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27 febbraio 1968
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3 marzo 1992
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4 marzo 2007
4 marzo 2007
Art. 7. 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri: ((,05,)) 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri: ((,05,)) 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.
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- 1. Legge comunitaria 2006Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 febbraio 2007 · 0.7120241
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/2022, n. 13336Provvedimento: […] L'art. 26 del d.lgs. n. 109 del 1992 sostituì l'art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (dettando norme in tema di confezionamento degli olii di oliva e di semi commestibili), ed abrogò gli articoli 2, comma primo, 8 e 9 della stessa legge 27 gennaio 1968, n. 35. […]Leggi di più...
- principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia·
- illeciti amministrativi·
- conseguenze sulle modifiche alla l. n. 35 del 1968 introdotte dalla l. n. 135 del 2018·
- differenze tra le due e possibilità della loro contemporanea applicazione·
- sanzioni amministrative·
- applicazione