Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la cosiddetta regolarizzazione delle merci, attraverso la eliminazione delle etichette e delle altre scritte recanti la falsa indicazione sull'origine e provenienza delle stesse, pur non comportando l'estinzione del reato di cui all'art. 517 cod. pen., è idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno gli eventuali acquirenti e conseguentemente legittima il dissequestro della merce che alla fine delle operazioni risulti regolarizzata.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origineFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010
Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2004, n. 49394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49394 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 10/11/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1383
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 26325/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Nola;
avverso l'ordinanza del 22/6/2004 pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Nola;
nel procedimento
contro
:
D'MO NC, nato a [...] il [...]. - Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO G., con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Personale dell'Agenzia delle Dogane di Napoli Terra-Interporto Campano di Nola, in data 23/3/2004, sottoponeva a fermo amministrativo n. 4 58 cartoni di indumenti da lavoro importati dalla Romania, tra cui un cospicuo quantitativo (n. 1600 pezzi) di "gilet salvavita" con etichetta "Made in Italy", trasmettendo notizia di reato all'Autorità giudiziaria.
giudiziaria.
- Il P.M. presso il Tribunale di Nola, con decreto 5/4/2004, disponeva il sequestro probatorio di tale merce, quale corpo di reato in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 517 c.p.. - Il predetto D'IO - il 7/4/2004 - chiedeva il dissequestro della merce, previa rimozione delle etichette contenenti la falsa indicazione sopra menzionata ed il P.M., in data 3/5/2004, rigettava l'istanza, ritenendo che la regolarizzazione della merce non potesse "interferire sul piano penale in assenza di specifica previsione legislativa al riguardo".
- Il 14/5/2004 l'indagato presentava opposizione - ex art. 263, comma 5, c.p.p. - avverso il detto provvedimento ed il G.I.P. presso il
Tribunale di Nola, con l'ordinanza indicata in premessa (del 22/6/2004), autorizzava la temporanea rimozione dei sigilli per consentire all'indagato di "bonificare" la merce sequestrata, disponendo da subito il dissequestro di quella che, alla fine delle operazioni, sarebbe risultata regolarizzata.
- Avverso detto provvedimento propone ricorso il P.M., chiedendone l'annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Secondo il ricorrente, il G.I.P. non ha fornito risposta alle questioni di diritto sollevate con l'opposizione di cui sopra, non considerando peraltro che l'art. 4, comma 49, L. n. 350/2003 non consente all'indagato di rientrare nella libera disponibilità della res costituente corpo del reato di frode in commercio, limitandosi a prevedere, con l'asportazione dei segni mendaci, la sanatoria della merce sul piano amministrativo, che però non ha alcuna incidenza sotto il profilo penalistico.
All'odierna udienza camerale il P.G. conclude come sopra riportato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Nel caso di specie non si controverte in ordine alla sussistenza del fumus del reato ipotizzato, giacché la "regolarizzazione amministrativa" della merce in questione, con l'eliminazione delle etichette e delle altre scritte recanti la falsa indicazione sull'origine e provenienza della stessa, da una parte costituisce ulteriore prova della fondatezza dell'addebito, dall'altra non comporta certamente l'estinzione del reato, non essendo espressamente prevista dalla legge come scriminante.
Si disputa, invece, circa la sussistenza delle condizioni per il mantenimento del vincolo sui capi di abbigliamento sequestrati. Ad avviso del Collegio le argomentazioni del G.I.P. sul punto sono giuridicamente corrette e logiche, e dunque condivisibili. La c.d. regolarizzazione delle merci, prevista dall'art. 4, comma 49, L. n. 350/2004 risulta sicuramente idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno eventuali acquirenti sull'origine e provenienza dei "gilet salvavita" in questione;
peraltro l'asportazione delle etichette e l'ablazione delle scritte contenenti le suddette false indicazioni è finalizzata proprio ad evitare la confisca e la conseguente distruzione di beni solo formalmente contra legem, con conseguente inutile danno economico.
Non potendosi, dunque, ravvisare quelle finalità probatorie indispensabili per il mantenimento della misura, si ritengono non fondate le censure proposte dal P.M..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2004