Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6916 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Di Gennaro Parte_1
E
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
[...] VERONICA PERRONE e PASQUALE GALASSI e FRANCESCO GOGLIA;
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.03.2024, il ricorrente in epigrafe premesso di avere lavorato alle dipendenze del convenuto dal Controparte_1 27.03.2000 al 12.07.2020, data di risoluzione del rapporto di lavoro poiché Testi Cont lo stesso stato assunto da , assumeva che: alla cessazione CP_4
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del rapporto, l non aveva provveduto al pagamento del trattamento di CP_2 fine servizio assumendo il mancato versamento da parte del datore di lavoro della contribuzione dovuta;
che il diniego dell era illegittimo CP_2 operando il principio di automaticità delle prestazioni di previdenza obbligatorie ex art. 2116 c.c..
Tanto premesso, il ricorrente concludeva: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza 27.03.2000 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 12.07.20,
e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso;
2. Accertare
e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal con tutte le Controparte_1 conseguenze di legge;
3. Condannare l in persona del legale rapp.te CP_2 p.t. al pagamento in favore del sig. della suddetta Parte_1 quota, pari ad €. 34.401,60 per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi (cfr. all.to 2), parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
4. Condannare i resistenti, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese oltre rimborso forfettario ed accessori di legge con attribuzione all'Avvocato costituito, antistatario”.
Si costituiva il che chiedeva, preliminarmente, Controparte_1 la riunione del presente giudizio con altro instaurato dal ricorrente e pendente innanzi a codesto Tribunale;
chiedeva la estromissione dal presente giudizio per la propria carenza di legittimazione passiva essendo obbligo dell procedere al pagamento del TFR in favore del ricorrente;
nel CP_2 merito contestava la fondatezza della domanda sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva l che evidenziava che a seguito di Pei del 6 marzo della CP_2
la Sede di di stava procedendo Controparte_5 CP_2 CP_1 ai pagamenti del TFR dei dipendenti del CUB;
che aveva proceduto a mettere in pagamento il TFR sulla base dei dati forniti dal . Precisava, CP_1 altresì, che l'importo lordo liquidato era pari ad € 30.669,38 con interessi per ritardato pagamento e che Il ricorrente aveva ricevuto il pagamento dei predetti emolumenti in data 12.07.2024. Concludeva chiedendo dichiararsi la cessata la materia del contendere.
Parte ricorrente confermava l'avvenuto pagamento della somma di euro €.
30.669,38, al lordo della tassazione e della trattenuta agenzia entrate, evidenziava, altresì, che il soddisfacimento del credito vantato fosse avvenuto successivamente alla proposizione del presente giudizio. Pertanto, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell alle spese di lite. CP_2
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del
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d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il
Giudice pronunciava la presente sentenza.
Sulla scorta degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
è necessario che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Tribunale Benevento sez. II,
09/02/2022, n.307). La cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del processo di elaborazione giurisprudenziale.
La relativa decisione può essere resa in ogni fase e grado di giudizio, con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
In particolare, si tratta di una definizione 'atipica' della controversia, da adottare quando vi è chiara ed espressa rinunzia alle domande, esplicitata come disinteresse alla pronuncia sul merito delle questioni prospettate, o comunque qualora sopravvenga in corso di causa una situazione che elimini la ragione del contrasto tra le parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire (Tribunale Imperia sez. I, 07/02/2022,
n.77).
Le spese, considerato che il riconoscimento del diritto e il pagamento del
TFR è avvenuto in corso di causa sono poste a carico dell' . Le spese CP_2 vanno invece compensate per il convenuto, in ragione della CP_1 posizione processuale del convenuto. Dette spese vanno compensate nella misura di 1/3 atteso l'intervenuto pagamento della prestazione e la natura delle presente decisione.
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P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che, compensata per 1/3, CP_2 liquida in € 3086,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, con distrazione.
Compensa le spese di giudizio tra il ricorrente ed il
[...]
di e . Controparte_1 CP_1 CP_1
Napoli, il 07.02.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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