Sentenza 26 ottobre 2010
Massime • 1
È ammissibile e rientra tra i "casi analoghi" il conflitto negativo intervenuto tra pubblico ministero e tribunale di sorveglianza circa la competenza a decidere in ordine alla sospensione dell'esecuzione e alla conseguente scarcerazione in pendenza di domanda di affidamento terapeutico in quanto è connotato dal simultaneo rifiuto, da parte di due organi giurisdizionali, di prendere cognizione del medesimo fatto sul presupposto della propria incompetenza, così da determinare una situazione di stasi processuale che va risolta a norma dell'art. 32 dello stesso codice. (Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato la competenza del pubblico ministero).
Commentario • 1
- 1. Art. 32 c.p.p. Risoluzione del conflittohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2010, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2010 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento