Sentenza 29 gennaio 2008
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. dispone la trasmissione al P.M. della richiesta di liquidazione dei compensi del consulente tecnico nominato dal P.M. nel corso delle indagini preliminari, in relazione a procedimento conclusosi con l'archiviazione, poiché, dopo che sia intervenuta l'archiviazione, il "magistrato che procede", competente a decidere in merito alla suddetta richiesta ai sensi dell'art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, è sempre il G.i.p..
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1443 del 18https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 18/01/2022, (ud. 09/09/2021, dep. 18/01/2022), n.1443 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ASCOLA Pasquale – Presidente – Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere – Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 27841/2019 proposto da: H. O H.V. O V., elettivamente domiciliata in MONTELEONE SABINO, V. PIETRE PIANE 10, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PICCHIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO CRISCUOLO; – ricorrente – contro I.I., I.A., D.P.C., …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 15147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15147 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 29/01/2008
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 197
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 013807/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di GENOVA.
nei confronti di:
1) IGNOTI;
avverso ORDINANZA del 28/03/2007 GIP TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Lette le conclusioni del P.G. Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La Corte:
OSSERVA
1) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha proposto ricorso avverso il provvedimento 28 marzo 2007 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale che - richiesto della liquidazione del compenso al consulente tecnico nominato dal p.m. nel corso delle indagini preliminari in un procedimento conclusosi con l'archiviazione - ha restituito gli atti al richiedente ritenendo che la competenza a liquidare le spese e gli onorari al consulente tecnico spettasse al pubblico ministero. A fondamento del ricorso si deduce che erroneamente il Gip avrebbe richiamato, a fondamento della sua decisione, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83; questa norma infatti disciplinerebbe esclusivamente il patrocinio a spese dello Stato mentre la norma applicabile sarebbe costituita dal ricordato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 che, con l'attribuzione della competenza alla liquidazione dei compensi al "magistrato che procede", avrebbe inteso attribuire questa competenza, se le indagini preliminari sono concluse con l'archiviazione, al giudice per le indagini preliminari. 2) Il primo problema da esaminare è quello relativo alla ammissibilità dell'impugnazione. Il provvedimento in questione non è infatti, in astratto, impugnabile e può divenirlo solo se viene considerato abnorme.
Le sezioni unite di questa Corte hanno in più occasioni ribadito (v. Cass., sez. un., 20 dicembre 2007 n. 5307, Battistella, rv. 238240;
24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv. 215094; 20 dicembre 1997 n. 17, Di Battista, rv. 209603) che si caratterizza per abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste. Si è aggiunto, in queste decisioni, che l'abnormità dell'atto può riguardare tanto il profilo strutturale (quando l'atto si pone al di fuori del sistema normativo) quanto il profilo funzionale (quando, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
Nel nostro caso si verifica l'ultima delle ipotesi ricordate, la stasi non altrimenti eliminabile, perché sia il p.m. che il gip hanno rifiutato di emettere il provvedimento richiesto. Ne consegue l'ammissibilità del ricorso.
3) Il ricorso proposto è fondato dovendosi ritenere che competente alla richiesta liquidazione sia il giudice per le indagini preliminari.
Va premesso che appare corretta la ricostruzione della normativa effettuata dal p.m. ricorrente che contesta l'applicabilità al caso in esame del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83 - che disciplina l'onorario e le spese dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte - perché questa norma è inserita nel capo 4 del titolo 1 riguardante la disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Deve dunque ritenersi (anche se le conseguenze sul piano della competenza a decidere sulla liquidazione non appaiono diverse) che l'art. 83 disciplini la liquidazione dei compensi nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La norma applicabile al caso in esame è invece il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 che attribuisce la competenza per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato (e dell'indennità di custodia) al "magistrato che procede". Sull'interpretazione di questa locuzione dopo un'iniziale decisione (Cass., sez. 4, 5 aprile 2004 n. 26993, Demo, rv. 229661) che ritenne dovesse riferirsi al pubblico ministero (sul rilievo che, nel corso delle indagini preliminari, l'organo che procede è sempre il p.m. mentre il gip interviene episodicamente e che questa situazione non mutasse per l'intervenuta archiviazione) la successiva giurisprudenza si è uniformata sull'affermazione del diverso principio secondo cui, dopo che sia intervenuta l'archiviazione, magistrato che procede debba ritenersi il giudice per le indagini preliminari. In questo senso si sono espresse da ultimo Cass., sez. 5, 10 febbraio 2006 n. 9222, ignoti, rv. 233770; sez. 4, 9 novembre 2005 n. 4211, ignoti, rv. 233399; 13 aprile 2005 n. 27915, ditta Truch Cars, rv. 231811; 26 gennaio 2005 n. 11195, Paolucci, rv. 231196; 20 gennaio 2005 n. 31324, Trionfo, rv. 231724; sez. 3, 5 dicembre 2005 n. 2657, ignoti, rv. 232999).
È vero - come evidenzia il gip nel provvedimento impugnato - che questi precedenti si riferiscono tutti alla liquidazione dei compensi al custode ma è da rilevare che l'art. 168 ricordato disciplina in modo uniforme la liquidazione delle spettanze agli ausiliari dei magistrato e delle indennità di custodia.
4) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2008