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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in grado di appello rubricata al N°3664/2021 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 28.09.2023; tra:
( ); Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp. e dif. dall'avv. MARASCO MARCELLO;
appellante contro
c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. CANEPA MONICA e GUARINO EMANUELE;
appellato
Oggetto: appello avverso sentenza G.d.P. in materia di risarcimento danni da lesioni personali.
Precisazione delle conclusioni: come da verbale d'udienza del 28.09.2023;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
ha interposto gravame avverso la sentenza n.555/2021 emessa dal Parte_1
G.d.P. di Brindisi il 15.04.2021 e depositata in cancelleria il 21.04.2021, con la quale il primo
Giudice ha accolto “parzialmente la domanda attorea spiegata dall'odierno appellante, condannando il al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Parte_1 nella misura di €.1.287,34 oltre interessi” per le lesioni subite nel sinistro verificatosi in data
1.10.2017 alle ore 12:00 circa in su Viale Belgio a causa di un dissesto stradale a ridosso CP_1
del marciapiede. CP_ Premesso che l' convenuto aveva domandato il rigetto della avversa domanda eccependo l'insussistenza dei presupposti dell'insidia, e addebitando il sinistro alla negligenza della SI.ra
, con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda attorea Pt_1 ritenendo raggiunta la prova del fatto, dell'evento e del nesso causale e ritenendo responsabile il ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. riconoscendo, tuttavia, il concorso di colpa dell'attrice CP_1
ai sensi degli artt. 2056 e 1227 c.c. e conseguente riduzione proporzionale del risarcimento dei danni nella misura del 50%.
Quanto, invece, alla quantificazione del danno, il G.d.P. aveva ritenuto condivisibili le conclusioni del C.T.U. medico legale “in base ai criteri liquidativi di cui alla tabella ex art. 139 Cod. Ass. aggiornata al D.M. 22.7.2019 applicabile alla fattispecie seppure non vertendosi in materia di sinistro stradale”, ed aveva liquidato il risarcimento del danno in “complessivi €.2.571,49 di cui
€.284,94 per 6 gg. di ITT, €.474,90 per 20 gg. di ITP al 50%, €.237,45 per 20 gg. di ITP al 25%,
€.1.558,51 per danno biologico al 2% ed €.18,69 per spese mediche documentate e ritenute congrue. Nulla compete a titolo di danno morale o non patrimoniale, trattandosi di lesione di modesta entità e, dunque, di ridotta incisività e, comunque, in difetto di prova. L'importo di cui innanzi, tuttavia, va ridotto ex artt. 2056 e 1227 c.c., ad €.1.287,24 ed essendo liquidato all'attualità non è soggetto a rivalutazione monetaria, ma solo alla maggiorazione degli interessi legali dal dì dell'evento e fino al soddisfo”.
Tanto premesso, l'odierna appellante ha affidato il proprio gravame ai seguenti motivi di impugnazione: 1) errore di diritto e violazione dell'art. 1226 c.c. e del calcolo tabellare del danno biologico, nella specie delle Tabelle Milanesi del 2011; 2) errata valutazione, carenza ed illogicità nella motivazione per il mancato riconoscimento del danno morale.
Rilevata l'erroneità della notifica dell'atto di appello in quanto notificato all'indirizzo PEC dell'Ente convenuto e non all'indirizzo PEC dei difensori del nel primo grado, alla prima CP_1
udienza del 3.3.2022, è stata disposta la rinnovazione della notifica in rinnovazione, poi correttamente eseguita in data 17.3.2022 dalla difesa dell'appellante all'indirizzo PEC degli avvocati del e depositata in atti. Controparte_1
All'esito della rinnova notifica, il si è costituito ritualmente nel presente grado Controparte_1
ed ha, in rito, eccepito l'inammissibilità e l'improponibilità dell'appello per intervenuto passaggio in giudicato della sentenza appellata, rilevando che la rinnovazione della notifica dell'atto d'impugnazione, si era perfezionata oltre il termine di decadenza mentre, nel merito, ha domandato il rigetto dell'avversa impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto, con integrale conferma della pronuncia gravata. In difetto di alcuna richiesta istruttoria, all'udienza del 28.09.2023 la causa è stata riservata a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'appello è inammissibile e va pertanto rigettato per i motivi di seguito indicati.
L'odierno gravame va dichiarato inammissibile in quanto, rilevata la nullità della originaria notifica dell'atto di impugnazione siccome effettuata presso un indirizzo pec della parte, l'intervenuta rinnovazione con regolare notifica presso il difensore si è perfezionata oltre il termine di 6 mesi previsti dall'art. 327, comma 1 c.p.c..
Premesso che a norma dell'art. 160 c.p.c. “la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia” e considerato che in materia di impugnazione il luogo di notificazione – salva l'ipotesi di elezione di domicilio dell'appellato in sede di notificazione della sentenza gravata - va identificato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 330 e 170 c.p.c. presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, nel caso di specie, secondo quanto emerge dagli atti, sebbene nel giudizio di primo grado il si era regolarmente costituito con i difensori avv.ti Canepa Monica e Guarino Emanuele, CP_1
l'atto di citazione in appello veniva notificato tempestivamente ma, in violazione dell'art.330 c.p.c., all'indirizzo PEC dell'Ente convenuto e non, invece, presso l'indirizzo PEC dei propri difensori.
Peraltro, la rinnovazione della notifica, sebbene abbia un effetto sanante circa la regolare costituzione del contraddittorio, non è tuttavia idonea ad evitare la decadenza dall'impugnazione laddove la rinnovazione stessa intervenga dopo lo spirare dei termini previsti dagli articoli 325 e
327 c.p.c.
Sul punto, si richiama quanto stabiliti dalla Corte di legittimità secondo cui “in ipotesi di nullità della notifica la relativa sanatoria (mediante rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso) è ammissibile soltanto a condizione che non si sia medio tempore verificata alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullità della notificazione dell'atto di appello qualora prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata” (Cass. n. 6164/2020).
Nel caso di specie, poiché la rinnovazione della notifica dell'impugnazione si perfezionava soltanto in data 17.3.2022 e dunque allorchè il termine semestrale di cui all'art.327 c.p.c. ( c.d. termine lungo per impugnare applicabile nel caso de quo in difetto di notifica della sentenza di primo grado
), decorrente dal deposito/pubblicazione della sentenza gravata avvenuta in data 21/4/2021, era abbondantemente scaduto e dunque la sentenza stessa era passata in giudicato.
L'inammissibilità dell'appello per decadenza dall'impugnazione preclude la possibilità di una disamina dei motivi nel merito, il che giustifica la integrale compensazione delle spese nel presente grado anche in considerazione del fatto che i predetti motivi prima facie non appaiono palesemente destituiti di fondamento.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Francesco GILIBERTI, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti del in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. spese del presente grado integralmente compensate.
Così deciso in Brindisi in data 24/02/2025 con sentenza depositata in modalità telematica in
Cancelleria.
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.