CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trapani - Via Ammiraglio Staiti 9 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso uadm.sicilia5@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15818RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.05.2024, rgr n. 733/24, Ricorrente_1 SRL, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Dogane di Trapani rispetto alla domanda di restituzione di accise non dovute recapitata a mezzo Pec in data 28.11.2023, relativa all'Avviso di pagamento n.15818/RU del 8.11.2018 ritenendolo illegittimo.
Deduce la società ricorrente la illegittimità del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria in merito alla richiesta di restituzione di somme versate a titolo di accisa per gli anni 2011-2014. Tali somme afferivano alla quota dell'Avviso di Pagamento n. 2018/A/12073 (rettificato) relativa a rifornimenti contestati mediante tracciamento satellitare VMS.
La ricorrente fondava la propria pretesa sulla sopravvenuta Sentenza Penale n. 427/21 del Tribunale di
Marsala, che ha assolto i responsabili per i medesimi fatti, nonché sulla Sentenza della CGT di II Grado
n. 5237/2023 che, riformando il primo grado, aveva accolto l'appello della società su un'altra porzione del medesimo avviso.
L'Ufficio delle Dogane di Trapani si costituiva regolarmente, deducendo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività dell'atto impositivo nella parte non impugnata e contestando nel merito l'automatica trasposizione del giudicato penale al processo tributario.
All'udienza del 02.02,.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva preliminarmente che l'Avviso di Pagamento n. 2018/A/12073 è stato oggetto di impugnazione parziale.
Come risulta dagli atti, la Ricorrente_1 Srl ha prestato acquiescenza per la somma di € 647.183,29 (relativa ai 17 memorandum coperti da rilevazioni satellitari), limitando l'impugnazione in primo grado alla sola quota di € 792.531,95.
Orbene, secondo il principio della stabilità degli atti amministrativi, la porzione dell'atto non impugnata nei termini di legge (art. 21 D.Lgs. 546/92) diviene definitiva ed irretrattabile.
Ne consegue che l'istanza di rimborso ex art. 14 TUA non può essere utilizzata come strumento per aggirare il termine decadenziale di impugnazione dell'atto impositivo.
Quanto all'invocata sentenza di assoluzione n. 427/2021, il Collegio ribadisce il principio del "doppio binario". Nel processo tributario, a differenza di quello penale, vige il sistema delle presunzioni legali e semplici.
L'assoluzione con formula "per non aver commesso il fatto" ex art. 530 c. 2 c.p.p. (insufficienza di prove circa l'attribuibilità soggettiva) non esclude la sussistenza oggettiva della violazione fiscale, accertata dall'Ufficio mediante dati tecnici oggettivi (VMS) che dimostrano l'erogazione di carburante a imbarcazioni che si trovavano fisicamente altrove ed oltre la capienza dei loro serbatoi.
Inoltre, la richiamata sentenza di secondo grado - CGT II Sicilia n. 5237/2023 - non può avere efficacia nel presente giudizio.
Essa ha annullato l'accertamento limitatamente alla quota impugnata (rifornimenti non tracciati), rispettando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Pretendere l'estensione del giudicato di annullamento a una quota di imposta per la quale la parte aveva espressamente prestato acquiescenza costituisce una violazione del giudicato interno.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso in quanto infondato;
CONFERMA la legittimità del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione
Finanziaria; NN la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge;
Così deciso in Trapani, addì 02.02.2026
Il Presidente-Relatore
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Trapani - Via Ammiraglio Staiti 9 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso uadm.sicilia5@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15818RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 07.05.2024, rgr n. 733/24, Ricorrente_1 SRL, rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, impugnava il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Dogane di Trapani rispetto alla domanda di restituzione di accise non dovute recapitata a mezzo Pec in data 28.11.2023, relativa all'Avviso di pagamento n.15818/RU del 8.11.2018 ritenendolo illegittimo.
Deduce la società ricorrente la illegittimità del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria in merito alla richiesta di restituzione di somme versate a titolo di accisa per gli anni 2011-2014. Tali somme afferivano alla quota dell'Avviso di Pagamento n. 2018/A/12073 (rettificato) relativa a rifornimenti contestati mediante tracciamento satellitare VMS.
La ricorrente fondava la propria pretesa sulla sopravvenuta Sentenza Penale n. 427/21 del Tribunale di
Marsala, che ha assolto i responsabili per i medesimi fatti, nonché sulla Sentenza della CGT di II Grado
n. 5237/2023 che, riformando il primo grado, aveva accolto l'appello della società su un'altra porzione del medesimo avviso.
L'Ufficio delle Dogane di Trapani si costituiva regolarmente, deducendo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta definitività dell'atto impositivo nella parte non impugnata e contestando nel merito l'automatica trasposizione del giudicato penale al processo tributario.
All'udienza del 02.02,.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte osserva preliminarmente che l'Avviso di Pagamento n. 2018/A/12073 è stato oggetto di impugnazione parziale.
Come risulta dagli atti, la Ricorrente_1 Srl ha prestato acquiescenza per la somma di € 647.183,29 (relativa ai 17 memorandum coperti da rilevazioni satellitari), limitando l'impugnazione in primo grado alla sola quota di € 792.531,95.
Orbene, secondo il principio della stabilità degli atti amministrativi, la porzione dell'atto non impugnata nei termini di legge (art. 21 D.Lgs. 546/92) diviene definitiva ed irretrattabile.
Ne consegue che l'istanza di rimborso ex art. 14 TUA non può essere utilizzata come strumento per aggirare il termine decadenziale di impugnazione dell'atto impositivo.
Quanto all'invocata sentenza di assoluzione n. 427/2021, il Collegio ribadisce il principio del "doppio binario". Nel processo tributario, a differenza di quello penale, vige il sistema delle presunzioni legali e semplici.
L'assoluzione con formula "per non aver commesso il fatto" ex art. 530 c. 2 c.p.p. (insufficienza di prove circa l'attribuibilità soggettiva) non esclude la sussistenza oggettiva della violazione fiscale, accertata dall'Ufficio mediante dati tecnici oggettivi (VMS) che dimostrano l'erogazione di carburante a imbarcazioni che si trovavano fisicamente altrove ed oltre la capienza dei loro serbatoi.
Inoltre, la richiamata sentenza di secondo grado - CGT II Sicilia n. 5237/2023 - non può avere efficacia nel presente giudizio.
Essa ha annullato l'accertamento limitatamente alla quota impugnata (rifornimenti non tracciati), rispettando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Pretendere l'estensione del giudicato di annullamento a una quota di imposta per la quale la parte aveva espressamente prestato acquiescenza costituisce una violazione del giudicato interno.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso in quanto infondato;
CONFERMA la legittimità del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione
Finanziaria; NN la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre oneri di legge;
Così deciso in Trapani, addì 02.02.2026
Il Presidente-Relatore