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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 830/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7021/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 1726 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 877/2025 depositato il
21/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07/11/2024 al Comune di Castellabate, depositato il 14/11/2024 ed iscritto nel RGR al n. 7021/2024, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava il sollecito di accertamento esecutivo n.1726 di complessivi euro 376,00, asseritamente notificato in data 08/09/2024 dall'ente locale sulla scorta della pregressa notifica dell'accertamento n.5455 per IMU anno 2018, avvenuta il 02/04/2021.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- carenza di motivazione;
- omessa notifica atto presupposto;
- conseguente prescrizione del credito alla data di notifica del sollecito,
con condanna alle spese di lite del resistente, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, notificato il 07/11/2024, per tardività, in quanto la notifica dell'atto impugnato era avvenuta il 07/09/2024, come documentato, e non l'8/9/24 come affermato dal ricorrente, quindi il termine per l'impugnativa era scaduto il 06/11/24.
Controdeduceva, comunque, in ordine alle eccezioni sollevate della ricorrente, documentando la notifica dell'atto prodromico del 02/04/2021.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile.
Infatti, il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992), che, come provato dal resistente, nel caso di specie è avvenuta in data 07/09/2024.
Ne discende la tardività dell'impugnativa proposta con pec del 07/11/2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 250,00 euro oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E
CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DI EURO 250,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE
DOVUTI IN FAVORE DEL RESISTENTE PER SPESE DI LITE.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7021/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 1726 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 877/2025 depositato il
21/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 07/11/2024 al Comune di Castellabate, depositato il 14/11/2024 ed iscritto nel RGR al n. 7021/2024, la sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugnava il sollecito di accertamento esecutivo n.1726 di complessivi euro 376,00, asseritamente notificato in data 08/09/2024 dall'ente locale sulla scorta della pregressa notifica dell'accertamento n.5455 per IMU anno 2018, avvenuta il 02/04/2021.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- carenza di motivazione;
- omessa notifica atto presupposto;
- conseguente prescrizione del credito alla data di notifica del sollecito,
con condanna alle spese di lite del resistente, da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune, che preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso, notificato il 07/11/2024, per tardività, in quanto la notifica dell'atto impugnato era avvenuta il 07/09/2024, come documentato, e non l'8/9/24 come affermato dal ricorrente, quindi il termine per l'impugnativa era scaduto il 06/11/24.
Controdeduceva, comunque, in ordine alle eccezioni sollevate della ricorrente, documentando la notifica dell'atto prodromico del 02/04/2021.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile.
Infatti, il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992), che, come provato dal resistente, nel caso di specie è avvenuta in data 07/09/2024.
Ne discende la tardività dell'impugnativa proposta con pec del 07/11/2024.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 250,00 euro oltre accessori come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
LA CORTE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E
CONDANNA LA RICORRENTE AL PAGAMENTO DI EURO 250,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE SE
DOVUTI IN FAVORE DEL RESISTENTE PER SPESE DI LITE.