Sentenza 28 aprile 2022
Massime • 1
In tema di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole, sicché devono ritenersi irrilevanti le modifiche apportate dal d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla l. n. 12 del 2019, all'art. 3 della l. n. 35 del 1968. Invero, mentre l'art. 3 della l. n. 35 del 1968 opera genericamente per l'olio destinato al consumo alimentare, a prescindere da quale sia il mercato destinatario, il d.lgs. n. 109 del 1992, che all'art. 29 limita l'applicabilità di esso ai prodotti destinati al consumo in Italia, non contiene alcuna modifica all'ambito di operatività della medesima l. n. 35 del 1968, sicché è ammissibile la loro contemporanea applicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/2022, n. 13336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13336 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
Testo completo
- ricorrenti -
contro MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, Civile Sent. Sez. 2 Num. 13336 Anno 2022 Presidente: MANNA FELICE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 28/04/2022 2 di 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 687/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 31/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale IO NE, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato GIANLUCA CALDERARA per delega dell’avvocato LUIGI NZ. FATTI DI CAUSA La s.n.c. AV OL di SA AV & c. e SA AV hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 687/2017 emessa dalla Corte di appello di Genova pubblicata in data 31/05/2017. L’intimato Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, costituitosi all’esito della disposta rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso. Il giudizio ha ad oggetto l’opposizione proposta davanti al Tribunale di Genova dalla s.n.c. AV OL di SA AV & c. e da SA AV contro l’ordinanza di ingiunzione n. 1566/2009 dell’11 novembre 2009 emessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in relazione all’accertamento, come da comunicazione del 15 maggio 2005, a seguito di analisi effettuate su un campione di olio di semi di 3 di 12 vinaccioli prelevato da funzionari dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, della presenza nell’olio di “assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 nm (rispettivamente 0,24 e 0,12), superiori ai valori prescritti dall’art. 3 della l. n. 35 del 27/01/1968”. L’ordinanza aveva irrogato in solido a SA AV ed alla AV OL s.n.c. la sanzione di € 89.962,30. L’adito Tribunale di Genova, con sentenza n. 1662/2014 del 7 maggio 2014, annullò l’ordinanza ingiunzione, affermando che il d.lgs. n. 109 del 1992 - che ha sostituito l’art. 7 della l. n. 35 del 1968 e ha abrogato gli artt. 2, comma 1, 8 e 9 della stessa legge – prevede all’art. 29 che “il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri paesi”, sicché tutta la l. n. 35 del 1968 doveva ritenersi non più applicabile ai prodotti alimentari destinati ad altri paesi (come, nella specie, la partita d’oli oggetto di lite, destinata agli Stati Uniti). Il Tribunale aggiunse che non era stato comunque dimostrato che quanto rilevato nel corso delle analisi fosse in qualche forma dannoso per la salute dei consumatori. La Corte di appello di Genova ha invece accolto il gravame formulato dal Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali e rigettato l’opposizione. La Corte di Genova ha ritenuto che l’art. 3 della l. n. 35 del 27/01/1968 operi genericamente per l’olio destinato al consumo alimentare, a prescindere da quale sia il mercato destinatario, mentre il d.lgs. n. 109 del 1992, che all’art 29 limita l’applicabilità di esso ai prodotti destinati al consumo in Italia, non contiene alcuna modifica all’ambito di operatività della medesima l. n. 35 del 1968. Pertanto, la sentenza impugnata ritenne che – una volta accertato il 4 di 12 superamento dei parametri previsti dalla legge per la presenza di sostanze decoloranti negli oli alimentari – la sanzione ex art. 3 della l. n. 35 del 1968 opera senza necessità di prova della effettiva nocività del prodotto per i consumatori. Con ordinanza interlocutoria pubblicata il 12 luglio 2021, resa all’esito dell’adunanza dell’11 giugno 2021, fissata a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., la Corte ordinò la rinnovazione della notificazione del ricorso presso l'Avvocatura generale dello Stato, giacchè piuttosto notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, senza che il vizio fosse stato sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario. Inoltre, ritenuta la particolare rilevanza delle questioni di diritto da decidere, l’ordinanza interlocutoria ritenne opportuna la trattazione in pubblica udienza. Il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. I ricorrenti ed il controricorrente hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso la s.n.c. AV OL SA AV & c. e SA AV denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 della l. n. 35/1968 e 29, commi 1 e 2, del d.lgs. 109/1992, per avere la Corte di appello di Genova ritenuto applicabile al caso di specie (olio di semi destinato esclusivamente ad un paese extra UE) l’art. 3 della l. n. 35/1968, abrogata, per quanto attiene alle merci ed ai prodotti destinati al commercio estero, dall’art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 109/1992. 5 di 12 2.Il secondo motivo di ricorso censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 Regolamento CE n. 182 del 6 marzo 2009, integrativo del regolamento CE n. 1019/2002, il quale preclude agli Stati membri di vietare la produzione di miscele di oli d’oliva e altri oli vegetali ai fini della commercializzazione in altro Stato membro o all’esportazione verso uno Stato terzo. Conseguirebbe, nel caso di specie, la inapplicabilità dell’art. 3, l. n. 35/1968. 3.Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.
4.2 e 10.2 della Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e del d.lgs. 23/11/2000 n. 427 attuativo della medesima Direttiva, in materia di norme tecniche. La Corte di appello di Genova avrebbe ritenuto applicabile la norma di cui all’art. 3 della l. 35/68, nonostante l’amministrazione non avesse fornito prova di aver dato informazione della medesima norma tecnica alla Commissione europea e/o agli organi di normalizzazione. 4. Con il quarto motivo i ricorrenti chiedono la eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 l. n. 35/1968 e, in subordine, formulano istanza di domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 par. 3 TFUE. L’art. 3 della l. n. 35/1968 si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra imprese nazionali ed imprese comunitarie o addirittura extra comunitarie, le quali possono commercializzare olio di semi di vinacciolo senza alcuna limitazione. Altrimenti, si porrebbero i presupposti per un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione al principio di 6 di 12 libera circolazione delle merci ed ai limiti posti dalla norma statale alla commercializzazione dell’olio di semi. 5. Come rilevato nell’ordinanza interlocutoria pubblicata il 12 luglio 2021, la complessiva questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare attiene ai seguenti punti: a) se, avendo riguardo alla disciplina vigente al tempo della verificazione della condotta illecita per cui è causa, fosse applicabile l’art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (Norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi); b) se invece tale norma dovesse dirsi abrogata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; c) se sia fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 35 del 1968, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.; d) se sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove il divieto di colorazione degli oli di semi, destinati al consumo alimentare, rappresenti un ostacolo all'importazione intra ed extra comunitaria. 6. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, perché connessi, e si rivelano infondati nei sensi di seguito indicati. 6.1. L’opposizione proposta dalla s.n.c. AV OL di SA AV & c. e da SA AV concerne l’ordinanza di ingiunzione n. 1566/2009 dell’11 novembre 2009 emessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in relazione all’accertamento, come da comunicazione del 15 maggio 2005, a seguito di analisi effettuate su un campione di olio di semi di vinaccioli prelevato da funzionari dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi, della presenza nell’olio di 7 di 12 “assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 nm (rispettivamente 0,24 e 0,12), superiori ai valori prescritti dall’art. 3 della l. n. 35 del 27/01/1968”. 6.2. La legge 27 gennaio 1968, n. 35, dettava norme per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio di oliva e dell'olio di semi. La norma in specifica questione (art. 3, legge 27 gennaio 1968, n. 35), nella formulazione originaria (in Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1968, n. 37), poi modificata dal d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, stabiliva: “Gli oli di semi, destinati al consumo alimentare, devono essere esenti da coloranti aggiunti. La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio, diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale”. 6.3. In tema di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole. Non rilevano, pertanto, nel caso in esame le modifiche dell’art. art. 3 della legge n. 35 del 1968 introdotte dal richiamato d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019. 6.4. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (poi abrogato dall’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2017) diede 8 di 12 attuazione alle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Come chiariva l’art. 1 del d.lgs. n. 109 del 1992, quest’ultimo conteneva norme volte a disciplinare l'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità. L’art. 26 del d.lgs. n. 109 del 1992 sostituì l’art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (dettando norme in tema di confezionamento degli olii di oliva e di semi commestibili), ed abrogò gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della stessa legge 27 gennaio 1968, n. 35. L’art. 29 (Norme finali), comma 1, del d.lgs. n. 109 del 1992 specificava: “[i]l presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi”. 6.5. Tra l’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 1992 (il quale, come visto, escludeva che le norme da esso introdotte in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, trovasse applicazione anche per i prodotti alimentari destinati ad altri Paesi) e l’art. 3, legge 27 gennaio 1968, n. 35 (il quale poneva il divieto di coloranti aggiunti agli oli di semi destinati al consumo alimentare e stabiliva i valori massimi per la decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti) non ricorre alcuna contraddizione tale da renderne impossibile la loro contemporanea applicazione, sicché la seconda norma non può dirsi implicitamente abrogata per incompatibilità in forza della sopravvenienza della prima, né la nuova legge regola l'intera materia disciplinata da quella 9 di 12 anteriore, agli effetti di quanto previsto dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. 6.6. La conclusione raggiunta trae conferma dal d.lgs. 1° dicembre 2009 n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), che, fra le norme di cui all’allegato 1, indicava come vigenti gli artt. 1, 2 co., 2, 3 ,4, 5, 6,7, 10, 11 e 12 della legge 27 gennaio 1968, n. 3. 6.7. E’ poi inammissibile la deduzione del vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 6 del Regolamento CE n. 182 del 6 marzo 2009, supponendo lo stesso che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, giacché, qualora si assuma che la decisione impugnata abbia trascurato l’applicabilità di una fattispecie di legge, occorre denunciare il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 6.8. D’altro canto, il Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009, con l’art. 1, n. 5), modificando l’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, ha aggiunto al paragrafo 1 il seguente terzo comma: «Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia, essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell'esportazione». Tale disposizione del Regolamento 10 di 12 CE n. 182/2009 interveniva perciò a modificare le norme comunitarie in tema di commercializzazione dell'olio d'oliva, dettando una nuova disciplina sulla produzione, la commercializzazione e l’esportazione delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali, senza perciò interferire con la disciplina statale attinente alla produzione degli oli di semi destinati al consumo alimentare, di cui all’art. 3, legge 27 gennaio 1968, n. 35. 6.9. Il terzo motivo di ricorso fa riferimento al d.lgs. 23 novembre 2000, n. 427, recante Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, includendo l’art. 3, legge 27 gennaio 1968, n. 35 nel novero delle “regole tecniche” che, come tali, sono assoggettate alla procedura comunitaria di informazione da parte degli Stati membri alla Commissione. Questa censura è inammissibile, in quanto pone una ragione di illegittimità dell’ordinanza di ingiunzione n. 1566/2009 dell’11 novembre 2009 di cui non vi è menzione nella sentenza impugnata, e i ricorrenti non adempiono all’onere, imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare come e quando tale questione fosse stata devoluta nelle pregresse fasi di merito. E’ noto, del resto, che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, l’art. 23 della l. n. 689 del 1981 (qui ratione temporis applicabile) configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono 11 di 12 essere prospettate nel ricorso introduttivo, sicché non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti ed il giudice non può rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto, salve le ipotesi di inesistenza (tra le tante, Cass. Sez. 2, 31/10/2018, n. 27909). 6.10. E’ inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, ipotizzata dai ricorrenti (sulla base di erronei presupposti interpretativi e comunque in termini incerti ed ipotetici) in riferimento all’art. 3 ed all'art. 41 Cost., in quanto la norma contiene una speciale disciplina per la produzione di oli di semi destinati al consumo alimentare, a tutela della genuinità e della qualità di tale alimento, operante per tutti i soggetti produttori, italiani o stranieri, ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale, che non reca alcuna discriminazione delle imprese sulla base di un elemento di nazionalità o di localizzazione territoriale e perciò non contrasta con il principio di eguaglianza, né si traduce in una limitazione della libertà di iniziativa economica (si veda già Corte Costituzionale, sentenza n. 368 del 1985). Neppure va accolta l’istanza dei ricorrenti di procedere al rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte UE, non risultando, alla stregua delle precedenti considerazioni, che la decisione da adottare presupponga un dubbio interpretativo circa la astratta legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea, e non essendo rilevante ai fini della presente decisione la questione di interpretazione delle richiamate norme comunitarie, limitandosi, piuttosto, il ricorso a 12 di 12 censurare direttamente l'incompatibilità con il diritto dell'Unione delle conseguenze di fatto derivanti dall'interpretazione della legge di diritto interno. 7. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda