Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2005, n. 34103
CASS
Sentenza 19 aprile 2005

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, presieduta dal Dott. Antonio Zumbo, il 19 aprile 2005. Le parti in causa erano un imprenditore e il pubblico ministero, con il primo che contestava la legittimità del sequestro probatorio di magliette recanti l'etichetta "made in Italy", prodotte in Romania. L'imprenditore sosteneva che l'indicazione di origine fosse lecita, in quanto le magliette erano realizzate sotto il suo controllo e con materiali forniti dalla sua azienda. Il giudice, tuttavia, ha ritenuto che l'apposizione della dicitura "made in Italy" su prodotti non integralmente fabbricati in Italia costituisse una falsa indicazione di origine, in violazione dell'art. 517 del codice penale. La Corte ha argomentato che, sebbene l'imprenditore fosse responsabile della qualità del prodotto, l'origine geografica del prodotto fosse fondamentale per il consumatore, e pertanto l'indicazione "made in Italy" fosse idonea a ingannare il pubblico. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, confermando la legittimità del sequestro e imponendo le spese processuali al ricorrente.

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Massime1

Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 cod. pen. e 4, comma quarantanovesimo, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita con la dicitura "made in Italy" di un prodotto che non può considerarsi di origine italiana, in quanto la disciplina di settore (art. 4, comma sessantunesimo, legge 350 del 2003), considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine. (Fattispecie nella quale era stato messo in commercio con la dicitura "made in Italy" un prodotto fabbricato all'estero per conto di un produttore italiano che aveva inviato prodotti semilavorati per l'assemblaggio secondo un modello predefinito; nell'occasione la Corte ha precisato che secondo gli artt. 23 e 24 Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, il marchio "made in Italy" può essere utilizzato quando il prodotto è interamente fabbricato in Italia o in Italia sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione).

Commentari3

  • 1La Cassazione sulla tutela penale del Made in Italy
    Francesco Cingari · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che si annota la terza sezione della Corte di cassazione torna ad occuparsi dei limiti di liceità dell'utilizzo della dicitura made in Italy sui prodotti industriali. 2. L'utilizzo illecito della stampigliatura made in Italy o di segni che possano indurre i consumatori a considerare come fabbricato in Italia un prodotto realizzato all'estero costituisce una forma di contraffazione che, per le particolari dimensioni assunte, è in grado di pregiudicare interessi individuali e superindividuali. Da un lato, l'apposizione dell'etichetta made in Italy su un prodotto realizzato fuori dal territorio nazionale può pregiudicare la fiducia e la libertà di scelta del consumatore …

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  • 2La Cassazione sull’apposizione del “Made in Italy” nel settore calzaturiero
    Elena Martini · https://www.martinimanna.it/blog · 31 maggio 2012

    La Corte di Cassazione, con sentenza della Terza Sezione Penale n. 19650/12 pubblicata lo scorso 24 maggio, ha affermato la potenzialità ingannatoria della dicitura “Made in Italy” su prodotti calzaturieri la cui lavorazione sostanziale sia avvenuta, in realtà, in altro Paese. La pronuncia si riferisce alla vicenda di un ingente sequestro di gambali e solette targate “Made in Italy” ma provenienti dalla Romania e destinati a una società italiana. Con l'ordinanza oggetto del ricorso il Tribunale delle Libertà di Gorizia aveva confermato il sequestro ritenendo le merci sequestrate non di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, non essendo stato dimostrato che in …

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  • 3Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origine
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010

    Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2005, n. 34103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34103
Data del deposito : 19 aprile 2005

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