Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. N. 11019/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 LAMURAGLIA ENZO GASPARE;
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
a seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente resistente alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 - è infondata alla stregua delle motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della controversia è doveroso puntualizzare che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a) legge 264/1949, ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è necessaria l'iscrizione del lavoratore negli elenchi di cui all'art. 12 del R.D. 24.09.40 n. 1949 e successive modificazioni per almeno un anno oltre quello per il quale è richiesta l'indennità nonché il conseguimento, nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente, di un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
Ciò posto, l' ha contestato il diritto di parte CP_1 ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola in ragione dell'ulteriore requisito della prevalenza dell'attività agricola nell'anno o nel biennio di riferimento (facendo, così, riferimento all'art. 1, comma 56, della l. n. 247 del 2007 secondo cui ai fini della corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola devono essere valutati i periodi di lavoro
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La domanda è infondata in ragione del condivisibile indirizzo della Corte di Appello di Bari, Sez. Lav. (si veda ex multis App. Bari sent. 932/2020 del 6 luglio 2020, pubblicata il 21 luglio, est. Tarantino) che di seguito si riportano.
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, è intervenuta ad innovare la normativa relativa all'indennità di disoccupazione spettante ai lavoratori agricoli. Ed infatti, oltre a prevedere che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola, per gli operai a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura del 40% della retribuzione di riferimento, e che l'importo viene corrisposto con riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (cfr. art 1, comma 55), la legge in parola disciplina anche l'ipotesi in cui debbano cumularsi attività dipendente agricola e attività dipendente non agricola.
A questo fine rileva, in particolare, il comma 56 dell'art. 1 cit., il quale così recita: «Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda».
A seguito di tale innovazione legislativa l'Istituto previdenziale è intervenuto, con la circolare n. 24 del 20 febbraio 2009, a dettare chiarimenti applicativi proprio a proposito del cumulo dell'attività dipendente agricola e di quella non agricola.
Nella menzionata circolare si legge: «Ulteriore innovazione della legge di riforma è quella fissata dall'art 1 comma 56 che, ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, prende in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle dipendenti svolte nel settore non agricolo purché, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo. A partire dalle prestazioni relative al 2008, va quindi, in primo luogo appurata la prevalente attività agricola nell'anno di riferimento della prestazione:
- in caso di prevalenza, la prestazione va liquidata nel settore agricolo, cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
2 - in caso contrario, occorre accertare la prevalenza dell'attività agricola nel biennio: in caso positivo, la prestazione va liquidata cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
in caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo.
Quanto al caso di specie, dall'estratto conto previdenziale dell'appellato risulta che:
- in riferimento all'anno 2022, sono stati accreditati 52 contributi giornalieri per lavoro agricolo e 51 contributi settimanali per lavoro dipendente non agricolo;
- in riferimento all'anno 2021, sono stati accreditati 126 contributi giornalieri per lavoro agricolo e 21 contributi settimanali per lavoro dipendente non agricolo.
In considerazione della contribuzione “mista” relativa all'anno 2020, dunque, per poter ottenere l'indennità di disoccupazione agricola il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare la prevalenza dell'attività agricola nell'anno di riferimento (2022) oppure nel biennio (2021 e 2022).
Orbene, le giornate in agricoltura espletate dalla parte ricorrente nel 2022 sono certamente in numero più esiguo rispetto a quelle svolte nel settore non agricolo.
Stesse considerazioni, come illustrato innanzi, valgono altresì per il biennio.
Appare quindi indubitabile che l'attività agricola non possa essere considerata “prevalente” rispetto a quella non agricola, con l'ovvia conseguenza che non può essere riconosciuto alla parte ricorrente il diritto alla liquidazione del trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2022.
Non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui la corretta interpretazione dell'art. 1, comma 56, cit., non sarebbe quella prospettata dall' giacché CP_1 in realtà la norma si limiterebbe a disciplinare il caso specifico in cui, ai fini del calcolo dell'importo della disoccupazione agricola, possa essere conteggiato anche il periodo di lavoro non agricolo.
In realtà, il tenore testuale della norma è chiaro nel senso che, dal 2008 in avanti, oltre ad essere unificati i criteri di calcolo dell'indennità ordinaria di disoccupazione e dei trattamenti speciali (comma 55), è da ritenersi superato il vecchio orientamento secondo cui ai trattamenti speciali non era applicabile la regola del cumulo con i periodi di svolgimento di attività non agricola (indirizzo fondato sul tenore testuale dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1049 del 1970, ritenuto di stretta interpretazione: cfr. Cass. n. 2876 del 1980); tuttavia, dalla stessa disposizione emerge in modo univoco che nel caso di prevalenza dell'attività non agricola nel
3 biennio il lavoratore non perde affatto il diritto alla tutela contro la disoccupazione, ma semplicemente occorre aver riguardo alla disciplina propria del settore lavorativo diverso da quello agricolo ed in relazione al quale è accreditato il maggior numero di contributi nell'arco di tempo considerato.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sulle spese di lite a fronte del deposito di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 17/04/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
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