Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1989, n. 2350
CASS
Sentenza 27 novembre 1989

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La Determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito. Trattandosi di una potestà interamente affidata alla discrezionalità, il controllo sulla corretta applicazione della legge può essere esercitato esclusivamente sulla motivazione che sorregge la decisione. Poiché è peraltro inesigibile, di fronte ad una gamma di discrezionalità tanto vasta quale quella affidata al giudice di merito dal combinato disposto degli articoli 132, 133 ed 81 del codice penale, una motivazione che spieghi le ragioni delle differenze tra l'entità della pena concretamente prescelta ed un'altra di poco inferiore (o eventualmente superiore) l'Obbligo della motivazione deve intendersi adempiuto tutte le volte che la scelta del giudice di merito venga a cadere su una pena che per la sua entità globale, non appare, sul piano della logica, manifestamente sproporzionata rispetto al fatto oggetto di sanzione. Quando poi il giudice di merito si discosti dai minimi edittali, e determini la pena entro i limiti segnati dallo art. 81 cod. pen. la discrezionalità diventa di tale ampiezza da assorbire anche le potestà di riduzione che la legge affida al giudice ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.. in tali casi, poiché la "diminuzione della pena" può essere ottenuta per altre vie e con l'utilizzazione di altri e diversi strumenti giuridici, non rimane spazio per l'applicazione delle attenuanti generiche, posto che queste ultime sono strumentali alla realizzazione di diminuzioni di pena non ottenibili con l'uso di poteri discrezionali previsti dagli artt. 132 e 133 codice penale.*

L'immediata applicabilità dei principi fissati dall'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, sancita dall'art. 245 secondo comma delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, comporta che, nei procedimenti in corso all'atto dell'entrata in vigore della nuova normativa, l'Obbligo della motivazione debba intendersi esteso anche all'indicazione dei criteri di valutazione delle prove adottati e dei risultati acquisiti; sono altresì immediatamente operativi sia il divieto imposto al giudice di desumere l'esistenza di un fatto da semplici indizi, salvo che questi ultimi siano "gravi, precisi e concordanti", che l'Obbligo di valutare le dichiarazioni del coimputato unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.*

L'elemento differenziale tra il delitto di furto e quello di rapina assume giuridica Rilevanza soltanto nel momento in cui viene concretamente adoperata, non anche quando rimane nelle intenzione dell'agente, giacché in tal caso trova applicazione il principio "cogitationis poenam nemo patitur". Nel caso, pertanto, di armi portate addosso ma non usate è configurabile l'ipotesi legislativa del furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 3 cod. pen. e non quello della rapina.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1989, n. 2350
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2350
    Data del deposito : 27 novembre 1989

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