Sentenza breve 3 ottobre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 03/10/2016, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2016
N. 02381/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01549/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1549 del 2016, proposto da:
AU ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Concetta Castiglione C.F. [...], con domicilio eletto presso il suo studio in IA, via G. D'Annunzio, 220;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del TR p.t ., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria in IA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del verbale relativo all’attività di correzione degli elaborati scritti concernenti l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2015, redatto dalla Sottocommissione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
L’odierno ricorrente ZO AU – avendo partecipato alla sessione d’esami 2015 per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato tenutasi presso la Corte d’appello di IA - ha proposto impugnazione avverso la valutazione non favorevole ottenuta sugli elaborati scritti, la cui correzione è stata effettuata dalla Commissione insediata presso la Corte d’appello di Torino.
In particolare, avendo ottenuto un punteggio complessivo insufficiente per poter accedere alla prova orale dell’esame (diritto civile 30, diritto penale 26, atto giudiziario 28), il ricorrente denuncia in primo luogo l’illegittimità della valutazione espressa dalla Commissione attraverso la semplice apposizione di un voto numerico sull’elaborato, privo di alcun segno di correzione e/o di espressioni lessicali idonee ad esplicitare il giudizio formulato dai commissari.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per opporsi all’accoglimento del ricorso e della connessa domanda cautelare, ed ha anche rappresentato per mezzo di un rapporto redatto dal vice presidente della sottocommissione i criteri non ritenuti rispettati negli elaborati, specificando sinteticamente le ragioni del giudizio negativo.
Il ricorso può essere accolto con sentenza in forma breve e semplificata adottata in sede di esame della domanda cautelare, essendo stato dato apposito avviso alle parti all’odierna udienza camerale. Occorre prendere le mosse dall’art. 22, co. 9, del R.D. 1578/1933, in base al quale: “ La commissione istituita presso il Ministero della giustizia definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali e il presidente ne dà comunicazione alle sottocommissioni. La commissione è comunque tenuta a comunicare i seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione ”.
A completamento di tali criteri, la Commissione centrale istituita preso il Ministero della Giustizia, in data 1.12.2015, ha introdotto:
a) correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
b) chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza;
d) dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza (il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve esserne indicata la fonte giurisprudenziale);
e) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per la soluzione di casi che vengono prospettati in una dimensione europea, ovvero presentino connessioni con altre materie giuridiche;
f) coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
g) capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
h) dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l'atto giudiziario .
Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover rimeditare la questione, già esaminata in occasione di precedenti selezioni del genere (cfr., da ultimo, T.A.R. IA, sez. IV, 09/04/2015, n. 1033) e di confermare l’orientamento - di non poche pronunce e già recepito da questa Sezione in numerose ordinanze cautelari (cfr. nn.745/15; 770/15; 782/15), nonché dal C.G.A. (con ordinanze nn. 653/15, 657/15, 660/15, 75/16) - secondo cui l’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, debba essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali siano gli aspetti critici e/o deficitari che la Commissione ha individuato nell’esame dell’elaborato, in relazione ai parametri di valutazione previsti dalla legge (v. art. 22, co. 9, del R.D. 578/1933), e a quelli predisposti dalla Commissione centrale.
Solo in tal modo, infatti, è possibile ripercorrere il percorso valutativo, e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222), mentre, diversamente, il punteggio numerico risulta opaco ed incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).
Nel caso degli esami de quibus , la Commissione d’esame locale ha fatto propri – in aderenza a quanto prescritto dal verbale dell’1.12.2015 della Commissione centrale - tutti i dettagliati criteri generali, sulla base dei quali valutare le prove scritte d’esame. Pertanto, in sede di correzione degli elaborati, la citata commissione locale avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli quali parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.
Vale a dire che, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni del giudizio negativo, nonché di consentire un effettivo e necessario sindacato giurisdizionale (altrimenti impossibile), la Commissione avrebbe dovuto esplicitare a sostegno dell’unico, complessivo voto numerico attribuito, gli aspetti del singolo elaborato che, in relazione ai criteri fissati dalla Commissione Centrale, apparivano a suo giudizio più o meno carenti.
In altri termini, la Commissione avrebbe dovuto espressamente indicare, quanto meno, i criteri non ritenuti rispettati dall’elaborato corretto (ad esempio, esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, capacità di soluzione di specifici problemi giuridici, dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, correttezza della forma grammaticale, ecc.), nonché, ove necessarie (in quanto di per sé non immediatamente evidenti), le sintetiche ragioni per le quali si è espresso tale giudizio.
Del resto, parte della Giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia Milano Sez. III, Sent., 10/02/2016, n. 253), muovendo dall’art. 46 della L. n. 247 del 2012, secondo il quale “ la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti ”, pur ammettendo << che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione >> ha << in ogni caso evidenziato che il precedente art. 46 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo (T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757; altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1 settembre 2015, n. 4271, unitamente all'ordinanza n. 5167/2014 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, relativa proprio al caso de quo). >>.
Occorre da ultimo precisare che la necessità dell’adeguata motivazione non può essere soddisfatta dall’Amministrazione - così come avvenuto nel caso in esame - attraverso la memoria di costituzione, dovendo la stessa essere contenuta, secondo l’unanime giurisprudenza, nel provvedimento con il quale il giudizio è stato espresso.
Tutto ciò esposto e assorbita ogni altra censura come consentito dalla giurisprudenza ormai consolidata (cfr. A.P. Cons. Stato n. 5/2015), ne consegue che la Commissione, in diversa composizione e nel rispetto del principio dell’anonimato, dovrà procedere, in osservanza dei criteri sopraindicati, ad una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio, in ragione dei contrasti giurisprudenziali, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati atti, con le conseguenze di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bruno | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO