Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2007, n. 166
CASS
Sentenza 28 settembre 2007

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In tema di reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen, l'imprenditore non ha l'obbligo di indicare sull'oggetto quale sia il luogo di fabbricazione dello stesso, ma qualora tale indicazione sia apposta, la falsità della stessa è idonea di per sé sola a trarre in inganno sull'origine del prodotto.

Commentario1

  • 1Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origine
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010

    Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2007, n. 166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 166
Data del deposito : 28 settembre 2007

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