Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2001, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 5 1 Z . / A 4 Ce 61560 N / R EPUBBLICA ITALIANA . 6 T 2 026 17 /0 1 S B . I 1 . R . G L P E L . R A D . U L B B A E I A D D R T I T E S 1 IN NOME DEL POPOLO ITA T N 3 E 1 A N S I E . R I S N E A CORT E T Oggetto A M Registro SEZIONE TRIBUTARIA Cordbus-Cou: troversie catre Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16710/98 Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere Dott. Enrico PAPA - T Cron.5967 Consigliere Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI - Ud.13/07/00 Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IO IN, LI UI;
- intimati . . N avverso la sentenza n. 511/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 2000 19/05/98; 1414 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 13/07/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LU OT e IN OV, dopo aver liquidazione relativo all'avviso di impugnato catastale attribuito ad immobile valore compravenduto da parte dell'Ufficio del registro, hanno presentato domanda di definizione della lite a' sensi dell'art. 2 della Legge n.656 del 1994, che la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, con sentenza 19 maggio 1998, in riforma della decisione di primo grado ha ritenuto applicabile, giudicando la controversia vertente su una questione di valutazione, in quanto l'esatta quantificazione della base imponibile è pur sempre legata ad accertamenti di fatto effettuati dall'UTE. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze sulla base di un unico motivo. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, adducendo la violazione dell'art. 2 quinquies, L. 30.11.94 n.656, in relazione all'art. 12 D.L. 14.3.1988 n.70 come convertito, nonché dell'art. 52 DPR 131/86, unitamente a vizio di motivazione, il ricorrente 3 " contesta che la procedura di liquidazione del valore catastale dell'immobile, richiesta nella specie dai contribuenti, comporti la verifica del valore venale del bene, e quindi rientri fra le controversie di cui è consentita la definizione agevolata, le quali, a' sensi dell'art. 2 quinquies della Legge n.656 del 1994 sono quelle relative ad un "maggior imponibile accertato" e quindi ad una maggiore imposta dovuta. Il ricorso è fondato. L'art. 2 quinquies comma 4 punto b) della Legge 656 del 1994 dispone infatti che il valore delle liti in materia di imposta di registro è costituito relativa al "maggior imponibile dall'imposta accertato". Come ha esattamente rilevato il ricorrente, non sussiste nella fattispecie alcun maggior imponibile accertato, ma semmai una maggior imposta dovuta nel dichiarato dalle parti in misuracaso di valore inferiore alla rendita catastale attribuita in forza della loro richiesta. Dunque l'art. 2 quinquies cit. che accorda al contribuente la possibilità di estinguere le liti pendenti con pagamento correlato al valore della lite medesima, identificato con la maggior somma reclamata dall'Ufficio, va interpretato (Cass. 6611/99) nel senso che al beneficio del condono sono ammesse le sole vicende tributarie concernenti liti pendenti su pretese creditorie ulteriori rispetto a quelle dell'Amministrazione desumibili dagli elementi offerti dal contribuente, e non quelle controversie che investendo esclusivamente la correttezza degli atti liquidatori (quale l'attribuzione di rendita al bene trasferito a seguito di istanza di accatastamento fatta dal contribuente) si esauriscano in un controllo sui criteri di fissazione del "quantum" dell'obbligazione, secondo gli stessi dati addotti dal debitore per determinare l'imponibile. Consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando legittimo l'avviso di liquidazione. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara legittimo l'avviso di liquidazione. Compensa le spese. Roma 13 luglio 2000 Le Relatore 娥 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 10 Le hundente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O I Z 6 8 A 5 9 R 1 . T / S N 4 I A / - I 6 G 2 B E R . . R R A L . L T P . A A U D D . B L B I E E A T D R T A I N T I 1 S E R 3 N S 1 E E E S . T I N A A M