Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2010, n. 19746
CASS
Sentenza 9 febbraio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

L'omessa indicazione del luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti all'estero su cui siano apposti marchi di aziende italiane, prevista come delitto dall'art. 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003, n. 350 come modificato dall'art. 17, comma quarto, lett. a) L. 23 luglio 2009, n. 99, non è più prevista dalla legge come reato ma configura l'illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 49 bis, L. n. 350 del 2003. (In motivazione la Corte - in una fattispecie relativa al sequestro di camicie prodotte in Serbia, prive di indicazioni sul luogo di produzione ma recanti la marca "Romeo Gigli" e la dicitura di "prodotto e distribuito" da società italiana - ha precisato che il giudice, ove il fatto non sia riconducibile alle residuali ipotesi di rilevanza penale ancora previste dal comma 49, deve procedere alla revoca del sequestro probatorio o preventivo a seguito dell'intervenuta depenalizzazione).

La regolarizzazione amministrativa dei prodotti che, in quanto commercializzati con false o fallaci indicazioni di provenienza, siano oggetto di sequestro probatorio, non impone la revoca del sequestro, dovendo comunque il giudice accertare che non permangano ancora quelle specifiche esigenze probatorie che avevano giustificato l'apposizione ed il mantenimento del vincolo cautelare. (in motivazione la Corte ha precisato che tale regolarizzazione - attuata con l'asportazione dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di prodotto di origine italiana, oppure attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy" - non comporta l'estinzione del reato).

L'imprenditore che apponga su un prodotto, oltre al proprio marchio o all'indicazione della località in cui ha la sede, anche una fallace o falsa dicitura con cui attesti che lo stesso è stato fabbricato in Italia o in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione risponde, nel primo caso, del delitto di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e, nel secondo, del delitto di cui all'art. 517 cod. pen.

Commentario1

  • 1La Cassazione sulla tutela penale del Made in Italy
    Francesco Cingari · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che si annota la terza sezione della Corte di cassazione torna ad occuparsi dei limiti di liceità dell'utilizzo della dicitura made in Italy sui prodotti industriali. 2. L'utilizzo illecito della stampigliatura made in Italy o di segni che possano indurre i consumatori a considerare come fabbricato in Italia un prodotto realizzato all'estero costituisce una forma di contraffazione che, per le particolari dimensioni assunte, è in grado di pregiudicare interessi individuali e superindividuali. Da un lato, l'apposizione dell'etichetta made in Italy su un prodotto realizzato fuori dal territorio nazionale può pregiudicare la fiducia e la libertà di scelta del consumatore …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2010, n. 19746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19746
Data del deposito : 9 febbraio 2010

Testo completo