Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 3669
CASS
Sentenza 24 novembre 2005

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Massime1

La possibilità di regolarizzazione amministrativa della falsa o fallace indicazione di provenienza dei prodotti posti in commercio, prevista quale reato dall'art. 4, comma quarantanovesimo, della L. 24 dicembre 2003 n. 350, attraverso l'asportazione dei segni e quant'altro induca a ritenere che si tratti di prodotto di origine italiana, non comporta l'estinzione del reato in questione, ma è idonea a legittimare il dissequestro della merce regolarizzata, atteso che viene meno la possibilità di trarre in inganno gli eventuali acquirenti.

Commentario1

  • 1Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origine
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010

    Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 3669
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3669
Data del deposito : 24 novembre 2005

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