Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2010, n. 61
CASS
Sentenza 26 ottobre 2010

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Massime1

È ammissibile e rientra tra i "casi analoghi" il conflitto negativo intervenuto tra pubblico ministero e tribunale di sorveglianza circa la competenza a decidere in ordine alla sospensione dell'esecuzione e alla conseguente scarcerazione in pendenza di domanda di affidamento terapeutico in quanto è connotato dal simultaneo rifiuto, da parte di due organi giurisdizionali, di prendere cognizione del medesimo fatto sul presupposto della propria incompetenza, così da determinare una situazione di stasi processuale che va risolta a norma dell'art. 32 dello stesso codice. (Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del pubblico ministero).

Commentario1

  • 1Art. 32 c.p.p. Risoluzione del conflitto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2010, n. 61
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 61
Data del deposito : 26 ottobre 2010

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