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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/10/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 353 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di riliquidazione pensione anzianità,
T R A rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvato De Felice e Giulio Insalata Parte_1
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti dagli avv.ti Mariateresa Nasso e Antonio Andriulli
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18/09/2021, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n- proponeva appello avverso la sentenza n. 677 del 19.03.2021 con la quale il
Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda volta alla riliquidazione della pensione di anzianità in godimento Vo n. 10075198, con decorrenza febbraio
2003 (con anzianità di 1555 settimane in quota A e 525 settimane in quota B, per complessivi 2080 contributi), con neutralizzazione delle settimane di contribuzione accreditate per l'anno 2002 in quanto sfavorevoli, con recupero delle settimane già maturate per esposizione amianto e solo in parte conteggiate dall' , derivandone, per effetto della riliquidazione un rateo di € 2.242,68. CP_1
In particolare, il giudice di prime cure, per un verso, ha ritenuto intervenuta la decadenza tombale per l'esercizio dell'azione e, per altro verso, ha ritenuto la pensione conforme ai precetti costituzionali, riaffermati dalla Consulta, non potendo essere calcolata secondo criteri che consentano di superare la misura massima della prestazione potenzialmente conseguibile in itinere, ovvero selezionando (e, in tal modo, escludendo) in termini discontinui soltanto una parte dei periodi di minore contribuzione ricadenti nel quinquennio di riferimento. Ha, altresì, ritenuto, che operando la neutralizzazione, oltre che delle retribuzioni dell'anno 2002, anche di quelle del successivo anno, in relazione agli importi retributivi risultanti dall'estratto conto previdenziale in atti (da cui si evince che il ricorrente per le n. 5 settimane accreditate nell'anno 2003 ha percepito somme di gran lunga superiore a quelle percepite nel corso dei precedenti periodi), inevitabilmente si perverrebbe ad una decurtazione del trattamento pensionistico in godimento, non consentito, con conseguente rigetto della domanda.
1.1. Parte appellante ha dedotto l'erroneità della decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione ed ha insistito per la spettanza di una neutralizzazione del solo anno 2002 in quanto rientrante nell'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituta, ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto ed insistendo per la decadenza dall'azione, da ritenersi, in caso di accoglimento dell'appello, nei limiti di tre anni antecedenti il ricorso.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Quanto alla questione della decadenza tombale applicata dal primo giudice, deve evidenziarsi quanto segue.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
“Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale”1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2 . Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, 1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019. Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2.1. Nel merito l'appello è infondato.
2.2. Sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale e dei granitici principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione sul tema della neutralizzazione: “In tema di trattamenti pensionistici,
l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del
1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione”3.
Infatti “l'art. 3, comma 8,Iegge 29 maggio 1982, n. 297 (che prevede che "Per le pensioni liquidate con 5 decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che
l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima (sentenza n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173 del 2018), ed hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di "neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico”4.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, quindi, ferma in tutte le sue pronunce sull'argomento, a subordinare la neutralizzazione alla sussistenza del doppio requisito, ossia che si tratti di contribuzioni non necessarie ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico richiesto e che si tratti di contribuzioni ridotte.
Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni esplicitate in atti dalla parte appellante, già non si evince se l'anno 2002 – oggetto di domanda di neutralizzazione – sia o meno necessario ai fini dei requisiti pensionistici.
La deduzione secondo cui l'appellante, neutralizzando le 52 settimane di contribuzione accreditate nel 2002, conserverebbe il diritto a pensione (35 anni di contributi), con recupero n. 52 settimane non utilizzate per esposizione ad amianto (con il limite di 2080 settimane), non si presenta in linea con quanto affermato anche di recente dalla Suprema Corte (v., Cassazione civile sez. lav. -
28/11/2024, n. 30625) secondo cui il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023
e n. 13870 del 2015).
Si legge in motivazione della sentenza di legittimità innanzi citata “
5.2. In particolare, con la citata
Cass. n. 528 del 2023, è stato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all'esposizione all'amianto non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant'anni di contribuzione massima utile.
5.3. Nella specie, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che la maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le "scoperture" contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole.
5.4. Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli.
5.5. La maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 30639 del 2022)”.
2.3. Ne deriva, pertanto, la non correttezza della pretesa dell'appellante di voler recuperare con la rivalutazione contributiva amianto, la contribuzione dell'anno 2002 oggetto della domanda di neutralizzazione.
3. L'appello, pertanto, va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
La natura della causa e la complessità della questione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. -Spese compensate. - Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 22 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021. 3 CassSez. L - , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021 , conforme Sez. L - , Sentenza n. 29967 del 13/10/2022 4 Sentenza Cass sez L, n. 29967 del 13/10/2022
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 353 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di riliquidazione pensione anzianità,
T R A rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvato De Felice e Giulio Insalata Parte_1
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti dagli avv.ti Mariateresa Nasso e Antonio Andriulli
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18/09/2021, ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n- proponeva appello avverso la sentenza n. 677 del 19.03.2021 con la quale il
Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato la sua domanda volta alla riliquidazione della pensione di anzianità in godimento Vo n. 10075198, con decorrenza febbraio
2003 (con anzianità di 1555 settimane in quota A e 525 settimane in quota B, per complessivi 2080 contributi), con neutralizzazione delle settimane di contribuzione accreditate per l'anno 2002 in quanto sfavorevoli, con recupero delle settimane già maturate per esposizione amianto e solo in parte conteggiate dall' , derivandone, per effetto della riliquidazione un rateo di € 2.242,68. CP_1
In particolare, il giudice di prime cure, per un verso, ha ritenuto intervenuta la decadenza tombale per l'esercizio dell'azione e, per altro verso, ha ritenuto la pensione conforme ai precetti costituzionali, riaffermati dalla Consulta, non potendo essere calcolata secondo criteri che consentano di superare la misura massima della prestazione potenzialmente conseguibile in itinere, ovvero selezionando (e, in tal modo, escludendo) in termini discontinui soltanto una parte dei periodi di minore contribuzione ricadenti nel quinquennio di riferimento. Ha, altresì, ritenuto, che operando la neutralizzazione, oltre che delle retribuzioni dell'anno 2002, anche di quelle del successivo anno, in relazione agli importi retributivi risultanti dall'estratto conto previdenziale in atti (da cui si evince che il ricorrente per le n. 5 settimane accreditate nell'anno 2003 ha percepito somme di gran lunga superiore a quelle percepite nel corso dei precedenti periodi), inevitabilmente si perverrebbe ad una decurtazione del trattamento pensionistico in godimento, non consentito, con conseguente rigetto della domanda.
1.1. Parte appellante ha dedotto l'erroneità della decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione ed ha insistito per la spettanza di una neutralizzazione del solo anno 2002 in quanto rientrante nell'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituta, ha contestato i motivi di appello chiedendone il rigetto ed insistendo per la decadenza dall'azione, da ritenersi, in caso di accoglimento dell'appello, nei limiti di tre anni antecedenti il ricorso.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Quanto alla questione della decadenza tombale applicata dal primo giudice, deve evidenziarsi quanto segue.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
“Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale”1.
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull'altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”2 . Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale (l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, 1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019. Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
2.1. Nel merito l'appello è infondato.
2.2. Sulla base delle pronunce della Corte Costituzionale e dei granitici principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione sul tema della neutralizzazione: “In tema di trattamenti pensionistici,
l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del
1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione”3.
Infatti “l'art. 3, comma 8,Iegge 29 maggio 1982, n. 297 (che prevede che "Per le pensioni liquidate con 5 decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che
l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima (sentenza n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173 del 2018), ed hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di "neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico”4.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, quindi, ferma in tutte le sue pronunce sull'argomento, a subordinare la neutralizzazione alla sussistenza del doppio requisito, ossia che si tratti di contribuzioni non necessarie ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico richiesto e che si tratti di contribuzioni ridotte.
Nel caso di specie, sulla base delle allegazioni esplicitate in atti dalla parte appellante, già non si evince se l'anno 2002 – oggetto di domanda di neutralizzazione – sia o meno necessario ai fini dei requisiti pensionistici.
La deduzione secondo cui l'appellante, neutralizzando le 52 settimane di contribuzione accreditate nel 2002, conserverebbe il diritto a pensione (35 anni di contributi), con recupero n. 52 settimane non utilizzate per esposizione ad amianto (con il limite di 2080 settimane), non si presenta in linea con quanto affermato anche di recente dalla Suprema Corte (v., Cassazione civile sez. lav. -
28/11/2024, n. 30625) secondo cui il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992,
n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023
e n. 13870 del 2015).
Si legge in motivazione della sentenza di legittimità innanzi citata “
5.2. In particolare, con la citata
Cass. n. 528 del 2023, è stato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all'esposizione all'amianto non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant'anni di contribuzione massima utile.
5.3. Nella specie, la Corte d'Appello ha correttamente rilevato che la maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le "scoperture" contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole.
5.4. Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli.
5.5. La maturazione del diritto alla rivalutazione non comporta che la pensione debba essere riliquidata sulla base di una contribuzione che vada oltre il limite di legge, estraneo a quell'oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 30639 del 2022)”.
2.3. Ne deriva, pertanto, la non correttezza della pretesa dell'appellante di voler recuperare con la rivalutazione contributiva amianto, la contribuzione dell'anno 2002 oggetto della domanda di neutralizzazione.
3. L'appello, pertanto, va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
La natura della causa e la complessità della questione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17, che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. -Spese compensate. - Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 22 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021. 3 CassSez. L - , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021 , conforme Sez. L - , Sentenza n. 29967 del 13/10/2022 4 Sentenza Cass sez L, n. 29967 del 13/10/2022