Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2007, n. 37837
CASS
Sentenza 5 giugno 2007

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È illegittimo il provvedimento di sequestro avente finalità preventive che il P.M. qualifichi impropriamente come sequestro probatorio, atteso che in questo modo il P.M. viene illegittimamente ad espropriare il G.i.p. della giurisdizione che l'art. 321 cod. proc. pen. gli riserva in tema di adozione di sequestro preventivo. (Fattispecie di sequestro probatorio di diverse migliaia di tagliandi e biglietti di lotterie operato in relazione al reato di esercizio abusivo di attività di giuoco e scommessa di cui all'art. 4, comma primo, L. n. 401 del 1989 e finalizzato in realtà ad impedire l'ulteriore diffusione dei prodotti oggetto di contestazione giacché l'asserita esigenza probatoria avrebbe potuto essere realizzata mediante il sequestro di un solo elemento per ogni tipo di tagliando).

Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e non le abbia specificate nemmeno nel corso del procedimento di riesame, la carente o inadeguata motivazione sul punto non può essere integrata di propria iniziativa dal tribunale del riesame.

Commentario1

  • 1Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origine
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010

    Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2007, n. 37837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37837
Data del deposito : 5 giugno 2007

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