Sentenza 24 novembre 2005
Massime • 1
La possibilità di regolarizzazione amministrativa della falsa o fallace indicazione di provenienza dei prodotti posti in commercio, prevista quale reato dall'art. 4, comma quarantanovesimo, della L. 24 dicembre 2003 n. 350, attraverso l'asportazione dei segni e quant'altro induca a ritenere che si tratti di prodotto di origine italiana, non comporta l'estinzione del reato in questione, ma è idonea a legittimare il dissequestro della merce regolarizzata, atteso che viene meno la possibilità di trarre in inganno gli eventuali acquirenti.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Penale: ancora sul made in e indicazione di origineFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 11 giugno 2010
Sezione Terza Penale Presidente Lupo - Relatore Franco 1. Il PM di Firenze convalidò il 29.10.2009 il sequestro probatorio disposto dalla Agenzia delle Dogane di Firenze di 9.005 camicie da uomo provenienti dalla Serbia in relazione al reato di cui all'art.4, comma 49, legge 24 dicembre 2003, n.350, ed all'art.517 cod. pen. Perché le camicie erano prive della etichetta «made in Italy», ma recavano la sola etichetta con la dicitura «Prodotto e distribuito da FI Studio Srl Floreze Italy» e la marca «Romeo Gigli». 2. Tizio propose istanza di riesame. Il tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, revocò il sequestro probatorio e dispose la restituzione delle cose in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2005, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/11/2005
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1319
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 32988/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI ROMA;
avverso l'ordinanza 11-15/07/2005 pronunciata dal Tribunale del riesame di Roma;
nel procedimento a carico di:
HU EN, nata a [...] il [...].
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che chiede il rigetto del ricorso.
la Corte osserva:
FATTO
In data 01/04/2005 personale della Questura di Roma, a seguito di indagini di p.g., rinveniva e sequestrava d'iniziativa presso locali detenuti dalla ditta "Brother Fashion s.r.l." numerosi capi di abbigliamento, di provenienza verosimilmente cinese, recanti marchio "Disney" o scritta "Italy" con bandiera italiana o "Moda Lisa Italy" o "Style Italy".
Il sequestro probatorio veniva convalidato dal P.M., con provvedimento 04/04/2005, ipotizzandosi nei confronti della legale rappresentante della menzionata società, HU WE, il reato di cui all'art. 474 c.p.. Con ordinanza 23/05/2005 il Tribunale del riesame di Roma, adito dall'indagata, annullava detto provvedimento di convalida limitatamente ai capi di abbigliamento diversi da quelli recanti il marchio della "Disney".
Il P.M. competente, contestualmente al dissequestro di detta merce, disponeva il sequestro probatorio della stessa in relazione ai reati di cui all'art. 517 c.p. e L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, ritenendo che le indicazioni riportate sulle altre etichette fossero idonee ad indurre in errore il consumatore circa il luogo di produzione della merce, e specificamente fossero idonee a far ritenere la merce di origine italiana.
L'indagata ricorreva nuovamente al Tribunale del riesame, che, col provvedimento impugnato (11/07/2005), annullava il decreto di sequestro per insussistenza del "fumus delicti", osservando che le descritte etichette non potevano considerarsi idonee a trarre in inganno il consumatore sull'origine italiana dei prodotti in quanto non riportavano il luogo di fabbricazione della merce. In particolare il Tribunale non riteneva ipotizzabile il reato di cui all'art. 517 c.p., perché l'individuazione dell'origine e provenienza della merce deve intendersi riferita - secondo la ratio di tale norma - non alla conoscenza del luogo di produzione, ma a quella del produttore. Neppure sarebbe ipotizzabile la nuova figura di reato prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, in quanto essa protegge i prodotti "made in Italy", prevedendo sanzioni per l'importazione o commercializzazione di quelli recanti false indicazioni di provenienza, per cui oggetto della tutela è la qualità del prodotto, attraverso l'individuazione della sua "origine imprenditoriale", e cioè la fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità del processo produttivo, mentre è indifferente il luogo o lo stabilimento in cui viene realizzato. Nel caso in esame il reato non può configurarsi, secondo i Giudici del riesame, in quanto i capi di abbigliamento sequestrati non recano la scritta "made in Italy", ne' alcun elemento per consentire l'individuazione del produttore e non si può escludere che la fabbricazione all'estero sia avvenuta per conto di ditta italiana.
Ricorre per Cassazione il P.M., chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza per due motivi. Con il primo deduce violazione di legge - errata interpretazione della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, nella parte in cui il Tribunale ritiene oggetto della tutela normativa solo la scritta "made in Italy", anziché ogni condotta di commercializzazione di prodotti con false o fallaci indicazioni di provenienza. Invero una modalità di realizzazione del reato consiste nell'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, e certamente tali devono ritenersi la bandiera italiana e le scritte "style Italy", "moda Lisa Italy". Con la seconda doglianza deduce illogica motivazione e violazione di legge (artt. 257, 324 c.p.p.) nella parte in cui il Tribunale del riesame, sostituendosi al Giudice del dibattimento, desume dal silenzio del verbale di sequestro, l'inesistenza della prova della provenienza da imprenditore non italiano dei prodotti in questione. Il Giudice del riesame, infatti, non può giudicare sulla fondatezza dell'accusa, ma solo sulla astratta configurabilità del reato e sulla rilevanza probatoria di quanto sequestrato, considerando soprattutto che il sequestro probatorio è strumentale e non consequenziale all'accertamento del reato.
Con memoria 07/11/2005 la difesa chiede la conferma del provvedimento impugnato, evidenziando che con l'espressione "origine e provenienza del prodotto" deve intendersi la provenienza da un determinato produttore e non già da un determinato luogo, per cui nel caso in esame, essendo italiana la società proprietaria della merce, ancorché legalmente rappresentata da una cittadina cinese, non può ipotizzarsi il reato di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49. All'odierna udienza camerale, il P.G. conclude come sopra riportato. DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Per quanto concerne la sussistenza del fumus dei reati in questione, si ricorda innanzi tutto che, trattandosi di sequestro probatorio e non preventivo, il Giudice del riesame deve controllare semplicemente se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile, sebbene sempre con riferimento ad elementi processuali già acquisiti (alla luce della decisione delle Sezioni Unite 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi), e se il sequestro sia o meno giustificato ai sensi dell'art. 253 c.p.p. (Cass. Sez. 2^, 9 dicembre 1999, n. 6149, Marini e altro),
senza poter verificare in concreto la fondatezza della tesi accusatoria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, pur prescindendo dal reato di cui all'art. 517 c.p., in relazione al quale possono sostanzialmente condividersi le affermazioni del Tribunale, sia tuttavia ipotizzabile nel caso in esame la fattispecie criminosa prevista dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, (Legge Finanziaria 2004).
Detta norma prevede un'autonoma figura di reato che, pur rinviando quoad poenam all'art. 517 c.p., si distingue sia da questo (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) sia dal commercio di prodotti industriali con segni falsi (contraffatti o alterati), di cui all'art. 474 c.p.. Per una completa disamina degli elementi comuni e differenziali delle tre menzionate ipotesi delittuose si richiama Cass. Sez. 3^ 14 aprile 2005, n. 13712, Acanfora, essendo sufficiente in questa sede ricordare che la norma del 2003 vieta la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza e, specificando il significato di tali termini, definisce fallace indicazione "l'uso di segni, figure o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana".
Orbene la bandiera italiana e le indicazioni "Moda Lisa Italy", "Style Italy" sono certamente tali da indurre in errore il consumatore sull'origine della merce, come peraltro anche il Tribunale implicitamente ritiene. Sennonché i Giudici del riesame - facendo applicazione non corretta del principio di diritto stabilito dalla menzionata sentenza Acanfora, secondo cui la norma tutela l'origine imprenditoriale del prodotto, l'unica rilevante in relazione alla qualità dello stesso, e non quella geografica - escludono l'ipotizzabilità del reato, non essendovi prova in atti che la merce in sequestro sia stata fabbricata all'estero per conto di ditta straniera e non italiana. Ma è proprio l'esigenza di accertare, tra le altre, tale circostanza che giustifica e legittima il mantenimento del vincolo probatorio sui prodotti in questione;
infatti, nella richiamata sentenza Acanfora, la ritenuta non configurabilità del reato si fondava sulla pacifica origine imprenditoriale italiana della merce, che nel caso in esame, come si è detto, manca. Nè può ritenersi rilevante la circostanza, peraltro non documentata, riferita dalla difesa nella memoria 07/11/2005, e cioè che la società proprietaria della merce è italiana, essendo determinante, come si è detto, non già la proprietà del prodotto bensì la provenienza imprenditoriale dello stesso.
In conclusione deve annullarsi l'ordinanza impugnata con conseguente riviviscenza del sequestro probatorio.
Va ricordato, infine, che la norma del 2003 prevede la possibilità di sanare sul piano amministrativo la "fallace indicazione" delle merci con l'asportazione, a cura ed a spese del contravventore, dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di questa Corte (Cass. Sez. 3^, 23 dicembre 2004, P.M./D'Amodio), pur non comportando l'estinzione del reato, è tuttavia idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno gli eventuali acquirenti e conseguentemente legittima il dissequestro della merce "regolarizzata".
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2006