Sentenza 17 febbraio 2005
Massime • 2
Il reato di cui all'art. 517 cod. pen. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) recanti marchi o segni distintivi fallaci, ossia atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto ed ha carattere sussidiario rispetto al reato introdotto dall'art. 4, comma quarantanove, della Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che ha un'estensione più ampia, sia sotto il profilo dell'oggetto materiale del reato, che in relazione alla condotta, in quanto punisce la commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, i quali abbiano un'indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, e questo anche se le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati, né riconosciuti giuridicamente.
In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, commette il reato di cui all'art. 4, comma quarantanove, della Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), chiunque commercializza prodotti industriali, agricoli o alimentari, recanti l'indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, a prescindere dal fatto che le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni registrati o riconosciuti giuridicamente. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non integrata la fattispecie di cui trattasi nella condotta di commercializzazione da parte di una società italiana di prodotti tessili recanti l'indicazione della società italiana produttrice - ma fabbricati in Cina a seguito di delocalizzazione del processo produttivo posta in essere dalla società - per l'irrilevanza della mancata indicazione del luogo estero della loro fabbricazione, in quanto i prodotti tessili non vengono identificati in base all'origine geografica, ossia all'ambiente territoriale ove il processo produttivo si svolge, ma la loro qualità viene assicurata dalla materia prima e dalla tecnica produttiva usate, riconducibili alla società produttrice).
Commentari • 2
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Leggi di più… - 2. Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origineFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2005, n. 13712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13712 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 17/02/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 264
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 24040/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli;
nel procedimento penale
contro
:
AN NN, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 16.4.2004 dal g.i.p. del tribunale di Napoli;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - Su opposizione dell'interessato proposta ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p., il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, con ordinanza del 16.4.2004, ha disposto la restituzione all'avente diritto di numerosi capi di abbigliamento sportivo della Legea s.r.l., sottoposti a sequestro probatorio in data 10.2.2004 dalla polizia giudiziaria del Servizio Vigilanza Antifrode Doganale (S.V.A.D.) di Napoli, perché ritenuti commercializzati in violazione dell'art. 4, comma 49 della legge finanziaria 2004 (n. 350 del 24.12.2003).
Sui capi di abbigliamento, prodotti in Cina e successivamente importati in Italia, era apposta una etichetta recante la indicazione della composizione del tessuto e la dicitura "LEGEA-ITALY" oppure un cartellino con la scritta "LEGEA" e con una striscia sottostante recante i colori della bandiera italiana e un riquadro con la dicitura "ITALY".
Il giudice ha ritenuto che nel caso di specie le diciture non fossero idonee a indicare il luogo di fabbricazione della merce, ma indicassero semplicemente il nome e la nazionalità del produttore (la s.r.l. Legea), che è il soggetto garante e responsabile del prodotto finale: sicché non si verificava alcuna lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice, che coincide con l'interesse del consumatore a non essere ingannato sulla qualità e provenienza della merce.
2 - Il procuratore della Repubblica di Napoli ha proposto ricorso per erronea applicazione dell'art. 4, comma 49 legge n. 350/2003. Sostiene che il delitto previsto da questa norma, che fa rinvio all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) solo quaod poenam, non ha lo stesso oggetto giuridico del delitto codicistico, e prevede una condotta materiale più ampia e precisa, soprattutto laddove configura come falsa indicazione la dicitura mode in Italy su prodotti non originari dell'Italia, e come fallace indicazione l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera del prodotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Secondo l'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali od esteri atti a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
Per "origine" deve intendersi il luogo o il soggetto di produzione, fabbricazione o coltivazione della merce;
mentre per "provenienza" deve intendersi il luogo o il soggetto che funge da intermediario tra il produttore e gli acquirenti.
L'oggetto giuridico della norma è la tutela dell'ordine economico, comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza. Giova precisare - anche per le considerazioni che si svolgeranno in seguito - che tale reato è sussidiario rispetto a quello previsto dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi); e si distingue da questo perché il secondo, tutelando la fede pubblica, richiede la contraffazione o l'alterazione di un marchio o segno distintivo della merce che sia giuridicamente protetto e riconosciuto, mentre il primo, tutelando solo l'ordine economico, richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l'acquirente (cfr. da ultimo Cass. Sez. 5^, n. 3940 del 13.3.1987, Canfora, rv. 175321; nonché Cass. Sez. 5^, n. 4534 del 13.4.1988, Minichetti, rv. 178128; Cass. Sez. 5^ n. 5427 del 12.5.1995, Parisi, rv. 201326).
3.1 - Anche in ragione della specifica oggettività giuridica del reato di cui all'art. 517 c.p., la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la garanzia assicurata dalla norma riguarda l'origine e la provenienza della merce non già da un determinato luogo bensì da un determinato produttore, cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione (Cass. Sez. 3^, n. 2500 del 26.8.1999, P.M. in proc. HU, tv. 214438; Cass. Sez. 3^, n. 1263 del 2.2.2005, ud. 21.10.2004, ric. Fro s.r.l.). Infatti, ciò che è generalmente rilevante per l'ordine economico come sopra specificato non è l'origine o la provenienza geografica, bensì la fabbricazione da parte di un determinato imprenditore, il quale, coordinando giuridicamente, economicamente e tecnicamente il processo produttivo, assicura la qualità del prodotto. Come sottolinea la sentenza HU "la induzione in inganno di cui all'art. 517 c.p. riguarda l'origine, la provenienza o qualità dell'opera o prodotto, ma i primi due elementi sono funzionali al terzo, che è in realtà il solo fondamentale, posto che il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso". Lo strumento che rassicura il mercato sulla qualità del prodotto è il marchio, registrato o no, che si configura come segno distintivo del prodotto medesimo, nella forma di un emblema o di una denominazione. Com'è noto, la funzione tradizionale del marchio è triplice, perché indica la provenienza imprenditoriale, assicura la qualità del prodotto e agisce come richiamo per la clientela ovverosia come suggestione pubblicitaria.
Orbene questa triplice funzione del marchio non è modificata neppure nella realtà economica contemporanea, nella quale numerose imprese si avvalgono legittimamente di imprese situate in altri paesi per fabbricare i propri prodotti contrassegnati da un proprio marchio distintivo. Si pensi al fenomeno tipico delle imprese multinazionali o alla pratica della cd. delocalizzazione, in cui il processo produttivo, per ragioni economiche o fiscali, viene dislocato in tutto o in parte presso aziende straniere secondo tecniche di produzione che sono tuttavia imposte e controllate dalla impresa- madre.
3.2 - Diverso invece è il caso dei prodotti agroalimentari la cui qualità è connessa in modo rilevante all'ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati. Il diritto comunitario ha disciplinato questa materia con il Regolamento del Consiglio n. 2081 del 14.7.1992, che ha previsto la possibilità di registrare:
a) la "denominazione di origine protetta" (DOP) per i prodotti agricoli o alimentari originari di un determinato territorio la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani, e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica di origine;
b) la "indicazione geografica protetta" (IGP) per i prodotti agricoli o alimentari originari di un determinato territorio, di cui una qualità o caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata (art. 2 Reg. CEE 2081/92);
La registrazione avviene purché, in entrambi i casi, sia rispettato un determinato "disciplinare", che indica soprattutto le materie prime o le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto, nonché il metodo di ottenimento del prodotto stesso (art. 4 Reg. CEE 2081/92). Per siffatti prodotti agroalimentari, come è evidente, anche quando non si arrivi a registrare un marchio di denominazione o indicazione geografica, ciò che rileva per l'ordine economico, inteso come protezione dei consumatori e dei produttori, è proprio l'origine territoriale. Si pensi per i prodotti agricoli alle arance di Sicilia, o per i prodotti alimentari al parmigiano reggiano. Ne deriva che per simili prodotti agroalimentari, o più esattamente per i prodotti industriali di natura alimentare aventi una tipicità territoriale, la origine a cui si riferisce la norma dell'art. 517 c.p. non è soltanto quella imprenditoriale ma anche e soprattutto quella geografica. In tal senso deve essere quindi precisata e integrata la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
4 - In questa materia, peraltro, è recentemente intervenuta la legge 24.12.2003 n. 350 (finanziaria 2004), che nell'art. 4 (finanziamento agli investimenti) ha inteso proteggere e promuovere il prodotto made in Italy "anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte nel territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine" (comma 61), stabilendo al riguardo la necessità di un apposito regolamento governativo (comma 63), che non risulta ancora emanato.
Nell'ambito di questa finalità l'art. 4 ha anche previsto strumenti di tutela penale dell'ordine economico, sempre comprensivo degli interessi dei produttori e di quelli dei consumatori. Il comma 49, infatti, con una tecnica normativa che lascia a desiderare e con una sintassi non sempre perspicua, stabilisce che:
"L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura 'made in Italy' su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio".
Giurisprudenza e dottrina si sono già affaticate nel compito di chiarire la portata normativa della disposizione. Al riguardo questa corte ritiene che la voluntas legis che ne risulta debba essere precisata nel senso seguente:
a) viene esplicitamente penalizzata ai sensi dell'art. 517 c.p. non soltanto la messa in vendita o in circolazione ma anche la importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione di prodotti con segni mendaci. In tal modo non si realizza una estensione della fattispecie penale codicistica, atteso che nel concetto di "porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione" di cui all'art. 517 era già implicito quello di "importare o esportare a fini di commercializzazione". Peraltro, col nuovo intervento legislativo si può dire risolto il contrasto giurisprudenziale esistente sul momento consumativo del reato previsto dallo stesso art. 517. Infatti la nuova norma stabilisce positivamente che il reato si perfeziona sin dal momento in cui i prodotti sono presentati in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica;
sicché altrettanto deve ritenersi per l'analogo reato di cui all'art. 517 (così, in sostanza, la sentenza Fro succitata);
b) per altro verso viene estesa la fattispecie penale di cui all'art. 517, includendovi oltre ai prodotti "industriali" anche quelli "agricoli", attesa la innegabile distinzione tra i due tipi di prodotti e la crescente importanza che hanno assunto i prodotti agricoli per la coscienza ecologica e alimentare della popolazione. Infatti nell'art. 517 si menzionano solo i prodotti industriali (oltre che le opere dell'ingegno), mentre nel suddetto comma 49 si fa riferimento ai prodotti tout court. Applicare l'art. 517 c.p. ai prodotti tipici agricoli prima della entrata in vigore della norma in esame avrebbe configurato una violazione del principio di legalità e tassatività del diritto penale;
c) oltre che l'oggetto materiale, viene anche dilatata la condotta del reato, giacché se l'art. 517 incrimina la commercializzazione di prodotti con segni atti a indurre in inganno il compratore, il ripetuto comma 49 penalizza la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza. Orbene, secondo il significato proprio delle parole, "falsa" è quella indicazione di origine o provenienza che non corrisponde alla realtà; mentre "fallace" è una indicazione che, pur non essendo propriamente falsa, trae o può trarre in inganno i soggetti che agiscono nel mercato circa la origine o provenienza del prodotto. Ne deriva che la condotta del reato previsto dalla norma codicistica coincide con una fallace indicazione della origine o provenienza del prodotto, mentre la condotta del nuovo reato comprende non solo la fallace ma anche la falsa indicazione della origine o provenienza. Per quest'ultimo aspetto la nuova fattispecie è assimilabile al reato di cui all'art. 474 c.p., da cui peraltro si differenzia perché in questo la falsità è per così dire specifica, perfezionandosi attraverso una contraffazione o alterazione del marchio. Si può coerentemente concludere che il reato introdotto dalla legge finanziaria 2004 ha una duplice oggettività giuridica, perché tutela non solo l'ordine economico ma anche la fede pubblica.
In linea con questa concettualizzazione, il legislatore del 2003, che - come s'è già notato - era mosso soprattutto dalla intenzione di tutelare il made in Italy rispetto ai prodotti stranieri, ha cura di precisare, peraltro - si badi bene - a mò di semplice esemplificazione, che costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; mentre costituisce fallace indicazione l'uso di segni atti a far ritenere che l'origine del prodotto è italiana, anche quando sia indicata l'origine straniera del medesimo (in tal caso l'indicazione complessiva non è falsa, perché attesta la derivazione estera, ma è appunto fallace, ossia ingannevole, perché può far ritenere che il prodotto abbia origine o provenienza dall'Italia).
5 - A questo punto occorre però precisare qual è la normativa europea sulla origine a cui si riferiscono i citati commi 49 e 61 dell'art. 4 della legge finanziaria e come essa definisce la nozione di origine.
Si deve considerare al riguardo il Regolamento CEE n. 2913 del 12.10.1992, che ha istituito il codice doganale comunitario e ha definito negli artt. 22-26 l'origine delle merci ai fini doganali. Orbene, nell'art. 23 si definiscono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese, precisandosi che per tali devono intendersi: a) i prodotti minerali estratti nel suo territorio;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, nati e allevati in detto paese;
d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
e) le merci ottenute a bordo di navi- officina utilizzando i prodotti di cui alla lettera f); i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
j) le merci ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
Com'è evidente, si tratta sempre di merci la cui qualità è in qualche modo identificabile in relazione alla loro origine geografica, cosi come per i prodotti agricoli e alimentari di cui al Reg. CEE n. 2081/1992. Sembra logico dedurne che il legislatore nazionale del 2003 nel riferirsi alla nozione europea di origine abbia inteso richiamare la categoria di derivazione geografica (solo) per quei prodotti di tipo agricolo, minerario, o animale, le cui caratteristiche siano in qualche modo collegate al loro ambiente territoriale. È ben vero che quando alla produzione delle merci contribuiscono due o più paesi l'art. 24 del Reg. CEE n. 2913/92 definisce come paese d'origine quello in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, atteso che per le esigenze del commercio internazionale l'origine della merce deve essere sempre radicata in un solo paese. Ma si tratta appunto di una nozione di origine che è stabilita per il funzionamento del codice doganale comunitario, non già per la tutela dei consumatori dalle frodi e dei produttori dalla illecita concorrenza.
Si può quindi concludere che, richiamando la nozione europea di origine l'art. 4, comma 49, della legge 350/2003 non ha modificato la corretta interpretazione che si deve dare della origine e provenienza di un prodotto ai fini della tutela penale dell'ordine economico o della fede pubblica. Posto che a tali fini origine e provenienza sono funzionali alla qualità del prodotto, rileverà la derivazione territoriale o quella imprenditoriale secondo che la qualità del prodotto dipenda dall'ambito geografico o dalla tecnica produttiva in cui la merce nasce.
6 - Così precisata la portata normativa della nuova disposizione, sembra doversi concludere che essa configura una nuova fattispecie di reato, che rinvia quoad poenam all'art. 517 c.p., ma che si distingue sia dalla vendita di prodotti industriali con segni "mendaci" (rectius ingannevoli) di cui all'art. 517 c.p., sia dalla importazione e commercio di prodotti industriali con segni "falsi" (rectius contraffatti o alterati) di cui all'art. 474 c.p.. In sintesi, la propensione casistica del nostro legislatore penale ha elaborato nella soggetta materia tre fattispecie penali, le quali non possono distinguersi tra loro che nel modo seguente:
a) il reato di cui all'art. 474 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, e tutela propriamente la fede pubblica. La rubrica dell'articolo non è esatta laddove menziona i segni "falsi", giacché vi possono essere segni distintivi falsi, in quanto non rispondenti alla realtà (per esempio una bottiglia di vino indica falsamente la sua provenienza toscana), senza che costituiscano contraffazione o alterazione di marchi preesistenti;
b) il reato di cui all'art. 517 c.p. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) con marchi o segni distintivi fallaci, cioè atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto, anche se i marchi non sono registrati o giuridicamente protetti come tali;
c) il reato di cui al comma 49 dell'art. 4 della legge 350/2003 punisce la commercializzazione di prodotti industriali e agricoli con indicazione di origine o provenienza falsa, cioè non corrispondente alla realtà, oppure fallace, cioè atta a trarre in inganno sulla origine o provenienza medesima;
e ciò anche se si tratta di indicazioni consistenti in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati ne' giuridicamente riconosciuti.
Poiché la fattispecie di cui all'art. 517 ha carattere sussidiario, applicandosi espressamente solo se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, bisognerebbe concludere che il suo specifico ambito di operatività è limitato alla commercializzazione con segni ingannevoli di opere dell'ingegno (letterarie, musicali, etc). Per il resto essa è stata assorbita dalla nuova figura criminosa, che ha una estensione più ampia sia per l'oggetto materiale (prodotti non solo industriali, ma anche agricoli) sia per la condotta (indicazione di segni distintivi falsi e non solo fallaci).
Com'è evidente, solo negli ultimi due reati assume rilevanza la provenienza, l'origine o la qualità del prodotto, trattandosi di reati contro l'ordine economico. Ma - come già osservato - dei tre elementi menzionati quello che ha rilievo decisivo è la qualità, giacché provenienza e origine sono sempre in funzione della qualità.
In conclusione, si può a questo punto osservare quanto segue, in linea con le considerazioni già svolte nei precedenti paragrafi:
in genere, relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine del prodotto deve intendersi la sua origine imprenditoriale, cioè la sua fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo;
invece, relativamente ai prodotti agricoli o alimentari che sono identificabili in relazione all'origine geografica, la cui qualità essenzialmente dipende dall'ambiente naturale e umano in cui sono coltivati, trasformati e prodotti, per origine del prodotto deve intendersi propriamente la sua origine geografica o territoriale.
7 - Questa lunga analisi è stata necessaria per dipanare la matassa di una normativa eccessivamente casistica;
ma consente ora di affrontare molto più agevolmente la fattispecie oggetto del ricorso. La società italiana LEGEA, produttrice di capi di abbigliamento sportivo, si è avvalsa della delocalizzazione del processo produttivo, facendo fabbricare in Cina i capi di abbigliamento, verosimilmente per lucrare il minor costo del lavoro sempre conservando per sè un qualche controllo sulla tecnica di fabbricazione, e successivamente ha importato in Italia i prodotti finiti. Le confezioni importate recavano una etichetta con l'indicazione della composizione del tessuto e con la dicitura LEGEA- ITALY, oppure un cartellino con la scritta LEGEA e un riquadro sottostante con la dicitura ITALY e i colori della bandiera italiana. All'evidenza si tratta di prodotti la cui qualità dipende dalla identità del produttore e non dall'ambiente geografico di fabbricazione.
Perciò il comportamento della s.r.l. Legea non integrava il reato di cui al comma 49 dell'art. 4 legge 350/2003, giacché i prodotti tessili così importati non recavano alcuna falsa o fallace indicazione sulla origine imprenditoriale, l'unica rilevante per la qualità dei prodotti. Al contrario, le etichette e i cartellini contenevano l'indicazione veritiera sulla identità del produttore (società Legea) e sulla nazionalità del medesimo (italiana), a nulla rilevando che non fosse indicato anche il luogo di fabbricazione (cinese), giacché i capi di abbigliamento sportivo e in genere i prodotti tessili non sono identificabili in relazione all'origine geografica, atteso che la loro qualità è assicurata dalla materia prima usata e dalla tecnica produttiva e non certo dall'ambiente territoriale dove il processo produttivo si svolge. Vero è che il marchio nazionale made in Italy è stato pensato per tutelare le "merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine" (comma 61 del ripetuto art. 4). Ma è anche vero che tale marchio non è stato ancora istituito e che i capi di abbigliamento sportivo fabbricati in Cina dalla società Ligea non recavano alcuna stampigliatura con la scritta made in Italy.
Correttamente quindi il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto mancante il fumus del reato ipotizzato e insussistente il presupposto legale del sequestro probatorio disposto sui capi di abbigliamento importati dalla società.
Il ricorso del pubblico ministero contro la ordinanza di dissequestro è pertanto destituito di fondamento giuridico.
P.Q.M.
la corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2005