Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2012, n. 46673
CASS
Sentenza 10 ottobre 2012

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Massime2

Il rifiuto del P.M. e del gip di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei compensi, avanzata dal consulente tecnico del P.M., integra una situazione di conflitto negativo di competenza, sub specie del caso analogo di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen., perché determina una situazione di stallo eliminabile solo con una decisione della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. (Conf. nn. 46674 e 46675/2012, non massimate).

La liquidazione dell'onorario del consulente tecnico del P.M. compete, ai sensi dell'art. 73 disp. att. cod. proc. pen., al P.M. in quanto organo giudiziario che lo ha nominato e non al giudice procedente. (Conf. nn. 46674 e 46675/2012, non massimate).

Commentario1

  • 1Art. 32 c.p.p. Risoluzione del conflitto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2012, n. 46673
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46673
Data del deposito : 10 ottobre 2012

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