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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/09/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 139 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, decisa all'udienza di discussione del 10.9.2025
T R A
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Basile, giusta procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a
Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Grottaglie alla Via V. Calò n. 16/B, presso lo studio dell'avv. Pietro
Carlucci, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 762/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'opposto avviso di addebito n. 406 2019 Pt_1
00026923 83 000, notificato il 5.2.2020, dichiarando altresì non dovuta la somma di €.
11.255,38 pretesa dall' che condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva il concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, vinte le spese di CP_1
giudizio.
All'udienza odierna, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l'istanza di sospensione formulata dall' Pt_1
ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio tributario innanzi alla
Commissione Provinciale Tributaria, non ritenendo configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria.
Ha poi ritenuto fondato il motivo di opposizione involgente l'illegittimità dell'avviso di addebito emesso dall' ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999 - secondo Pt_1
cui, se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita soltanto in presenza di provvedimento del giudice - per effetto della pendenza dell'azione giudiziale promossa nei confronti di CP_2
e dell' con ricorsi depositati innanzi alla Commissione
[...] Controparte_3
Tributaria Provinciale il 3.9.2019, e cioè in data pacificamente precedente alla notifica dell'avviso di addebito in discussione avvenuta il 5.2.2020.
Ha ritenuto, inoltre, non dimostrata dall cui incombeva l'onere probatorio, la sua Pt_1
pretesa contributiva fondata sull'accertamento del maggior reddito imponibile - ai fini della contribuzione ex art. 10 D. Lgs 241/1997 - per l'anno d'imposta 2013, operato Pt_1
2 dagli uffici dell' sulla base del verbale dell' Controparte_2 Controparte_3
prot. n. 92283 del 4.12.2018, in ragione dell'omessa produzione in giudizio del questionario compilato dal , posto a fondamento dell'accertamento in parola, e CP_1
di ulteriori produzioni o richieste istruttorie utili a far emergere lo svolgimento da parte del della specifica attività suscettiva di produrre i redditi imponibili in CP_1
discussione.
Si duole di tale decisione l'appellante il quale, con diffuse argomentazioni e passata in rassegna la legislazione in materia, evidenzia l'erroneità in ordine alla mancata sospensione ex art. 295 c.p.c., in ragione dell'unificazione dell'accertamento e riscossione dell'imponibile retributivo ai fini previdenziali e fiscali, e in ordine al dichiarato mancato adempimento dell'onere probatorio con riguardo alla pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito.
Lamenta, inoltre, l'omesso esercizio, da parte del primo giudice, dei poteri officiosi mediante richiesta all' di trasmissione della copia del documento Controparte_2
inviato dal , ritenuto rilevante ai fini del decidere. CP_1
La sentenza appellata non merita le censure rivoltele.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
8379/14, Cass. 4032/16), la preclusione ex art. 24 comma 3 d.lgs. vale sia nel caso di contestazione della pretesa mediante azione di accertamento nei confronti dell' che Pt_1
nel caso in cui la contestazione venga fatta valere davanti al giudice tributario: in particolare, se, come nel caso in esame, davanti a detto giudice venga contestato l'accertamento dell' e dell' che hanno Controparte_2 Controparte_3
rilevato un reddito superiore rispetto a quello dichiarato dal contribuente e conseguentemente un più elevato importo di contributi previdenziali a percentuale, detta preclusione non richiede la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta.
Ai sensi dell'art. 30 comma 14 D.L. 78/2010, richiamato pure nella sentenza impugnata,
3 i riferimenti contenuti nella legislazione “al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento” valgono anche per l'avviso di addebito emesso dall' , e Pt_1
quindi l'art. 24 comma 3 D. Lgs. 46/99 è applicabile anche all'avviso di addebito.
Pertanto, la preclusione, ivi prevista, per l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'azione di accertamento, deve intendersi riferita anche all'emissione, da parte dell , Pt_1
dell'avviso di addebito, pur rilevando che la violazione dell'art. 24 comma 3 d. lgs.
46/99 non è idonea a definire il giudizio di opposizione alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito, essendo il giudice comunque tenuto ad esaminare il merito della pretesa contributiva, come correttamente operato nella specie:
“In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo;
ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile” (Cass.
12025/2019).
Ciò posto, del tutto correttamente il primo giudice ha disatteso l'istanza di sospensione ritenuto che la devoluzione delle controversie (quella tributaria e quella contributiva) alle rispettive giurisdizioni e la diversità tra le parti delle rispettive controversie impediscono di disporre la sospensione del giudizio contributivo in attesa della definizione del giudizio tributario, come ritenuto dalla S.C., secondo cui non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi
4 di cause pendenti fra soggetti diversi, seppure legate tra loro da pregiudizialità logica, tanto che la parte rimasta estranea ad uno dei due giudizi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. 12996/2018).
Il giudice ordinario deve quindi autonomamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell' , e in questo giudizio Pt_1
l'accertamento dell' ha valore probatorio: come osservato da Controparte_2
recente pronuncia della S.C., il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e sulla fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, nella motivazione, dei risultati del proprio giudizio.
E nella specie il primo giudice, con motivazione che la Corte condivide, ha legittimamente ritenuto che incombesse all' l'onere di provare i fatti costitutivi Pt_1
della pretesa contributiva, azionata con l'avviso di addebito opposto, e in particolare l'onere di produrre il questionario compilato dal e ulteriori produzioni CP_1
documentali, posti a base dell'accertamento – ma non ivi allegati -dell' CP_3
che con dichiarato “metodo induttivo” ha determinato la base imponibile
[...]
dell'imposta per il periodo 1.1.2013-31.12.2013 (cfr. avviso di accertamento –verbale n. 929 del 4.12.2018 e avviso di accertamento n. TVP01P101715/2018 dell'
[...]
). CP_2
Invero, proprio per l'omessa produzione del richiamato questionario, e comunque, “in difetto di ulteriori produzioni documentali o di richieste istruttorie utili a far emergere lo svolgimento da parte del medesimo della specifica attività suscettiva di CP_1
produrre redditi indisponibili di cui si discute” è emerso un quadro di assoluta incertezza in ordine ai fatti costituivi della pretesa contributiva azionata dall' rispetto ai quali Pt_1
il verbale non riveste efficacia probatoria, non avendo l' fornito alcuna Pt_1
dimostrazione dello svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse cui è
5 conseguito l'accertamento del reddito imponibile soggetto a contribuzione. E' appena il caso di rilevare che i verbali di accertamento fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti
(v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, come nella specie, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito.
Il richiamo dell'appellante ai poteri di cui all'art. 421 cpc è, infine, con ogni evidenza, del tutto inconferente, atteso che l'omissione rilevata dal primo giudice con la sentenza impugnata, e che ha comportato il rigetto della pretesa, ha ad oggetto il presupposto della domanda, la cui sussistenza ben poteva e doveva essere chiesta in uno alla prestazione economica.
L'esercizio dei poteri officiosi ex art.421 cpc, infatti, si attua attraverso il completamento del quadro istruttorio già in atti ma mai risolvendosi nel porre rimedio all'inerzia delle parti. A maggior ragione nella specie, atteso che l'espletamento dell'attività di raccolta delle scommesse ed i requisiti reddituali sono elementi costitutivi della domanda.
La pretesa creditoria dell' è dunque infondata e l'appello dev'essere respinto. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
6 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado, di giudizio Pt_1
che liquida in favore dell'appellato in complessivi €. 2.000,00l, oltre accessori di legge;
3) Dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Taranto, 10.9.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 139 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, decisa all'udienza di discussione del 10.9.2025
T R A
(c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Basile, giusta procura generale alle liti, in atti, elettivamente domiciliato in Taranto a
Via Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'ufficio legale dell'Istituto,
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Grottaglie alla Via V. Calò n. 16/B, presso lo studio dell'avv. Pietro
Carlucci, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura alle liti, in atti,
- APPELLATO –
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza del 10.9.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l'appellata sentenza (n. 762/2021), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'opposto avviso di addebito n. 406 2019 Pt_1
00026923 83 000, notificato il 5.2.2020, dichiarando altresì non dovuta la somma di €.
11.255,38 pretesa dall' che condannava al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello l' lamentandone la erroneità e Pt_1
chiedendone la riforma.
Resisteva il concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, vinte le spese di CP_1
giudizio.
All'udienza odierna, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l'istanza di sospensione formulata dall' Pt_1
ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio tributario innanzi alla
Commissione Provinciale Tributaria, non ritenendo configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria.
Ha poi ritenuto fondato il motivo di opposizione involgente l'illegittimità dell'avviso di addebito emesso dall' ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999 - secondo Pt_1
cui, se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria,
l'iscrizione a ruolo è eseguita soltanto in presenza di provvedimento del giudice - per effetto della pendenza dell'azione giudiziale promossa nei confronti di CP_2
e dell' con ricorsi depositati innanzi alla Commissione
[...] Controparte_3
Tributaria Provinciale il 3.9.2019, e cioè in data pacificamente precedente alla notifica dell'avviso di addebito in discussione avvenuta il 5.2.2020.
Ha ritenuto, inoltre, non dimostrata dall cui incombeva l'onere probatorio, la sua Pt_1
pretesa contributiva fondata sull'accertamento del maggior reddito imponibile - ai fini della contribuzione ex art. 10 D. Lgs 241/1997 - per l'anno d'imposta 2013, operato Pt_1
2 dagli uffici dell' sulla base del verbale dell' Controparte_2 Controparte_3
prot. n. 92283 del 4.12.2018, in ragione dell'omessa produzione in giudizio del questionario compilato dal , posto a fondamento dell'accertamento in parola, e CP_1
di ulteriori produzioni o richieste istruttorie utili a far emergere lo svolgimento da parte del della specifica attività suscettiva di produrre i redditi imponibili in CP_1
discussione.
Si duole di tale decisione l'appellante il quale, con diffuse argomentazioni e passata in rassegna la legislazione in materia, evidenzia l'erroneità in ordine alla mancata sospensione ex art. 295 c.p.c., in ragione dell'unificazione dell'accertamento e riscossione dell'imponibile retributivo ai fini previdenziali e fiscali, e in ordine al dichiarato mancato adempimento dell'onere probatorio con riguardo alla pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito.
Lamenta, inoltre, l'omesso esercizio, da parte del primo giudice, dei poteri officiosi mediante richiesta all' di trasmissione della copia del documento Controparte_2
inviato dal , ritenuto rilevante ai fini del decidere. CP_1
La sentenza appellata non merita le censure rivoltele.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
8379/14, Cass. 4032/16), la preclusione ex art. 24 comma 3 d.lgs. vale sia nel caso di contestazione della pretesa mediante azione di accertamento nei confronti dell' che Pt_1
nel caso in cui la contestazione venga fatta valere davanti al giudice tributario: in particolare, se, come nel caso in esame, davanti a detto giudice venga contestato l'accertamento dell' e dell' che hanno Controparte_2 Controparte_3
rilevato un reddito superiore rispetto a quello dichiarato dal contribuente e conseguentemente un più elevato importo di contributi previdenziali a percentuale, detta preclusione non richiede la conoscenza, da parte dell'ente creditore, dell'impugnazione proposta.
Ai sensi dell'art. 30 comma 14 D.L. 78/2010, richiamato pure nella sentenza impugnata,
3 i riferimenti contenuti nella legislazione “al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento” valgono anche per l'avviso di addebito emesso dall' , e Pt_1
quindi l'art. 24 comma 3 D. Lgs. 46/99 è applicabile anche all'avviso di addebito.
Pertanto, la preclusione, ivi prevista, per l'iscrizione a ruolo in pendenza dell'azione di accertamento, deve intendersi riferita anche all'emissione, da parte dell , Pt_1
dell'avviso di addebito, pur rilevando che la violazione dell'art. 24 comma 3 d. lgs.
46/99 non è idonea a definire il giudizio di opposizione alla cartella di pagamento o all'avviso di addebito, essendo il giudice comunque tenuto ad esaminare il merito della pretesa contributiva, come correttamente operato nella specie:
“In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo;
ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile” (Cass.
12025/2019).
Ciò posto, del tutto correttamente il primo giudice ha disatteso l'istanza di sospensione ritenuto che la devoluzione delle controversie (quella tributaria e quella contributiva) alle rispettive giurisdizioni e la diversità tra le parti delle rispettive controversie impediscono di disporre la sospensione del giudizio contributivo in attesa della definizione del giudizio tributario, come ritenuto dalla S.C., secondo cui non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità necessaria, trattandosi
4 di cause pendenti fra soggetti diversi, seppure legate tra loro da pregiudizialità logica, tanto che la parte rimasta estranea ad uno dei due giudizi può sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione (Cass. 12996/2018).
Il giudice ordinario deve quindi autonomamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell' , e in questo giudizio Pt_1
l'accertamento dell' ha valore probatorio: come osservato da Controparte_2
recente pronuncia della S.C., il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e sulla fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto, nella motivazione, dei risultati del proprio giudizio.
E nella specie il primo giudice, con motivazione che la Corte condivide, ha legittimamente ritenuto che incombesse all' l'onere di provare i fatti costitutivi Pt_1
della pretesa contributiva, azionata con l'avviso di addebito opposto, e in particolare l'onere di produrre il questionario compilato dal e ulteriori produzioni CP_1
documentali, posti a base dell'accertamento – ma non ivi allegati -dell' CP_3
che con dichiarato “metodo induttivo” ha determinato la base imponibile
[...]
dell'imposta per il periodo 1.1.2013-31.12.2013 (cfr. avviso di accertamento –verbale n. 929 del 4.12.2018 e avviso di accertamento n. TVP01P101715/2018 dell'
[...]
). CP_2
Invero, proprio per l'omessa produzione del richiamato questionario, e comunque, “in difetto di ulteriori produzioni documentali o di richieste istruttorie utili a far emergere lo svolgimento da parte del medesimo della specifica attività suscettiva di CP_1
produrre redditi indisponibili di cui si discute” è emerso un quadro di assoluta incertezza in ordine ai fatti costituivi della pretesa contributiva azionata dall' rispetto ai quali Pt_1
il verbale non riveste efficacia probatoria, non avendo l' fornito alcuna Pt_1
dimostrazione dello svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse cui è
5 conseguito l'accertamento del reddito imponibile soggetto a contribuzione. E' appena il caso di rilevare che i verbali di accertamento fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti
(v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in ordine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti, come nella specie, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito.
Il richiamo dell'appellante ai poteri di cui all'art. 421 cpc è, infine, con ogni evidenza, del tutto inconferente, atteso che l'omissione rilevata dal primo giudice con la sentenza impugnata, e che ha comportato il rigetto della pretesa, ha ad oggetto il presupposto della domanda, la cui sussistenza ben poteva e doveva essere chiesta in uno alla prestazione economica.
L'esercizio dei poteri officiosi ex art.421 cpc, infatti, si attua attraverso il completamento del quadro istruttorio già in atti ma mai risolvendosi nel porre rimedio all'inerzia delle parti. A maggior ragione nella specie, atteso che l'espletamento dell'attività di raccolta delle scommesse ed i requisiti reddituali sono elementi costitutivi della domanda.
La pretesa creditoria dell' è dunque infondata e l'appello dev'essere respinto. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
6 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado, di giudizio Pt_1
che liquida in favore dell'appellato in complessivi €. 2.000,00l, oltre accessori di legge;
3) Dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Taranto, 10.9.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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