Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 629
CASS
Sentenza 25 gennaio 1999

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Il conflitto negativo intervenuto tra P.M. e magistrato di sorveglianza circa la competenza alla sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza di domanda di misura alternativa alla detenzione rientra tra i "casi analoghi" di cui al quarto comma dell'art. 28 cod. proc. pen., in quanto è connotato dal simultaneo rifiuto, da parte di due organi giurisdizionali, di prendere cognizione del medesimo fatto sul presupposto della propria incompetenza, così da determinare una situazione di stasi processuale che va risolta a norma dell'art. 32 stesso codice.

La competenza a decidere in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena in pendenza di domanda di misura alternativa alla detenzione è ripartita tra pubblico ministero e magistrato di sorveglianza, secondo che la richiesta medesima sia antecedente o successiva all'inizio dell'esecuzione. (Fattispecie in tema di affidamento in prova terapeutico di persone tossicodipendenti, in relazione alla quale la S.C. ha ritenuto che il principio di cui in massima trovi applicazione benché le modificazioni introdotte dalla legge n. 165 del 1998 si riferiscano solo agli artt. 47, 47-ter e 50 dell'ordinamento penitenziario e non anche agli artt. 91 e 94 D.P.R. n. 309 del 1990 - che per il cd. affidamento terapeutico, prevedono la competenza del P.M. a sospendere l'esecuzione della pena in corso di espiazione - in quanto espressione di una regola generale dell'intera materia, sì che il quarto comma dell'art. 91 citato è da ritenere abrogato, a norma dell'art. 15 disp. prel. cod. civ., per effetto del diritto sopravvenuto incompatibile con la norma previgente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/1999, n. 629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 629
    Data del deposito : 25 gennaio 1999

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