Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2005, n. 13712
CASS
Sentenza 17 febbraio 2005

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Il reato di cui all'art. 517 cod. pen. punisce la commercializzazione di prodotti industriali (oltre che di opere dell'ingegno) recanti marchi o segni distintivi fallaci, ossia atti a trarre in inganno sulla origine, provenienza o qualità del prodotto ed ha carattere sussidiario rispetto al reato introdotto dall'art. 4, comma quarantanove, della Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), che ha un'estensione più ampia, sia sotto il profilo dell'oggetto materiale del reato, che in relazione alla condotta, in quanto punisce la commercializzazione di prodotti industriali, agricoli o alimentari, i quali abbiano un'indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, e questo anche se le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni non registrati, né riconosciuti giuridicamente.

In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, commette il reato di cui all'art. 4, comma quarantanove, della Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), chiunque commercializza prodotti industriali, agricoli o alimentari, recanti l'indicazione di origine o di provenienza falsa, ossia non corrispondente alla realtà, ovvero fallace, ossia atta a trarre in inganno, a prescindere dal fatto che le indicazioni consistano in segni distintivi, emblemi o denominazioni registrati o riconosciuti giuridicamente. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto non integrata la fattispecie di cui trattasi nella condotta di commercializzazione da parte di una società italiana di prodotti tessili recanti l'indicazione della società italiana produttrice - ma fabbricati in Cina a seguito di delocalizzazione del processo produttivo posta in essere dalla società - per l'irrilevanza della mancata indicazione del luogo estero della loro fabbricazione, in quanto i prodotti tessili non vengono identificati in base all'origine geografica, ossia all'ambiente territoriale ove il processo produttivo si svolge, ma la loro qualità viene assicurata dalla materia prima e dalla tecnica produttiva usate, riconducibili alla società produttrice).

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  • 1La Cassazione sulla tutela penale del Made in Italy
    Francesco Cingari · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza che si annota la terza sezione della Corte di cassazione torna ad occuparsi dei limiti di liceità dell'utilizzo della dicitura made in Italy sui prodotti industriali. 2. L'utilizzo illecito della stampigliatura made in Italy o di segni che possano indurre i consumatori a considerare come fabbricato in Italia un prodotto realizzato all'estero costituisce una forma di contraffazione che, per le particolari dimensioni assunte, è in grado di pregiudicare interessi individuali e superindividuali. Da un lato, l'apposizione dell'etichetta made in Italy su un prodotto realizzato fuori dal territorio nazionale può pregiudicare la fiducia e la libertà di scelta del consumatore …

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  • 2Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origine
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010

    Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2005, n. 13712
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13712
Data del deposito : 17 febbraio 2005

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