Sentenza 10 ottobre 2012
Massime • 2
Il rifiuto del P.M. e del gip di pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dei compensi, avanzata dal consulente tecnico del P.M., integra una situazione di conflitto negativo di competenza, sub specie del caso analogo di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen., perché determina una situazione di stallo eliminabile solo con una decisione della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. (Conf. nn. 46674 e 46675/2012, non massimate).
La liquidazione dell'onorario del consulente tecnico del P.M. compete, ai sensi dell'art. 73 disp. att. cod. proc. pen., al P.M. in quanto organo giudiziario che lo ha nominato e non al giudice procedente. (Conf. nn. 46674 e 46675/2012, non massimate).
Commentario • 1
- 1. Art. 32 c.p.p. Risoluzione del conflittohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/2012, n. 46673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46673 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2012 |
Testo completo
4 6 6 7 3/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/10/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N.- Consigliere - N 2472/2012- Presidente SENTENZA PAOLO BARDOVAGNI Dott. + FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. REGISTRO GENERALE- Consigliere - RAFFAELE CAPOZZI Dott. N. 20427/2012 Dott. GIUSEPPE LOCATELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. MONICA BONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: 1) TRIB. ROMA - CONFLITTO IL Com 1) PROC. REPUBBLICA ROMAN. H mediante avverso l'ordinanza n. 7471/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 03/05/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott, MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Al cost quale techists detgreedhar le cumplense del curaton della bejublice pet Roma Udit i difensor Avv.; A Ritenuto in fatto 1.Con nota del 23 aprile 2012 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, perché vi provvedesse, la richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal consulente tecnico Agostino Bacaio per l'attività svolta su incarico dello stesso P.M. nell'ambito del procedimento penale nr. 19242/2012 R.G.N.R., avanzata in un momento nel quale il procedimento era approdato alla fase dibattimentale.
2. Resiste alla declinatoria di competenza il Tribunale di Roma in composizione monocratica mediante ordinanza resa il 3 maggio 2012, con la quale ha sollevato conflitto, opponendo che, a norma dell'art. 73 disp. att. cod. proc. pen., la liquidazione dei compensi al consulente tecnico del P.M. va effettuata in base alle disposizioni valevoli per il perito, compresa quella dell'art. 232 cod. proc. pen., conclusione non contraddetta dall'art. 168 del D.P.R. nr. 115/2002, dal momento che nel caso in esame il consulente aveva svolto funzioni di ausiliario del P.M. e non del giudice del dibattimento e che la nozione di magistrato chiamato, secondo la norma citata, ad emettere il provvedimento di liquidazione, si riferiva tanto al giudice, che al P.M.. Considerato in diritto 1.Va premesso che, sebbene il Procuratore della Repubblica di Roma abbia investito, perché provvedesse, con una mera nota il locale Tribunale della questione concernente la liquidazione dei compensi al consulente tecnico, perito chimico Agostino Bacaio, incaricato dallo stesso P.M. di svolgere accertamenti tossicologici, l'atto contiene in sè la declinazione della competenza a provvedere sull'istanza dell'ausiliario ed è corredato da relativa motivazione, sicchè assume rilievo quale determinazione di astensione dal prendere cognizione di una richiesta sulla quale anche il Tribunale ha ricusato di provvedere: deve quindi ritenersi sussistente una situazione di conflitto negativo di competenza sub specie del "caso analogo" ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., che ha determinato la stasi del procedimento per il contestuale rifiuto di pronunciarsi proveniente da due autorità giudiziarie sulla stessa istanza, situazione di stallo eliminabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.. 1.1 Al riguardo non si ritiene applicabile al caso l'indirizzo interpretativo, proprio di questa sezione, ancorchè frutto di un orientamento consolidato (solo da ultimo si veda: Cass. sez. 1, n. 26733 del 5/5/2009, rv. 244649, confl. comp. in proc. Buccella;
Cass. sez. 1, n. 451 del 28/2/2000, Rv. 215378, confl. comp. in proc. Carbonara), secondo il quale non è configurabile, neanche quale cason 1 analogo, un conflitto di competenza tra Pubblico Ministero e Giudice in ordine alla cognizione in merito ad un procedimento penale, oppure ad istanze che riguardino l'esecuzione, in ragione del fatto che il rappresentante dell'accusa è la parte pubblica del processo e non organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi su un determinato fatto con parità di poteri decisionali rispetto ad altra autorità giudiziaria. In realtà, ad avviso di questa Corte, sia l'ambito oggettivo, sia quello soggettivo di applicazione dell'analogia con i casi di conflitto proprio, secondo quanto previsto testualmente dal secondo comma dell'art. 28 cod. proc. pen., non possono essere interpretati restrittivamente come riguardanti, da un lato i soli atti propriamente giurisdizionali, dall'altro gli organi giudicanti, ossia appartenenti all'ordine giudiziario chiamati ad espletare attività giurisdizionale.
1.3 Al contrario, in ragione della finalità perseguita dall'istituto del conflitto di consentire all'autorità regolatrice di risolvere le situazioni di arresto del procedimento, non altrimenti risolvibili, sotto il profilo oggettivo deve ammettersi l'esistenza di una situazione di conflitto anche con riferimento all'adozione di provvedimenti aventi natura amministrativa: in tal senso si sono espresse alcune pronunce di legittimità nel caso della concessione dei permessi premio (Cass. Sez., 1, n. 778 del 26/3/1994, Confl. comp. Mag. Sorv. Napoli e Mag Sorv. Roma in proc. Buonocore, rv. 196870) o dell'autorizzazione ai colloqui telefonici ai detenuti in espiazione di pena (Cass. Sez 1, n. 874 del 19/4/1995, Confl. comp. Mag. Sorv. Firenze e Mag. Sorv. Trapani in proc. Milazzo, rv. 200931), oppure dei contrasti in ordine all'adozione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi al difensore o al consulente tecnico di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato (Cass. sez. 1, n. 34489 del 22/9/2001, Confl. comp. in proc. De Pascali, rv. 219735; sez. 5, n. 1859 del 16/6/1999, Conf. comp. in proc. Sami, rv. 213804).
1.4 Quanto all'aspetto soggettivo del conflitto, si ritiene che debba essere verificato caso per caso, alla stregua delle singole disposizioni normative, generali o speciali, come sia distribuita la competenza in ordine al compimento di un atto e se le rispettive determinazioni delle autorità in contrasto abbiano inibito l'adozione di un provvedimento doveroso con uno stasi procedimentale, insuscettibile di soluzione spontanea, e conseguente diniego della risposta di giustizia per la quale la legge preveda l'intervento giudiziario. Tale soluzione rinviene agganci interpretativi in due diverse pronunce della giurisprudenza di questa Corte, Cass. sez. 1, n. 61 del 26/10/2010, confl. comp. in proc. Piccinno, rv. 249284 e Cass. sez. 1, n. 629 del 25/1/1999, confl. comp. in proc. Maggio, rv. 213283: entrambe hanno ravvisato una situazione di conflitto, richiedente l'intervento risolutore del giudice di legittimità, analoga al conflitto di cui al primo comma dell'art. 28 cod. proc. pen., nel contrasto tra Procura Generale della Repubblica e Magistrato di Sorveglianza circa l'autorità competente a 2 provvedere alla sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza di istanza per l'applicazione di misura alternativa alla detenzione carceraria, valorizzando la situazione di stallo processuale non altrimenti risolvibile, cagionata dal contestuale rifiuto di provvedere dalle due autorità in contrasto in merito alla stessa istanza, soluzione che presenta identità di effetti rispetto al caso in esame. Rileva poi che la prima delle due sentenze abbia affermato come per la ravvisabilità del conflitto anche se tra giudice e parte pubblica sia necessario far riferimento alla norma attributiva della competenza, che, nel caso specifico risolto, aveva discriminato tra pubblico ministero e magistratura di sorveglianza in base al diverso momento di presentazione dell'istanza, se precedente o successivo all'inizio dell'esecuzione.
2. Quanto poi alla norma regolatrice della competenza, nella fattispecie il Tribunale di Roma, da un lato richiama il disposto dell'art. 73 disp. att. cod. proc. pen. ed il rinvio dallo stesso operato alle disposizioni sulla perizia, comprensive dell'attribuzione della competenza alla liquidazione dei compensi al giudice che ha disposto la perizia stessa, sostenendo che, poiché in quel procedimento il consulente era stato designato dal P.M., era quest'ultimo a dovergli liquidare i compensi a prescindere dalla fase in cui si trovava il procedimento, dall'altro evidenzia la specialità, e quindi la prevalenza, di tale disciplina rispetto a quella più generale introdotta dall'art. 168 D.P.R. nr. 115/2002 per la liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato. Per contro, il P.M. si appella proprio a detta ultima disposizione ed all'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai provvedimenti di liquidazione dei compensi ai custodi giudiziari, da effettuarsi dal magistrato procedente al momento di proposizione della domanda, nel caso il Tribunale di Roma, pendendo il procedimento nella fase dibattimentale.
2.1 L'art. 73 sopra citato è specificamente riferito al consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero, per la liquidazione dei cui onorari rinvia testualmente alle norme valevoli per il perito e quindi alla disposizione dell'art. 232 cod. proc. pen., secondo la quale il compenso è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, che nel caso di specie era pacificamente il Pubblico Ministero. Per contro, l'art. 168 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, attribuisce in modo uniforme e generalizzato al "magistrato che procede" la competenza per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia.
2.2 Va premesso che dal punto di vista testuale la locuzione "magistrato" è egualmente riferibile a tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario, senza distinzione di funzioni, come specificato dall'art. 3 dello stesso T.U. e che l'individuazione in concreto dell'autorità deputata alla liquidazione deve avvenire in riferimento alla fase raggiunta dal procedimento e della disponibilità degli atti relativi, nel senso che durante le indagini preliminari tale compito spetta al Pubblico Ministero, intervenuta 3 l'archiviazione al Giudice per le indagini preliminari, dopo l'esercizio dell'azione penale al giudice chiamato a celebrare il giudizio e dopo il passaggio in giudicato della sentenza al giudice dell'esecuzione. Si tratta quindi di comprendere quale rapporto sussista tra la norma di cui all'art. 73 disp. att. cod. proc. pen. e l'art. 168 D.P.R. 115/2002. 2.3 Come correttamente rappresentato dal Tribunale, la prima disposizione risulta essere specificamente dedicata al consulente tecnico del P.M., alla scelta e nomina della persona da incaricare ed alla liquidazione della relativa remunerazione;
per contro, l'art. 168 contiene espressioni molto più ampie e generiche, che però, in ragione della natura e dell'efficacia del testo legislativo che l'ha introdotto, devono ritenersi prive di valore innovativo rispetto alla disciplina già esistente.
2.3.1 II D.P.R. 115/2002, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge delega 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è stato emesso al fine di coordinare le disposizioni previgenti e nel rispetto del limite di apportare solo le modifiche necessarie per garantire "coerenza logica e sistematica alla normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo"; inoltre, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione della disciplina ed in attuazione della delega, il Testo Unico contiene una chiara elencazione di norme abrogate, che non riguardano la regolamentazione del codice di rito della consulenza tecnica di parte e della perizia, per cui in questo, come nei casi in cui non ha operato alcun intervento modificativo, ha assunto un mero valore compilativo. Tanto è stato più volte affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 389/2002, 458/2002, 212/2003, 304/2003, ord. nr. 273/2006) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nr. 19289 del 25/02/2004, PM c. Lustri, rv. 227355; n. 36168 del 14/7/2004, rv. 228667, Pangallo;
in seguito Cass. sez. 1, n. 47438 del 28/11/2007, P.M. in proc. Wind s.p.a., rv. 258226) alle cui valutazioni si ritiene di dover aderire.
2.3.2 Pertanto, atteso che la norma di cui all'art. 73 disp. att. cod. proc. pen. non è stata abrogata dal successivo T.U. sulle spese di giustizia e che al riguardo le previsioni generali di quest'ultimo non possono essere interpretate come finalizzate ad apportare sostanziali innovazioni ad istituti processuali preesistenti ed alle relative garanzie, deve concludersi che la disposizione dell'art. 168 non è riferita al caso del consulente tecnico designato dal P.M., per il quale vale tuttora la regola, mutuata dalla disciplina della perizia, per cui la liquidazione dei suoi compensi compete all'organo giudiziario che lo ha nominato.
2.4 Non rileva in senso contrario richiamare l'elaborazione giurisprudenziale, formatasi con riferimento alla liquidazione delle spettanze dei custodi giudiziari, in quanto il testo dell'art. 168 citato si riferisce in modo espresso a tali ausiliari e ribadisce la preesistente ripartizione di competenza, stabilita per la restituzione dei beni sequestrati dall'art. 263 cod. proc. pen., commi 4 e 6, -interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Ss.Uu. nr. 19289 del 25/02/2004, PM c. Lustri, rv. 227355; n. 36168 del 14/7/2004, Pangallo, rv. 228667) come strettamente correlata alla tematica della liquidazione delle spese del sequestro-, in funzione della situazione processuale esistente al momento della presentazione della domanda di liquidazione nel rispetto della regola generale per la quale la competenza si determina con riferimento al momento della presentazione della domanda oggetto del giudizio. Inoltre, non deve trascurarsi che l'intervento del T.U. sulle spese di giustizia in tema di restituzione dei beni sequestrati è stato molto più incisivo e ha prodotto effetti innovativi, tanto che l'art. 299 ha abrogato l'art. 84 disp. att. cod. proc. pen. e gli artt. 264 e 265 cod. proc. pen. in tema di provvedimenti in caso di mancata restituzione dei beni sequestrati e di spese relative al sequestro penale, materie oggetto di nuova disciplina contenuta nei suoi artt. 151-155. Non altrettanto è avvenuto per quanto riguarda gli istituti della perizia e della consulenza tecnica dell'accusa per i cui provvedimenti di liquidazione il legislatore codicistico ha scelto quale criterio di determinazione della competenza quello della coincidenza con l'autorità che ha nominato l'ausiliario, a differenza di quanto disposto dall'art. 263 cod. proc. pen.
2.5 Non ignora questa Corte che precedenti pronunce di legittimità (Cass. sez. 4, n. 10744 del 06/12/2011, P.M. in proc. Favoni, rv. 252657 e sez. 4, n. 15147 del 29/1/2008, P.M. in proc. ignoti, rv. 239732), hanno individuato la competenza del giudice procedente, -che nei due casi risolti era il G.I.P. dopo la disposta archiviazione dei procedimenti-, anche per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico del P.M. sulla scorta del dato testuale dell'art. 168 D.P.R. 115/2002 e dell'uniformità di previsione per tutti gli ausiliari del giudice: tale orientamento non ha però considerato la persistente vigenza dell'art. 73 disp. att. cod. proc. pen. e non si è posto il problema del suo coordinamento con la norma dell'art. 168, né del rapporto di specialità tra di esse esistente.
2.6 Per tali ragioni non si ritiene sussistere un reale contrasto con le due decisioni sopra citate, tale da imporre la rimessione della questione alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte.
2.7 Infine, anche una ragione di ordine pratico avvalora la correttezza del criterio prescelto: nel caso del consulente della parte pubblica il rapporto di ausiliarietà intercorre e permane inalterato nei suoi effetti soltanto tra costoro anche nel corso del giudizio, senza che il giudice del dibattimento possa interferirvi con la nomina, la sostituzione, l'affidamento di altri incarichi, la scelta di esaminare 5 o meno il consulente durante l'istruttoria. Potrebbe altresì verificarsi che per proprie discrezionali determinazioni, orientate da valutazioni di opportunità, il Pubblico Ministero decida di non chiedere nel giudizio l'esame del proprio consulente, che quindi alcun apporto conoscitivo e valutativo potrà offrire al fine dell'acquisizione della prova nel contraddittorio tra le parti: in tal caso il giudice del dibattimento non potrà disporre della relazione dell'ausiliario e si troverà nell'impossibilità di valutarne l'operato al fine di liquidare i compensi spettantigli, mentre soltanto l'autorità che l'ha nominato è nelle condizioni materiali di apprezzarne e remunerarne l'attività svolta. Pertanto, il conflitto deve essere risolto, dichiarando la competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al quale vanno trasmessi gli atti.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Paolo BardovagniP Border Monic DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 3 DIC 2012 Rosa Cozolime ONITOZZOO OLIZIONI OLIBO 6