Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Padova, il contratto collettivo 17 marzo 1953, di cointeressenza globale, il contratto collettivo 12 novembre 1956, relativo ai lavoratori agricoli semifissi, il contratto collettivo integrativo 7 giugno 1957, per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 11 novembre 1958, relativo alle paghe medie dei lavoratori agricoli, l'accordo collettivo 12 giugno 1959, relativo alla determinazione della paga oraria da corrispondere agli operai addetti ai soli lavori di mietitura e trebbiatura, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai salariati fissi agricoli, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai lavoratori agricoli avventizi semifissi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori agricoli considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Padova.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Padova, il contratto collettivo 17 marzo 1953, di cointeressenza globale, il contratto collettivo 12 novembre 1956, relativo ai lavoratori agricoli semifissi, il contratto collettivo integrativo 7 giugno 1957, per i braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 11 novembre 1958, relativo alle paghe medie dei lavoratori agricoli, l'accordo collettivo 12 giugno 1959, relativo alla determinazione della paga oraria da corrispondere agli operai addetti ai soli lavori di mietitura e trebbiatura, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai salariati fissi agricoli, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai lavoratori agricoli avventizi semifissi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori agricoli considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Padova.