Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/2022, n. 13336
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Sentenza 28 aprile 2022

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In tema di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, di cui all'art. 1 della l. n. 689 del 1981, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo in cui si è verificato e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se abrogatrice o più favorevole, sicché devono ritenersi irrilevanti le modifiche apportate dal d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla l. n. 12 del 2019, all'art. 3 della l. n. 35 del 1968. Invero, mentre l'art. 3 della l. n. 35 del 1968 opera genericamente per l'olio destinato al consumo alimentare, a prescindere da quale sia il mercato destinatario, il d.lgs. n. 109 del 1992, che all'art. 29 limita l'applicabilità di esso ai prodotti destinati al consumo in Italia, non contiene alcuna modifica all'ambito di operatività della medesima l. n. 35 del 1968, sicché è ammissibile la loro contemporanea applicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/2022, n. 13336
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13336
    Data del deposito : 28 aprile 2022

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