la doglianza relativa all'eccesso di garanzie preteso dalla banca non consente di addivenire a diverse conclusioni. Al riguardo, si osserva che il motivo di opposizione -che può essere esaminato esclusivamente in relazione alle garanzie prestate in relazione al mutuo stipulato nell'anno 2018 e azionato nella presente sede- risulta articolato in maniera manifestamente generica. In primo luogo, risulta documentalmente provato in fatto che già il primo mutuo era garantito da fideiussione, rilasciata da e (v. art. 17, del doc. 3 nel Parte_1 Parte_2 fascicolo di parte opponente), nonché che è intervenuto, anche in tale atto, Parte_1 quale concedente l'ipoteca (v. pag. 2 del doc. 3 nel fascicolo di parte opponente), a nulla rilevando la inclusione nel mutuo del 2018 di ulteriori beni immobili. In secondo luogo, non condivisibile appare la tesi difensiva secondo la quale, posto che il mutuo stipulato nell'anno 2018 per euro 140.000,00 è stato utilizzato per estinguere il precedente mutuo, l'istituto avrebbe dovuto tener conto delle circostanze secondo le quali “il capitale originario si era a quel tempo ridotto ad euro 87.052,69” e “dunque, ben oltre la metà dell'importo iniziale erogato era stato rimborsato dalla sig.ra
pagina 8 di 9 ”, di talchè “a fronte della minor esposizione la banca avrebbe dovuto semmai Parte_5 ridurre la garanzia” ai sensi dell'art. 39 TUB. Tale impostazione non appare condivisibile in quanto non tiene conto del fatto che nell'anno 2018 le parti hanno stipulato un ulteriore contratto di mutuo, autonomo rispetto al primo, a nulla rilevando la destinazione delle somme alla estinzione della pregressa esposizione debitoria, poiché l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta -oltre che non censurabile (v. considerazione sopra svolte)- giuridicamente irrilevante ad influire sul sinallagma contrattuale e sulla configurabilità di una autonoma fattispecie contrattuale, escludendola. Ne consegue che l'eccesso di garanzie non risulta in alcun modo provato nel caso di specie, così come non risultano provati i presupposti legittimanti la chiesta riduzione ad equità nei limiti di 1/3 dell'importo garantito e/o nel rispetto dei parametri di diritto, dovendosi sul punto rimarcare il carattere manifestamente generico dell'allegazione in punto di valore dei beni ipotecati e del parametro del superamento di un terzo dell'importo dei crediti iscritti, accresciuti degli accessori. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite secondo soccombenza, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accertato il subentro della situazione giuridica azionata dal lato attivo in capo all'intervenuta, respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
respinge, altresì, le domande proposte dagli opponenti;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 4.000,00 in favore di parte opposta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge e in euro 3.000,00 in favore di parte intervenuta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. 30/10/2025 Il giudice (Marzia Di Bari)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1596 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
C.F. , e , C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, elettivamente domiciliati in Panicale (PG), fraz. Tavernelle, via del Commercio, C.F._2
n. 43, presso lo studio dell'avv.to Riccardo Betti che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE e
, P.I. e per essa Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. procuratrice speciale della Controparte_2 P.IVA_2 [...]
P.I. giusta procura rilasciata dalla Parte_3 P.IVA_3 [...]
P.I. (incorporata per fusione nella Parte_4 P.IVA_4 [...]
mandataria con rappresentanza di Parte_3 Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
[...]
( e rappresentata e difesa dall'avv.to Ludovico De Email_1
Benedictis, come da procura in atti;
OPPOSTA nonché
C.F. elettivamente domiciliata presso il Controparte_4 P.IVA_5 domicilio digitale del difensore ( e rappresentata e difesa Email_2 dall'avv.to Davide Sarina, come da procura in atti;
INTERVENUTA
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 30/09/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31/05/2024, Controparte_3
come rappresentata secondo quanto indicato in epigrafe asseriva di essere creditrice nei
[...]
pagina 1 di 9 confronti di e , nella veste di fideiussori, dell'importo pari ad euro Pt_2 Parte_1
149.955,00, oltre accessori, in relazione all'esposizione debitoria maturata con riferimento al mutuo fondiario, stipulato in data 31/08/2018, rep. n. 27162, racc. n. 18.034, con la signora
. Parte_5
Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento della complessiva somma pari ad euro 149.955,00, con decreto provvisoriamente esecutivo. In data 16/07/2024, il Tribunale adito adottava il decreto ingiuntivo n. 425/2024 (R.G. n. 909/2024), contenente la condanna al pagamento dell'importo pari ad euro 137.249,48, sulla base della precisazione della domanda operata dalla parte ricorrente nei chiarimenti ex art. 640 c.p.c., con concessione della provvisoria esecuzione. Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti chiedevano, previa sospensione anche inaudita altera parte del decreto ingiuntivo e successivo invio in mediazione, accogliere l'opposizione e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e/o carente dei requisiti di legge ovvero revocare il decreto opposto, con declaratoria di non debenza di alcuna somma da parte degli opponenti in ragione della nullità delle garanzie, reali e personali, e rigetto della avversa domanda per infondatezza della pretesa creditoria;
in via subordinata, chiedeva ridursi la condanna degli opponenti al pagamento delle somme dovute, previa decurtazione degli importi non dovuti poiché derivanti da una posizione di abuso del diritto ascrivibile all'istituto di credito, con vittoria delle spese di lite. A fondamento delle domande articolate, detti opponenti deducevano:
-necessità di esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria;
-che il mutuo era stato stipulato nella consapevolezza da parte della banca delle gravi difficoltà della mutuataria, esercente attività di impresa di allevamento di conigli e di coltivazione di frutti oleosi (gravi difficoltà già esistenti nell'anno 2008, momento in cui la stessa aveva chiesto una proroga di un primo mutuo concesso nel 2006 in ragione dell'andamento del mercato di vendita, e aggravatesi nell'anno 2012 a causa di un'avaria dell'impianto di areazione che aveva determinato la perdita di tutti gli animali allevati, con grave danno economico e pregiudizio dell'attività svolta), al fine di acquisire nuove garanzie da parte degli odierni opponenti nella consapevolezza, al contempo, che le stesse sarebbero state attivate con immediatezza;
-che la debitrice principale aveva presentato istanza per accedere alle procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento nella forma della liquidazione controllata del patrimonio, sul quale l'OCC aveva espresso giudizio positivo, ragion per cui la stessa aveva incardinato il giudizio innanzi al Tribunale di Terni che aveva emesso provvedimento di omologa e nell'ambito della procedura il credito era stato ammesso;
in particolare, in tale procedura vi era un attesa di realizzare circa euro 283.745,44 ossia una somma superiore alla esposizione debitoria complessiva pari a euro 184.340,82, ragion per cui il decreto ingiuntivo appariva una indubbia duplicazione di tutela, “sovrabbondante e non necessaria”;
-che dalla documentazione redatta dalla controparte (ossia dai contratti di mutuo) emergeva chiaramente un eccesso di garanzie preteso dalla banca, la quale, nonostante quanto ottenuto nel precedente finanziamento, mediante il mutuo per cui è causa aveva preteso garanzie ulteriori a carico dei terzi garanti, ragion per cui le garanzie erano nulle o, comunque, dovevano essere ridotte a equità nei limiti di 1/3 dell'importo garantito o, in ogni caso, dei parametri di diritto, circostanza questa che determinava il diritto al risarcimento del danno subìto dagli opponenti.
pagina 2 di 9 Il giudice designato, con decreto del 9/10/2024, fissava udienza per la valutazione della sospensiva alla data del 20/11/2024, udienza rinviata alla data del 3/12/2024 nel rispetto del contraddittorio in considerazione della data di visibilità della costituzione di parte opposta. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio parte opposta nella fase della sospensiva, chiedendo il rigetto dell'istanza, con conferma integrale del decreto ingiuntivo e concessione del termine per l'introduzione del procedimento di mediazione. A sostegno della posizione processuale assunta, detta opposta deduceva:
-che gli opponenti già nel contratto di mutuo stipulato nell'anno 2006 e nell'atto di modifica del 2008 avevano assunto la qualità di fideiussori e il signor anche di Parte_1 terzo datore d'ipoteca, non risultando, dunque, alcuna ulteriore garanzia nel contratto di mutuo del 2018, se non l'inclusione di beni immobili diversi, inclusione dovuta all'adempimento dei criteri dettati dall'Organismo di Vigilanza al fine di consentire il rispetto dei parametri fondiari dell'operazione, operazione che, comunque, aveva determinato conseguenze di favore per gli opponenti (estinzione di pregressi finanziamenti e nuova liquidità in capo alla mutuataria, unitamente alla disponibilità di alcune linee di credito a un tasso di interesse inferiore);
-che la ricostruzione in fatto operata in merito alla proroga del finanziamento concessa nel 2008 non appariva condivisibile nella misura in cui rispondeva all'esigenza di prorogare gli impegni finanziari con l'allungamento del piano di ammortamento, dovendosi peraltro escludere la crisi della mutuataria in ragione dei lunghi anni di prosecuzione dell'attività, così come quella relativa all'avaria dell'impianto del 2012, tenuto conto del fatto che dagli accertamenti compiuti dal Gestore della Crisi era emerso che tale crisi era stata determinata da una infezione virale contratta dai capi allevati nel 2019;
-che, quanto alla procedura di liquidazione controllata, contrariamente agli assunti di parte opponente, il patrimonio assoggettato alla procedura era esclusivamente quello della signora , avendo il Tribunale dichiarato l'inammissibilità della proposta Parte_5 proveniente da terzi estranei alla procedura, ossia un patrimonio pari a euro 154.770,34 inferiore ai debiti complessivamente esistenti nella maggior misura di euro 184.340,82
-che l'eccesso di garanzie non era ravvisabile nel caso concreto in cui la banca si era comportata in maniera coerente con l'entità della erogazione effettivamente concessa. Il procedimento, quindi, all'udienza del 3/12/2024 veniva assunto in riserva sull'istanza di sospensiva. Con ordinanza riservata del 1/01/2025, il giudice accoglieva l'istanza ex art. 649 c.p.c. Confermata l'udienza di prima trattazione al 4/03/2025, rinnovata la costituzione nel giudizio di merito di con riproposizione delle difese già svolte nella fase cautelare CP_5 della sospensiva, a detta udienza il giudice assumeva il procedimento in riserva. Con ordinanza riservata del 24/03/2025, il giudice, disattese le richieste istruttorie formulate dagli opponenti, fissava udienza ex art. 189 c.p.c. per la decisione al 30/09/2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali. Con comparsa depositata in data 28/05/2025, interveniva in giudizio Controparte_4 ex art. 111 c.p.c., rappresentando di aver concluso con
[...] Controparte_3 in data 21/02/2025 un contratto di cessione dei crediti in blocco, come da avviso in GU,
[...] parte II, n. 28 del 6/03/2025 in virtù del quale era divenuta titolare del credito azionato in via monitoria, come da documentazione prodotta, e dichiarando di subentrare nel procedimento a nonché di fare proprie tutte le istanze, domande ed Controparte_3 eccezioni come avanzate dal difensore costituito, ivi compresi i documenti e gli atti.
pagina 3 di 9 All'udienza del 30/09/2025, il giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, incontestata la attuale titolarità del credito in capo alla parte intervenuta (sull'espressa affermazione dell'operatività del principio di non contestazione nella tematica della cessione di credito in blocco: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione), da mettere in relazione con la documentazione depositata e con il contegno processuale di parte opposta che, a seguito dell'intervento, ha abbandonato il giudizio (sulla rilevanza del contegno processuale della cedente: v. Corte di Appello di Milano, n. 220 del 24/01/2023 e Corte di Appello di Perugi, n. 431/2025), la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c., posto che le istanze articolate dagli opponenti non risultano necessarie all'istruzione del procedimento (v. considerazioni che seguono). Giova, preliminarmente, evidenziare ai fini della delimitazione del thema decidendum che il presente procedimento ha ad oggetto la pretesa creditoria vantata, nei confronti dei fideiussori, in relazione al mutuo stipulato tra Controparte_3
e in data 31/08/2018 per atto pubblico rep. n. 27162, racc. n.
[...] Parte_5
18.034, avente ad oggetto l'erogazione dell'importo pari ad euro 140.000,00, da restituire in 240 rate mensili, al tasso variabile (Euribor a tre mesi quotazione 360, aumentato di 3,90 punti) e di mora (pari a 0,80% in più) ivi previsti, e con indicazione del TAEG (pari al 4,36%), con costituzione di ipoteca sui beni immobili contemplati dal contratto di proprietà di e rilascio di fideiussione da parte degli opponenti nei limiti Parte_1 dell'importo massimo garantito di euro 280.000,00, con declaratoria espressa di rinuncia alla preventiva escussione della debitrice principale e, fino alla soddisfazione integrale del credito, al diritto di regresso e di surroga eventualmente spettante nei confronti della parte mutuataria. Ciò chiarito, in rito quanto alle questioni riguardanti la invocata improcedibilità per mancato esperimento della mediazione appare sufficiente richiamare l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass., n. 31209 del 21/10/2022; successiva conforme, Cass., n. 26821 del 16/10/2024: “deve valorizzarsi la natura autonoma del contratto di fideiussione, che ha la specifica funzione di «garanzia», benché accessorio al contratto il cui adempimento garantisce, e ribadire che l'esclusione della fideiussione, contratto a causa tipica, dal novero dei contratti bancari regolati come tali dal codice civile o dal testo unico bancario, conduce ad escludere anche l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis del d.lgs 28 del 4 Marzo 2010”).
pagina 4 di 9 Nel merito, deve essere osservato che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di mutuo sottoscritto, le cui sottoscrizioni devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 215 c.p.c., contenente le fideiussioni specifiche rilasciate dagli odierni opponenti, nonché, nel giudizio di opposizione, documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (v. estratto del conto corrente, pag. 128 del doc. d) allegato alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, attestante l'erogazione della somma pari ad euro 137.025,00 in relazione al mutuo per cui è causa in data 26/09/2018) ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass., n. 13477 del 20/05/2025). Dunque, così provata la pretesa, vanno esaminati i motivi di opposizione formulati. In primo luogo, gli opponenti si dolgono del contegno della banca, la quale in tesi avrebbe stipulato il mutuo nella consapevolezza delle gravi difficoltà della signora
, come detto, debitrice principale. Parte_5
In particolare, premesso che la stessa svolgeva attività di impresa avente ad oggetto l'allevamento di conigli e la coltivazione di frutti oleosi, gli opponenti hanno evidenziato che detta attività aveva manifestato gravi difficoltà in relazione all'andamento del mercato di vendita nell'anno 2008, momento in cui aveva richiesto la proroga di un mutuo concesso nell'anno 2006, e che tali difficoltà si erano aggravate nell'anno 2012 in conseguenza di un'avaria dell'impianto di areazione che aveva determinato la perdita di tutti gli animali allevati, con grave danno economico e pregiudizio dell'attività svolta. Precisa, inoltre, che la condotta della banca era strumentale all'acquisizione di nuove garanzie da parte degli odierni opponenti nella consapevolezza, al contempo, che le stesse sarebbero state attivate in tempi brevi. Alla stregua delle risultanze documentali complessivamente acquisite, la ricostruzione in fatto operata dagli opponenti non appare condivisibile. L'esistenza di una situazione di difficoltà sorta fin dall'anno 2008 e, in tesi aggravatasi nell'anno 2012, non emerge, in particolare, dalla relazione del gestore della crisi (v. doc. q nel fascicolo di parte opposta). Da tale relazione emerge, infatti, che l'attività è stata avviata nell'anno 2002, senza alcun riferimento ad eventuali difficoltà sorte nell'anno 2008, e che, nonostante la problematica all'avaria dell'impianto nell'anno 2012, l'attività è continuata sino al 2019, momento in cui si è verificata una decimazione degli animali in conseguenza di un'influenza.
pagina 5 di 9 Dunque, tenuto conto del periodo in cui l'attività è proseguita (non modesto) non appare condivisibile la deduzione difensiva di parte opponente in merito al fatto che la banca “quale operatore qualificato, avrebbe potuto ben comprendere come la situazione della sig.ra fosse ormai compromessa”. Parte_5
Difatti, la problematica che ha condizionato negativamente il proficuo esercizio dell'attività di impresa va ravvisato non già nelle problematiche sorte nell'anno 2012 (che come sopra detto hanno consentito la continuazione dell'attività per 7 anni, nonché, comunque, di “onorare gli impegni con i fornitori e l'erario”: v. sul punto istanza per sovraindebitamento, sottoscritta dalla signora , doc. f nel fascicolo di parte Parte_5 opposta) ma, piuttosto, nella decimazione degli animali nell'anno 2019 -ossia successivamente alla stipula del mutuo per cui è causa nel precedente anno 2018- poiché detta circostanza ha determinato “l'impossibilità di continuare a raggiungere i cicli produttivi e fare fronte agli impegni presi con gli istituti di credito e i fornitori” ed è stata aggravata dalla sopravvenuta pandemia da Covid 19 nei primi mesi dell'anno 2020. Quindi, “l'impossibilità … di raggiungere i cicli produttivi degli anni precedenti … oltre alle contingenze connesse all'evento pandemico covid 19, non ha più consentito di essere puntuale con il pagamento dei … debiti” (v. relazione citata;
v. anche istanza per sovraindebitamento, doc. f nel fascicolo di parte opposta, dichiarazioni rese in quella sede dalla signora : “L'impossibilità di raggiungere i cicli produttivi degli Parte_5 anni precedenti e le contingenze connesse all'evento pandemico da Covid 19 che dal febbraio marzo 2020 colpiva il Paese ha di fatto reso insostenibile proseguire l'attività, onorando gli impegni, con conseguente verificarsi della situazione di sovraindebitamento per la quale si formula la presente domanda”). Dunque, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dalla debitrice principale emerge chiaramente che la crisi dell'attività, poi definitivamente cessata nell'anno 2023, è sorta nella sua gravità nell'anno 2019 -ossia in un periodo successivo alla stipula del mutuo- ed è ascrivibile ad un evento specifico (decimazione degli animali in conseguenza di un'influenza). Quanto precede va messo in relazione con le risultanze documentali relative all'istruttoria compiuta in occasione della stipula del mutuo per cui è causa, dalle quali non emerge alcuna situazione di difficoltà. In particolare, dalla relazione aziendale datata 27/04/2018 emerge che la signora
, in possesso di specifiche competenze tecniche (per aver prestato Parte_5 attività nel settore quale lavoratrice dipendente dall'anno 1993 all'anno 2001 e aver conseguito nell'anno 2002 il brevetto di fecondatore) ha dichiarato che “la vendita dei prodotti ha” avuto “inizio ad ottobre 2006 e nel corso degli anni fino al 2009” è stato portato “a termine l'investimento per il sito aziendale…interamente pagato” (v. doc. t nel fascicolo di parte opposta). Dal report del rischio emerge, al contempo, che la signora nell'anno Parte_5
2018 presentava un profilo di pagamento e una storia creditizia regolare, con debito residuo contenuto su prodotti rateali e un indebitamento che, sebbene di ammontare piuttosto elevato, presentava un andamento regolare e in calo nel corso degli ultimi anni (v. doc. v nel fascicolo di parte opposta, tabulato rischio).
pagina 6 di 9 Dal “dossier persona” emerge parimenti l'assenza di segnalazioni di eventi, anche pregiudizievoli a carico della signora , con “classe di rischio di eventi negativi” Parte_5 pari a 0 (v. doc. s nel fascicolo di parte opposta). Dunque, si ritiene non provata alla stregua di tali complessivi elementi una situazione di difficoltà della signora al momento della stipula del mutuo Parte_5 nell'anno 2018. Né la destinazione di parte delle somme erogate all'estinzione del mutuo in precedenza contratto (v. estinzione anticipata evincibile dall'estratto del contratto di conto corrente) consente di per sé di addivenire a diverse conclusioni, dovendosi, al riguardo, considerare che, premesso che il mutuo stipulato nell'anno 2006, come modificato nell'anno 2008, era funzionale all'acquisto della strumentazione necessaria e dei primi capi (v. istanza presentata all'OCC, doc. f cit.), la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024 e sentenza n. 856 del 12/12/2024). Per tali ragioni l'acquisizione dei documenti oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. (ossia la documentazione concernente l'istruttoria svolta dall'istituto di credito in relazione ai mutui del 2006 e del 2018) non appare necessaria alla istruzione del procedimento che può essere deciso alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite e sopra richiamate, di talché non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione del procedimento nella fase istruttoria. Parimenti, è inammissibile la prova orale poiché tardivamente formulata, venendo in rilievo circostanze allegate sin dalla citazione, mentre la richiesta è stata formulata solamente nella memoria ex art. 171ter n. 3 c.p.c., e, comunque, in via assorbente, oltre che documentale, irrilevante ai fini del decidere in virtù delle considerazioni sopra svolte (cap. a), generica nella formulazione e in contrasto con le sopra richiamate risultanze di carattere documentale (cap. b;
cap. c). Parimenti, l'ulteriore motivo di opposizione formulato in punto di possibilità di realizzare nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento un importo superiore alla esposizione debitoria complessiva non appare condivisibile. Sul punto, va osservato che le fideiussioni specifiche rilasciate dagli odierni opponenti contengono le seguenti clausole:
- “la parte fidejubente dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della previa escussione della parte mutuataria”;
- “la parte fidejubente rinuncia infine -in ogni caso -ad avvalersi, fino a che il credito della di non sia integralmente soddisfatto, di Controparte_3 CP_3 ogni diritto di regresso e di surroga”. Preme evidenziare che è pacifico che allo stato la procedura non abbia consentito di conseguire l'estinzione del credito oggetto di causa, ammesso dal liquidatore in misura pari ad euro 153.022,75 (v. doc. 9 nel fascicolo di parte opponente), posto che allo stato pagina 7 di 9 sulla base dell'ultima dichiarazione resa dal liquidatore il saldo attivo Persona_1 della procedura ammonta ad euro 1.464,00 c.c. e non si è ancora proceduto ad alcun riparto. Dunque, la potenziale capienza della procedura a soddisfare tutte le posizioni di debito (anche eventualmente mediante l'accrescimento della quota di proprietà in capo alla signora in virtù del decesso del fratello nel recente passato), costituisce Parte_5 circostanza che all'evidenza non incide sulla attuale responsabilità dei fideiussori in conseguenza della rinuncia al beneficio della previa escussione della parte mutuataria. Sul punto, si osserva che i fideiussori all'esito del pagamento ben potranno agire in regresso in relazione alle somme corrisposte, beneficiando della surroga nella posizione del creditore. Non si condivide, pertanto, l'assunto difensivo di parte opponente in merito al fatto che la proposta omologata dal Tribunale “risulta assolutamente satisfattiva di tutte le posizioni debitorie della sig.ra , ivi compresa quella oggi attivata dalla Parte_5 [...]
di nei confronti dei signori ” poiché all'attualità nessuna CP_3 CP_3 Pt_1 somma è stata riscossa e la capienza, anche ove provata, non ha ancora trovato concreta attuazione. Va precisato che la clausola di rinuncia alla preventiva escussione del debitore non è abusiva nella misura in cui è riproduttiva delle disposizioni di legge. Difatti, ai sensi dell'art. 1944 c.c. la responsabilità del debitore e del fideiussore è solidale, ragione per cui il creditore ben può agire nei confronti del fideiussore per l'intero ex art. 1292 c.c., salvo che sia previsto il beneficio della previa escussione del debitore principale, ipotesi nel caso di specie, come sopra visto, non ricorrente, posto che le parti hanno espressamente concordato l'applicazione del regime legale operante in mancanza di deroga. Ne consegue che la doglianza mossa con riferimento al fatto che in tesi il decreto ingiuntivo determinerebbe una duplicazione di tutela “sovrabbondante e non necessaria” non appare condivisibile. Infine, la doglianza relativa all'eccesso di garanzie preteso dalla banca non consente di addivenire a diverse conclusioni. Al riguardo, si osserva che il motivo di opposizione -che può essere esaminato esclusivamente in relazione alle garanzie prestate in relazione al mutuo stipulato nell'anno 2018 e azionato nella presente sede- risulta articolato in maniera manifestamente generica. In primo luogo, risulta documentalmente provato in fatto che già il primo mutuo era garantito da fideiussione, rilasciata da e (v. art. 17, del doc. 3 nel Parte_1 Parte_2 fascicolo di parte opponente), nonché che è intervenuto, anche in tale atto, Parte_1 quale concedente l'ipoteca (v. pag. 2 del doc. 3 nel fascicolo di parte opponente), a nulla rilevando la inclusione nel mutuo del 2018 di ulteriori beni immobili. In secondo luogo, non condivisibile appare la tesi difensiva secondo la quale, posto che il mutuo stipulato nell'anno 2018 per euro 140.000,00 è stato utilizzato per estinguere il precedente mutuo, l'istituto avrebbe dovuto tener conto delle circostanze secondo le quali “il capitale originario si era a quel tempo ridotto ad euro 87.052,69” e “dunque, ben oltre la metà dell'importo iniziale erogato era stato rimborsato dalla sig.ra
pagina 8 di 9 ”, di talchè “a fronte della minor esposizione la banca avrebbe dovuto semmai Parte_5 ridurre la garanzia” ai sensi dell'art. 39 TUB. Tale impostazione non appare condivisibile in quanto non tiene conto del fatto che nell'anno 2018 le parti hanno stipulato un ulteriore contratto di mutuo, autonomo rispetto al primo, a nulla rilevando la destinazione delle somme alla estinzione della pregressa esposizione debitoria, poiché l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta -oltre che non censurabile (v. considerazione sopra svolte)- giuridicamente irrilevante ad influire sul sinallagma contrattuale e sulla configurabilità di una autonoma fattispecie contrattuale, escludendola. Ne consegue che l'eccesso di garanzie non risulta in alcun modo provato nel caso di specie, così come non risultano provati i presupposti legittimanti la chiesta riduzione ad equità nei limiti di 1/3 dell'importo garantito e/o nel rispetto dei parametri di diritto, dovendosi sul punto rimarcare il carattere manifestamente generico dell'allegazione in punto di valore dei beni ipotecati e del parametro del superamento di un terzo dell'importo dei crediti iscritti, accresciuti degli accessori. Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate, discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Spese di lite secondo soccombenza, tenendo in considerazione l'effettiva attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-accertato il subentro della situazione giuridica azionata dal lato attivo in capo all'intervenuta, respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
respinge, altresì, le domande proposte dagli opponenti;
-condanna gli opponenti in solido al rimborso delle spese di lite, liquidando le stesse in euro 4.000,00 in favore di parte opposta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge e in euro 3.000,00 in favore di parte intervenuta, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. 30/10/2025 Il giudice (Marzia Di Bari)
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