Articolo 7 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35
Articolo 6Articolo 8
Versione
27 febbraio 1968
>
Versione
3 marzo 1992
>
Versione
4 marzo 2007
Art. 7. 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri: ((,05,)) 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.
Entrata in vigore il 4 marzo 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente