Sentenza 25 gennaio 1999
Massime • 2
Il conflitto negativo intervenuto tra P.M. e magistrato di sorveglianza circa la competenza alla sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza di domanda di misura alternativa alla detenzione rientra tra i "casi analoghi" di cui al quarto comma dell'art. 28 cod. proc. pen., in quanto è connotato dal simultaneo rifiuto, da parte di due organi giurisdizionali, di prendere cognizione del medesimo fatto sul presupposto della propria incompetenza, così da determinare una situazione di stasi processuale che va risolta a norma dell'art. 32 stesso codice.
La competenza a decidere in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza di domanda di misura alternativa alla detenzione è ripartita tra pubblico ministero e magistrato di sorveglianza, secondo che la richiesta medesima sia antecedente o successiva all'inizio dell'esecuzione. (Fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico di persone tossicodipendenti, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che il principio di cui in massima trovi applicazione benché le modificazioni introdotte dalla legge n. 165 del 1998 si riferiscano solo agli artt. 47, 47-ter e 50 dell'ordinamento penitenziario e non anche agli artt. 91 e 94 D.P.R. n. 309 del 1990 - che per il cd. affidamento terapeutico, prevedono la competenza del P.M. a sospendere l'esecuzione della pena in corso di espiazione - in quanto espressione di una regola generale dell'intera materia, sì che il quarto comma dell'art. 91 citato è da ritenere abrogato, a norma dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., per effetto del diritto sopravvenuto incompatibile con la norma previgente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 25.01.1999
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 629
3.Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 36372/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GG CO n. il 23.09.1968
2) UFF. SORV. LIVORNO - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) GG CO n. il 23.09.1968
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto dichiararsi la competenza del P.M. presso il Tribunale di Lecce. Fatto e diritto
IO OS, detenuto nella Casa di reclusione di Porto Azzurro in esecuzione della pena a lui inflitta con sentenza del Tribunale di Lecce del 30-11-1992, ha presentato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce istanza di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art.94 D.P.R. 309/90. Con provvedimento del 10-9-1998 l'Ufficio del pubblico ministero adito ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciare sulla istanza, osservando che, alla stregua dell'art.1 co.9 lett. b) della legge 165/1998, il P.M. può sospendere solo l'emissione dell'ordine di esecuzione della pena e non una esecuzione in atto, in relazione alla quale la richiesta di sospensione dell'esecuzione a seguito d'istanza di misura alternativa deve essere proposta al Magistrato di Sorveglianza.
Con ordinanza del 19-9-1998 il Magistrato di Sorveglianza di Livorno ha declinato, a sua volta, la competenza, investendo questa Corte del conflitto negativo, sul rilievo che il P.M. è competente a provvedere sulla istanza - anche se proposta dopo l'inizio dell'esecuzione - di affidamento in prova nel caso previsto dall'art.94 co.2 D.P.R. 309/90, che richiama l'art.91 dello stesso decreto, mentre per l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi ordinari, la sospensione, dopo l'inizio dell'esecuzione, sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, viene disposta dal Magistrato di Sorveglianza, cui l'istanza relativa deve essere rivolta.
Il conflitto, intervenuto tra un giudice e una parte - pubblica - rientra tra i "casi analoghi" menzionati dal quarto comma dell'art.28 c.p.p. in relazione all'ipotesi principale di conflitto
(tra due giudici) disciplinata dal primo comma della stessa norma ed quindi, ammissibile in rito. Ricorrono qui, infatti, gli estremi di un conflitto negativo di competenza, connotato dal contemporaneo rifiuto, espresso con l'adozione di formali provvedimenti, da parte di due organi giurisdizionali di prendere cognizione del medesimo fatto, sul presupposto della propria incompetenza, ciascuno reciprocamente indicando l'altro, così da determinare una situazione di stasi processuale, che deve essere risolta ai sensi dell'art.32 c.p.p.. Tanto premesso, osserva la Corte che la legge 27-5-1998 n.165, che ha introdotto rilevanti modifiche nella disciplina dell'esecuzione, attribuisce alla cognizione del pubblico ministero l'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione, compresa quella prevista dall'art.94 D.P.R. 309/90, nonché il provvedimento provvisorio di sospensione dell'esecuzione, unicamente nel caso in cui l'esecuzione stessa non sia ancora iniziata.
In tal senso dispone l'art.1 della legge, che ha sostituito l'art. 656 c.p.p.. Se l'esecuzione della pena ha avuto inizio, la competenza in ordine alla sospensione appartiene al magistrato di sorveglianza, secondo l'espressa previsione degli artt.2, 4 e 5 della stessa legge, che hanno modificato, rispettivamente, gli artt.47, 47 ter e 50 ord. pen., in tema di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà.
L'impianto complessivo della legge di riforma, dunque, individua il dato discriminatore delle competenze del pubblico ministero e del magistrato di sorveglianza nel momento di proposizione della richiesta, a seconda, cioè, che sia precedente o successivo all'inizio dell'esecuzione.
Il principio si pone come regola generale dell'intera materia, sicché ragioni di ordine logico e sistematico inducono alla conclusione che è incompatibile con esso il richiamo operato dal secondo comma dell'art.94 al quarto comma dell'art.91 D.P.R. 309/90, che per l'affidamento c.d. "terapeutico", di persone tossicodipendenti prevede la competenza del P.M. a sospendere l'espiazione in corso dopo l'esecuzione dell'ordine di carcerazione. Poiché nessuna ragione ermeneutica può giustificare un regime giuridico differenziato per questa specifica tipologia di misura alternativa, omologata a quelle di cui agli artt.47, 47 ter e 50 ord. pen. quanto alla competenza riconosciuta al pubblico ministero dall'art.1 della legge di riforma con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui sia iniziata l'esecuzione della pena, l'anzidetta disposizione del D.P.R. 309/90 deve ritenersi abrogata ai sensi dell'art.15 delle c.d. "preleggi", per effetto dello "ius novum", incompatibile con la norma previgente.
Deve, dunque, affermarsi che, alla stregua della legge vigente, competente a provvedere in ordine alla sospensione dell'esecuzione conseguente alla richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento terapeutico di persone tossicodipendenti dopo l'inizio dell'esecuzione stessa è il magistrato di sorveglianza. In conformità a tale principio va risolto il conflitto in esame.
P. Q. M.
Dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Livorno.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999