Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/1998, n. 2859
CASS
Sentenza 4 novembre 1998

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Non travalica i limiti della propria competenza il giudice del riesame il quale dia atto che il reato ipotizzato sarebbe in ogni caso prescritto e ritenga, pertanto, inutile il permanere del sequestro. Infatti intanto sussiste il potere del P.M. di procedere a sequestro, in quanto la sua attività sia finalizzata alla persecuzione di un reato. Ma se il reato risulta ex actis estinto, tale potere viene meno.

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  • 1Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origine
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010

    Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/1998, n. 2859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2859
Data del deposito : 4 novembre 1998

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