Versione
12 gennaio 1962
12 gennaio 1962
Art. 1.
E' vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di eta' inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.
Il divieto si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
Restano ferme le altre esclusioni previste dall' articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653 .
E' vietato adibire al lavoro i minori di ambo i sessi, ivi compresi gli apprendisti, di eta' inferiore ai 15 anni compiuti, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti.
Il divieto si applica anche alle aziende dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.
Restano ferme le altre esclusioni previste dall' articolo 1 della legge 26 aprile 1934, n. 653 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/1984, n. 1392Provvedimento: Poiché il divieto ex art. 1 della legge 29 novembre 1961 n. 1325 (recante modificazioni alla legge 26 aprile 1934 n. 653, sulla tutela del lavoro delle Donne e dei fanciulli) di adibizione al lavoro dei minori degli anni quindici (salve determinate eccezioni) mira ad impedire l'esposizione di tali minori al pericolo di danno insito nello svolgimento di qualunque lavoro industriale, la relativa violazione comporta l'assunzione in via esclusiva, da parte dell'imprenditore, del rischio di qualsiasi evento pregiudizievole per il minore nell'ambiente di lavoro. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- lavoro subordinato·
- infortunio sul lavoro occorso a minore infraquindicenne·
- lavoro·
- fattispecie·
- violazione del divieto di adibizione al lavoro di minori degli anni quindici·
- responsabilità in ogni caso del datore di lavoro·
- lavoro dei minori di età