Sentenza 21 ottobre 2004
Massime • 1
Con l'art. 4, comma quarantanove, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il legislatore ha inteso unicamente risolvere il contrasto interpretativo esistente in ordine al momento consumativo del reato di vendita di prodotti con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., precisando che esso si perfeziona sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana, ma non ha in alcun modo inteso estendere anche la portata precettiva della disposizione citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2004, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 21/10/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1263
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 24152/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.r.l. Fro, con sede in Verona, per mezzo del suo legale rappresentante Maurizio Scarpa;
avverso la ordinanza emessa il 20 maggio 2004 dal tribunale di Padova, quale giudice del riesame;
nella udienza in Camera di Consiglio in data 21 ottobre 2004;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed, in subordine, la sottoposizione alla Corte di Giustizia europea della questione sulla conformità dell'art. 4, comma 49, della legge 350/2003, ai principi del Trattato, ai sensi dell'art. 234 del Trattato stesso;
uditi i difensori avv. Elvira Svariati (Roma) - avv. Fabio Brusa (Mestre);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 17 aprile 2004 il pubblico ministero presso il tribunale di Padova convalidò il sequestro probatorio operato il 15 aprile 2004 dalla Agenzia delle Dogane di Padova di un quantitativo di elettrodi per saldatura proveniente dalla Romania ipotizzando il reato di cui all'art. 517 cod. pen. ed all'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, perché il prodotto riportava sulle confezioni la dicitura "Fro via Torricelli 15/a Verona - Italy" senza alcun riferimento alla provenienza rumena.
Il tribunale del riesame di Padova, con ordinanza del 20 maggio 2004, confermò il decreto di convalida del Pubblico Ministero. La s.r.l. Fro, propone ricorso per Cassazione esponendo: a) che il prodotto in questione è destinato ad utilizzatori professionali e, solo eventualmente, al consumatore finale: b) che gli elettrodi sono stati realizzati in Romania nello stabilimento CT SA di Buzau;
c) che la CT è controllata direttamente dalla Fro al 70,38%; d) che la CT realizza gli elettrodi in stretta osservanza della tecnologia produttiva, delle formule e delle procedure aziendali di quest'ultima e sotto il continuo controllo di personale Fro;
e) che la dicitura "Fro" costituisce insieme denominazione sociale e marchio internazionale, resa obbligatoria dal d.lgs. 115/95 e dalla legge 126/91, mentre nessuna norma impone l'indicazione di origine sui prodotti;
f) che i prodotti in questione non subiscono alcuna influenza da fattori ambientali e climatici. Ciò premesso la ricorrente deduce:
a) violazione di legge (primo profilo). Osserva che il provvedimento impugnato ha aderito alla interpretazione secondo cui l'art. 4, comma 49, legge 350/2003 avrebbe esteso le dimensioni applicative dell'art. 517 cod. pen. mentre questa interpretazione non è condivisibile perché i comportamenti tipizzati come "false o fallaci indicazioni di provenienza" già si trovano sanzionate dall'art. 517, mentre la nuova norma limita i suoi effetti nel prevedere la perfezionabilità del reato sin dalla presentazione delle merci in dogana, equiparando quoad poenam all'art. 517 cod. pen. la fattispecie, che peraltro resta integrata solo con riferimento alle false o fallaci indicazioni di provenienza. Questa interpretazione è più coerente con l'istituto della sanatoria sul piano amministrativo della fallace indicazione delle merci. Del resto, in mancanza di un illecito amministrativo sanabile, l'effetto voluto dal legislatore non può essere che la estinzione del reato. La ordinanza impugnata deve quindi essere cassata per non avere tenuto conto della richiesta subordinata di sanare sul piano amministrativo con la apposizione della indicazione di provenienza della merce.
b) violazione di legge (secondo profilo). Erroneamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto che la nuova norma abbia superato la precedente giurisprudenza di questa Corte in quanto avrebbe attribuito rilevanza anche alla provenienza materiale dei prodotti, sicché pure una indicazione incompleta o imprecisa del luogo di produzione potrebbe costituire motivo di inganno. Questa interpretazione, innanzitutto, confonde i concetti di provenienza e di origine, in quanto solo al secondo può attribuirsi una valenza geografica, mentre il primo identifica il soggetto sotto la cui responsabilità avviene l'industrializzazione, cioè il produttore. In ogni caso la nuova norma non ha introdotto nuovi elementi alla fattispecie di cui all'art. 517 cod. pen. ne' ha dato specifica rilevanza al concetto di provenienza materiale delle merci. Comunque nella specie non è individuabile nessun profilo di ingannevolezza poiché la Fro controlla lo stabilimento di produzione delle merci, che avviene sotto stretta osservanza della tecnologia produttiva, delle formule e delle procedure aziendali della Fro e sotto il suo continuo controllo. Manca quindi il mendacio sulla provenienza aziendale. La provenienza deve invero essere intesa in senso teleologico e non meccanico, sicché non è sufficiente ad integrare il reato che il prodotto venga da terzi se chi appone il marchio controlla la esatta corrispondenza degli standard qualitativi.
3) violazione di legge (terzo profilo). Lamenta che erroneamente il giudice a quo ha implicitamente ritenuto irrilevante il fatto che la indicazione "Fro", oltre che denominazione sociale della ricorrente è anche marchio registrato. Infatti, pur dopo la novella del d.lgs. n. 480/92, il marchio conserva la originale triade di funzione distintiva, cioè di indicazione della fonte di provenienza del prodotto, di funzione di garanzia qualitativa e di funzione suggestiva o pubblicitaria. Legittimamente, quindi, la ricorrente ha apposto il suo marchio sui prodotti realizzati nello stabilimento in Romania, nel pieno rispetto della funzione identificativa del marchio. Non vi è quindi spazio per il concetto di provenienza materiale mentre la legge, dove lo ha voluto, ha imposto l'obbligo di indicazione della origine, ma tale obbligo non è affatto generalizzato.
In via subordinata chiede che sia sottoposta alla Corte di Giustizia europea la questione sulla conformità dell'art. 4, comma 49, della legge 350/2003, laddove sia interpretato nel senso di imporre, nel caso di specie, l'indicazione della origine, ai principi del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci.
La ricorrente ha in seguito depositato una memoria in cui illustra e sviluppa ulteriormente i su indicati tre motivi di ricorso. Sottolinea che la interpretazione della ordinanza impugnata contrasta con la funzione di garanzia qualitativa del marchio. Infatti, l'art. 15 del d.lgs. 480/92 ha eliminato il sistema della cessione o licenza del marchio vincolata alla contemporanea cessione o licenza dell'azienda, introducendo il principio della cessione o licenza libera, purché non ne derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. Quindi, se fosse vera la interpretazione del tribunale del riesame, si dovrebbe ritenere la nullità della licenza del marchio ai sensi della suddetta disposizione perché contraria ad una sopravvenuta norma imperativa, in quanto sarebbe ormai la legge ad individuare nella provenienza materiale un carattere del prodotto essenziale nell'apprezzamento del pubblico. Analogamente, dovrebbe ritenersi non più praticabile la scelta (diffusissima) del marchio commerciale, in cui la scissione tra titolare del marchio e produttore è assoluta ed originaria.
Contesta inoltre che la disposizione in esame possa trovare concreta attuazione allo stato, dal momento che il ministero delle attività produttive non ha dato seguito alla disposizione della medesima legge 350/2003 (art. 4, comma 63) che prevede che le modalità delle indicazioni di origine ed uso del marchio "made in Italy" siano definite con regolamento.
Sulla istanza di rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 234 del Trattato di Roma, osserva che la giurisprudenza europea si è più volte espressa con disfavore quanto alle marcature di origine dei prodotti, e ciò in applicazione dell'art. 30 (ora 28) sulla libera circolazione di beni e servizi e dell'art. 36 (ora 34) sulle misure ad effetto equivalente. La noma in questione, secondo la interpretazione contestata, avrebbe l'effetto di scoraggiare i rapporti tra imprese situate in diversi Stati membri, inducendo l'impresa che deve far realizzare propri prodotti apponendovi il marchio a rivolgersi all'industria nazionale invece che ad imprese di altri Stati.
Solleva inoltre eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 4, comma 49, cit. in riferimento all'art. 3 e 41 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento tra gli imprenditori nazionali e della compressione della libertà di iniziativa nei confronti di alcuni imprenditori nazionali. Sarebbe infatti consentito solo agli imprenditori nazionali che si rivolgano, per la realizzazione dei propri prodotti, ad altri produttori nazionali di omettere la origine, mentre tale indicazione sarebbe obbligatoria qualora i prodotti fossero realizzatila parità di condizioni, all'estero. Vi sarebbe inoltre disparità di trattamento tra imprenditore che esporta ed imprenditore che distribuisce solo in Italia. Vi sarebbe inoltre una discriminazione alla rovescia perché all'operatore nazionale sarebbe imposto l'obbligo di indicazione della origine, mentre all'operatore di un altro Stato membro dell'Unione europea tale obbligo non sarebbe imposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art, 517 cod. pen. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) punisce "chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto".
Secondo il diritto vivente, come emerge dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, con l'espressione origine e provenienza del prodotto il legislatore (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge) ha inteso fare riferimento alla provenienza del prodotto da un determinato produttore e non già da un determinato luogo (Sez. 3^, 7 luglio 1999, Thum, m, 214.43 8). Con questa decisione si è osservato, in particolare, che, secondo la concorde e più accreditata dottrina e giurisprudenza, il marchio rappresenta il segno distintivo di un prodotto siccome proveniente da un determinato imprenditore e contenente determinate caratteristiche qualitative in quanto risultato di un processo di fabbricazione del quale il detto imprenditore, titolare del segno distintivo, coordina economicamente e giuridicamente i vari momenti e fattori del procedimento di produzione. Nell'interpretare il precetto penale, quindi, non può trascurarsi la funzione che il marchio ha nella attuale realtà economica, in cui numerose imprese, multinazionali o semplicemente nazionali, si avvalgono, ai fini della produzione, dell'attività di altre imprese in vario modo controllate. Tale tipo di organizzazione produttiva è pacificamente ritenuto lecito, proprio perché la garanzia che l'art. 517 cod. pen. ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Non può invero negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, ben può affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e può imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio (Cass. 29.1.1979, Vitaloni). Si è anche osservato che il consumatore confida sull'esistenza di determinati requisiti dei prodotti acquistati e la disposizione di cui all'art. 517 cod. pen. è volta a tutelare appunto la fiducia dell'acquirente. A tal fine, la induzione in inganno di cui all'art. 517 cod. pen. riguarda l'origine, la provenienza o qualità
dell'opera o del prodotto;
ma i primi due elementi sono funzionali al terzo che in realtà è il solo fondamentale posto che il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso. Del resto, la disciplina generale del marchio non esige che venga pure indicato il luogo di produzione del prodotto e che dal punto di vista giuridico il marchio non garantisce la qualità del prodotto ma rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale, solo di fatto, ne garantisce la qualità nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente. Afortiori siffatta regola deve valere allorché si tratti di lavori su commissione in cui il sub- produttore deve attenersi alle regole tecniche impartite dal committente, perché l'attività del primo resta pacificamente in tal caso puramente materiale ed esecutiva ed il committente è legittimato a contraddistinguere il prodotto con il suo segno distintivo. E non è richiesto dalla disciplina generale del marchio che venga pure indicato il luogo di fabbricazione perché non imposto dalla legge e perché non sussiste per l'imprenditore l'obbligo di informare che egli non fabbrica direttamente i prodotti. Da questo principi è stata fatta derivare la conseguenza che "anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 cod. pen, in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore" (Sez. 3^, 7 luglio 1999, Thum, m, 214.43 8). Considerazioni e principi questi che sono stati recentemente ribaditi da questa Sezione con la sentenza 14 novembre 2002, n. 20252/03, Moretti, anche con riferimento al reato di cui all'art. 515 cod. pen. (frode nell'esercizio del commercio), rilevandosi che anche tale reato riguarda la origine e la provenienza del prodotto da un determinato produttore e, cioè, da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione e non da un determinato luogo, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale del bene, in sè considerata. È tuttavia accaduto che l'art. 4, comma 49, della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto, al primo periodo, che
"l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale". Il secondo periodo, peraltro, dispone che "costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana".
Il terzo periodo del medesimo comma stabilisce poi che "le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio", mentre il quarto ed il quinto periodo dispongono rispettivamente che "la fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana" e che "la falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy"". L'Agenzia delle dogane di Padova, nonché il pubblico ministero ed il tribunale del riesame di Padova, hanno aderito all'interpretazione secondo cui la suddetta disposizione, oltre a precisare il momento consumativo del reato di cui all'art. 517 cod. pen., anticipandolo sin dalla presentazione del prodotto o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica, avrebbe anche esteso la portata precettiva che, alla stregua del diritto vivente, aveva l'art. 517 cod. pen., rendendolo applicabile non più soltanto ai falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni atti a trarre in inganno sulla origine o provenienza del prodotto da un determinato imprenditore, che si assume la responsabilità del prodotto stesso, ma anche sulle false e fallaci indicazioni atte a trarre in inganno sul luogo di produzione materiale, ed in particolare a far ritenere il consumatore che il prodotto sia stato materialmente fabbricato in Italia. La nuova disposizione, quindi, avrebbe esteso la fattispecie penale di cui all'art. 517 cod. pen. anche ai casi (come quello in esame) di prodotti fabbricati o fatti fabbricare in stabilimenti esteri da un produttore o imprenditore italiano che si assume la piena responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione ma che rechino solo il marchio o l'indicazione della impresa italiana e non anche la indicazione del fatto che la fabbricazione materiale è avvenuta in uno stabilimento estero, così potendo far ritenere al consumatore che il luogo di fabbricazione del prodotto sia uno stabilimento nazionale. Questa interpretazione - secondo il tribunale del riesame - sarebbe giustificata dalla ratio della nuova normativa, che sarebbe quella di promuovere (anche con la creazione di un marchio ed un Fondo di protezione straordinaria del made in Italy) la produzione italiana in ogni suo aspetto e di potenziare il più possibile le "eccellenze" italiane, ratio che pertanto avrebbe indotto a riconoscere rilevanza oggi anche alla provenienza materiale dei prodotti.
Sostiene invece il ricorrente che questa interpretazione non è condivisibile, anche perché i comportamenti tipizzati come "false o fallaci indicazioni di provenienza" trovavano già sanzione nell'art. 517 cod. pen., e che la interpretazione esatta è quella secondo cui la nuova disposizione è diretta essenzialmente ad eliminare il contrasto di giurisprudenza sulla perfezionabilità del reato fin dal momento della presentazione della merce in dogana, equiparando quoad poenam la fattispecie all'art. 517 cod. pen. e precisando che tale fattispecie sia integrata solo con riferimento alle false o fallaci indicazioni di provenienza.
Ritiene questa Corte che - sebbene la nuova disposizione sia stata redatta in termini che effettivamente possono a prima vista apparire poco chiari - debba essere ritenuta inesatta e vada quindi respinta la interpretazione seguita dalla ordinanza impugnata. Innanzitutto, invero, appare fondata la considerazione del ricorrente secondo cui si deve supporre che il legislatore si sarebbe espresso ben diversamente, sia suo piano lessicale sia su quello sistematico, qualora effettivamente avesse voluto modificare sostanzialmente e profondamente la portata precettiva dell'art. 517 cod. pen. ed il significato che, secondo il diritto vivente, deve attribuirsi alla nozione di origine e di provenienza di un prodotto, ed avesse inteso introdurre una nuova fattispecie di reato rispetto a quella già prevista dall'art. 517 cod. pen. Considerazione questa che appare ancor più significativa perché, se fosse vera la interpretazione seguita dal tribunale del riesame, il legislatore avrebbe in tal modo non solo ampliato la portata precettiva dell'art. 517 cod. pen. (e delle altre disposizioni penali che fanno riferimento alla origine e provenienza dei prodotti) estendendo i comportamenti delittuosi ivi previsti, ma avrebbe anche modificato la funzione di garanzia qualitativa che attualmente ha anche il marchio, incidendo non solo sulla liceità dei casi in cui il titolare appone il proprio marchio a prodotti fatti realizzare da terzi, ma anche sulla latitudine della facoltà per il titolare di concedere in licenza il marchio. Infatti, mentre ai sensi dell'art. 15 del d. lgs. 480/1992 sono possibili la cessione e la licenza del marchio senza la contemporanea cessione o licenza dell'azienda o del ramo di azienda, purché dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico, la nuova disposizione avrebbe invece attribuito rilevanza indifferenziata alla provenienza materiale dei prodotti, ossia avrebbe individuato in via generale ed indifferenziata nella provenienza materiale del prodotto da una determinata fabbrica un carattere del prodotto essenziale nell'apprezzamento del pubblico, con rilevanti conseguenze sia sulla liceità della licenza di marchio sia sulla praticabilità e la portata della diffusissima scelta del marchio commerciale, in cui è assoluta ed originaria la scissione tra marchio e produttore. Al contrario, se si tiene conto delle espressioni usate e della struttura e della collocazione della nuova disposizione, appare che la intenzione del legislatore non sia stata affatto quella di incidere in tal modo sulla disciplina del marchio o comunque di modificare così profondamente il significato che i termini origine e provenienza del prodotto hanno nell'art. 517 cod. pen. e nelle altre disposizioni penali che ad essi fanno riferimento, bensì sia stata più semplicemente quella di risolvere il contrasto giurisprudenziale sul momento consumativo del reato (cfr. Sez. 3^, 26 aprile 2001, Andolfo, m. 219,216; Sez. 3^, 27 maggio 1999, Desaler, m. 215.530), stabilendo che esso si perfeziona sin dal momento della presentazione dei prodotti e delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica nonché quella di promuovere, anche attraverso la creazione di un apposito Ente (comma 61), l'istituzione e la tutela del marchio "made in Italy", la cui regolamentazione, peraltro, è stata demandata ad un apposito regolamento delegato (comma 63, del medesimo art. 4).
A questa interpretazione deve pervenirsi anche sulla base del significato proprio delle parole utilizzate al legislatore. Il primo periodo del comma 49 in esame, infatti, parla di false o fallaci indicazioni di "provenienza", punendole ai sensi dell'art. 517 cod. pen. Ora, con l'espressione "provenienza", come si è visto, si è
sempre inteso la provenienza da un determinato produttore e non da un determinato luogo di fabbricazione, e niente induce a ritenere che questa volta il legislatore abbia inteso mutare profondamente il significato comune del termine, e ciò per di più implicitamente e senza alcuna specifica indicazione espressa. Una interpretazione diversa, del resto, si porrebbe contro il generale principio di tassatività delle fattispecie penali, anche tenendo conto che allo stato della attuale legislazione solo in alcuni casi la legge ha attribuito rilevanza al luogo ed ha quindi imposto la specifica indicazione del luogo di origine delle merci e dei prodotti, e ciò lo ha fatto sempre in modo espresso ed in quei casi in cui fattori climatici o ambientali possono avere una incidenza sulla qualità del prodotto (ad es., in tema di denominazioni di origine protetta, o di indicazioni geografiche protette o di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, e così via). Dal che deriva anche che una così ampia estensione della fattispecie penale anche a casi che sarebbero palesemente irrilevanti al fine dell'interesse perseguito dalla norma, che è e resta solo quello della tutela del consumatore contro indicazioni o segni che possano trarlo in inganno sulla qualità del prodotto (e non già - come inesattamente ritenuto dal tribunale del riesame - anche o solo quello della promozione della produzione italiana in ogni suo aspetto), comporterebbe un dubbio di legittimità costituzionale della disposizione sotto il profilo della sua manifesta irrazionalità e della violazione del principio di offensività. Ne consegue che la soluzione ermeneutica qui seguita deve essere preferita anche per la necessità di dare alla disposizione una necessaria interpretazione adeguatrice. Inoltre, nei casi in cui si è dubitato che una norma potesse far riferimento non solo alla provenienza del prodotto da un dato imprenditore ma anche alla sua produzione o fabbricazione in un dato luogo, si trattava di norme che parlavano di "origine" del prodotto, mentre per "provenienza" si è generalmente intesa la provenienza dal produttore e non dal luogo di fabbricazione. Ora, il primo periodo del comma 49 in esame, parla solo di "false o fallaci indicazioni di provenienza" ed omette invece di parlare (come invece fa il richiamato art. 517 cod. pen.) di "origine" del prodotto, e tale omissione, che non può certo ritenersi frutto di dimenticanza, non può avere altro significato che quello di rendere chiaro che la disposizione penale di cui al primo periodo del comma 49 cit. si riferisce solo alla provenienza da un produttore e non a quella geografica. Il termine "origine", invece, è utilizzato nel secondo e nel quarto periodo del comma 49 con riferimento anche ai prodotti e merci "non originali dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine". Ora, la normativa europea in materia, ed in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 (relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune) nel fissare i criteri per determinare l'origine dei prodotti (artt. da 22 a 26) si riferisce in via generale al luogo di produzione o di ultima trasformazione sostanziale dei prodotti. Senonché, anche a voler ipotizzare che il comma 49 cit., con il far riferimento alla normativa europea sulla origine, abbia voluto stabilire che per origine si debba intendere il luogo di produzione o di ultima trasformazione del prodotto, ciò non incide sulla interpretazione che qui si segue, perché tale riferimento è stato comunque fatto alla stampigliatura "made in Italy" di cui parla la prima parte del secondo periodo del comma 49. Pertanto, sarebbe semmai solo per la apposizione del marchio "made in Italy" che potrebbe farsi riferimento alla produzione del prodotto in Italia, e ciò senza voler considerare che, in forza della disposizione di cui al comma 63, le modalità di istituzione e di uso del marchio "made in Italy" sono demandate ad un apposito regolamento delegato.
In conclusione, il comma 49 dell'art. 4 in esame contiene una complessa serie di disposizioni che si riferiscono a fattispecie diverse. Il primo periodo riguarda le false e fallaci indicazione di "provenienza" del prodotto e, per i motivi indicati, deve ritenersi che si riferisca alla provenienza come è stata sempre pacificamente intesa, ossia alla provenienza da un produttore e non alla provenienza da un luogo determinato. Il secondo periodo riguarda invece la tutela del marchio "made in Italy" (marchio la cui disciplina è demandata ad un regolamento delegato) e dispone che costituisce falsa indicazione l'apposizione di questo marchio su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine. Ne consegue che i criteri utilizzati dalla normativa europea per stabilire l'origine di un prodotto sono richiamati e possono essere utilizzati solo in relazione alla apposizione del marchio "made in Italy", e non anche per le false indicazioni di provenienza di cui al primo periodo (che continuano ad essere quelle previste dal diritto vivente), e ciò sia perché il primo periodo parla di "provenienza" e non di "origine" sia perché la prima parte del secondo periodo limita chiaramente il richiamo alla normativa europea (dettata per la applicazione della tariffa doganale e per altri limitati effetti) alla sola falsa indicazione della stampigliatura "made in Italy".
Ma la conferma testuale della interpretazione adottata si ricava dalle parole utilizzate dal legislatore nella seconda parte del secondo periodo del comma 49. Stabilisce infatti questa disposizione che l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana costituisce una fallace indicazione anche qualora sia indicata l'origine o la provenienza estera dei prodotti. Dunque, per espressa e testuale indicazione del legislatore, un prodotto ben può essere di origine e provenienza estera perché fabbricato all'estero, e ciò nonostante essere di origine italiana. Ed infatti, se la espressa indicazione della origine o provenienza estera, ossia della fabbricazione all'estero, non esclude che vi sia una contemporanea falsa indicazione della origine italiana del prodotto stesso, ciò può solo significare che quando parla di origine italiana il legislatore non intende riferirsi al luogo di produzione (che infatti nella ipotesi in esame è indicato in modo veritiero) bensì proprio al produttore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica della produzione (che potrebbe essere sia straniero sia italiano, nonostante la merce sia stata prodotta all'estero, e che viene appunto falsamente indicato come italiano). La disposizione può avere un significato logico solo in questo senso, ossia solo ritenendo che essa si riferisca alla ipotesi di un prodotto fabbricato all'estero per conto di un produttore estero che ne ha assunto la responsabilità, prodotto sul quale venga esattamente indicato che il luogo di produzione è all'estero (la provenienza estera) ma venga falsamente indicato che il produttore è italiano. Altrimenti - se cioè la disposizione intendesse solo rafforzare la tutela e punire l'apposizione di segni indicativi della fabbricazione in Italia accanto alla indicazione di fabbricazione all'estero - la disposizione stessa sarebbe inutile perché delle due l'una: o la indicazione della fabbricazione all'estero rende gli altri segni inidonei a far ritenere il prodotto fabbricato in Italia, ed allora non sarebbe configurabile il reato, ovvero gli altri segni sono idonei a trarre in inganno il consumatore sulla fabbricazione in Italia del prodotto nonostante l'indicazione della provenienza estera, ed allora la disposizione sarebbe superflua. Nel caso di specie, è pacifico che si tratta di elettrodi per saldatura fabbricati in Romania nello stabilimento della CT SA, società controllata per oltre il 70% dalla srl Fro di Verona, osservando le tecnologie produttive, le formule e le procedure aziendali e con il costante controllo del personale di quest'ultima, che si assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del loro processo di produzione e ne garantisce al consumatore la qualità mediante la apposizione della sua denominazione sociale e del suo marchio. La indicazione sugli elettrodi del nome e del marchio del vero produttore, quindi, è veritiera e non è idonea ad ingannare il consumatore sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti, mentre è del tutto irrilevante che non sia stata indicato anche il luogo di fabbricazione materiale dei prodotti stessi, luogo appunto indifferente in ordine alla loro qualità ed alla tutela del consumatore, e la cui indicazione, per le considerazioni svolte, non può ritenersi imposta dal comma 49 dell'art. 4 della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350.
IL reato prospettato dal pubblico ministero non è pertanto allo stato nemmeno astrattamente configurabile.
Ne consegue che sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero di Padova il 17 aprile 2004 devono essere annullati senza rinvio e che va disposta la restituzione all'avente diritto delle cose in sequestro.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dalla procura della Repubblica di Padova il 17 aprile 2004 ed ordina rendersi all'avente diritto le cose in sequestro.
Così deciso in Roma, nella Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005