Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2004, n. 49394
CASS
Sentenza 10 novembre 2004

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In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la cosiddetta regolarizzazione delle merci, attraverso la eliminazione delle etichette e delle altre scritte recanti la falsa indicazione sull'origine e provenienza delle stesse, pur non comportando l'estinzione del reato di cui all'art. 517 cod. pen., è idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno gli eventuali acquirenti e conseguentemente legittima il dissequestro della merce che alla fine delle operazioni risulti regolarizzata.

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  • 1Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origine
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010

    Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2004, n. 49394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49394
Data del deposito : 10 novembre 2004

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