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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/10/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Filippo Labellarte presidente
- dr. Luciano Guaglione consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1033/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 1773 del 27.06.2023 pubblicata il 30.06.2023
TRA in persona del Sindaco pt (avv.to Follieri Luigi) Parte_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pt (avv.ti Fornatto Elena G.M, Schiavone Agnese Controparte_1
Barbara)
APPELLATO
All'udienza del 3.10.2025, sentito il Consigliere istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione avverso atto di precetto con cui la Parte_1 Controparte_1 aveva intimato il pagamento di € 50.763,46 quale residuo del maggior credito di € 348.236,31 oltre interessi portato da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia il 19.09.2018 e non opposto.
Esponeva che:
- con accordo transattivo, perfezionato mediante pec del 23.07.2020 (contenente proposta del e pec del 03.08.2020 (contenente accettazione della , il Comune – Pt_1 Controparte_1 in relazione al credito della – aveva offerto il “versamento a saldo e stralcio Controparte_1 della somma comprensiva di € 400.000,00 (incluse spese ed interessi)” (pec del 23.07.2020); pagina 1 di 4 - la aveva accettato la proposta a condizione che “l'importo complessivo di Controparte_1 euro 400.000,00 venga corrisposto entro e non oltre il 30 settembre p.v.”, con l'intesa che detto termine doveva “intendersi essenziale e che, pertanto, in difetto di pagamento dell'importo di cui sopra entro tale data” la avrebbe agito esecutivamente per l'intero importo CP_1
portato dal decreto ingiuntivo (pec del 03.08.2020);
- il aveva adempiuto all'accordo transattivo corrispondendo alla alla Pt_1 CP_1
data del 26.08.2020 e, dunque, prima della scadenza del termine essenziale del 30.09.2020, la somma complessiva pattuita di euro 400.000,00;
- con nota pec del 5.10.2020, il legale della aveva comunicato che il pagamento CP_1 eseguito non copriva l'intero importo concordato bensì la minor somma di euro 385.985,62;
- a seguito di verifiche il aveva accertato che, per due delle fatture oggetto di pagamento Pt_1
(n.282/PA del 06.05.2015 e n. 420/PA del 30.05.2015), il sistema, in applicazione della normativa dello split payment, aveva decurtato automaticamente l'IVA che era stata poi versata direttamente dal all'RI (cfr. “ricevute pagamento fatture 420 PA e 282 PA con split Pt_1 payment” nonché “ricevute pagamento split payment IVA” in atti);
- il in ogni caso, in data 13.10.2020, aveva eseguito un bonifico avente ad oggetto Pt_1
la residua somma di euro 14.014,38.
Tutto ciò esposto chiedeva: accertare che l'opponente nulla doveva alla società in Controparte_1
forza del titolo azionato in quanto il credito era estinto e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 18.02.2021; condannare la al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore del per violazione dei principi di lealtà e correttezza nella fase Parte_1
dell'esecuzione del contratto di transazione, nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, in subordine, la parte intimante per responsabilità da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la deducendo che il si era reso inadempiente Controparte_1 Pt_1 all'accordo transattivo per aver completato il pagamento dell'intero importo pattuito solo dopo la scadenza del termine essenziale del 30.09.2020.
Sottolineava, altresì, la negligenza dell'Ente per non aver verificato l'effettivo importo versato alla prima dello scadere del termine. CP_1
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1773 del 27.06.2023, notificata il 30.06.2023, rigettava l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese. Parte_1
Qualificava come essenziale il termine previsto nell'accordo transattivo intercorso tra le parti e ravvisava l'inadempimento del che, entro il predetto termine, non aveva provveduto al Pt_1
pagamento integrale dell'importo dovuto.
pagina 2 di 4 Precisava che proprio la natura essenziale del termine pattuito inibiva qualsivoglia indagine in ordine alle ragioni dell'inadempimento.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello il contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- ritenuto la sussistenza di un inadempimento del atteso il pagamento della somma Pt_1
complessivamente pattuita nel termine concordato tra le parti;
- omesso di ritenere che un eventuale inadempimento non era imputabile al Pt_1
- omesso di rilevare il comportamento contrario a buona fede tenuto dalla Controparte_1
Rimarcava che, alla data del 26.08.2020, era stato versato l'importo di euro 385.985,62 su un totale di euro 400.000,00 e, in ogni caso, alla data del 13.10.2020, dopo soli 13 giorni dalla scadenza del termine del 30.09.2020, era stato pagato anche il residuo di euro 14.014,38.
Instava per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello è infondato.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che la in virtù di contratto di Controparte_1
appalto con il ha gestito il servizio di igiene urbana e servizi complementari. Parte_1
A causa dell'inadempimento del nel pagamento dei canoni, in data 3.09.2015, era stato Pt_1
raggiunto un accordo in virtù del quale il Comune si impegnava a corrispondere alla la CP_1 somma di € 1.500.00,00 per canoni non versati con pagamenti rateali (€ 250.000,00 entro e non oltre il
7-9-2015, €1.250.00,00 a mezzo di 33 rate mensili entro la fine di ogni mese da ottobre 2015 a luglio
2018; infine due rate di €200.000,00 ciascuna da corrispondere entro agosto 2016 e agosto 2017).
Alla data del 19.09.2018, tuttavia, il Comune risultava ancora debitore dell'importo di € 348.236,31 che veniva azionato con decreto ingiuntivo n. 1836/2018 del 19.09.2018 oltre interessi di mora e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo non veniva opposto.
Dalla lettura del primo atto di transazione del 2015 (vd. transazione 2015 in atti) – da cui è derivato l'accordo transattivo perfezionato con pec del Comune del 23.07.2020 e pec della Controparte_1
03.08.2020 - emerge chiaramente che il pagamento del canone annuo dovuto dal Comune era previsto al netto di IVA al 10%.
A fronte di tali univoche risultanze documentali, l'assunto del di non essere stato Pt_1 inadempiente per aver corrisposto l'intera somma concordata di € 400.000,00 entro il termine essenziale del 30.09.2020 non è condivisibile poiché il pagamento effettuato era al lordo dell'IVA e dunque inferiore a quello oggetto di transazione.
pagina 3 di 4 Ed infatti, l'accordo transattivo perfezionato tra le parti prevedeva il versamento a saldo e stralcio della somma complessiva di € 400.000,00 “in un'unica soluzione entro e non oltre il 30.09.2020”.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che il ha versato entro la data del 30.9.2020 Pt_1 per € 385.985,62 e solo in data 15.10.2020 per € 14.014,38.
Correttamente in data 18.2.2021, ha notificato all' appellante atto di precetto Controparte_1 Pt_2 dell'importo di € 50.763,46 (v. doc. 1 fascicolo di primo grado) ancora dovuto a saldo del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1836/2018 reso dal Tribunale di Foggia il 19.9.2018 (v. doc. 2 fascicolo di primo grado) dedotti gli acconti versati entro la data del 30.9.2020 per € 385.985,62 e in data 15.10.2020 per € 14.014,38.
La riscontrata ricostruzione documentale dei rapporti intercorrenti tra il e la Parte_1
impedisce di ravvisare qualsivoglia condotta contraria a buona fede da parte di Controparte_2 quest'ultima.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
50.763,46) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1773 del 27.06.2023 pubblicata il Parte_1
30.06.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento, in favore della società delle Parte_1 Controparte_1 spese del grado che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Appello di Bari del giorno 8.10.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Filippo Labellarte presidente
- dr. Luciano Guaglione consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1033/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 1773 del 27.06.2023 pubblicata il 30.06.2023
TRA in persona del Sindaco pt (avv.to Follieri Luigi) Parte_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pt (avv.ti Fornatto Elena G.M, Schiavone Agnese Controparte_1
Barbara)
APPELLATO
All'udienza del 3.10.2025, sentito il Consigliere istruttore, la causa è stata riservata per la decisione
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il proponeva opposizione avverso atto di precetto con cui la Parte_1 Controparte_1 aveva intimato il pagamento di € 50.763,46 quale residuo del maggior credito di € 348.236,31 oltre interessi portato da decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia il 19.09.2018 e non opposto.
Esponeva che:
- con accordo transattivo, perfezionato mediante pec del 23.07.2020 (contenente proposta del e pec del 03.08.2020 (contenente accettazione della , il Comune – Pt_1 Controparte_1 in relazione al credito della – aveva offerto il “versamento a saldo e stralcio Controparte_1 della somma comprensiva di € 400.000,00 (incluse spese ed interessi)” (pec del 23.07.2020); pagina 1 di 4 - la aveva accettato la proposta a condizione che “l'importo complessivo di Controparte_1 euro 400.000,00 venga corrisposto entro e non oltre il 30 settembre p.v.”, con l'intesa che detto termine doveva “intendersi essenziale e che, pertanto, in difetto di pagamento dell'importo di cui sopra entro tale data” la avrebbe agito esecutivamente per l'intero importo CP_1
portato dal decreto ingiuntivo (pec del 03.08.2020);
- il aveva adempiuto all'accordo transattivo corrispondendo alla alla Pt_1 CP_1
data del 26.08.2020 e, dunque, prima della scadenza del termine essenziale del 30.09.2020, la somma complessiva pattuita di euro 400.000,00;
- con nota pec del 5.10.2020, il legale della aveva comunicato che il pagamento CP_1 eseguito non copriva l'intero importo concordato bensì la minor somma di euro 385.985,62;
- a seguito di verifiche il aveva accertato che, per due delle fatture oggetto di pagamento Pt_1
(n.282/PA del 06.05.2015 e n. 420/PA del 30.05.2015), il sistema, in applicazione della normativa dello split payment, aveva decurtato automaticamente l'IVA che era stata poi versata direttamente dal all'RI (cfr. “ricevute pagamento fatture 420 PA e 282 PA con split Pt_1 payment” nonché “ricevute pagamento split payment IVA” in atti);
- il in ogni caso, in data 13.10.2020, aveva eseguito un bonifico avente ad oggetto Pt_1
la residua somma di euro 14.014,38.
Tutto ciò esposto chiedeva: accertare che l'opponente nulla doveva alla società in Controparte_1
forza del titolo azionato in quanto il credito era estinto e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 18.02.2021; condannare la al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore del per violazione dei principi di lealtà e correttezza nella fase Parte_1
dell'esecuzione del contratto di transazione, nella somma che sarà ritenuta di giustizia;
condannare, in subordine, la parte intimante per responsabilità da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la deducendo che il si era reso inadempiente Controparte_1 Pt_1 all'accordo transattivo per aver completato il pagamento dell'intero importo pattuito solo dopo la scadenza del termine essenziale del 30.09.2020.
Sottolineava, altresì, la negligenza dell'Ente per non aver verificato l'effettivo importo versato alla prima dello scadere del termine. CP_1
Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1773 del 27.06.2023, notificata il 30.06.2023, rigettava l'opposizione e condannava il al pagamento delle spese. Parte_1
Qualificava come essenziale il termine previsto nell'accordo transattivo intercorso tra le parti e ravvisava l'inadempimento del che, entro il predetto termine, non aveva provveduto al Pt_1
pagamento integrale dell'importo dovuto.
pagina 2 di 4 Precisava che proprio la natura essenziale del termine pattuito inibiva qualsivoglia indagine in ordine alle ragioni dell'inadempimento.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello il contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- ritenuto la sussistenza di un inadempimento del atteso il pagamento della somma Pt_1
complessivamente pattuita nel termine concordato tra le parti;
- omesso di ritenere che un eventuale inadempimento non era imputabile al Pt_1
- omesso di rilevare il comportamento contrario a buona fede tenuto dalla Controparte_1
Rimarcava che, alla data del 26.08.2020, era stato versato l'importo di euro 385.985,62 su un totale di euro 400.000,00 e, in ogni caso, alla data del 13.10.2020, dopo soli 13 giorni dalla scadenza del termine del 30.09.2020, era stato pagato anche il residuo di euro 14.014,38.
Instava per l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_1
rigetto.
L'appello è infondato.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che la in virtù di contratto di Controparte_1
appalto con il ha gestito il servizio di igiene urbana e servizi complementari. Parte_1
A causa dell'inadempimento del nel pagamento dei canoni, in data 3.09.2015, era stato Pt_1
raggiunto un accordo in virtù del quale il Comune si impegnava a corrispondere alla la CP_1 somma di € 1.500.00,00 per canoni non versati con pagamenti rateali (€ 250.000,00 entro e non oltre il
7-9-2015, €1.250.00,00 a mezzo di 33 rate mensili entro la fine di ogni mese da ottobre 2015 a luglio
2018; infine due rate di €200.000,00 ciascuna da corrispondere entro agosto 2016 e agosto 2017).
Alla data del 19.09.2018, tuttavia, il Comune risultava ancora debitore dell'importo di € 348.236,31 che veniva azionato con decreto ingiuntivo n. 1836/2018 del 19.09.2018 oltre interessi di mora e spese di procedura. Il decreto ingiuntivo non veniva opposto.
Dalla lettura del primo atto di transazione del 2015 (vd. transazione 2015 in atti) – da cui è derivato l'accordo transattivo perfezionato con pec del Comune del 23.07.2020 e pec della Controparte_1
03.08.2020 - emerge chiaramente che il pagamento del canone annuo dovuto dal Comune era previsto al netto di IVA al 10%.
A fronte di tali univoche risultanze documentali, l'assunto del di non essere stato Pt_1 inadempiente per aver corrisposto l'intera somma concordata di € 400.000,00 entro il termine essenziale del 30.09.2020 non è condivisibile poiché il pagamento effettuato era al lordo dell'IVA e dunque inferiore a quello oggetto di transazione.
pagina 3 di 4 Ed infatti, l'accordo transattivo perfezionato tra le parti prevedeva il versamento a saldo e stralcio della somma complessiva di € 400.000,00 “in un'unica soluzione entro e non oltre il 30.09.2020”.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che il ha versato entro la data del 30.9.2020 Pt_1 per € 385.985,62 e solo in data 15.10.2020 per € 14.014,38.
Correttamente in data 18.2.2021, ha notificato all' appellante atto di precetto Controparte_1 Pt_2 dell'importo di € 50.763,46 (v. doc. 1 fascicolo di primo grado) ancora dovuto a saldo del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1836/2018 reso dal Tribunale di Foggia il 19.9.2018 (v. doc. 2 fascicolo di primo grado) dedotti gli acconti versati entro la data del 30.9.2020 per € 385.985,62 e in data 15.10.2020 per € 14.014,38.
La riscontrata ricostruzione documentale dei rapporti intercorrenti tra il e la Parte_1
impedisce di ravvisare qualsivoglia condotta contraria a buona fede da parte di Controparte_2 quest'ultima.
L'appello va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
50.763,46) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1773 del 27.06.2023 pubblicata il Parte_1
30.06.2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il al pagamento, in favore della società delle Parte_1 Controparte_1 spese del grado che liquida in € 8.469,00 per compensi, oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della II sezione civile della Corte di Appello di Bari del giorno 8.10.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4