Sentenza 27 novembre 1989
Massime • 3
La Determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito. Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato esclusivamente sulla motivazione che sorregge la decisione. Poiché è peraltro inesigibile, di fronte ad una gamma di discrezionalità tanto vasta quale quella affidata al giudice di merito dal combinato disposto degli articoli 132, 133 ed 81 del codice penale, una motivazione che spieghi le ragioni delle differenze tra l'entità della pena concretamente prescelta ed un'altra di poco inferiore (o eventualmente superiore) l'Obbligo della motivazione deve intendersi adempiuto tutte le volte che la scelta del giudice di merito venga a cadere su una pena che per la sua entità globale, non appare, sul piano della logica, manifestamente sproporzionata rispetto al fatto oggetto di sanzione. Quando poi il giudice di merito si discosti dai minimi edittali, e determini la pena entro i limiti segnati dallo art. 81 cod. pen. la discrezionalità diventa di tale ampiezza da assorbire anche le potestà di riduzione che la legge affida al giudice ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.. in tali casi, poiché la "diminuzione della pena" può essere ottenuta per altre vie e con l'utilizzazione di altri e diversi strumenti giuridici, non rimane spazio per l'applicazione delle attenuanti generiche, posto che queste ultime sono strumentali alla realizzazione di diminuzioni di pena non ottenibili con l'uso di poteri discrezionali previsti dagli artt. 132 e 133 codice penale.*
L'immediata applicabilità dei principi fissati dall'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, sancita dall'art. 245 secondo comma delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, comporta che, nei procedimenti in corso all'atto dell'entrata in vigore della nuova normativa, l'Obbligo della motivazione debba intendersi esteso anche all'indicazione dei criteri di valutazione delle prove adottati e dei risultati acquisiti; sono altresì immediatamente operativi sia il divieto imposto al giudice di desumere l'esistenza di un fatto da semplici indizi, salvo che questi ultimi siano "gravi, precisi e concordanti", che l'Obbligo di valutare le dichiarazioni del coimputato unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.*
L'elemento differenziale tra il delitto di furto e quello di rapina assume giuridica Rilevanza soltanto nel momento in cui viene concretamente adoperata, non anche quando rimane nelle intenzione dell'agente, giacché in tal caso trova applicazione il principio "cogitationis poenam nemo patitur". Nel caso, pertanto, di armi portate addosso ma non usate è configurabile l'ipotesi legislativa del furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 3 cod. pen. e non quello della rapina.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1989, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1989 |
Testo completo
2350 Maieuza jubblica del 27.11.1989
Sentenza REPUBBLICA ITALIANA
N. 1442 In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
REGISTRO GENERAL SEZIONE PRIMA PELE
N20554189 Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Corrado CARNEVALE
Dott. NC PINTUS
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Dott. Giorgio BUOGO
Rilasciata copia studio Dott. Giorgio LATTANZI all SIG per dirit12. 16.0£16.000 Dott. RI POMPA
ha pronunciato la seguente
IL CANCELE S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ND AL, nato in [...] il [...]
UFFICIO COPIE ON ER, nato in [...] il [...]
TT GE, nato in [...] il [...] ND EM, nato in [...] il 30.12. Rasciata 1 copia studio al SIG CocoZZA SS US, nato in [...] il [...] 16.000 IA ER, nato in [...] il [...] per diritti L. HI RO, nato in [...] il [...]
# 23 FEB. 1990 RT PA, nato in [...] il [...]
IL CANCELLIERE BO RI, nato in [...] il [...]
RU IO, nato in [...] il [...]
BU DE CU AN, nata in [...] il [...] AN ER, nata in [...] il [...]
NO NT, nato in [...] il [...] LI RI, nato in [...] il [...]
CH EO LE, nato in [...] 1'8.8.1920 SO RT, nato in [...] il [...]
OR NC US, nato in [...] il [...]
DE GE GI, nato in [...] il [...]
DE IA NC, nato in [...] il [...]
FE EN, nato in [...] il [...]
AN IV, nato in [...] il [...] SA AR, nato in [...] il [...]
FU RI, nato in [...] l'[...] LL RI, nato in [...] il [...]
IA LO, nato in [...] il [...]
RA EN, nato in [...] il [...]
IL DE RC, nato in [...] il [...]
ON RT, nato in [...] il [...]
US RT, nato in [...] il [...] IZ EN, nato in [...] il [...]
ON GE, nato in [...] il [...]
LL NC, nato in [...] il [...]
EU US, nato in [...] il 21.06.1940
RA EL, nato in [...] il [...]
CC LI, nato in [...] il [...]
IN LU, nato in [...] il [...]
RC TO, nato in [...] il [...]
* CH VA, nato in [...] il [...]
ON VA, nato in [...] il [...]
LI TO, nato in [...] il [...]
IC ZO, nato in [...] il [...]
CU NC, nato in [...] il [...]
OI RT, nato in [...] il [...]
TA RA, nata in [...] il [...]
TO LE, nato in [...] il [...] TA TO, nato in [...] il [...]
NA RT, nato in [...] il [...]
LE CO, nato in [...] S.VA Campano 1'8.10.1936
TO LE, nato in [...] il [...]
DO EN, nato in [...] il [...]
NZ BR, nato in [...] il [...]
PE RR RT LA, nato in [...] il [...]
EN UI, nato in [...] il [...]
PE US, nato in [...] il [...]
PE AF, nato in [...] il [...]
EZ OS, nato in [...] il [...]
AN MA NA, nata in [...] il [...] PE EA UD, nato in [...] il [...]
OR GI, nato in [...] il [...]
ZI IE, nato in [...] il [...]
TI IO, nato in [...] il [...]
ZO SS AT, nato in [...]:Andrea del Gar. il 16.05.1951
OS SI,nato in [...] il [...]
SA ST, mato in Roma il 25.12.1952
AJ CO, nato in [...] il [...] AI AL, nato in [...] il [...]
IA IO, nato in [...] il [...]
LI RI, nato in [...] il [...]
RE PA, nato in [...] il [...]
SE NO, nato in [...] 1'1.02.1947
IC AL, nato in [...] il [...]
IC NC, nato in [...] il [...]
ND IL, nato in [...] il [...] LI NC, nato in [...] il [...]
2 NI VA, nato in [...] il [...]
EL AL, nato in [...] il [...]
NE RO, nato in [...] il [...]
LE LI, nato in [...] il [...]
IT ZI, nato in [...] il [...]
RI VA, nato in [...] il [...]
TO LE nato in [...] il [...]
LI RO, nato il [...]
avversO la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Roma in
data 19 gennaio 1989 che riformava in parte la sentenza in data
21 gennaio 1988 della Corte d'assise di Roma appellata dagli imputati e dal pubblico ministero. Visti gli atti, la sentenza
impugnata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere
NC PINTUS.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. ALOISI 3 il quale ha concluso chiedendo:
Consoli,a) l'inammissibilità dei ricorsi proposti da DR,
EM, SC, LI, OL, OT, PP, SA,
RR, AS, TR, TA e De GE%3
b)- Annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e sostituirsi la formula assolutoria della insufficienza di prove con quella
"per non aver commesso il fatto" nei confronti di GEtti Ange-
10, GO EM, MP ER, AC GE,
CI LU, NI VA, ON RA, IT Pasqua-
le, AT RT, PE US, ET AF, ET
IO, RO EN, RÈ PA e AL LI.
c) - annullarsi con rinvio nei confronti di GEni ER,
AS US, CH ER, NC RO, Brunet-
3 ti IO, AN NT, CA RI, SS EO, Corso
NC, OS GI, GI RT, EN
NE, ST RT, LL NC, ZI US, Libe-
rati EL, IN LI, IO VA, Mercuri
AL TO, EN OR RT, EY EA Clau-Francesco,
de, EL AL, LL IO, SC RI, CA Al-
berto, CA NC e ER VA
d)- nei confronti di TA EN, annullarsi senza rinvio
la sentenza impugnata per i reati per i quali è stato assolto per insufficienza di prove, con sostituzione della formula con quella
"per non aver commesso il fatto". Annullarsi con rinvio la stessa sentenza per le rimanenti imputazioni riguardanti la tentata Fa-
pina al Banco di Roma ed il tentato omicidio LAi;
nei confronti di IG VA, rigettarsi il ricorso per le
riguardanti l'omicidio ON (capi 48-49);imputazioni an-
nullarsi la sentenza con rinvio per il resto
- per MM TO, rigettarsi il ricorso limitatamente
alla condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (capo
97); annullarsi con rinvio per il resto;
- per GI RC DE: annullarsi senza rinvio la sentenza
impugnata per le imputazioni per le quali è stato assolto per in-
sufficienza di prove, e sostituirsi la formula con quella "per non aver commesso il fatto". Annullarsi con rinvio la stessa sen-
tenza per il resto 3
- per LI RT, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per le imputazioni per le quali è stato assolto per in-
4 sufficienza di prove, sostituendosi la formula con quella "per Поп aver commes50 il fatto"; annullarsi con rinvio la sentenza per il resto;
per DO GI, annullarsi con rinvio per l'imputazione
-
di sequestro di persona L'autista Lombardi. Rigettarsi nel re-
sto il ricorso;
per PR, annullarsi con rinvio la sentenza impugnata per i reati concernenti le violazioni delle leggi sugli stupefa-
centi. Dichiararsi nel resto inammissibile il ricorso;
- per TR NC, dichiararsi inammissibile il ricorso pe r il reato di cui al capo 157 per mancanza di motivi. Annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per il resto;
e)- rigettarsi i ricorsi proposti da TA UI, Fiorani IV, Botoni RI, OR PA, PE OS, FF de Curtis
AN, TR ZO, De IL NC, SA E- doardo, Gambelli RI, ZI EN, RC TO, Panzini
BR, RA TO, PE MA NA, RI SI
AT, RO SI, MO IL, IG RO e TO
LE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 gennaio 1988 la Corte d'Assise di
Roma dichiarava colpevoli, per delitti di introduzione nel terri-
torio dello Stato, acquisto, vendita e detenzione di sostanze
stupefacenti, condannandoli alle pene di legge ON ER,
ND EM, BASSO US, BERNACCHIA IA,
5 HI RO, RT PA, RU IO, BU DE R- TIS AN, AN ER, NO NT, LI Ma-
rio, CHIOSSO LE EO, OR NC US, DE CECILIA
SP GI, SA AR, GAMBELLI Mario, NC,
CU TO, IA LO, IL RC DE,
US RT, IZ EN, CC LI, CH Gio-
vanni, LI TO, OI RT, TA RA, TO
LE, PE RR RT, PE US, PEREZ Santos,
PERSANO MA NA, TI IO, ZO SS AT,
OS SI, IA EN, IA IO, LI
RI, RE' PA, IC AL, IC NC, GI
DI IL, LI NC, NI VA, NE RO, EP
FI VA e TO LE. La stessa Corte mandava assolti dalle medeime imputazioni con la formula del dubbio TT An-
gelo, ZI TR, AI AL, LE LI e TA
TO. Per i delitti di omicidio, consumato e/o tentato, la Corte
dichiarava colpevoli, e condannava alle pene di legge: OI RO-
berto, NI VA, RA EN, IL RC Hernan-
dez, EN UI, e mandava assolto da altra analoga imputazione il LI con formula dubitativa.
Per i delitti di rapina, consumata e/o tentata, la Corte di-
chiarava poi colpevoli EN UI, RA EN, TIGANI Giovanni, BO RI, OR GI, NZ BR, AR
TO, EU US, CU NC e DO Vin-CHESE
cenzo.
b Per i delitti di ricettazione, porto e detenzione di armi di esplosivi, la Corte dichiarava colpevoli LL Franco a
OR NC US.
Per i delitti di sequestro di persona consumato e/o tentato.
infine, la stessa Corte dichiarava colpevoli: MANCINI LU,
PE AF, RA EL, ON GE, LI Ma-
rio, NI VA, CH VA, IL RC Hernan-
dez, AN IV, CU TO, PE EA UD, mandan-
do assolti con formula dubitativa LE CO, AI AL,
NA RT e ON VA. Contro la sentenza proponevano impugnazione, in relazione statuizioni di condanna, tutti gli imputati alle condannati contro le statuizioni di assoluzione con formula dubitativa il pubblico ministero e gli imputati, questi ultimi allo scopo di
ottenere l'adozione di una formula assolutoria ampiamente libera-
toria. La Corte d'Assise di Appello di Roma, con sentenza in data
19 gennaio 1989, confermava in larga misura le statuizioni della
sentenza di primo grado, limitandosi a riformarla nei confronti
di LI RT, del TA (per il tentato omicidio di An-
tonino ON), di GI RC DE ((per l'omicidio Sbri-
glione), del IT (per la ricettazione e la detenzione di ar-
mi), di GO EM, di MP ER, di ON
RA, di PE US, di ET IO, di RO Vin-
di CI PA, di CI LU e del ET Raf-cenzo,
7 faele. In accoglimento L'impugnazione proposta dal pubblico ministero, la Corte di secondo grado affermava la penale respon-
sabilità del LL, del PR e del AL in relazio- ne a parte delle imputazioni per le quali il giudice di primo grado li aveva mandati assolti per insufficienza di prove. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di
merito, tale AN MO detenuto presso le carceri giudi-
ziarie di Roma, aveva chiesto ed ottenuto di parlare con gli in-
quirenti, ed aveva riferito di una lunga serie di reati commessi dal 1975 al 1983, ed alla cui realizzazione aveva partecipato di-
rettamente insieme con altri.
Gli interrogatori si protraevano per alcuni mesi nei locali
della Questura di Roma, e portavano all'incriminazione di tutti
gli imputati odierni ricorrenti. RomaContro la sentenza della Corte d'Assise di Appello di proponevano ricorso per cassazione gli imputati deducendo sotto
diversi profili la nullità della sentenza di secondo grado, prin-
cipalmente sotto il profilo del difetto di motivazione in ordine
"testimonianza di correità" dello Spe-all'utilizzabilità della ranza come prova della colpevolezza degli imputati, ed alla vali- dità L'opera di verifica L'attendibilità intrinseca ed e-
strinseca delle accuse formulate dallo stesso NZ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ad ogni altro è l'esame della questione di le-Preliminare
degli artt. 245 e 248 delle norme di gittimità costituzionale
8 attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura
271,penale approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989 n.
dedotta nel corso della discussione dalla difesa dei ricorrenti sotto il profilo del ritenuto contrasto delle dette norme СОП 1.
principi costituzionali di eguaglianza, L'inviolabilità dei pe-diritti difensivi e del divieto di retroattività della legge nale (artt. 3 e 24 secondo comma Costituzione). Secondo il ricor rente, la mancata previsione della possibilità anche per i proce-
dimenti che debbono proseguire con l'osservanza delle norme ante- riormente vigenti, di procedere all'applicazione della pena SU
richiesta delle parti, creerebbe un'ingiustificata ed irrazionale diversità di trattamento dei cittadini di fronte alla legge,
diversità fondata esclusivamente sul tempus commissi delicti e sullo stato della procedura. Osserva la Corte che la dedotta questione di legittimità
costituzionale ఉ manifestamente destituita di fondamento. La
situazione di potenziale diversità di trattamento sanzionatorio denunciata dalla difesa dei ricorrenti è connessa al principio tempus regit actum, e non è riconducibile ad altro che alla vi-
genza di differenti norme procedurali, tutte intrinsecamente le-
gittime, in differenti momenti storici. Nè può evidentemente far-
si discorso di lesione dei diritti difensivi L'imputato, o di violazione del divieto sancito dall'articolo 25 secondo comma della Costituzione, posto che i detti principi non Sono affatto intaccati dalle disposizioni di cui si è denunciata l'illegitti-
9 mità costituzionale.
I ricorsi di ND AL, di AJ CO, di SE Pasqua-
lino, di MM AL e di DE GE GI dovranno esse-
re dichiarati inammissibili: per i primi quattro, in quanto, dopo la proposizione L'impugnazione, i ricorrenti hanno omesso la
presentazione dei motivi su cui doveva fondarsi, mentre, per quanto riguarda il De GE, è mancata la dichiarazione di ricorso, ed i motivi presentati dal difensore avvocato G. Mighel- li possono essere considerati alla stregua di una dichiarazione di impugnazione, peraltro tardiva e quindi inammissibile. PENTA UI è stato riconosciuto colpevole della tentata rapina commessa a Bari ai danni del Banco di Roma in data b
Luglio 1979 (capo 23), nonchè dei connessi reati di porto e de-
tenzione abusivi di armi e di tentato omicidio della guardia giu- rata LAi (capi 24 e 25). Secondo la ricostruzione dei fatti
operata dai giudici di merito, il TA, chiamato in correità da
NZ MO, avrebbe contribuito all'organizzazione L'im-
presa criminale ricoprendo il ruolo di addetto alla lancia termi- ca. Sostiene il ricorrente che il rigetto da parte del giudice di appello delle istanze di derubricazione del delitto di rapina in
quello di furto e di applicazione a favore del TA della dimi-
nuente di cui all'art. 116 secondo comma C.P. realizzerebbe una violazione L'art. 524 n.1 C.P.P. in relazione all'art. 475 n.3 stesso codice. La tesi è infondata. Il nesso psichico richiesto
ai fini della configurabilità del concorso anomalo nei confronti
del compartecipe che abbia voluto il reato meno grave postula nei
10 che la collaborazione promessa dagli agenti addetti alla sorveglianza avrebbe reso l'operazione incruenta.
E'del pari infondata la censura del ricorrente relativa alla mancata indicazione del nome del Penta tra le persone imputate del delitto di tentato omicidio ai danni della guardia giurata nel Nicolai. На in proposito rilevato la corte territoriale sentenza di primo respingere la censura formulata contro la grado, che la contestazione dell'addebito è regolarmente contenuta nell'ordinanza di rinvio a giudizio, sicchè l'omissione dei nominativi del TA e del TA nell'intestazione della sentenza ed è quindideve ascriversi સ mero errore materiale
priva di giuridica rilevanza. Gli argomenti del ricorrente prescindono da tale rilievo, sicchè la censura muove da un presupposto
- quello, dellaappunto, mancata contestazione
L'addebito che in linea di fatto è stato per contro escluso dal giudice di merito nella sentenza impugnata.
Il ricorso del TA va quindi respinto. Del pari destituiti di giuridico fondamento sono i ricorsi di LEUZZI US e di ORTADO Vincenzo, in relazione alle
imputazioni di cui ai capi 197, 198 e 199 e, in relazione alle
imputazioni ed a quella di cui al capo 188. anche stesse ricorsi di RC TO, OR GI, BO RI E
NZ BR. In rapporto ad entrambi gli episodi delittuosi cui riferiscono le indicate imputazioni, vale a dire la tentata si rapina ai danni della filiale di Lecco della Banca commerciale italiana del 18 marzo 1978 (capi 187 e 188) e la rapina ai danni
12 confronti di quest'ultimo, nel momento in cui da la propria rappresentazione diadesione al progetto, una sia pur generica quanto può accadere al momento L'attuazione del disegno concordato con gli altri compartecipi, senza che sia necessario
che tale quadro sia precisato in tutti i dettagli, essendo invece sufficiente che lo sviluppo logicamente prevedibile dell'impresa concordata non consenta di considerare il più grave fatto
realizzato dal compartecipe effetto di un abnorme trasmodamento rispetto alle linee generali del disegno originariamente concepito e concordato.
fattispecie che forma oggetto di esame, in cui i Nella
compartecipi hanno concretamente fatto uso delle armi di cui si erano preventivamente dotati nella prospettiva di dover superare
eventuali resistenze da parte degli addetti alla vigilanza 0
didella forza pubblica, il nesso psichico che lega chi pretende aver voluto il meno grave delitto di furto e la condotta violenta sfociata nel tentativo di omicidio da parte dei partecipi è
strettamente connesso alla tipicità, alla prevedibilità ed alla
rappresentabilità di tale sviluppo L'azione.
Diventa quindi irrilevante accertare quale sia stato in
concreto l'atteggiamento mentale L'agente che assuma di avere
per mera superficialità ritenuto di escludere dal novero degli eventi probabili il ricorso alla violenza ed all'uso delle armi
di cui i compartecipi si erano premuniti con il SUO consenso sul
rilievo che gli stessi compartecipisolo l'avevano rassicurato
11 di LO LA (capi 197, 198 e 199) commessa in Cesena il 31
marzo 1978, i giudici di merito hanno accertato in linea di fatto
RC, il DO, il ZI ed il Botoni hannoche i l Ammess0 la loro partecipazione alle due imprese, contestando
ricopertisoltanto la corrispondenza dei ruoli effettivamente rispetto a quelli indicati dall'accusatore NZ MO. Per
particolare attiene alla posizione processuale del quanto in Leuzzi e L'TA, i giudici di merito hanno affermato la
penale responsabilità di detti imputati sul preminente rilievo
L'avvenuto versamento da parte del primo a favore del secondo del compensO di £ 500.000 per la collaborazione prestata all'impresa.
Con espressa riserva di affrontare separatamente (infra:p.29
) il problema della qualificazione giuridica del fatto contestato imputati DO, ON, ZI e RC al capoagli 187, nella sede presente è da rilevare che, per quanto concerne il
c onn e sSO reato di porto e detenzione delle armi utilizzate in
entrambi gli episodi, soltanto il DO ha dedotto con due violazione L'art. 479 C.P.P. sotto il distinti motivi la profilo che, in difetto di un accertamento obiettivo circa il tipo, la consistenza, l'efficienza la capacità offensiva delle
armi del cui porto e della cui detenzione vien fatto carico
all'imputato, non potrebbe affermarsi la penale responsabilità di quest'ultimo. La tesi, anche in termimi di concreta applicabilità
della diminuente di cui all'articolo 5 della legge 875 del 1967,
13 destituita di fondamento.
è infatti dubbio che il giudice di merito ha la Non vi possibilità di ricavare anche da prove diverse da quelle consentite dalla materiale apprensione delle armi SU cui deve esprimere il proprio giudizio gli elementi su cui questo si
sempre che del proprio convincimento egli dia contofonda,
con motivazione congrua ed immune da vizi logici. Su tale giudizio, il ricorrente non muove alcuna censura,
sicchè il ricorso si manifesta destituito di fondamento.
Per ciò che concerne l'imputazione di cui ai capi 197,
198 E 199, il solo ZI US deduce la nullità della
difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sentenza per
L'imputato. Anche il riccorrente, al pari di colpevolezza altri che censurano i medesimi capi della sentenza (ON,
RC, TA P DO), deduce di fatto difetto di
motivazione in rapporto all'identificazione del ruolo concretamente svolto, senza peraltro contestare di aver svolto un
ruolo nel processo di causazione L'evento. In ordine acerto
censure di meritotale punto, il ricorrente introduce sull'apprezzamento da parte dei giudici del materiale probatorio,
inammissibili nella presente sede di legittimità.
Quanto detto, vale anche per quanto riguarda il ON,
posto che quest'ultimo insiste nell'affermare la marginalità
della collaborazione prestata, limitata alla collaborazione alle operazioni di scarico del camion;
ma vale altresì per il RC
TO, le cui censure verso la sentenza impugnata si risolvono
14 nella mera riproposizione delle tesi già respinte dai giudici dei due gradi di merito con ragionamenti immuni da vizi logici,
vale infine per l'TA, la cui difesa ripropone nella sede
il tema della qualificazione giuridica del fatto, presente peraltro in termini di assoluta genericità e senza alcuna per le argomentazioni portate dall'impugnata considerazione decisione.
Per quanto attiene alle censure dei ricorrenti ZI,
ZI e TA in ordine al diniego della diminuente di cui
all'art. 116 secondo comma C.P. e di quella di cui all'art. 114
stesso codice, ai criteri di determinazione della pena ed al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, l'impugnata sentenza indica le ragioni poste dai giudici a fondamento della
loro decisione su tutti i punti considerati dal ricorrente sicché
il vizio dedotto a fondamento della richiesta di annullamento è
del tutto insussistente.
Quanto poi alla censura del DO relativa alla pretesa violazione L'articolo 83 codice penale sotto il profilo che i
giudici di merito avrebbero, in tesi erroneamente, ritenuto reato concorrente quello di sequestro di persona, strumentale alla
perpetrazione della rapina.
La Corte Osserva che, a ben vedere, la norma di cui si
denuncia la violazione dovrebbe essere l'art. 84 c.p., ma neppure seconda violazione può ritenersi sussistente giacchè questa nel
delitto di rapina si realizza la confluenza della violenza
15 !! se À vero che la privazione della privata del furto: ora
libertà personale della vittima dello spossessamento può esaurire la violenza costitutiva della rapina, tale principio non
applicabile in casi come quello di specie in cui sia accertato
che la privazione della libertà del LO ebbe a protrarsi ben i limiti temporali in cui Si esplicò laoltre violenza del furgone di cui la vittima era strumentale all'apprensione affidataria insieme con 1'TA.
Il ricorso è quindi destituito di giuridico fondamento e Va
respinto.
Sono altresì infondati i ricorsi di ON ER, DE
IA NC, ZO SS AT, OS SI,
IL, NE RO, TO LE, MASTROMICHELE ND
HI RO. Tutti i predetti ricorrenti ZO
deducono sotto diversi profili la violazione degli articoli 524
l'GEni ed il NC, in relazioneП.1 e 475 n. 3 c.p.p.:
all'affermazione della loro responsabilità come concorrenti nell'importazione di kg. 2,150 di cocaina con Cason BE,
NZ MO, OR PA, RI SI AT e IG
VA nell'estate del 1979.
Entrambi i ricorrenti, accusati dallo NZ, dal OR
dal RI, assumono I inesistenza di validi riscontri alla
chiamata in correità dello NZ ma la tesi, motivata sul solo rilievo di una pretesa inadeguatezza delle parallele accuse del
OR e del RI, dei dati relativi al rilievo della loro
L'organizzazione del trasporto presenza fisica al momento
16 della cocaina, e della collaborazione prestata per eliminare
l'umidità del prodotto importato dal sud-America,
manifestamente destituita di fondamento, in quanto in tal modo si ripropongono come vizi di motivazione censure sulla valutazione delle prove, ciò che non è ammissibile nella presente sede di legittimità. In relazione alla medesima imputazione Sono
destituite di fondamento le censure dalla difesa
W
O
L'GEni, del RI SI e del NC
S
per quanto
S
O
concerne il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee,
la mancata concessione della diminuente di cui all'art. 114 C.P. ed il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione,
posto che la decisione impugnata dà ampiamente conto delle scelte operate dal giudice di merito nell'esercizio dei poteri riconosciutigli dalla legge, ed il ragionamento appare congruo ed immune da vizi logici. DE IA NC, nei cui confronti la Corte territoriale ha confermato le statuizioni del giudice di primo grado, di condanna L'imputato alla pena di un anno di reclusione per i
delitti di detenzione e spaccio di stupefacenti contestatigli nel capo 151 L'imputazione, deduce la violazione L'art. 475 n.3
C.P.P. in relazione agli artt. 62 bis e 133 C.P. Sostiene il ricorrente che gli argomenti adoperati dal di concessione giudice di appello per respingere la richiesta delle circostanze attenuanti generiche e per determinare nella misura di un anno di reclusione 1'aumento di pena per la
17 Quellicontinuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e accertati con sentenza passata in giudicato, non consentirebbero di considerare osservato l'obbligo della motivazione: sotto il primo profilo, perchè la motivazione si limiterebbe al rilievo dei precedenti penali L'imputato, e sotto il secondo, perchè
troverebbe giustificazione1'aumento applicato in concreto non
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato. Laadeguata.
determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito.
Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato esclusivamente sulla motivazione che sorregge la decisione. Poichè è peraltro inesigibile, di fronte ad una gamma di discrezionalità tanto vasta quale quella affidata al giudice di merito dal combinato disposto degli articoli 132, 133 ed 81 del codice penale, una motivazione che spieghi le
pena concretamente ragioni delle differenze tra l'entità della prescelta ed un'altra di poco eventualmente inferiore
)
0
superiore), l'obbligo della motivazione deve intendersi adempiuto tutte le volte che la scelta del giudice di merito venga a cadere su una pena che per la sua entità globale, non appare, sul piano logica, manifestamente sproporzionata rispettodella al fatto discostioggetto di sanzione. Quando poi il giudice di merito si dai minimi edittali, e determini la pena entro i limiti segnati da dall'art. 81 c.p. la discrezionalità diventa di tale ampiezza assorbire anche le potestà di riduzione che la legge affida al
18 giudice ai sensi L'art. 62 bis C.P. In tali casi, poichè la
"diminuzione della pena" può essere ottenuta per altre vie con l'utilizzazione di altri e diversi strumenti giuridici, non
rimane spazio per l'applicazione delle attenuanti generiche,
posto che queste ultime sono strumentali alla realizzazione di
diminuzioni di pena non ottenibili con l'uso di poteri discrezionali previsti dagli articoli 132 e 133 penale. c od ice
Manifestamente infondato il ricorso proposto da ZO GROSSI
AT, con cui si deduce difetto di motivazione della decisione impugnata in relazione al diniego della circostanza di cui all'art.114 cod.pen. non potendosi, in relazione al traffico di
un ingente quantitativo di stupefacente (nella specie:cocaina)
་
riconoscere di lieve entità il contributo fornito da chi effettua il trasporto, sia pure in veste di accompagnatore del "corriere".
La difesa di OS SI deduce, a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata
1'insufficienza della motivazione in rapporto alla ritenuta
L'imputato, sotto il profilo che i giudici di colpevolezza merito avrebbero, in tesi ingiustificatamente, ritenuto veridica
la confessione L'imputato, e strumentale la sua ritrattazione,
invece di adottare la soluzione diametralmente opposta. La
medesima formulazione della censura dimostra la Sua
inammissibilità intrinseca, giacchè si tratta di critiche rivolte manifestamente ai criteri di apprezzamento delle p rov e seguiti dai giudici di merito.
19 In relazione al ricorso del ND IL, che con due
distinti motivi ha dedotto la violazione L'art. 475 n.3 C.P.P. in relazione all'art. 72 della legge 685/1975 ed all'art. 133
C.P. (non 183, come erroneamente indicato dal ricorrente), i
problemi che si prospettano sono del tutto analoghi a quelli già
esaminati a proposito del ricorso proposto dall'imputato De
IL: trattandosi infatti, anche nel caso che forma oggetto di di Lin aumento di pena a titolo diesame, continuazione determinato in sei mesi di reclusione, ed applicato in relazione ad l'eventuale una precedente condanna, riconoscimento
L'attenuante invocata non sposterebbe comunque la valutazione operata dai giudici del merito nella determinazione della pena da aggiungere a quella irrogata allo stesso imputato con sentenza
definitiva.
E ' ha,comunque da considerare che il giudice L'appello sia pure in modo sintetico, fornito una dimostrazione adeguata
(cfr. p. 181 della sentenza impugnata) delle ragioni per le quali quantitativi di eroina del peso di 30/50 grammi ciascuno non
possono essere considerati "modici".
Parimenti destituito di fondamento è il ricorso del NE
RO, ritenuto responsabile delle imputazioni di cui ai capi 28
(concorso nella detenzione di 18 kg. di hashish) e 62 (acquisto e spaccio di kg. 2 di cocaina in concorso con NZ MO ed
altri). Per quanto attiene al primo ed al quarto motivo del
ricorso, con i quali, con riguardo rispettivamente alle due
20 imputazioni, si deduce la violazione degli artt. 475 n. 3 e 524
in relazione all'affermazione della responsabilità, è da C.P.P.
che il giudice del merito ha collegato la detta Osse rva re affermazione della responsabilità, in un caso, alle ammissioni
L'imputato, e, nell'altro, alle dichiarazioni della coimputata
FF, la quale ha riferito di essersi recata nell'abitazione
L'imputato per effettuare gli acquisti di stupefacente:
significa quindi contestare la legittimità di tali conclusioni trarre dalle prove contestare il diritto del giudice di merito di disponibili gli argomenti per la del proprioformazione convincimento. Con il terzo ed il quarto motivo, la difesa L'imputato in ordine al mancato accoglimentodeduce difetto di motivazione
L'istanza difensiva di derubricazione L'originaria contestazione in quella di favoreggiamento. Occorre peraltro che la natura meramente sussidiaria della rilevare norma la configurabilità nella incriminatrice di cui afferma fattispecie Oggetto di esame, è tale da поп richiedere altra
motivazione che non sia quella (di fatto assorbente) della
L'imputato ન titolo di concorso nel reato responsabilità
principale.
EL pari infondate sono le censure mosse dal ricorrente con il secondo e con l'ultimo motivo, giacchè il giudice L'appello indicato, siaha succintamente, ma in modopure comunque le ragioni per cui ha ritenuto sussistente esauriente,
1'aggravante di cui all'articolo 74 citato sia pure ritenendola
21 subvalente rispetto alle attenuanti. E con il quinto motivo il
ricorrente deduceva appunto difetto di motivazione in ordine al
rigetto della richiesta di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti.
Infondato è altresì il ricorso proposto da TO LE. Il
travisamento del fatto, errataricorrente deduce valutazione puntodelle prove, carenza e contraddittorietà di motivazione in di affermazione della responsabilità L'imputato. L'impugnata sentenza, come del resto quella di primo grado indica per contro
violentemente impartita allo TO,
@ nel nella "lezione"
successivo pagamento del debito che lo NZ assumeva di
vantare verso di lui ad opera di Un suo congiunto, i riscontri
oggettivi all'accusa formulata dallo stesso NZ, e mantenuta ferma nel corso del giudizio. I vizi denunciati dal ricorrente,
quindi, non sussistono.
Passando ad esaminare il ricorso proposto da IC
ZO contro la statuizione della sentenza che 10 ha riconosciuto colpevole del delitto di millantato credito, la
Corte rileva che il ricorrente, a fondamento della propria impugnazione, deduce la violazione degli articoli 475 n. 3 e 524
C.P.P. sotto il profilo che sarebbe stata omessa da parte dei
giudici di merito ogni indagine circa l'avvenuta realizzazione da parte L'imputato di una condotta tale da indurre in chi trattava con lui la ragionevole persuasione che egli potesse usare il proprio ascendente sul giudice istruttore di Roma, e di
22 influire sulle decisioni di questi.
Osserva la Corte che dall'esame della decisione impugnata emerge, contrariamente all'assunto del ricorrente, che l'indagine che Si assume essere stata omessa è stata invece effettuata in
modo puntuale, ed i suoi risultati, posti a fondamento della
sono stati indicati nella motivazione e questa, suldecisione, lapunto, appare immune da vizi logici. Anche per quanto concerne determinazione in concreto della pena e la mancata applicazione a favore L'imputato del beneficio della non menzione della nei certificati del casellario giudiziale,condanna l'impugnata sentenza si sottrae alle censure del ricorrente, поп emergendo dal testo della motivazione alcun vizio logico nel ragionamento e risultandoseguito dal giudice di merito (cfr. pag. 251)
d'altronde chiaramente indicate le ragioni poste સે fondamento
minimi L'irrogazione della pena in misura superiore ai
edittali.
ND AL, AJ CO, SE NO, TOMASELLI
DO AL, DE GE GI, EN UI, EU US,
EN, ON ER, DE IA NC, RIZZOLI GROSSI
AT, OS SI, ND IL, NE RO, TO
LE, IC ZO e HI RO dovranno essere condannati in via tra loro solidale al pagamento delle spese del procedimento, e ciascuno al versamento della somma di £
200.000 a favore della Cassa delle Ammende.
E' per contro fondata la richiesta formulata dal procuratore generale e dai difensori nel corso L'odierna udienza
23 sostituzione della formula assolutoria dibattimentale, di dai giudici di merito nei confronti dei dubitativa adottata ricorrenti.
271, L'art. 254 del decreto legislativo 28 luglio 1989 m. recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ha infatti introdotto nell'ordinamento principio secondo cui le sentenze di proscioglimento possono il essere pronunciate solo con le formule previste dal nuovo codice.
La disposizione, collocata dopo quella che segna i limiti di operatività della nuova normativa nei procedimenti che proseguono con 1'applicazione della normativa anteriormente vigente, è chiaramente indicativa L'intenzione del legislatore di dare anche nei procedimenti in corse ed immediata applicazione,
assoggettati al giudizio di legittimità, all'unificazione delle formule di proscioglimento ed all'abolizione della formula assolutoria "per insufficienza di prove". E poichè con l'articolo si impone l'eliminazione dal casellario giudiziale 237 Att.
delle "iscrizioni non previste dal codice e dalle relative
disposizioni di attuazione", non è concepibile che l'assoluzione con formula dubitativa, non prevista dal nuovo codice, possa
essere mantenuta ferma nel presente giudizio al limitato fine di consentirne la successiva eliminazione dal casellario giudiziale,
una volta che nei confronti dei singoli interessati la presente decisione sia divenuta irrevocabile.
Il principio deve trovare applicazione anche nei confronti
24 dei ricorrenti che חמוד! hanno presentato motivi sostegno
L'impugnazione proposta, anche, soltanto contro l'assoluzione con formula dubitativa in relazione Con taluno dei
Capi di imputazione, come SO RT, FE EN, FUSCO
RI, LI RO, LE CO, TO LE,
SA ST, IT ZI, STRIPPOLI NC, GIL
RC DE, e CH VA.
In applicazione dei detti principi, nei confronti di OI
RT per le imputazioni di cui ai capi: 4 (tentato omicidio di
CA BE), 5 (detenzione e porto abusivo di armi), 6
(omicidio di TE TO) e 7 (detenzione e porto illegale di
armi) di SA ST, per le imputazioni di cui ai capi 4
E 5, in concorso con il LI RT;
di RA EN,
per le imputazioni di cui ai capi 44, 45, 46 P 47 (tentati omicidi di ON ON e connessi reati di porto detenzione abusivi di armi); di IL RC Hernandez, per le imputazioni di cui ai capi: 48 e 49 (omicidio di ON
@ 51 (associazione per delinquere ON e connessi delitti)
per traffico di stupefacenti); di PE AF, per le
imputazioni di cui ai capi 90, 91 e 93 (tentato sequestro di persona in danno di IE, furto di auto e di targhe, porto detenzione illegali di armi); di NA RT, per le imputazioni di cui ai capi 87, 88 ed 89 (ricettazione, porto illegale di
armi, sequestro di persona ai danni di NE AR): di
VA, per le imputazioni di cui ai capi 33, 35 e 36 ON
(tentato sequestro di NE AR, Concorso in furto e porto
25 abusivo di armi); di ON GE, per le imputazioni di cui ai capi 18 e 19 (tentato sequestro ZR e sequestro LI) 3B di MANCINI LU, per le imputazioni di cui ai capi 90, 91 E 93
(tentato sequestro IE, furto, porto e detenzione abusivi di armi); di AN ER, per le imputazioni di cui ai capi
72, 94, 70, 131 (acquisti e cessioni di sostanze stupefacenti nel
1980 e nel gennaio-aprile 1983); di ANGELOTTI novembre-dicembre
GE, per le imputazioni di cui ai capi 174 e 175 (rapina postale di Milano-succ. П. 3 e connessi reati di all'ufficio porto e detenzione abusivi di armi);B di IT ZI, per le
imputazioni di cui ai capi 8, 9 e 10 (rapina all'ospedale Pini E
di connessi reati di furto, porto e detenzione abusivi di armi); STRIPPOLI NC, per le imputazioni di cui ai capi 23, 24 e 25
(tentata rapina al Banco di Roma di Bari, tentato omicidio di Nicolai US reati connessi); di FEMIA Vincenzo, Come
imputazioni contestate al CI (90, 91 Econcorrente nelle
194,93); di FU RI, per le imputazioni di cui ai capi 193, 195 e 196 (rapina al vagone postale del treno Milano-Palermo,
connessi reati di porto e detenzione abusivi di armi, lesioni
personali e furto); di LI RO, per le imputazioni di cui ai capi c) e d) del procedimento 80/86 (favoreggiamento di
BB LO e falso in certificazioni amministrative); di
TO LE, per le imputazioni di cui ai capi 14, 15 16
(rapina alla banca Bellinzaghi di Milano, e connessi reati di
detenzione e porto furto); di SAillegali di armi a
26 ST ( per le imputazioni di cui ai Capi 4 e 5) dovrà
sostituirsi la formula assolutoria dubitativa con quella per non 11
aver commesso il fatto". La sussistenza dei fatti costituenti reato posti a base L'imputazione contestata a ciascun imputato
חסה singole imputazioni testé può infatti, in relazione alle considerate, essere revocata in dubbio, e la sostituzione della formula dubitativa deve aver luogo in applicazione della norma di cui al terzo comma L'art. 538 cod. proc. pen. senza che sia necessario procedere ad annullamento senza rinvio L'impugnata sentenza.
In applicazione dei medesimi principi testé indicati, nei
confronti di:
TA RA, per l'imputazione di cui al capo 70 (acquisto successiva vendita di eroina in Roma, dal dicembre 1980 al marzo
1981);
- TO LE, per le imputazioni di cui ai capi 66, 184 e
185 (acquisto e successiva vendita di eroina, detenzione e porto illegale di armi da querra);
PE US, per l'imputazione di cui al capo 154 (acquisto successiva vendita di eroina); e
TI IO, per l'imputazione di cui al capo 68 (acquisto
-
di 350 grammi di eroina);
- IA EN,per l'imputazione di cui al capo 155
quantitativi(acquisto e detenzione a fini di spaccio di ingenti di eroina);
RE' PA, per l'imputazione di cui al Capo 145 (acquisti di
27 eroina);
Capo 152 (acquisti LE LI, per l'imputazione di cui al di eroina);
EM, per l'imputazione di cui al саро 75 ND
(acquisto di cocaina);
- ANGELOTTI GE, per l'imputazione di cui al capo 152
(acquisti di eroina);
LI NC, per 1'imputazione di cui al capo 157
(acquisto e detenzione a fini di spaccio di eroina);
SO RT, per l'imputazione di cui al capo 29 (acquisto
-
di sostanze stupefacenti); GIL Marcel DE, per l'imputazione di cui al capo 51
-
(associazione per delinquere per traffico di stupefacenti); MARCHINGIGLIO VA, per l'imputazione di cui al capo 51
-
(associazione per delinquere per traffico di stupefacenti);
quella dovrà sostituirsi la pronuncia assolutoria dubitativa con la pronuncia "perchè il fatto non sussiste" posto che
assolutoria adottata dal giudice di merito atteneva alla generica, e quindi alla sussistenza del fatto. Nei confronti di LE CO, la formula assolutoria
dubitativa adottata dal giudice di merito dovrà essere sostituita con quella "perchè il fatto non costituisce reato" perchè il dubbio manifestato dal giudice di merito atteneva alla
L'ipotesi sussistenza dei requisiti di configurabilità
delittuosa considerata.
28 Nei confronti di OR GI, NZ BR e
TO l'impugnata sentenza, in relazione al capo 187 RC
(tentata rapina ai danni della filiale di Lecco della Banca
e sse re annullata Commerciale Italiana del 18 marzo 1978) dovrà
senza rinvio, in accoglimento dei ricorsi proposti dagli imputati.
Secondo la corte territoriale, la dimostrazione
L'infondatezza della richiesta di derubricazione
L'imputazione di tentata rapina in quella di tentato furto
violenza neidiscenderebbe dalla constatazione che l'uso della confronti delle guardie di servizio sarebbe stata "concordata
nella fase di progettazione e preparazione L'azione criminosa"
giacchè gli agenti "dovevano prevedere, ed avevano previsto, di
bloccare le guardie con le armi, di cui alcuni di essi disponevano (pag. 79).
tra il Osserva la Corte che l'elemento differenziale delitto di furto e quello di rapina consiste "nell'uso" della
violenza e della minaccia, giuridica e tale violenza as su me nel momento in cui viene concretamenterilevanza soltanto adoperata, non anche quando, come è certo avvenuto nel caso
Oggetto di esame, rimane nelle intenzioni L'agente, giacchè in tal caso trova applicazione il principio cogitationis poenam nemo patitur. Ciò è del resto dimostrato dalla considerazione che la
legge prevede come autonoma aggravante proprio in relazione al
delitto di furto (art. 625 n. 3 cod. pen.) il fatto del colpevole che "porta in dosso armi.. senza farne uso", fattispecie che Si
29 manifesta del tutto identica a quella considerata dai giudici di
merito ai fini della ritenuta configurabilità del tentativo di
agli imputati rapina. E' quindi evidente che il fatto ascritto tentato con integrava gli estremi del delitto di furto
1'aggravante del n. 3 L'art. 625 c.p. e tale delitto, con le
attenuanti prevalenti riconosciute agli imputati dai giudici di
merito, è estinto per prescrizione.
Passando ad esaminare i ricorsi degli altri imputati che
riportato condanna, occorre in via preliminare estendere hanno l'indagine sulla portata della norma, recentemente introdotta
nell'ordinamento, con la quale si sono imposti al giudice taluni
criteri di valutazione delle prove non previsti, almeno in modo
altrettanto espresso dalla previgente normativa processuale ancor
Oggi applicata nei procedimenti in corso. L'immediata
192 applicabilità a questi ultimi dei principi fissati dall'art.
del nuovo codice di procedura penale, sancita dall'art. 245
secondo Comma delle norme di attuazione, di coordinamento e
:
28 luglio 1989 transitorie approvate con decreto legislativo n.271 comporta che anche nei procedimenti in corso all'atto l'obbligo dellaL'entrata in vigore della nuova normativa,
motivazione debba intendersi esteso anche all'indicazione dei criteri di valutazione delle prove adottati E dei risultati acquisiti;
sono altresì immediatamente operativi sia il divieto
imposto al giudice di desumere l'esistenza di un fatto da
semplici indizi, salvo che questi ultimi siano "gravi, precisi e
30 concordanti", c he l'obbligo di valutare le dichiarazioni de l coimputato unitamente ad altri elementi di prova che ne contermino l'attendibilità.
Come si è rilevato, le anzidette regole di valutazione della prova non erano formalmente presenti nell'ordinamento, ma la loro efficacia Cogente si riteneva, sia pure in via di mera interpretazione, implicita nell'obbligo di una motivazione completa, corretta ed immune da vizi logici, come limite imposto
1111 altrimenti potenzialmentedall'ordinamento illimitata latitudine del "libero convincimento del giudice", per evitare li sconfinamenti nell'arbitrio di tale libertà. tu a even
applicabilità della nuova In tale ottica, 1'immediata non creerebbe nell'interprete problemi di rilievo in normativa relazione alle decisioni adottate dai giudici di merito Senza l'osservanza delle prescrizioni e dei divieti Oggi formalmente
Sanciti.
I l problema dell'efficacia retroattiva della norma transitoria ai provvedimenti soggetti al controllo di legittimità
per avvenuto esaurimento delle fasi di merito sotto l'impero della normativa precedentemente vigente potrebbe porsi Ove si
intendesse contestare ( (come di fatto nelle decisioni impugnate
0 meno scopertamente si contesta) più presenza
1'implicita nell'ordinamento di dette regole, giacchè in tal caso l'avvenuta di criteri di giudice di merito adozione da parte del
difformi da quelli oggi imposti non valutazione delle prove potrebbe, in forza del principio tempus regit actum, formare
31 oggetto di censura nell'ambito del giudizio di legittimità. Un più attento esame del problema consente peraltro di
concludere che, anche nell'ipotesi in cui si accedesse a tale
interpretazione della norma (ciò che, peraltro, decisamente si contesta) l'immediata applicabilità della nuova normativa ai in corso dovrebbe affermarsi anche in quei casi procedimenti in oggetto di esame, il cui, Come nella fattispecie che forma problema del rispetto delle nuove regole si presenti a giudizio
di merito ormai esaurito.
L'immediata applicabilità dei "nuovi criteri" di valutazione della prova postula infatti l'esistenza di un procedimento in corso all'atto L'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale e l'obbligatoria applicazione ad esso delle norme anteriormente vigenti.
I l fatto che il legislatore, nel formulare la norma
transitoria non abbia operato distinzioni in relazione alle varie fasi del procedimento ed ai diversi gradi del giudizio, dimostra di per sè che egli ha inteso attribuire alla norma una portata applicativa generalizzata, scontando la sua efficacia retroattiva nei casi, Come quello che forma oggetto di esame, in cui la della prova sia avvenuta in epoca precedentevalutazione all'entrata in vigore della norma.
L'art. 2 terzo comma del codice penale pone come unico limite all'applicazione retroattiva delle disposizioni più
sopravvenute alla commissione del reato lafavorevoli al reo,
32 pronuncia di una sentenza irrevocabile. Ma il concetto di "norma penale" ai fini L'applicabilità del principio non può essere
inteso in senso restrittivo, dovendosi al contrario e s ten de re alle modalità del procedimento con le quali ha luogo l'accertamento delle ragioni della punibilità del fatto. La dimostrazione della validità di tale principio si trae
anche dalla considerazione che accanto alla norma sanzionatrice
(alla norma, cioè, penale strictu sensu, che contiene il divieto
la previsione della sanzione perlegislativo la Sua
inosservanza) esiste la "realtà normativa", cioè la norma che concreta che ne dà il giudice. Sottovive nell'applicazione quest'ultimo profilo, רסח possono sussistere dubbi che la sanzione irrogata senza prove realizzi una violazione sostanziale della legge, e non una mera violazione della legge processuale.
Non esiste infatti differenza d'ordine concettuale tra un fatto ritenuto sussistente sulla base di una prova invalida ed un fatto ritenuto sussistente su un piano meramente congetturale, cioè non fondato su valide prove.
L'attività di ricostruzione dei fatti Oggetto di ed il giudizio di valutazione si pongono infatti accertamento gli eventuali come momenti distinti del giudizio di merito e vizi in cui il giudice incorra nel compimento di tali attività
sia nella accertative e di apprezzamento possono concretarsi
considerazione di elementi di rilievo (con violazione mancata quindi del c.d. "principio di completezza"), come nell'erronea
considerazione di elementi acquisiti e valutati (con travisamento
33 del fatto e/o violazione del principio c.d. "di correttezza"}.
Nella propria attività di controllo, che il Supremo Collegio
opera ab extrinseco sul modo in cui il giudice di merito ha formato il proprio convincimento, acquista decisivo rilievo l'efficacia probante riconosciuta ad indizi ed a dichiarazioni di coimputati, quale è desumibile dalla motivazione sulla quale il
viene esercitato, e che rappresenta la ragione controllo giustificatrice della condanna L'imputato. Tanto ciò è vero,
che in caso di riscontrata presenza di un'ipotesi di nullità per difetto di motivazione nei confronti di taluno degli imputati ricorrenti e non di altri, il giudice di rinvio sarebbe certamente tenuto all'osservanza della disposizione di cui all'art. 192 citato nella valutazione del materiale probatorio,
ciò che realizzerebbe un'ingiustificata diversità di trattamento,
nell'ambito del medesimo procedimento rispetto ad altri imputati la cui posizione risulterebbe valutata in modo diverso, se si cassazione la dovesse ritenere inapplicabile nel giudizio di
norma transitoria più volte richiamata.
Una volta in tal modo accertata la natura sostanzialmente penale della norma di cui all'art. 245 disp. att. del nuovo codice, E la Sua naturale efficacia retroattiva,non sembra che nei confronti degli imputati TA, SO, dubitabile
CH, BR, AN, GI, ST, ZI, AS,
IN, IO, RA, LI, EN OR, PE,
PE MA, PR, LL, LL, SC, CA
34 AL, CA NC, TR, IG, ER, TI,
IO, MM, EY, GI, AL P CA,
l'impugnata sentenza dovrà essere annullata nel punto concernente la responsabilità, in relazione alle imputazioni che Saranno via
via esaminate in rapporto ai singoli episodi.
L'impugnata sentenza non si sottrae intanto alle censure dei ricorrenti, variamente formulate, per quanto attiene al giudizio dell'intrinseca attendibilità delle accuse formulate dallo NZ MO verso i coimputati,
Tale attendibilità è stata affermata dai giudici di merito in via generale, negando ogni possibile rilievo alle condizioni di salute psichica dello NZ, quali sono emerse ad esito della perizia psichiatrica cheL'espletamento 10 ha riconosciuto affetto da "psicopatia con radicale epitimico ed
istrionico", e tuttavia pienamente imputabile. La contraria tesi L'inaffidabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dallo NZ è stata disattesa dai giudici di
merito:
1)- perchè la "carriera criminale" del detto imputato consentirebbe di escludere la follia dello stesso in base alla regola di esperienza che un folle inaffidabile non può essere associato ad imprese criminose, non essendo pensabile che gli organizzatori di dette imprese possano associare un folle alle loro iniziative. brillanteDal fatto che lo NZ abbia percorsQ una
carriera criminale dovrebbe quindi farsi discendere la sua piena
35 capacità di intendere e di volere la dimostrazione, di della tesi Secondo cui egliL'infondatezza conseguenza,
sarebbe folle;
2)- perchè le dichiarazioni dello NZ auto ed etero-
accusatorie si riferirebbero a fatti per i quali il detto imputato non era inquisito e confermerebbero modalità esecutive
delle singole imprese in modo conforme ai risultati delle
indagini svolte dagli organi di polizia;
3)- perchè lo NZ non avrebbe avuto interesse ad accusare
persone innocenti Osserva la Corte che i giudici di merito, in tal modo
argomentando, hanno sostanzialmente eluso quello che e ra l'oggetto principale del loro accertamento. Il problema che si
poneva loro non era infatti di accertare se lo NZ avesse la
capacità penale: fosse cioè capace di intendere e di volere, e
quindi imputabile.
La questione relativa al grado di imputabilità da allo psicopatico è stata affrontata e risolta anche riconoscere prevalente giurisprudenza di questo Supremo Collegio nel dalla senso L'affermazione della piena capacità.
I l problema che si proponeva ai giudici di merito non era
soltanto quello teste indicato: era piuttosto quello di però
accertare il grado di affidabilità della parola dello intendere E dipsicopatico, giacchè si può essere capaci di volere, eppure inguaribilmente mitomani;
tanto ciò è vero, che la
36 tendenza a mentire è ritenuta dalla scienza medica psichiatrica una caratteristica forme disaliente di quasi tutte le
psicopatia, tanto da consentire di definire lo psicopatico come una persona che non sembra mentisca semplicemente, o che comunque sia pienamente consapevole di mentire, o che riesca ad afferrare emotivamente 1' essenza della menzogna.
Poichè la tendenza al mendacio rappresenta una costante
personalità psicopatiche, con fondata ragione il giudice delle
L'appello ha concluso che l'accertamento della credibilità
NZ esulava "dai limiti della perizia psichiatrica,dello costituendo, al contrario, l'oggetto stesso L'indagine del
giudice": epperò tale indagine doveva essere compiuta con rigore logico e serietà scientifica, non esse re limitata al riscontro negativo di un apprezzabile interesse a mentire e calunniare ed
E
quello, di segno positivo, della conformità dei racconti del
correo agli accertamenti di polizia. Sotto il primo di tali profili, 1'indagine compiuta A
1 A incompleta e non affidabile, proprio perchè s'arresta proprio dove dovrebbe iniziare l'opera di approfondimento, Sicchè sono destinati a rimanere senza risposta i molti interrogativi sulle
vere motivazioni del "pentimento" e quindi delle accuse. Sotto il secondo profilo, i risultati L'indagine compiuta dai giudici di merito appaiono ancor meno affidabili, sol che si consideri
che i dati riferiti dallo NZ, assai spesso imprecisi proprio nei dettagli che devono funzionare da Strumento di
verifica della verità del racconto (come si vedrà in relazione ai
37 singoli episodi) non erano sconosciuti agli organi di polizia nei cui uffici veniva espletato l'incombente istruttorio, tale constatazione è tale da rendere inutilizzabile come riscontro intrinseco il dato relativo all'identità tra quanto riferito dall'imputato e quanto già conosciuto in sede di indagini.
Tali elementi acquistano maggior rilievo e peso specifico,
imputati hase si considera poi che la difesa di uno degli denunciato in sede di discussione orale al termine del giudizio di secondo grado, ed ha formalizzato la denuncia in sede di conclusioni scritte allegate al process0 verbale del
dibattimento, che lo NZ ha del tutto inventato un episodio
di omicidio mai avvenuto: quello, cioè, della convivente di certo
RU TO, detto "spaghettino", e la detta circostanza,
sulla quale la sentenza osserva il più assoluto silenzio, per contro di tale rilievo da mettere in discussione tutti gli elementi utilizzati come riscontro intrinseco L'attendibilità
L'intero corpus delle accuse formulate dallo NZ.
di appello L'elusività sul punto considerato dei giudici sarebbe di per sè sufficiente ad integrare gli espremi di una
gravissima violazione del principio di c.d. di completezza, e costituire di per sè causa di nullità della sentenza impugnata.
A Ma insieme con il controllo di attendibilità intrinseca,
anche il controllo di attendibilità estrinseca delle mancato dichiarazioni auto ed etero-accusatorie dello NZ.
Come si è avuto occasione di sottolineare in precedenza,
38 l'immediata applicabilità ai procedimenti in corso della norma di cui all´ar-ticolo 192 (nuovo) C.p.p. comporta l'esigenza che la
"testimonianza di correità" venga sottoposta a controllo attraverso 'altri elementi di prova" capaci di confermarne
1'attendibilità.
diCome in precedenza già affermato in altre decisioni questa Corte prima L'entrata in vigore della nuova normativa,
es se re ritenuto sufficiente l'accertamento non può
L'attendibilità intrinseca della parola L'accusatore: Occorre anche, in relazione alla accuse che quest'ultimo MUOVE,
operare anche una verifica estrinseca, Ciò evidentemente non
significa che tale riscontro debba consistere in una prova
distinta della colpevolezza del chiamato, ciò che renderebbe
ultronea la testimonianza del correo come autonoma fonte del libero convincimento del giudice: l'operazione di "verum facere"
di un dato di prova certo: di un consiste nell'utilizzazione elemento di fatto che, pur non avendo la capacità di dimostrare
la verità del fatto oggetto di dimostrazione (ciò che, come già
visto, renderebbe superflua l'operazione di verifica), sia tutta-
via idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendi-
bilità di chi lo ha riferito, e ciò, non già in via meramente
astratta, attraverso cioè una semplice adesione effettuata una
volta per tutte, ma in concreto, in relazione al singolo fatto da provare.
quan trọ impervio possa apparire all'interprete, tale Per
dichiarazioni accusatorie del testimone di controllo delle
39 correità è operazione imprescindibile, 2 lo è ancor più in casi,
come quello di specie, in cui le accuse verso gli imputati risul-
tano affidatespesso alla sola parola L'accusatore, si
riferiscono a fatti lontani nel tempo, sono assai spesso generi-
che e in più di un caso l'accusatore, oltre a non essere del tut-
to sano di mente, viene colto in flagrante mendacio in relazione
dettagli dei fatti che riferisce, e talvolta in relazione ad ai interi episodi, che in almeno un caso risultano interamente frut-
to di fantasia. In tali casi, i giudici di merito non potevano limitarsi a
prendere atto delle "invenzioni", e tentare di darvi improbabili giustificazioni allo scopo di raggiungere ad ogni costo la
dimostrazione della verità L'intera costruzione accusatoria.
Essi avevano al contrario il dovere, nell'imprescindibile opera di verifica L'attendibilità L'accusa, di interrogarsi sul perchè della falsità dei riferimenti, delle invenzioni di c irco-
stanze, sui possibili motivi ispiratori: in una parola, sulla
possibile influenza, sul giudizio di complessiva attendibilità
delle accuse costituenti l'ordito L'intero corpus delle propa-
lazioni, delle singole falsità riscontrate in queste ultime.
L'esigenza di una verifica estrinseca delle accuse contenute testimonianza del correo, oggi prevista da una specifica nella norma di legge, sconta evidentemente la diffidenza
L'ordinamento verso fonti di accertamento della verità non re-
golamentate e sfornite di garanzia.
40 L'obbligo della motivazione imposto al giudice di merito a
pena di nullità delle proprie decisioni presupponeva, ancor prima
L'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 192 del
l'esigenza del riscontro.nuovo C.P.P.
un dato, come richiama l'etimologia, 11 Verificare verum controllarlo , cioè, nella verità e nell'esattezza. facere": Lo
strumento operativo per l'esecuzione di tale controllo E sul
piano della logica, rappresentato dalla ricerca di dati certi per saggiare l'attendibilità di quello sottoposto a verifica, che certo non é. E condizione essenziale perchè tale operazione di
verifica possa dirsi utilmente compiuta è che il riscontro Venga
appunto effettuato con l'utilizzazione di dati assolutamente certi, i quali, proprio in vista della loro certezza, hanno
1'intrinseca idoneità a fornire la dimostrazione richiesta. In relazione alle singole posizioni degli imputati, sembra
seguire il medesimo ordine espositivo della sentenzaopportuno impugnata.
Sulla base delle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di
MO NZ, entrambe le Corti di merito hanno riconosciuto
la penale responsabilità del NI VA per il tentato omi-
commeSSO in Fregene il 12 luglio 1979cidio di NI IO,
per i connessi reati di ricettazione, detenzione e porto illegali di armi.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di
merito, il NI, nei pressi del circolo "Sporting Club" venne
fatto segno di numerosi colpi di arma da fuoco: sette esplosi in
41 rapida successione, e gli ulti due a breve intervallo di tempo.
Secondo lo NZ, il quale riferi il fatto a distanza di molti anni, proprio i due ultimi colpi sarebbero stati esplosi dal Tigani. Quest'ultimo, "armato di una 7,65, subito dopo si accorse che il NI era ancora vivo, ritornò indietro con la
macchina e sparò ancora".
I riscontri oggettivi all'accusa formulata dallo NZ,
i giudici di merito, sarebbero secondo costituiti dalla responsabilità del IG per la rapina consumata ai danni di
TE RT (capi 37 e 38, di cui:infra). Non rileverebbe, ad particolare dei giudici di appello, il mancato opinione in
vittimadel detto imputato da parte della riconoscimento giacchè, essendo stata provata, per mezzo della L'attentato neitestimonianza di tal Carmesini, la presenza di CA BE
locali del ristorante "Il miraggio", si trarrebbe da quest'ultimo elemento di prova, la dimostrazione della veridicità delle accuse formulate dallo NZ verso il IG, e della falsità del
mancato riconoscimento da parte della vittima.
peraltro da rilevare, in termini di accertamento del E
requisito della correttezza: che l'accusa dello NZ non può essere riscontrata da altre accuse anch'esse, come quella da verificare, sfornite di riscontro: ed infatti la tesi della responsabilità del IG per la rapina L'auto BMW ai danni
L'TE poggia esclusivamente sulla parola dello NZ.
quanto poi attiene, sempre in termini di accertamentoPer
42 del requisito di correttezza, il contenuto della testimonianza rilievo della quale i giudici di merito hannoCermesini, sul superato il dato obiettivo del mancato riconoscimento del IG
da parte del NI, è da rilevare che dalla sentenza emerge il
solo dato che il teste vide "un uomo con le stampelle" sicchè, in
difetto di ulteriori specificazioni ed acquisizioni probatorie, non sembra consentito ritenere accertato che l'uomo con le meno lecitostampelle fosse proprio il CA ma sembra ancor trarre dalla presenza di quest'ultimo presso il ristorante "Il
miraggio" l'ulteriore conseguenza, a questo punto meramente
congetturale, che egli fosse in compagnia proprio del IG,
oltre che dello NZ.
Sul piano della congruità logica, è poi da dire che sembra
alquanto incredibile che un LOMO come il IG, accreditato
sentenze di merito come "killer" professionale, Si rechi dalle espressamente ad infierire su un corpo già colpito immobile ed allo SCOPO di dare il c.d. "colpo di grazia" e, સુ distanza di pochi centimetri dal bersaglio riesca a mancarlo per ben due estratti dal volte. E' infatti certo che gli unici quattro colpi corpo del sopravvissuto Catani furono esplosi tutti da Lin
revolver calibro 38, e nessuno dalla calibro 7,65 che lo NZ colloca nelle mani L'imputato. In definitiva, l'accusa verso il IG per quanto concerne l'imputazione di tentato Omicidio di NI IO poggia solo sulla parola dello NZ tale parola поп risulta riscontrata ne intrinsecamente ne estrinsecamente.
43 Sul punto, dunque, l'impugnata sentenza non si sottrae alle
censure rinvioe deve essere annullata con addel ricorrente,
altro giudice di merito per nuovo esame.
Ad equali conclusioni deve pervenirsi nei confronti dello
stesso imputato per ciò che concerne le imputazioni di rapina ai danni di TE RT (capi 37 e 38), e di omicidio, prima ten-
tato e quindi consumato, in persona di SB ON (capi
44, 45, 46, 47, 48 e 49), in relazione alle quali le accuse dello
NZ sono state ritenute affidabili e riscontrate.
Gli "altri elementi" che dovrebbero confermare le accuse stesse dichiarazioniNZ risultano ricavati dalle dello
L'accusatore (come la ricostruzione del movente L'omicidio ed i rapporti tra l'imputato ed il CA) o, essendo comunque
riferibili allo NZ, non sono suscettibili di utilizzazione
COME strumenti di controllo ab extrinseco L'attendibilità
della medesima fonte di prova.
Così, in relazione all'omicidio, le circostanze relative dei singoli alla rispondenza del racconto e L'attribuzione agli accertamenti ruoli, nelle linee essenziali, ai rilievi ed espletati dagli organi di polizia giudiziaria subito dopo il
delitto, non possono costituire riscontro estrinseco alle accuse formulate contro il IG. Tale semmai potrebbe essere l'acquisizione di una prova certa, non proveniente dallo NZ
ma nellaacquisita per altra via, della contemporanea presenza,
notte in cui venne commesso il delitto, dello NZ, del Cason
44 del IG: ma tale prova non solo non è stata acquisita, ma non è stata neppure ricercata nelle direzioni indicate dall'accu-
satore secondo le sollecitazioni L'accusato, come accaduto per ciò che concerne l'identificazione della Casa Ove avevano,
del delitto, preso alloggio la madre del IG ed ilall'epoca
suo convivente, e dove, subito dopo la perpetrazione del crimine,
entrambi gli imputati si sarebbero recati per ripulirsi e cancel-
lare le tracce di sangue. riscontro estrinseco sarebbe stata l'acquisizione Altro
L'effettiva disponibilità da parte del IG della prova
L'orologio marca Rolex della vittima, ma cid all'espressa dellocondizione che la circostanza fosse coerente alle accuse
NZ. Epperò, secondo quanto dichiarato da quest'ultimo, la sorte L'orologio in questione, per vari passaggi diversi tra loro a seconda delle "altalenanti" versioni accusatorie, dovrebbe essere il fondo del mare, perchè gettatovi dallo stesso NZ,
ovvero dal RB.
Tali riscontri sono però mancati: gli organi inquirenti, prima, ed i giudici di merito, più tardi, hanno,
apparentemente senza valide giustificazioni, respinto le almeno istanze difensive di acquisizione degli elementi di prova in cui potevano concretizzarsi.
Quanto agli altri elementi come il mancato ritrovamento utilizzata in tesi dal IG per commettere della pistola testimonianza della NI e quella di Oberdan l'omicidio, la
45 DE, sono tutti elementi i quali поп confermano la
chiamata in correità dello NZ. Ed in proposito Occorre
rilevare che i sospetti esternati dai giudici di merito circa la
natura "compiacente" delle dette testimonianze non poggia su dati oggettivi, ma solo sul dato soggettivo costituito dal rilievo del pericoloso di criminalità" in cui sono state"contesto assai rese. Le sentenze non spiegano però quali ragioni potevano indurre il DE a dire il falso: se questi avesse infatti
inteso favorire il IG, avrebbe infatti negato la circostanza
della consegna del tubo e del fiasco vuoto allo NZ. Se poi avesse inteso favorire questo ultimo, avrebbe effettuato una
alle collocazione temporale della circostanza più coerente
dichiarazioni della persona che intendeva favorire.
Sul piano logico, tutto depone d'altronde per 1'inutilità
di uno strumento della corsa nella notte alla disperata ricerca che consentisse di estrarre la benzina dal serbatoio L'auto di
ON, del carburante, cioè, destinato ad alimentare l'in-
cendio del veicolo.
Non possono infine essere considerati validi riscontri,
utili per operare una seria verifica L'attendibilità delle di-
chiarazioni accusatorie dello NZ, le dichiarazioni degli altri "pentiti" (LU, ET, RO e NE), non non tanto perchè maturate nel medesimo ambiente in cui èsolo
di nata l'accusa, ma perchè in taluni casi si tratta
la fonte primaria L'informazione dichiarazioni de relato,
46 non ė stata acquisita, perchè in altri casi Si tratta di riscontri cui fa difetto una corrispondente dichiarazione di ac-
US (come nel caso della dichiarata disponibilità in carcere del
Rolex d'oro da parte del IG).
A tale proposito, occorre ri cordare che lo NZ ha dichiarato di aver ricevuto dal correo il prezioso orologio, di averlo gettato in mare, sicché, se l'accusatore ha detto il vero
(e la sentenza, su tale punto, non 10 smentisce), il Rolex visto in carcere al polso del IG non potrebbe essere quello dello
ON. D'altro canto, un oggetto tanto prezioso non potrebbe essere sfuggito agli agenti di custodia, soprattutto Se
introdotto in violazione del divieto di portare in cella Oggetti
preziosi.
L'impugnata sentenza non si sottrae alle censure del ricor-
rente neppure con riguardo agli altri dettagli in relazione ai quali la decisione tenta un'improbabile difesa di ufficio
L'attendibilità del testimone di correità, a dispetto delle diverse risultanze degli accertamenti che lo smentiscono.
Ciò vale per ciò che concerne il numero dei colpi i quali,
Oggettive contro la logica e contro l'evidenza delle risultanze dichiaratodevono essere stati due, coerentemente a quanto all'unisono, sia pure in tempi diversi e lontani tra loro, dal
CA e dallo NZ. Ed a nulla rileva che sul piano oggettivo sia stato poi trovato un solo proiettile nell'abitacolo della vettura, e che sul piano logico, per le modalità dell'esecuzione
47 del crimine (un'esecuzione capitale effettuata con la canna della pistola appoggiata alla nuca della vittima) sia legittimo i l
dubbio che unico sia stato il colpo esploso dall'omicida. Non 7
dato infatti comprendere come il secondo colpo sarebbe potuto uscire dal finestrino aperto L'autovettura: dei due colpi che nell'ipotesi formulata dallo NZ, ed accettata dai giudici di merito, sarebbero stati esplosi contro la vittima, soltanto dovrebbe aver cagionato le devastanti conseguenze il secondo riscontrate dai periti settori in sede autoptica, sicchè non
comprendere come, nelle condizioni date, l'assassino dato possa sbagliato bersaglio all'atto L'esplosione del primo aver colpo, e soprattutto spiegare come mai e perchè la vittima sia rimasta immobile ad attendere che venisse esploso il secondo
colpo, dopo che il primo era uscito dal finestrino. E' d'altro canto evidente che ove il colpo mortale fosse
stato il primo, dei due colpi esplosi dal IG secondo la
NZ, non vi sarebbe stataricostruzione dello ragione di
esplodere il secondo.
L'impugnata sentenza non risponde in modo eappagante convincente sul piano logico ai quesiti posti dall'odierno ricorrente con l'impugnazione contro la sentenza di primo grado quella con riferimento alla posizione dello sparatore rispetto a della vittima, alla velocità del mezzo al momento L'omicidio,
alle modalità L'urto tra la Citroen del CA e la BMW dello
ON, alle manovre sul cambio e sul freno a mano realizzate
in tesi dallo NZ, ma smentite dai rilievi eseguiti: tutti
48 elementi di fatto nei quali gli accertamenti "neutri" effettuati dai periti non collimano con la ricostruzione dello NZ,
quando addirittura non la smentiscono decisamente. E' certamente possibile che periti e testi moni abbiano rispettivamente sbagliato e detto il falso, e che abbia detto il vero soltanto lo NZ, la sua parola sia sufficiente smentire affermazioni di testimoni e valutazioni tecniche.
Le giustificazioni addotte a fondamento di tale conclusione, che è relegabile nel solo ambito del possibile, urtano peraltro con la logica, e ciò giustifica le censure del ricorrente e l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio
altro giudice per nuovo esame, tanto più se si considera che ad gli elementi utilizzati dalla Corte d'Appello per affermare la
penale responsabilità del IG sono i medesimi che la stessa
Corte aveva a disposizione ed ha concretamente per utilizzato mandare assolto, Sia pure con la formula del dubbio, i l GI Marcel DE dalla stessa imputazione in relazione alla quale stata inflitta al IG la massima pena prevista dall'ordinamento.
Analoghe conclusioni debbono trarsi in rapporto all'imputazione di cui ai capi 23, 24 e 25 contestata al TA,
al IG ed al TA. Per quanto concerne il primo dei tre
quanto imputati, si richiama quanto precisato in precedenza. Per
invece concerne gli altri due, i riscontri utilizzati dai giudici di merito come verifica di attendibilità delle dichiarazioni
49 accusatorie dello NZ sono stati, per il Giarratana, il
fatto che costui risulterebbe inserito nel mondo criminale, E per il IG la circostanza che costui non avrebbe lacontestato con ilall'impresa del suo accusatore insieme partecipazione
CA ed il TA, avrebbe mantenuto all'epoca stretti rapporti con il CA e lo NZ, e non avrebbe avuto interesse ad
accusarlo, ove fosse stato innocente.
A dimostrazione L'inutilizzabilità di tali elementi come strumenti di verifica, non resta che richiamare quanto detto in precedenza circa i caratteri essenziali degli elementi di riscontro, per avere la dimostrazione che quelli utilizzati dai giudici di merito non hanno la capacità di dimostrare che lo
NZ ha detto la verità quando ha accusato i due coimputati.
della versione dei Ed infatti, la mancata contestazione
fatti riferita da NZ e confermata da TA nelle Sue linee
fatti essenziali non dimostra l'autonoma conoscenza degli stessi diretta partecipazione da parte degli accusati 3B la per circostanza che all'epoca dei fatti il IG fungesse da autista dei fosse partecipe di tutti i programmi delittuosi del CA e suoi amici, oltre a non essere certa, ( per essere stata riferita
dalla stessa fonte di accusa che dovrebbe riscontrare), поп
dimostra la partecipazione alle imprese in via generale, ed in
particolare a quella di cui ci si occupa.
apparente infine sottolineare la natura meramente
Occo r re motivazione con cui il giudice di appello si liberato della sentenza di delle obiezioni mosse in sede di gravame contro la
50 primo grado dalla difesa del IG circa la disomogeneità delle accusatorie dello NZ, E lavarie dichiarazioni mancata indicazione del IG da parte del TA Come partecipe
L'impresa.
deiSul primo dei due punti considerati, il numero
all'operazione delittuIOSA ПОП spiega affatto i partecipanti mutamenti di versione circa l'affidamento dei singoli ruoli, E
quanto al secondo, la circostanza che il TA non sia "un pentito" non toglie valore alla sua affermazione che il IG
partecipe L'azione, ma al contrario, in sede di non fosse verifica di attendibilità, vincola il giudice di merito porre in reciproca comparazione le contrastanti affermazioni di due si- curi partecipi L'operazione ed a spiegare il motivo per cui
egli ritiene la versione dei fatti offerta da uno di essi attendibile, falsa quella L'altro. La circostanza che un in-
dividuo si accrediti come "pentito" non attribuisce fede privile-
giata alle sue affermazioni. Si è già visto in precedenza come la pretesa avvenuta
dimostrazione della responsabilità del IG in ordine alla
rapina di due auto ai danni di TE RT sia stata utilizzata come riscontro della verità delle accuse dello
NZ in ordine al tentato omicidio di NI IO. Una delle autovetture che lo NZ assume essere stata
pe r gli appostamenti alla vittima designata era utilizzata proprio quella, ritrovata dalla polizia, e frutto di una rapina
51 ai danni L'TE.
L'accusa di NZ
contro
IG si estende anche a tale ed i giudici di merito considerano utili riscontri rapina,
estrinseci la circostanza L'assenza di motivi di astio da parte L'accusatore e, sotto altro profilo, la circostanza che
i rapinatori descritti dalla vittima erano di differente statura.
Osserva la Corte che tale ultima circostanza potrebbe essere ritenuta un riscontro estrinseco a condizione che si specificasse Sulla base di quali elementi la differenza di
indicata dalla vittima della rapina sia proprio quella statura esistente tra il IG e lo NZ, ma tale indagine non
risulta dalla sentenza essere stata compiuta sicchè anche in ordine a tale punto l'impugnata sentenza dovrà essere annullata
con rinvio.
In relazione alle imputazioni di cui ai capi 197, 198 e 199
responsabilità del per le quali è stata dichiarata la penale
CU NC, l'imputato ha dedotto la violazione dell'art. 475 n. 3 del c.p.p. sotto il profilo del difetto di motivazione,
argomentando che, l'unico riscontro alle accuse dello NZ,
sarebbe costituito dal fatto che negli appunti ritrovati in pos-
Sesso del CO sarebbe stato trovato annotato il nome di battesimo del UR, e tale nome sarebbe tanto comune e diffuso
da non poter essere considerato come riscontro. La censura è fondata. Gli elementi adoperati dal giudice di merito non hanno infatti la capacità di verificare neppure in
parte la fondatezza L'accusa formulata dallo NZ, sicché
52 con rinvio per si impone l'annullamento L'impugnata sentenza,
nuovo esame ad altro giudice.
L'impugnata sentenza dovrà del pari essere annullata Con
rinvio nei confronti di LL NC e di OR NC
US, rispettivamente per le imputazioni di ricettazione detonatori (capo(capo 105) e di detenzione di esplosivo e di
117): ed infatti la conoscenza da parte dello NZ delle vi-
cende L'arma che assume essere passata per le mani dello Iaco-
nelli non consente alcuna verifica esterna L'attendibilità
L'accusa e quanto al SO, il triplice ordine di riscontri
(rinvenimento L'esplosivo nel luogo indicato dallo NZ,
in esatezza dei riferimenti personali all'imputato e passaggio giudicato della sentenza nei confronti del LI) non sono elementi suscettibili di utilizzazione nell'opera di verifica
L'affidabilità dell'accusa. I l fatto che l'esplosivo si
trovasse nel luogo indicato dallo NZ riscontra l'auto-accu-
non anche quella verso gli altri accusati, ed il fatto che di Sa
questi ultimi, uno sia stato condannato non abbia proposto im- e pugnazione, ovvero l'impugnazione sia stata dichiarata inammissi- bile 0 sia stata rigettata non dimostra la Verita dell'accusa
l'altro coimputato, il quale continua ad essere raggiunto ve rso correo, non confermate da alcunchè. soltanto dalle accuse del
Non possono d'altronde essere considerate prive di rilevanza perchè "comprensibili", le imprecisioni in cui è incorso lo Spe-
ranza denunciate dai ricorrenti ed addotte come argomento dimo-
53 strativo L'inattendibilità L'accusa, giacchè in tal modo si elude l'obbligo della motivazione.
Anche nei confronti dei predetti imputati, 1'impugnata sentenza dovrà essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altro giudice di merito.
Passando all'esame delle imputazioni raggruppate come viola- zioni della legge sugli stupefacenti, SS US stato riconosciuto colpevole L'acquisto di kg. 2 di eroina, che Spe- ranza assume di aver ceduto in più riprese a lui "ed ai suoi com-
plici" (CA NC e CA AL). I riscontri della
tardiva accusa dello NZ sarebbero, secondo i giudici di me-
rito, costituiti dal rapporto di conoscenza tra l'imputato ed i
fratelli TR, dalla qualità di tossicodipendente del AS,
ed infine dall'ammissione da parte sua di aver rivenduto a terzi
alcuni anelli fornitigli dallo NZ. Osserva la Corte che le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata e basate sull inaffidabilità : della fonte d'accusa nonchè dal rilievo della totale assenza di riscontri sono sostanzialmente fondate, giacchè le circostanze indicate
come elementi di riscontro L'accusa, per le ragioni già
spiegate in precedenza non possono essere considerate idonee a verificare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dello
NZ, in quanto provenienti dal medesimo accusatore.
la concezione monistica delLa tesi secondo cui, per concorso di persone nel reato, il AS dovrebbe rispondere anche degli acquisti e delle successive vendite effettuate dai correi
54 sol perchè con questi ultimi lo NZ, sempre non riscontrato,
ha dichiarato che egli era in società è giuridicamente infondata,
Sol che si consideri che 1'accusatore ha spiegato che solo episodio, l'intervento del AS fu circoscritto ad un sicchè mancano del tutto i presupposti per poter legare all'imputato le condotte realizzate da altri.
Anche nei confronti del IA ER 1'impugnata sentenza dovrà essere annullata con rinvio.
la nullità Con il proprio ricorso, l'imputato ha dedotto della sentenza per mancanza di motivazione e violazione di legge il giudizio di sostanziale marginalità delle contestando imprecisioni in cui è incorso lo NZ attinenti al luogo in 9
cui si sarebbero svolte le trattative per la vendita dello stupefacente, all'identificazione delle persone presenti સ dette
trattative, al pagamento del prezzo della merce.
Anche per quanto attiene al CH, поп può che
ribadirsi quanto già osservato in precedenza: che, cioè, חפת
l'obbligo della motivazione il giudice che si limiti ad adempie affermare che le imprecisioni L'accusatore "dimostrano la spontaneità e la genuinità delle accuse", giacchè in tal modo il processo motivazionale si sottrae ad ogni possibile controllo in sede di legittimità.
Quanto poi ai riscontri, questi sono identificati dai
giudici del merito ancora nell'inesistenza di ragioni di astio
L'accusatore verso l'accusato nonchè nei rapporti di
55 conoscenza tra il CH, da una parte, e, dall'altra, di EL
NT, NZ e LL. Non costituisce riscontro, infine, la circostanza che ЦПО
degli imputati, al pari del CH colpito dalle accuse dello
NZ, non abbia proposto impugnazione contro la sentenza di
condanna, posto che non si conoscono le ragioni del passaggio in
giudicato della sentenza, e comunque perchè la posizione di un
nei imputato non può costituire di per sè prova di colpevolezza confronti di un altro. A seguito L'accoglimento del ricorso in ordine al punto relativo all'affermazione della responsabilità,
si omette l'esame della censura mossa alla sentenza in relazione al rigetto dell'istanza difensiva di applicazione della continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Roma con la
sentenza in data 30 settembre 1983. Sulla base di argomenti parzialmente analoghi, la sentenza
impugnata dovrà essere annullata con rinvio anche nei confronti di RU IO, in ordine all'imputazione di cui al capo 62. I l
deduce infatti l'avvenuta violazione degli articoli ricorrente
524 n. 3, 475 e 477 cod. proc. pen. e 71 legge stupefacenti sotto il duplice profilo L'inattendibilità intrinseca ed estrinseca
dello NZ. Anche per il detto imputato, le riscontrate imprecisioni nella formulazione L'accusa vengono considerate alla stregua spontaneitàelementi capaci di confermare la genuinità e di la
L'accusa stessa, e gli elementi di riscontro sono identificati nell'esattezza dei dati forniti dallo NZ circa l'attività
56 svolta dal BR e circa il luogo in cui si trovava la Sua
abitazione nonchè nella negazione L'imputato circa la conoscenza del SUO accusatore.
quale rilievo debbaS'e già visto in precedenza riconoscersi alla generica affermazione circa la marginalità delle imprecisioni riscontrabili nell'unica fonte di accusa: in questa sede é soltanto da aggiungere che nella sentenza impugnata la Conoscenza da parte delle persone colpite dalle accuse
lanciate dallo NZ, della persona che le accusava è ritenuta riscontro di veridicità sia nel Caso in cui la conoscen-za sia ammessa, sia nel caso in cui venga negata, cid che impedisce evidentemente ogni controllo sulla motivazione P 1 identifi-
cazione delle ragioni delle scelte operate dai giudici di merito.
NO NT é stato riconosciuto colpevole L'acquisto e della Successiva vendita di 500 grammi o di un chilogrammo di
cocaina. L'accusa proviene ancora una volta unicamente dallo Spe-
e le imprecisioni circa il quantitativo esatto si spiegano ranza,
"con lo sfumare dei ricordi"? ma "dimostrano la genuinità
L'accusa"
I riscontri di attendibilità sarebbero costituiti dai legami di carattere criminoso che legavano il AN al defunto Moramarco nonchè dal fatto che, in occasione della cessione di stupefacente a certo Conversi, il AN avrebbe disapprovato cessione, e si sarebbe recato presso il cessionario della tale merce in compagnia di AN TO e di NZ per ritirarla
57 ha denunciato, in relazione a detta I 1 ricorrente dil'erronea valutazione dei pretesi elementi imputazione,
riscontro e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Osserva la Corte che la sentenza non si sottrae alle censure del ricorrente.
Il primo elemento indicato come riscontro non può avere
infatti la capacità di dimostrare l'attendibilità L'accusa genericità del formulata dallo NZ, non solo per la riferimento ai "legami di carattere criminoso con il Moramarco",
quanto perchè la capacità di commettere reati non è di per sè
al elemento sufficiente ad accreditare qualsiasi accusa. Quanto
secondo dei due elementi, appare fondata la censura del ricor-
di sostanziale contraddittorietà della motivazione, non rente,
potendosi indicare come elemento di riscontro un dato storico che si ammette essere sfornito di ogni prova. Con riguardo alla posizione processuale del LI
RI, i giudici di merito hanno mantenuto fermo il giudizio cir-
ca l'attendibilità intrinseca delle accuse formulate dallo Spe-
ranza ritenendo "riconducibili unicamente al tempo trascorso ed
alle pressioni psicologiche sicuramente subite" dall'accusatore i ridimensionamenti L'accusa realizzati nel corso del dibatti-
mento.
Quanto poi ai riscontri estrinseci, questi sono stati in-
in relazione ad entrambe le imputazioni (97 e 142) nel dicati,
frequentazione della trattoria di via dei Faggi fatto della con il coimputato NC, oltre che negli nell'amicizia asse-
58 gni emessi dall'imputato.
Degli elementi di verifica, i primi due sono evidentemente
quanto al terzo, il giudizio di inverosimiglianza generici,
espress0 dal giudice di appello circa la riconducibilità તે
lecite L'emissione degli assegni da partemotivazioni
L'imputato appare del tutto immotivato.
per quanto riguarda il CA, quindi, Anche
alle richieste formulate dal procuratore generale conformemente udienza, 1'impugnata sentenza dovrà essere annullata con di rinvio.
Quanto al OR NC US, nei cui confronti
1'impugnata sentenza è stata annullata con rinvio in relazione pronunciarsi cui al capo 117. dovrà all'imputazione di
135, annullamento anche in ordine all'imputazione di cui al c apo relativa alla triplice fornitura a suo favore, rispettivamente di
50, 30 e 20 grammi di cocaina.
A carico del SO vi è ancora una volta la sola parola posto che i riscontri utilizzati non possono dello NZ,
L'accusa. La da verifica L'attendibilità funzionare negazione della conoscenza L'accusatore funziona nel caso di
ine si sono già precedenza specie Come conferma L'accusa,
indicate le ragioni L'inutilizzabilità del dato in questione.
Quanto al collegamento L'imputazione di acquisto dello stupe-
facente con la posizione dei fornitori, è appena il caso di rile-
vare che la sorte processuale del chiamante in correità e di al-
59 tre persone accusate da quest'ultimo non può avere alcun ri-
lievo nell'accertamento della responsabilità L'imputato colpi-
to dalle accuse del correo. E da tale principio discende che il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna verso altri
chiamati in correità non può in alcun modo funzionare da riscon-
tro alla chiamata in correità verso l'imputato.
può infine essere considerato riscontro della stessa Non
la circostanza relativa agli assegni che il Corso chiamata cambiato al LI, se non si precisa nella motivazione avrebbe della sentenza per quali ragioni l'importo degli assegni e la
qualità del beneficiario e L'emittente siano tali da far
logici, ritenere, sulla base di un ragionamento immune da vizi
illecita la causa del negozio sottostante all'emissione dei titoli di credito. Anche in relazione a detta imputazione, la
sentenza impugnata dovrà essere annullata nei confronti del
SO, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice di merito.
Anche per quanto riguarda la posizione del IL RC Her-
nandez sembrano condivisibili le conclusioni del procuratore ge-
nerale di udienza. In relazione ai capi 52, 53, 62, 70 e 94, le
accuse formulate nei confronti L'imputato sono prevalentemen-
te de relato, e ritenute "logiche e convincenti nella ricostru-
zione dei fatti ancorché modificate nel corso del dibattimento per ciò che concerne l'identificazione della fonte informativa delle notizie riferite, e sebbene non siano state confermate dal-
la detta fonte primaria.
Il GI è stato ritenuto responsabile di aver importato, in
60 deceduti), concorso con il CA e lo ON (entrambi
"ingenti quantitativi di eroina L'ordine di uno 0 due chilogrammi per volta, per almeno cinque viaggi". Tali
quantitativi sarebbero stati ceduti 11 a terzi, tra i quali ZEP-
RI VA, HI GE, DE GE GI, IA
RI e IA LO".
La prova della colpevolezza L'im putato è stata ritenuta sussistente dai giudici di primo grado sul rilievo delle accuse
dello NZ e della fondatezza degli indizi "emersi a sicuro
conforto di esse" sicchè infondate sono state giudicate dai dellegiudici di appello le censure mosse contro l'attendibilità accuse e sulla consistenza dei riscontri. Tale giudizio è stato Tiilaritenuto dal ricorrente emesso in violazione degli artt. 524
1 e 3 e 475 n. 3 del C. P = P } perchè fondato SLI accuse parzialmente ritrattate nel corso del giudizio ΠΟΠ
a adeguatamente riscontrate.
Osserva la Corte che la sentenza impugnata non si sottrae a
accusati tali censure. I rapporti del GI con gli altri soggetti dallo NZ, al pari L'appartenenza dello stesso imputato al mondo della malavita non possono infatti considerati e e ss er validi riscontri, posto che gli elementi considerati dai giudici di merito appaiono utilizzabili per qualsiasi accusa, e non
necessariamente per quella formulata concretamente dal testimone di correità.
Per quanto con cerne le acquisizioni probatorie relative
61 all'omicidio dello ON, è contraddittoria la loro utilizzazione come elemento di riscontro, una volta che il detto imputato è stato dagli stessi giudici mandato assolto dalla detta accusa proprio per il dubbio sulla sua identificabilità per la persona che secondo la fonte d'accusa prese parte all'intera operazione. Per la SUA genericità, È infine insuscettibile di utilizzazione come strumento di verifica L'attendibilità delle inaccuse dello NZy il dato relativo all'assunzione locazione da parte del GI di una villa al Circeo, non solo per mancata indicazione della fonte informativa, ma soprattutto la perchè il dato non conferma affatto le accuse, поп riuscendo
agevole operare un qualsiasi collegamento tra le accuse ed il fatto che al Circeo il GI alloggiasse all'epoca in cui avvennero
l'introduzione dello stupefacente e le successive operazioni di smercio. La conclusione della colpevolezza L'imputato in relazione all'imputazione di cui al capo 52 ed al successivo capo
53, attendibilità risulta poi utilizzata come verifica di
L'accusa dello NZ, sempre nei confronti del GI, per la successiva imputazione di cui al capo 62, unitamente al fatto che gli episodi contestati con quest'ultima Sono "in successione temporale" con quelli in tesi realizzati precedentemente dallo stesso imputato.
Non può, del pari, riscontrare le accuse dello NZ nei confronti del GI il fatto che, attraverso le dichiarazioni del
62 IG, del BR, della FF e del SS si sia tratta
L' accusatore la dimostrazione della conoscenza piena da parte
"delle vicende Successive all'acquisto L'ingente anche quantitativo di sostanza stupefacente", perchè le notizie di tali vicende possono benissimo essere state apprese in modo del tutto
indipendente dalla necessaria partecipazione L'accusato alla complessa operazione delittuosa, sicchè il discorso finisce con lo spostarsi ancora una volta sulla ricerca delle ragioni per le
quali "10 NZ avrebbe dovuto falsamente inserire... il nominativo del GI" tra i componenti del gruppo che deteneva
l'ingente quantitativo di cocaina: un problema che, come Si
avuto occasione di rilevare in precedenza, non risulta affrontato
dai giudici di merito.
l'accusa dello NZ, inNon riscontra, d'altro canto,
all'imputazione di cui al capo 70, la circostanza che relazione il GI sia stato arrestato all'interno della trattoria di via dei
Faggi, al pari di quella relativa all'avvenuto sequestro dei due
frigori-feri contenenti gli strumenti dello spaccio nella pineta di Ca-stelfusano, giacchè nel primo caso si tratta di elemento
non col-legabile alle accuse, e quanto al secondo, si tratta di haelemento поп collegabile ad altri che alla persona che
formulato le dette accuse, e capace di confermare solo la conoscenza da parte dello NZ dei fatti che riferiva, non la
verità delle sue propalazioni. Per quanto attiene infine all'imputazione di cui al саро
63 94, è da rilevare che si faceva carico al GI di aver acquistato da De GE GE un chilogrammo di cocaina, e l'accusa verso concretava nell'affermazione dello NZ di aver il GI si associato il detto imputato unitamente al NC in detto acquisto.
La verifica di detta accusa risulta operata sul solo rilievo dei rapporti personali GI-NC e L'arresto dello stesso
NC, trovato in possesso di "armi, hashish e cocaina" @ non
è chi non veda come sia il primo che il secondo dei due elementi
considerati non abbiano la capacità ditestè funzionare come affermato dallo elementi di controllo della verità di quanto
NZ. GIUSTI RT, IZ EN (per i capi 78,172,173),
CC LI, CH VA, LI TO,
OI RT, PE RR RT LA, EZ OS,
LM NA, IA IO, SCILLI RI, AN
AL, IC NC, LI NC e ZEPPIERI IC
VA deducono tutti a sostegno dei ricorsi proposti rispettivamente contro la sentenza dei giudici di secondo grado,
difetto di motivazione sia con riguardo alla ritenuta
attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie dello elementi di riscontro utilizzatiNZ, sia con riguardo agli come strumenti di verifica estrinseca di dette accuse.
Osserva la Corte che anche per quanto attiene ai detti
(fatto salvo quanto si avrà occasione di precisare con imputati relazione al саро 133), riguardo alla PE MA in
64 1'impugnata sentenza non Si sottrae alle censure dei ricorrenti. Senza ripetere quanto già Osservato con riguardo all'attendibilità intrinseca della fonte di accusa, Occorre
che gli elementi addotti Come riscontro rilevare sono rappresentati dai riconosciuti rapporti di Conoscenza tra da taluno di accusatore ed accusati, a volte perchè ammessi questi ultimi (come nel caso di ST), a volte perchè negati
(come nel caso di RA e di LI).
di riscontro rappresentato dalla Altro elemento condizione di tossicodipendente in cui versa il destinatario
IN,delle accuse (come per ZI, per IO, Persano Dalma, CA, ER), ovvero dalla frequentazione di taluni locali in cui avveniva lo spaccio degli stupefacenti
(come per il ZI ed il CA, in relazione alla trattoria di via dei Faggi ed al ristorante Alceste). Non possono poi funzionare Come riscontro alle accuse dello NZ nė l'affermazione che taluno degli imputati (come lo TR)
risulterebbe "intraneo al mondo degli spacciatori", né altre dipretese regole di esperienza la cui validità è insuscettibile generalizzazioni, se rimane disancorata da dati specifici tratti con il dovuto rigore dal materiale probatorio.
c secondo cui "il Quanto sopra vale per l'affermazione o m ' consumatore notorio,diviene egli stesso frequentemente, è
spacciatore" (affermata in relazione alle posizioni degli imputati ZI, IO e ER, senza che ci si dia
65 carico di dimostrare che ciò sia avvenuto in concreto), vale per l'altra affermazione, secondo cui "solo persone inserite
potrebbero avere la possibilità di effettuare acquisti ingenti"
(come è stato affermato con riguardo allo LL).
Non possono neppure considerarsi validi elementi di controllo estrinseco di attendibilità delle accuse l'affermazione secondo cui la disponibilità di cocaina da parte dello NZ
- 2
5 importerebbe la diretta conoscenza dei fornitori, o l'altra,
condo cui il coinvolgimento certo dello stesso NZ nel traf-
fico di eroina comporterebbe anche la certa Conoscenza dei soggetti con i quali il traffico si svolgeva. In tali casi, in fatti è del tutto evidente che il dato soggettivo delle conoscenze L'accusatore non dimostra ancora la verità delle Sue accuse e non attribuisce credibilità a queste ultime.
La stessa ritrattazione, totale o parziale, nel corso del
delle accuse formulate durante I'istruttoria,dibattimento in chiave di valutazione L'attendibilità intrinseca del testimone di correità, stata valutata alla stregua di elemento di conferma di detta attendibilità esattamente Come quando il
testimone di correità ha tenuto ferme le proprie accuse.
Per quanto riguarda la PE MA, è stato ritenuto capa-
ce di confermare estrinsecamente l'accusa dello NZ l'episo-
dio L'arresto della donna per il possesso da parte sua di una in un pae- rilevante quantità di cocaina (un chilogrammo e mezzo)
se straniero, ciò che dimostra soltanto l'attitudine della donna
66 ad effettuare traffici, non la verità dell'accusa in relazione al
singolo episodio (capo 125 L'imputazione) che lo NZ le
addebitava.
Per quanto attiene alla posizione del ZI IE,
da rilevare che il ricorrente ha dedotto la violazione degli ar―
ticoli 524 n. 1 e 475 n. 3 in relazione alle statuizioni della sentenza con le quali è stato dichiarato estinto per prescrizione il delitto di cui all'art. 72 comma primo della legge sugli stu-
pefacenti, ritenuta l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche e della contestata aggravante, ed è stata affermata la
sua penale responsabilità in ordine alle imputazioni di cui ai
capi 169 e 200.
Osserva attiene al delittola Corte che per quanto dichiarato estinto per prescrizione il ricorso proposto dal-
1'imputato deve essere rigettato: a ben vedere, l'originaria contestazione ai sensi L'art. 71 primo comma della legge n.685
del 1975 non avrebbe dovuto consentire la formulazione del giudi zio di comparazione tra circostanze eterogenee, perchè l'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione integrava gli estremi di
autonoma di reato, e non di un'ipotesi aggravata SUun'ipotesi cui potesse farsi luogo a giudizio di comparazione.
I l ricorso L'imputato peraltro destituito di
fondamento, non emergendo dagli atti la prova L'innocenza
L'imputato, e risultando di conseguenza inapplicabile la norma di cui all'art. 152 c.p.p. Per quanto concerne le altre due
67 imputazioni, la prova della colpevo lezza L'imputato risulta desunta dalle dichiarazioni dello NZ, il quale ha affermato di aver ricevuto cocaina dal ZI quando questi rientrava dalla visita al cappellano delle carceri.
L'elemento di prova, non confermato dal G izzi, non uti-
riferitolizzabile, non potendo ritenersi riscontrato da quanto dal ET, il quale si è limitato a riferire una voce corrente nell'ambiente carcerario, e non già un dato sicuramente a Sua CO- noscenza. EL resto, il ET costituisce la fonte di prova
anche per quanto riguarda il AI AL, e risulta smentito da-
gli accertamenti eseguiti in merito alle procedure vigenti nel carcere, essendo stato accertato che, contrariamente a quanto af- fermato dal detto ET, il PR non poteva accedere alle celle dei detenuti, e non è possibile desumere la conferma
L'attendibilità L'accusa da un dato assolutamente incerto e quindi inaffidabile qual'è la testimonianza del ET, tanto
più che quest'ultimo non ha confermato al dibattimento le accuse
formulate in istruttoria e non è sufficiente che le sue dichiara- zioni "non constrastino" con lo "svolgimento effettivo delle at-
tività del cappellano all'interno L'istituto", essendo invece
necessaria una conferma piena L' attendibilità L'accusa. Alla luce di tali principi, desunti dalla nuova normativa,
1'impugnata sentenza dovrà essere annullata nei confronti di entrambi gli imputati, nonchè del TA la cui posizione è
comune, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice di merito.
Per quanto attiene alla posizione del IG, il ricorso di
68 quest'ultimo deve essere rigettato in relazione all'imputazione di cui al capo 27, con il quale si è fatto carico all'imputato di concorso con NZ, SA, ST, LI, avere, in
IG e TO, partecipato al traffico di 18 chilogrammi di ha-
shish.
I l riscontro oggettivo che accredita le accuse dello Spe-
ranza è costituito nel caso in esame dalla presenza L'imputato nell'interno L'autovettura in cui venne eseguita la "punizio-
ne" dello TO, ed è quindi legittima lettura del dato probatorio quella data dai giudici di merito, da cui discende l'incensurabi-
lità nel presente giudizio di dette valutazioni.
Il ricorso del IG è per contro fondato in relazione alle statuizioni della sentenza relative all'affermazione della penale responsabilità L'imputato con riguardo alle imputazioni di cui ai capi 80 e 62.
quanto concerne l'importazione di 'un ingen Per " te quantitativo realizzato indi cocaina" che l'imputato avrebbe Concorso con l'GEni, il NC, il OR ed il RI, le
accuse dello NZ non sono riscontrate da alcun elemento.
possono costituire verifica di tali accuse ne gli Non
rapporti con il CA" nè il fatto che l'avvalimento "stretti potesse essere della del chiamato in correità collaborazione
L'OS, ritenuto "utile", nė, infine, 1 dichiarazioni posto che le ammissioni di quest'ultimo di e s se re tossicodipendente e di aver frequentato una bisca non dimostrano
69 ancora che IG fosse presente al momento della consegna dei 50
grammi di cocaina.
Il "quadro probatorio complessivo" non consente neppure di
far ritenere riscontrata l'accusa dello NZ nei confronti
del IG in rapporto all'imputazione di cui al capo 62, sicchè, in relazione a tali capi, l'impugnata sentenza dovrà essere
annullata con rinvio ad altro giudice di merito per nuovo esame. Passando all'esame delle imputazioni elevate nei confronti di BU DE CU AN, CH EO LE, SP Gian
carlo, SA AR (relativamente al capo 3), GAMBELLI Ma-
rio, CU TO (relativamente al capo 98), GIANVENUTI
LO e AN LM NA (relativamente al capo 133),
occorre rilevare che i giudici dei due gradi di merito hanno ri-
sussistente nei confronti degli imputati la più grave i- tenuto potesi delittuosa della detenzione di sostanza stupefacente in
quantità non modica e, se in quantità modica, non per uso perso-
nale. Tale conclusione poggia, per quanto concerne la FF,
sul rilievo del "tipo di ambiente in cui l'imputata viveva e che
frequentava, nel quale sono normalmente praticati, tra i consuma-
tori, reciproci scambi di droga". Per quanto concerne il SA, l'inapplicabilità della di cui all'art. 80 della legge 685/75 a favore norma giudici di merito, dalla discende, secondo L'imputato considerazione che "le ampie possibilità economiche consentivano
approvvigionamenti di cocaina in misura superioreall'imputato alle immediate esigenze", ed il medesimo argomento stato
70 ripetuto per quanto concerne il LI ed il EN
LO. Tali considerazioni, P le altre adoperate dalla corte territoriale per escludere l'applicabilità del citato articolo 80
della legge nei confronti del SS (per il quale SONO stati
ripetuti gli argomenti adoperati per la FF), L'OS
(per il quale si è dato rilievo al pagamento per mezzo di assegno della somma di € 2.500.000, senza curarsi di stabilire a quali
forniture si riferisse, e senza dimostrare soprattutto l'avvenuta detenzione di quantitativi di droga eccedenti la misura modica, data per scontata la destinazione ad uso personale), del Gamma-
curta (la cui confessione era relativa alla qualità di tossicodi-
pendente, ed all'assunzione di stupefacente, ciò che confermava
destinazione della merce ad uso personale, E non forniva la la dimostrazione del possesso di quantità di merce eccedenti la mi-
sura modica), ed infine della PE MA per la quale, in re-
lazione all'imputazione di cui al capo 133, l'esclusione L'e-
simente della detenzione di modica quantità per uso personale rimasta sostanzialmente immotivata, in quanto fondata sulla mas- sima di esperienza secondo la quale "l'attività di spaccio" sa-
rebbe desumibile dall'entità degli acquisti. Per tutti i casi considerati, l'impugnata sentenza dovrà
essere annullata con rin vio ad altro giudice per nuovo esame sul
punto relativo alla qua-lificazione giuridica del fatto,
dovendosi accertare per ciascuno degli imputati quali siano state
71 le quantità di stupefacente concretamente detenute, e la
compatibilità con la destinazione ad uso personale.
Con riguardo alle imputazioni relative al tentato sequestro del commerciante milanese ZR ed al sequestro di Marcella
LI (capi 18 e 19), vengono in rilievo le sole posizioni del
RA EL e dello LI RI, avendo già questa Corte in precedenza esaminato la posizione dello ON, assolto dai giu-
dici di merito per insufficienza di prove, ed essendo d'altronde passata in giudicato la decisione dei giudici di merito nei con-
fronti dello NZ, del DO e del ET.
Per ciò che concerne i soprannominati TI e SC,
gli elementi addotti dai giudici di merito a dimostrazione
L'attendibilità intrinseca della chiamata di correo effettuata dallo Speranza si risolvono nell'affermazione che, essendo il
chiamante "un pezzo da novanta" nel mondo della criminalità, Ove avesse subito un torto ad opera dei due accusati, se ne sarebbe
vendicato altrimenti che facendo ricorso ad un'accusa calunniosa,
2, ove avesse ritenuto di far ricorso a tale forma di vendetta,
non avrebbe commesso gli errori riscontrati dai difensori degli imputati, nel riferire gli episodi contenenti l'accusa verso i
correi.
sul pianoSecondo i giudici di merito, riscontrerebbero oggettivo le accuse formulate dallo NZ, le dichiarazioni
rese dalla LI nel maggio del 1986 ai carabinieri di Milano, e rese dal tassista RS, oltre all'esperienza in materiaquelle fotografica dello SC ed alla materiale disponibilità
72 all'epoca del sequestro da parte del fratellastro del TI di un box in via Savona.
Contro siffatto modo di argomentare si appuntano le censure dei due ricorrenti, e di tali censure È, la Corte,
secondo incontestabile la fondatezza. Le conferme date dalla LI alla accusatoria sono state riportate dalla versione sentenza val la pena di riportarle nel loro contenuto impugnata,
da me visto nel pomeriggio testuale. "Il garage sotterraneo...
odierno, sebbene all'epoca del rapimento io ero bendata, e quindi non l'ho potuto vedere, corrisponde tuttavia come collocazione e tipologia a quello da me immaginato in base alle sensazioni avute allora".
Come, da IFsicuratali affermazioni si possa trarre la conferma L'utilizzazione" del box di via Savona, non È dato
conoscere, posto che una persona bendata, che all'epoca del
sequestro aveva dichiarato di aver avuto solo "la sensazione" di essere stata trasferita nel bagagliaio di altra autovettura, non a distanza di otto anni dal fatto, si possano si vede come, formulare giudizi di "corrispondenza" tra quello che si vede E
quello che si può solamente aver"immaginato sulla base delle sensazioni avute" otto anni prima.
Se del tutto inaffidabile è, per evidenti ragioni, il primo dei due riscontri utilizzati come verifica di attendibilità
estrinseca delle accuse formulate dallo NZ, ancor meno affidabile si dimostra, sul piano della logica, il secondo
73 elemento di riscontro, vale a dire la dichiarazione del tassista
RS. OS, infatti, ha dichiarato di aver avvistato un'alfetta con dei giovani a bordo, e di averla seguita lungo il percorso via Solari-via Stendhal-via Tortona, perdendone quindi le tracce in quest'ultima via. E' quindi certo che l'alfetta non si fermò lungo il superò senza fermarsi la rampa di accessO ai box 3
percorso,
stabile ove abitava l'Onofri, fratellastro del TI dello dove sarebbe avvenuto, secondo il racconto dello NZ, il
cambio della macchina ed il trasbordo della LI sulla Renault
L'identificazione L'Alfetta notata dal teste RS (auto 20.
la quale, si ripete, non fu vista dal teste fermarsi in via Savo-
con quella adibita al trasporto L'ostaggio è stata desunta na)
giudici di merito dall'ora L'avvistamento e dal tipo di dai autovettura, senza dar rilievo alla massa davvero imponente di
elementi che concorrono a dimostrare la natura meramente apparente della motivazione addotta a fondamento della conclusio-
ne cui i giudici di merito sono pervenuti.
Dalla anzidetta motivazione emerge infatti che l'identificazione L'auto avvistata dal RS per quella utilizzata dai rapitori è meramente congetturale (basti pensare
al possibile numero di auto del tipo "alfetta" presenti lungo il
percorso indicato dall'autista del intaxi nell'ora cui ebbe luogo l'inseguimento, per rendersi conto L'assoluta genericità
dei dati identificativi).
Dal fatto che l'auto non si è fermata in via Savona, deve
74 poi desumersi che l accesso al box è avvenuto in momento diverso testimone, e Successivoda quello L'avvistamento da parte del alla conclusione di tale inseguimento, dopo, cioè, che il Corsi
ebbe perduto di vista l'auto inseguita. Deve però in tal caso ritenersi E ciò non può che avvenire sulla base di congetture che l'alfetta, una volta cessata l'attività insequitrice del taxi ritornò in via Savona. E si dice tutto questo, per del RS,
partecipantetace circostanza, riferita da un sicuro re della vale a dire dall'NA Perez, il quale, all'operazione,
contrariamente allo NZ, e smen tendo le "sensazioni" avute
dalla vittima, ha negato l'episodio del trasbordo della Boroli da
una vettura ad un'altra. E si tace altresì l'altra circostanza;
relativa alla mancata identificazione da parte dei testimoni che trattarono il pagamento del riscatto della voce di chi, per rapitori, procedeva all'anzidetta trattativa.
In proposito, non può evidentemente accettarsi come regola nel Nord-vissuteil fatto che "per le persone esperienza di
Italia A difficile distinguere tra i vari accenti E le varie
cadenze dei dialetti L'Italia centro-meridionale" (pag. 214
sent. di secondo grado).
L'impugnata sentenza dovrà essere altresi annullata nei
confronti del IG in relazione all'affermazione della sua re-
sponsabilità per il tentato sequestro di RO AR commesso in
Roma anteriormente al giugno del 1979.
Ancora una volta le accuse nei confronti L'imputato
75 odierno ricorrente provengono dallo NZ, e gli argomenti sul cui rilievo i giudici L'appello hanno giudicato destituito di
il gravame interposto dall'imputato avvers0fondamento la
Sentenza di primo grado sono tratti per relatione, attraverso espress0 rinvio, dalla sentenza appellata. Quest'ultima,
peraltro, affastella (pp. 229 e 599. ) i dati relativi a ben sette capi di imputazione, per taluno dei quali il ricorrente risulta
con ampia formula per non avere lo NZ "indicato assolto un precisato di specifico... ed avendo successivamente SUQ ruolo ricordare che con ogni probabilità il "Paperino" (cioè la persona per il IG) intervenne solo in un Secondo identificata sicchè non è possibile accertare, sulla base di momento..."
quanto esposto dai giudici di merito a quali episodi si riferisca
"il riscontro offerto dal Rubini", se cioè a quelli per i quali è
stata pronunciata condanna ovvero a quelli per i quali 白 stata
pronunciata assoluzione.
Anche per quanto concerne il tentativo di sequestro di
RO AR, 1'impugnata sentenza dovrà essere annullata, соп
rinvio per nuovo esams ad altro giudice,
In relazione al sequestro di persona di cui rimase vittima
AR CH, i giudici di merito hanno affermato la penale re-
sponsabilità di CH VA, di IL RC Hernandez,
di AN IV, di CU TO e di PE EA UD, ed
LE CO, hanno mandato assolti Con formula dubitativa
AI AL e NA RT.
posizione di questi ultimi tre, questa Corte ha già ELla
76 avuto Occasione di Occuparsi in precedenza, trasformando la formula assolutoria ai sensi L'art. 538 del cod.proc.pen. Per
quanto attiene gli altri imputati, essi sono raggiunti dalle accuse dello NZ il quale, de relato, ha affermato di aver
9appreso da LL, CA, IO, "Gianno" Gil e Gammacurta
particolari L'impresa e le confessioni stragiudiziali dei vari partecipanti.
Nella dimostrazione della piena attendibilità di tali del risultato positivo L'attività di Verifica accuse, attraverso i riscontri oggettivi, i giudici di merito hanno utilizzato la circostanza, riferita dallo NZ e confermata dalla vittima del sequestro, che quest'ultima era stata fatta
Oggetto di lavaggio da parte dei carcerieri nel corso della Sua
prigionia, nonchè i l rinvenimento a Ladispoli da parte dei carabinieri di un deposito di armi ed il sequestro presso il
IO di alcune munizioni per pistola cal. 38 special.
Con riguardo al EY, i riscontri sarebbero costituiti dai
rapporti del detto imputato con CA, GI, IO e LL, e
per quanto riguarda il IO ed il GI, dall'avvenuta stipulazione da parte loro dei preliminari di acquisto di due ap-
partamenti a Torre Gaia nel mese di giugno del 1980, in un perio-
do, cioè, abbastanza vicino a quello in cui avvenne il pagamento
del riscatto. Osserva la Corte che la motivazione del giudice di merito non riesce a sottrarsi alle censure dei ricorrenti, in parte per
77 l'obiettiva insufficienza del dato, utilizzato come elemento di
riscontro intrinseco L'attendibilità delle accuse de relato non confermate dalla fonte primaria di informazione, e che si risolve in Un giudizio meramente fideistico di "piena af-
fidabilità di confidenze fatte nell'ambito di una comune apparte-
nenza alla malavita", in parte perchè i pretesi elementi oggetti- vi utilizzati nell'opera di verifica esterna dell'affidabilità
delle accuse de relato non consentono, neppure se utilizzati in modo da rendere possibile la reciproca interazione, di considera-
re dimostrata la verità dei fatti riferiti dall'accusatore.
particolare L'avvenuto lavaggio della vittima, cui I l sembra sia stata connessa importanza decisiva, non è sicuro sia
stato riferito proprio dagli attuali imputati, non escludendo la
sentenza con il dovuto grado di certezza la possibilità che
genericità) 1'informativa sia pervenuta (pur nella sua assoluta per altre vie al confidente. Per quanto attiene al rinvenimento a Ladispoli delle armi
attribuite al IO IV, è soltanto la parola dello NZ ad accreditare il collegamento tra esse ed il sequestro, e per rinvenimento delle munizioni per pistola cal.quanto attiene al
38 special, è già arduo collegarle alle armi di Ladispoli: è
impossibile collegarle, per tramite logico di queste ultime, al
sequestro di persona del NE.
eLa disponibilità da parte del GI del IO,
successivamente al pagamento del riscatto da parte della vittima del sequestro, di Somme elevate di denaro, perutilizzate
78 di unità immobiliari a Torre Gaia è elemento che non
1'a cq u is to dare logica spiegazione alla circostanzaregge, dovendosi che l'acquisto non venne poi perfezionato. Se infatti al momento della conclusione delle del preliminare di vendita l'acquisto immobiliari doveva rappresentare dette unità Lin utile investimento del denaro ricavato dal pagamento del riscatto, поп
si spiega (nè la sentenza si dà carico di spiegare) per quale mo-
tivo il contratto non sia stato perfezionato.
Egualmente deve dirsi per quanto attiene all'altro elemento
riscontro, definito "parziale, ma ben significativo' di 1
della MP, all'epoca rappresentato dalle dichiarazioni convivente dello NZ, e chiamata A confermare le accuse di quest'ultimo. A parte le imprecisioni nei riferimenti temporali della dazione (o della semplice promessa) dei trenta milioni, la
MP ha indicato allo NZ, prima, ed il giudici, più
tardi, come propri interlocutori il CA ed il AT (pag. 225 sentenza di appello), поп è dato comprendere come le della dichiarazioni possano riscontrare le accuse Verso gli altri imputati, una volta che il AT stato mandato assolto dall'addebito, sia pure con la formula del dubbio.
Gli errori riscontrati nella versione dei fatti fornita dallo NZ, infine, sono stati giudicati implicita conferma della piena affidabilità delle accuse, e qui non rimane che ri-
chiamare quanto si è detto in precedenza circa il rigore cui deb-
bono essere improntati i controlli, quando la fonte L'accusa è
79 persona della caratura psichica di NZ, riferisce de rela-
to confessioni avute dagli autori del fatto.
In tali casi, ogni elemento da cui possa desumersi l'inaffidabilità del testimone relato deve essere fatto de
Oggetto di accurata disamina, allo scopo di escludere con il dovuto grado di certezza che l'accusa sia il frutto di interessati disegni di chi la formula o di altri. A tali criteri non si è evidentemente attenuto il giudice di merito, il quale ha omessO di approfondire il problema del "reclutamento" tardivo del
MM, rimasto estraneo alle precedenti attività lapreparatorie del sequestro, e quello della compatibilità tra partecipazione al reato e la prosecuzione delle precedenti atti-
vità lavorative. E' altresi mancato ogni approfondimento delle accuse mosse dallo NZ al GI RC DE per ciò che concerne la
partecipazione del detto imputato all'attentato ai danni del pretore RI, ed il problema L'attendibilità intrinseca delle accuse 白 stato sbrigativamente risolto con 1'abituale richiamo al disinteresse alla formulazione di accuse non veritiere.
Anche per ciò che concerne le posizioni dei ricorrenti per le imputazioni relative al sequestro NE, si impone พ.ศ riesame globale L'accusa e dei riscontri alla luce di quanto in precedenza richiamato, anche in considerazione delle ritratta-
zioni operate dallo NZ nei confronti del IO, del Nat-
ti, del LL e del OL, e degli errori denunciati dalle
80 difese dei ricorrenti per quanto concerne la ricostruzione dei
fatti.
Per quanto concerne le statuizioni relative all'affermazione responsabilità degli imputati, l'impugnata sentenza dovrà della essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altro giudice di
merito nei confronti di OR NC US in ordine ai Ca-
pi 178, 181, 182 e 183.
Sulla base delle accuse dello NZ, si è fatto carico
all imputato di aver detenuto e portato fuori della propria abitazione 4 candelotti di gelatina e 5 detonatori, con relative micce, a Roma, nel febbraio del 1983, e di aver, nel medesimo
lasso di tempo, compiuto estorsioni, in concorso con il Calli
ME e con lo NZ, ai danni di De AR LI e di
NC RT.
I giudici di merito, in difetto di al tri elementi, hanno
ritenuto verificata I'accusa verso il SO sul rilievo della corrispondenza tra il racconto dello NZ ed i risultati delle indagini, nonchè sul rilievo L'avvenuto passaggio in
giudicato della sentenza di condanna nei confronti dello stesso
NZ e del coimputato LI.
Si già in prece denza sottolineata 1 inutilizzabilità
delle vicende relative alla posizione processuale dei coimputati acquisita ન come elemento di riscontro della prova indiziaria impugnazione carico L'imputato. A tacer d'altro, la mancata
prova della della sentenza è elemento equivoco in termini di
81 colpevolezza L'imputato che ne accetta le statuizioni,
quindi non può essere utilizzata, maggior ragione, come elemento dimostrativo della responsabilità di terzi estranei al
particolare rapporto processuale cui la sentenza si riferisce.
al valore da riconoscere alla esattezza Quanto dei operati dal testimone di correità, riferimenti questi possono
estrinsecotutt'al più servire da riscontro intrinseco ed
L'avvenuta commissione del reato da parte di chi li riferisce: поп possono certo avvalorare l'accusa verso il correo, in quanto essi hanno la capacità di verificare la confessione, e non la chiamata in correità.
Analoghe conclusioni devono trarsi per ciò che concerne il
in relazione alle imputazioni di cui ai capi 178 e 179, ON,
in parte comuni al SO, non apparendo sufficiente riscontro
dato della disponibilità da parteall'accusa il solo
L'imputato di una moto honda.
L'impugnata sentenza dovrà infine essere annullata nei Con-
ilfronti del RT PA limitatamente al punto concernente rigetto L'istanza di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Questa Suprema Corte ha più volte insistito nell'affermare che la potestà riconosciuta al giudice di merito di operare straordinarie diminuzioni della pena attraverso una globale considerazione del fatto costituente reato, allo scopo di rendere la pena più rispondente ai principi di proporzione ed adeguatez-
za che devono ispirare la sua irrogazione.
82 Tale potestà resta af fidata al prudente apprezzamento del
giudice di merito, il quale è soltanto tenuto ad indicare i
della propria scelta, Sia nel Casomotivi che ritenga della penaproporzionata la pena risultante dall'applicazione edittale prevista dalla legge, aumentata e/o diminuita per il
talecaso in cui ritenga concorso di circostanze, sia nel pena inadeguata e meritevole quindi di riduzione.
La motivazione posta a fondamento di tale Scelta deve
rispondere ai requisiti soliti di completezza, correttezza
logicità. Nel caso del OR, il rigetto del motivo di appello con cui 1'imputato chiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato sull'unico rilievo che in periodol'imputato ha ritrattato la confessione resa
istruttorio, vale a dire sul rilievo di una condotta processuale
perfettamente legittima che non può essere caricata di connotati
negativi sotto il profilo della pericolosità L'imputato ovvero sotto quello del merito, in quanto si tratta L'esplicazione di
Lin diritto difensivo rientrante nel principio secondo cui nemo
tenetur se detegere.
I l ricorso del OR, al pari di quelli del Gizzi Enzo,
MA del PR IE, del IG VA, della PE
NA E del SA AR dovranno nel resto essere
Per quanto attiene al primo imputato, la confessionerigettati.
istruttoria è stata riscontrata dalla parallela resa in resa dal coimputato RI, la valutazione operata confessione
83 dal giudice di merito risulta immune da vizi logici.
EL pari aderenti alle risultanze processuali P sorrette da motivazioni complete ed immuni da vizi logici appaiono le
statuizioni della sentenza impugnata relative all'affermazione della responsabilità penale del IG VA e del Formisano
AR (relativamente all'episodio del traffico dei 18 kg. di
hashish), del ZI EN (relativamente al capo 94, concernente l'acquisto a fine di spaccio di un chilogrammo di cocaina dal De
GE GE, ritenuta riscontrata dall'avvenuta emissione di
sei assegni incassati proprio dalla vedova del De GE).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PELE
manifestamente infondata 1 dedotta questione di Dichiara
legittimità costituzionale;
dichiara inammissibili i ricorsi di ND AL, AJ CO,
SE NO, EL AL, DE GE GI;
rigetta i ricorsi di EN UI, EU US, DO
EN, ON ER, DE IA NC, ZO SS
AT, OS SI, ND IL, NE RO, ZITO
LE, HI RO, IC ZO;
condanna i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ciascuno al versamento della SOMMA di lire duecentomila in favore della Cassa delle Ammende;
dubitativa con quella sostituisce la formula assolutoria
84 L'assoluzione:
per non aver commesso il fatto, nei confronti di:
OI RT, per i capi 4, 5, 6 e 7 ;
RA EN, per i capi 44, 45, 46 e 47%3
IL RC DE, per i capi 48 e 49
PE AF, per i capi 90, 91 e 93;
NA RT e JE AL, per i capi 87, 88 e 89;
ON VA, per i capi 33, 35 e 36;
ON GE, per i capi 18 e 19;
IN LU, per i capi 90, 91 e 93;
AN ER,per i capi 72, 94, 70 e 131;
TT GE, per i capi 174 e 175;
IT ZI, per i capi 8, 9 e 10%
LI NC, per i capi 23, 24 e 25;
FE EN, per i capi 90, 91 e 93;
FU RI, per i capi 193, 194, 195, 1961
LI RO;
TO LE, per i capi 14, 15 e 16;
SA ST, per i capi 4 e 5
perchè il fatto non sussiste nei confronti di:
TA RA, per il capo 70;
TO LE, per i capi 66, 184 e 185;
PE US, per il capo 154;
TI IO, per il capo 68;
IA EN, per il capo 155;
RE' PA, per il capo 145;
85 IT LI, per il capo 152
ND EM, per il capo 75;
TT GE, per il capo 152;
PP NC, per il capo 157;
SO RT, per il capo 29;
CH VA e IL RC DE, per il capo 51%
perchè il fatto non costituisce reato nei confronti di
LE CO,per il capo 186;
diannulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti
OR GI, BO RI, NZ BR, RC TO in ordine al capo 187, qualificato il fatto come tentato furto
aggravato, con le già concesse attenuanti generiche, perchè il
reato è estinto per prescrizione;
ed elimina la pena di due mesi di reclusione e di lire centomila di multa per ciascuno;
rigetta nel resto i ricorsi del DO, del ON, del ZI
e del RC;
annulla la stessa sentenza nel punto concernente la resonsabilità
degli imputati nei confronti di:
RA EN, per i capi 23, 24 e 25;
CU NC,per i capi 197, 198 e 199;
LL NC, per il capo 105; CORSO NC US, per i capi 117, 135, 178, 181, 182 E
183; BASSO US, IC AL e IC NC, per il Саро
159:
86 IA ER, per il capo 82;
RU IO, per il capo 63;
NO NT, per il capo 40%
IL RC DE,per i capi 52, 53, 62, 70, 94, 87, 86 e 89;
US RT, per il capo 32;
IZ EN, per i capi 78, 172, 173;
CC LI, per il capo124;
CH VA, per i capi 79, 161, 52, 53, 87, 88 e 89;
LI TO, per il capo 81;
OI RT, per il capo 31;
PE RR RT LA, per il capo 59;
EZ OS, per i capi 123 e 129;
AN LM NA, per il capo 125;
ZI IE, per il Capo 200;
JE AL, per i capi 200 e 203;
IA IO, per il capo 82;
LI RI,per i capi 59, 210, 18 e 19;
LI NC, per il capo 96;
NI VA, per i capi 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 23, 26,
25, 48, 49, 37, 38, 80 e 62;
RI VA, per il capo 55;
RA EL, per i capi 18 e 19%
AN IV, per i capi 87, 88 e 89;
CU TO,per i capi 87, 88 e 89;
PEJ EA UD, per i capi 87, 88 e 89;
ON RT, per i capi 178, 181, 182 e 183;
87 TA TO, per i capi 200, 202 e 203;
LI RI, per i capi 97 e 142;
Annulla la stessa sentenza nei confronti di: BORTOLI PA, nel punto relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
BU DE CU AN, CH EO LE, SP GI,
(limitatamente al capo 3), LL RI, SA AR
(limitatamente al саро 98), IA CU TO
nel LO e AN LM NA (limitatamente al capo 133),
punto relativo alla qualificazione giuridica del fatto ed alla
685 del ritenuta inapplicabilità L'articolo 80 della legge n.
1975;
rigetta nel resto i ricorsi del ZI, del PR, del
IG, della PE MA, del OR e del SA;
rinvia per nuovo giudizio sui capi e sui punti suindicati ad altra sezione della Corte d'assise di Appello di Roma nei dello LL, del confronti del TA, del UR,
SO, del AS, del CA NC, del CA AL, del
CH, del BR, del AN, del GI, del ST, del del RA, delZI, del IN, del IO,
delLI, del EN OR, del PE, della PE,
PR, del EL, dello LL, dello SC, dello
TR, del IG, dello ER, del TI, del IO,
del MM, del EY, del GI, del AL, del
CA, del OR, della FF de TI, del Chiosso,
88 L'OS, del SA, del LI e del EN.
Cosi deciso in Roma, il 27 novembre 1989
IL PRESIDENTE
Clamenn IL CONSIGLIERE RELATORE
Buukotutes
DIPOSITATA IN CANCELLERIA
19 FEB 1990
IL CANCELLIERE
89