Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2007, n. 8684
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Sentenza 24 gennaio 2007

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In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui agli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (mod. dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80), con l'espressione origine e provenienza del prodotto si è inteso fare riferimento alla provenienza di un prodotto da un determinato produttore e non da un determinato luogo, con la conseguente non integrabilità del reato de qua allorchè il prodotto, presentato con la dicitura "Italian design" sia stato prodotto all'estero su progetto italiano.

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  • 1Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origine
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    Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2007, n. 8684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8684
Data del deposito : 24 gennaio 2007

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