Sentenza 4 novembre 1998
Massime • 1
Non travalica i limiti della propria competenza il giudice del riesame il quale dia atto che il reato ipotizzato sarebbe in ogni caso prescritto e ritenga, pertanto, inutile il permanere del sequestro. Infatti intanto sussiste il potere del P.M. di procedere a sequestro, in quanto la sua attività sia finalizzata alla persecuzione di un reato. Ma se il reato risulta ex actis estinto, tale potere viene meno.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origineFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010
Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/1998, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1998 |
Testo completo
composta dai sottonotati magistrati: Camera di consiglio
DR. UMBERTO PAPADIA PRESIDENTE del 4.11.98
DR. ALDO RIZZO CONSIGLIERE SENTENZA
DR. GUIDO DEL MAIO CONSIGLIERE N. 2859
DR. OLINDO SCHETTINO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE relatore N.28355+22935/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano di concerto col Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di ON
contro l'ordinanza del Tribunale di Milano in funzione di giudice del riesame 20.5.98, con la quale veniva annullato il decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di ON 13.5.98 , a sensi dell'art. 253 CPP, a carico dei lotti 1 e 2 siti nella discarica di Cervesina
per il reato di cui al DL n. 22\97 art. 51 comma 1 lett.b modificato dall'art. 7 del DLV 8.11.97 n. 389 per avere
AGUSTONI FE
TT AN
il primo quale legale rappresentante della srl Ecolombardia, il secondo quale responsabile della discarica sita in Cervesina (PV), effettuato un'attività di ricezione e smaltimento di rifiuti pericolosi e\o tossico- nocivi ovvero fanghi industriali, contenenti piombo, provenienti dalla lavorazione di piastrelle e non previamente inertizzati, nonché di ricezione e smaltimento illecito di altri rifiuti pericolosi e\o tossico- nocivi. In Cervesina, acc. il 6.5.98. udita la relazione del consigliere dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso;
rileva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di notizia di reato, il PM disponeva il sequestro dei lotti 1 e 2 della discarica di Cervesina, ipotizzando il reato di cui in epigrafe.
2. Proponevano istanza di riesame i due indagati, eccependo l'incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di ON. Nel merito, facevano rilevare che la discarica "de qua" era rimasta in funzione fino al 27.7.90 e che dal 25.9.91 l'area era stata ricoperta. Qualsiasi reato contravvenzionale era pertanto prescritto ed il sequestro era inutile.
3. Il Tribunale di Milano, disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale per ragioni di connessione, annullava nel merito il decreto di sequestro perché la contravvenzione ipotizzata sarebbe stata in ogni caso prescritta e pertanto non sussistevano le condizioni che legittimavano l'attività investigativa, cui era riconducibile il sequestro probatorio di cui trattasi.
4. Infatti la condotta addebitata agli indagati - avere smaltito rifiuti contenenti piombo senza trattamento di inertizzazione - era cessata nel 1990, come da informativa 28.4.98 della Polizia Giudiziaria.
5. Quanto alla sussistenza di diverse ipotesi delittuose, come ad esempio la permanenza di conseguenze dannose per l'ambiente e la salute dei cittadini, essa costituiva allo stato una mera ipotesi investigativa, non confortata da sufficienti elementi fattuali o documentali e comunque non era prospettata nella adozione del provvedimento, talché non poteva ipotizzarsi l'applicazione dell'art. 81 cpv. CP rispetto ad altri reati.
6. Hanno proposto ricorso per Cassazione le due Procure citate in rubrica, di concerto tra loro, deducendo quattro motivi.
7. Resistono con memoria gli indagati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art.12 lett. -e- CPP e 81 CP in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, nonché mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 CPP lett. (e) . Posto che la competenza si affermava sulla base dell'art.81 CP e dell'art. 12 lett. -e- CPP;
che il giudicante non aveva ritenuto concretizzata l'ipotesi della continuazione ed al di là del "discutibile potere" del giudice del riesame di esprimere una legittima valutazione sulla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 81 cpv. CP, appariva contraddittorio affermare la competenza sulla base di una riconosciuta continuazione e negarla nel merito, senza trarne le conseguenze in punto di competenza territoriale. Se il giudice riteneva non integrata la fattispecie di cui all'art. 81 cpv. CP, doveva dichiarare l'incompetenza territoriale.
9. Il motivo è infondato. La competenza territoriale è stata affermata dal PM e non può questi dolersi che la relativa questione sia stata risolta conformemente alla sua tesi, anche se, nel merito, il sequestro è stato annullato. Va ricordato che gli atti risultano a suo tempo trasmessi dall'AG di Voghera a quella di ON, con regolamentazione della competenza effettuata con reciproco accordo ex art. 54 CPP. 10. Col secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell'art.324 CPP e dell'art. 157 CP in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP, perché l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione anticipa un non consentito giudizio sul merito della causa. La prescrizione può essere dichiarata soltanto dal giudice investito della cognizione del merito, non dal giudice del riesame. Il fatto è stato provvisoriamente qualificato in rubrica, ma il controllo di legalità del giudice del riesame non può dilatarsi fino a dichiarare una prescrizione.
11. Il motivo è infondato. A sensi dell'art. 326 CPP, il Pm svolge le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. All'esito delle indagini, il PM esercita l'azione penale ovvero chiede l'archiviazione (art. 405 CPP). Il PM chiede l'archiviazione se la notizia di reato è infondata (art. 408 CPP) ovvero quando risulta che il reato è estinto (art. 411 CPP). 12. Nell'ambito delle indagini preliminari rientra il sequestro probatorio ( art. 253 CPP ) mediante il quale si assicurano le cose pertinenti al reato e quelle necessarie per l'accertamento dei fatti. 13. si pone il problema se possa essere disposto e mantenuto un sequestro probatorio per una ipotesi di reato che risulti prescritto. 14. Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte ha esattamente rilevato, al proposito, che in tanto sussiste il potere del Pm di procedere a sequestro, in quanto la sua attività sia finalizzata alla prosecuzione di un reato. Ma se il reato risulta "ex actis" estinto, tale potere viene meno.
15. A tale argomentazione va aggiunto che in tanto si giustifica un sequestro probatorio, in quanto le indagini preliminari siano suscettibili di metter capo ad un'azione penale e non ad una richiesta di archiviazione. Nella seconda ipotesi, infatti, viene meno la pratica rilevanza del sequestro e la sua utilità per l'esercizio dell'azione penale.
16. Nella specie, il Pm ha ipotizzato un reato commesso fino al 6.5.98. Dagli atti è risultato che i conferimenti in discarica sono cessati il 27.7.90, onde la contravvenzione indicata dallo stesso PM nelle premesse del proprio provvedimento è manifestamente prescritta.
17. Nel valutare il "fumus commissi delicti", non sembra travalicare i limiti della propria competenza il giudice del riesame il quale dia atto che il reato ipotizzato sarebbe in ogni caso prescritto e ritenga, quindi, inutile il permanere del sequestro. La situazione è rapportabile a quella di un reato di lesioni personali, chiaramente non perseguibile per mancanza di querela: l'indagine è destinata a chiudersi ed appare frustraneo disporre un sequestro probatorio. 18. Con il terzo motivo del ricorso, si ribadisce la censura di violazione degli artt. 324 e 253 CPP , per avere il Tribunale restituito un bene utile per l'acquisizione delle prove, considerata anche una CTU già disposta sulla cosa sequestrata.
19. Valgono al riguardo le considerazioni formulate a proposito del motivo precedente. In tanto sono utili il sequestro e la CTU, in quanto sia possibile l'esercizio dell'azione penale. Ma se il reato è estinto, l'azione penale non potrà essere esercitata e il Pm dovrà chiedere l'archiviazione in base alla norma sopra citata. 20. Con il quarto motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 324 CPP, 81,157,158 CP e delle altre fattispecie contravvenzionali di cui al DLGS 22\97 e al DPR n. 915\82,in relazione all'art. 606 lett. (b) CPP Il Tribunale del riesame ha ritenuto che il reato contestato non abbia prodotto effetti permanenti. Si contesta la qualificazione del reato come reato istantaneo. In ogni caso, anche se la condotta fosse cessata con l'ultimo conferimento, è altrettanto vero che successivamente è stata attuata altra attività parimenti illecita, la quale costituisce la logica prosecuzione della prima condotta. È verosimile che gli indagati "nulla abbiano fatto per verificare e rimuovere le conseguenze dannose del reato e per procedere alle bonifiche necessarie;
a prescindere dalla configurabilità di altre contravvenzioni di cui al titolo VI libro II CP e\o altre ipotesi contravvenzionali permanenti, quali ad esempio l'art. 674 CP, ancora contestabili in concorso con reati posti a base del disposto sequestro."
20. La prospettazione del PM propone il tema della "fluidità" dell'imputazione nella fase delle indagini preliminari e della variabilità delle imputazioni stesse.
Non è in discussione la possibilità del PM di variare l'imputazione e di effettuare contestazioni integrative. Il fatto è che siffatto "ius variandi" non può costituire il presupposto per ritenere che sempre sussista il "fumus" in ogni iniziativa del PM, quasi che fosse possibile procedere ad indagini per ogni e qualsiasi reato ravvisabile in una determinata vicenda;
viceversa, l'ipotesi di reato deve costituire il presupposto per una iniziativa pregiudizievole per il privato e che anche su tale ipotesi va esercitato il dovuto controllo.
21. Se il Pm procedente riterrà che sussistano altri reati, eventualmente ancora permanenti - tale potrebbe essere quello previsto dall'art. 51 bis del DLV n. 22\97 aggiunto con DLV n. 389\97 - consistenti nel cagionare un pericolo concreto di inquinamento e nel non provvedere alla bonifica, ovvero un altro dei reati da lui stesso ipotizzati nel quarto motivo del ricorso, ben potrà procedere in ordine agli stessi e compiere gli atti di indagine che riterrà necessari. Peraltro, proprio in ragione del fatto che solo in sede di ricorso per Cassazione il PM si sia indotto a formulare diverse ipotesi di reato, costituisce una riprova che l'unica ipotesi concretamente formulata è insufficiente a sostenere il provvedimento adottato.
P.Q.M
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE riunito al presente il procedimento n. 28355.98 RG, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, dalla Corte come sopra composta, il 4 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998