Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice monocratico del Tribunale, investito dal P.M. in ordine alla liquidazione dei compensi dovuti al c.t. nominato dal P.M., dichiari la propria incompetenza a provvedere e disponga la restituzione degli atti allo stesso P.M., determinando così una situazione di stallo, non altrimenti eliminabile, considerato che, ex art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza a provvedere sulla liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato spetta al magistrato che procede e, quindi, nel giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2011, n. 10744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10744 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 06/12/2011
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1644
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 48975/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA;
nel procedimento a carico di:
AV FA;
Avverso l'ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Roma del 15.11.2010;
Udita la relazione del consigliere Dott. Dr. Giacomo Foti;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1 - Con provvedimento del 15 novembre 2010, il giudice monocratico del Tribunale di Roma, richiesto dal pubblico ministero di decidere sull'istanza di liquidazione dei compensi dovuti a Di MM NI - consulente tecnico nominato nell'ambito del procedimento penale a carico di AV FA - dichiarava la propria incompetenza a decidere e disponeva la restituzione della stessa al medesimo Pm, ritenendone la competenza a provvedere sul rilievo che era stato lui stesso a conferire l'incarico al consulente.
2- Avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale che deduce l'erronea interpretazione ed applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 nonché l'abnormità del provvedimento impugnato,
del quale chiede l'annullamento rilevando anche che il procedimento penale sopra richiamato è stato definito con sentenza di patteggiamento emessa dallo stesso giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1- Occorre, anzitutto, premettere la ricorribilità del provvedimento impugnato sotto il profilo della sua "abnormità funzionale", in ragione della situazione di stasi processuale determinata dall'impossibilità di risolvere il "conflitto" tra PM e giudice. In proposito, questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha avuto occasione di ribadire che è affetto da abnormità, non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Si è aggiunto, in dette decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale - quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo - quanto il profilo funzionale - quando esso, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass. S.U. rv. 209603, 215094, 238240).
Tale situazione di stasi si è verificata nel caso di specie, non altrimenti eliminabile, perché sia il p.m. che il giudice hanno rifiutato di emettere il richiesto provvedimento liquidatorio.
2- Nel merito, osserva la Corte che competente a provvedere alla richiesta di liquidazione è il giudice monocratico del Tribunale di Roma.
Come giustamente rileva il ricorrente, la norma applicabile al caso in esame è il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168, che attribuisce la competenza per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato (e dell'indennità di custodia) al "magistrato che procede".
Il significato di tale locuzione è stato chiarito dalle SU di questa Corte che, con sentenza del 24.4.02, rv n. 221660 -sia pure con riguardo ai compensi spettanti ai custodi- ha affermato che "La competenza a deliberare sulla richiesta di anticipazione o liquidazione finale del compenso presentata dal custode di cose sequestrate nell'ambito di procedimento penale appartiene nella fase successiva alla sentenza irrevocabile al giudice dell'esecuzione, nella fase delle indagini preliminari al P.M. il quale provvede con decreto motivato, nel corso del giudizio di cognizione al giudice che ha la disponibilità del procedimento".
Principio che non può non applicarsi anche alla liquidazione delle spettanze dovute agli ausiliari del magistrato, in considerazione dell'uniformità che caratterizza la disciplina dettata dalla norma per tali liquidazioni (Cass. n. 15147/08). Nel caso di specie, quindi, poiché il procedimento penale, nel cui ambito il consulente ha svolto l'incarico affidatogli, è stato definito, con pena patteggiata, con sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Roma del 27.8.2010, allo stesso giudice spettava di provvedere sulla istanza di liquidazione dei compensi. Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2012