Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 7084
CASS
Sentenza 16 ottobre 2015

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L'esercizio di diritti fondamentali, quale quelli di sciopero, riunione e manifestazione del pensiero, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in lesione di altri interessi costituzionalmente garantiti, non potendo in tal caso ritenersi applicabile la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. (Fattispecie riferita ai reati di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio accertati a carico di uno studente che, nell'ambito di uno "sciopero", aveva impedito per alcune ore l'accesso alla scuola e lo svolgimento delle consuete attività didattiche ai docenti e ad altri studenti non manifestanti, con corrispondente lesione del diritto allo studio di questi ultimi).

Commentario1

  • 1Immigrazione clandestina e scriminanti tra sicuritarismo e immigrazionismo
    Federico Mazzarella De Pascalis · https://www.diritto.it/ · 30 novembre 2020

    Sommario: Premessa. – 1. Riepilogo storico dei viaggi della speranza nel mediterraneo. – 2. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: Fattispecie. – 3. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e l'uso delle scriminanti. – 4. Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e le sue scriminanti: Il caso della “Cap Anamur”. – 5. Le criticità e il riverbero della sentenza “Cap Anamur”. – 6. L'evoluzione della giurisprudenza dopo la sentenza Cap Anamur. – Conclusioni: La riflessione culturale sul fenomeno dell'immigrazione clandestina e i rimbalzi sulle fattispecie penali. Premessa Dopo circa tre decenni di fenomeni immigratori verso il nostro …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/10/2015, n. 7084
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7084
Data del deposito : 16 ottobre 2015

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